§ 40.2.21 - D.P.R. 22 maggio 1963, n. 729.
Norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.2 energia elettrica
Data:22/05/1963
Numero:729


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Le imprese aventi per oggetto l'esercizio delle attività di cui all'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono tenute a comunicare al Ministero dell'industria e del commercio le notizie [...]
Art. 3.      Il trasferimento delle imprese di cui all'art. 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, che abbiano prodotto oppure prodotto e distribuito per due anni consecutivi più di quindici milioni [...]
Art. 4.      Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 40.2.21 - D.P.R. 22 maggio 1963, n. 729. [1]

Norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

(G.U. 1 giugno 1963, n. 144).

 

Art. 1. [2]

     Le imprese esercenti le attività di cui all'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non trasferite all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, debbono comunicare annualmente, con riferimento a ciascun semestre, al Ministero dell'industria e del commercio, secondo le modalità, da esso stabilite, i dati relativi all'energia prodotta, a quella distribuita e a quella eventualmente utilizzata per i fabbisogni inerenti ad altri processi produttivi esplicati dalle imprese stesse o da imprese con esso consorziate o consociate almeno dal 31 dicembre 1961.

     La comunicazione deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla scadenza dell'anno con lettera raccomandata diretta al Ministero dell'industria e del commercio.

 

     Art. 2.

     Le imprese aventi per oggetto l'esercizio delle attività di cui all'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono tenute a comunicare al Ministero dell'industria e del commercio le notizie relative alla loro attività, richieste ai fini dell'applicazione della legge suddetta.

     La comunicazione di cui al comma precedente deve essere fatta mediante lettera raccomandata diretta al Ministero dell'industria e del commercio entro venti giorni dalla richiesta.

 

     Art. 3.

     Il trasferimento delle imprese di cui all'art. 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, che abbiano prodotto oppure prodotto e distribuito per due anni consecutivi più di quindici milioni di chilowattore di energia elettrica per ciascun anno, è disposto con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio.

     Al trasferimento di cui al comma precedente si applicano, in quanto compatibili, tutte le norme in materia contenute nella legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nei decreti del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, e 25 febbraio 1963, n. 138.

 

     Art. 4.

     Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 


[1] Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 8 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342.