Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog) |
Data: | 10/09/2001 |
Numero: | 1863 |
Sommario |
Art. 1. Gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 2390/1999 sono sostituiti dagli allegati I, II e III del presente regolamento. |
Art. 2. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. |
§ 1.2.71 - Regolamento 10 settembre 2001, n. 1863.
Regolamento (CE) n. 1863/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2390/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1663/95 per quanto riguarda la forma e il contenuto delle informazioni contabili che gli Stati membri devono tenere a disposizione della Commissione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia.
(G.U.C.E. 27 settembre 2001, n. L 259).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Gli allegati I, II e III del
Il presente regolamento entra in vigore il 16 ottobre 2001.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Allegato I
(Omissis)
Allegato II
(Omissis)
Allegato III
(Omissis)