Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 40. Energia |
Capitolo: | 40.2 energia elettrica |
Data: | 22/05/1963 |
Numero: | 729 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. Le imprese aventi per oggetto l'esercizio delle attività di cui all'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono tenute a comunicare al Ministero dell'industria e del commercio le notizie [...] |
Art. 3. Il trasferimento delle imprese di cui all'art. 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, che abbiano prodotto oppure prodotto e distribuito per due anni consecutivi più di quindici milioni [...] |
Art. 4. Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
§ 40.2.21 - D.P.R. 22 maggio 1963, n. 729. [1]
Norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.
(G.U. 1 giugno 1963, n. 144).
Le imprese esercenti le attività di cui all'art. 1 della
La comunicazione deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla scadenza dell'anno con lettera raccomandata diretta al Ministero dell'industria e del commercio.
Le imprese aventi per oggetto l'esercizio delle attività di cui all'art. 1 della
La comunicazione di cui al comma precedente deve essere fatta mediante lettera raccomandata diretta al Ministero dell'industria e del commercio entro venti giorni dalla richiesta.
Il trasferimento delle imprese di cui all'art. 4, n. 8, della
Al trasferimento di cui al comma precedente si applicano, in quanto compatibili, tutte le norme in materia contenute nella
Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Abrogato dall'art. 24 del
[2] Articolo così sostituito dall'art. 8 del