Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog) |
Data: | 01/10/2001 |
Numero: | 1934 |
Sommario |
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 296/96 è così modificato. |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 1.2.65 - Regolamento 1 ottobre 2001, n. 1934.
Regolamento (CE) n. 1934/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 296/96 relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).
(G.U.C.E. 2 ottobre 2001, n. L 262).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 37, paragrafo 1, del
(2) L'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 296/96 stabilisce la documentazione da trasmettere alla Commissione, non oltre il giorno 20 di ogni mese, per consentire l'imputazione nel bilancio comunitario delle spese effettuate durante il mese precedente. È opportuno includere in detta documentazione i rendiconti giustificativi delle spese di ammasso pubblico previsti all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/96.
(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 296/96 è così modificato.
1) All'articolo 3, paragrafo 6, è aggiunta la seguente lettera d):
(Omissis).
2) All'articolo 4, il testo del paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
È applicabile con effetto dal 1° ottobre 2001.