Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 3. Alberghi e ristoranti |
Capitolo: | 3.2 infrastrutture |
Data: | 27/12/1956 |
Numero: | 1414 |
Sommario |
Art. 1. Il vincolo alberghiero, già prorogato con legge 5 aprile 1952, n. 234, è ulteriormente prorogato sino al 31 dicembre 1964 |
Art. 2. I contratti di locazione degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, già prorogati dall'art. 2 della legge 29 maggio 1951, n. 358, sono ulteriormente [...] |
Art. 3. I canoni delle locazioni prorogate ai sensi della presente legge, già aumentati a norma degli articoli 1, 2, 3, primo comma del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. [...] |
Art. 4. Per effetto degli aumenti disposti nell'articolo precedente, l'ammontare complessivo dei canoni non può essere superiore a 51 volte l'ammontare dei canoni dovuti [...] |
Art. 5. Per quanto non previsto nei precedenti articoli, continuano ad aver vigore le disposizioni vigenti |
Art. 6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 3.2.8 – L. 27 dicembre 1956, n. 1414. [1]
Disciplina delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione e locanda, e del vincolo alberghiero.
(G.U. 29 dicembre 1956, n. 326).
Il vincolo alberghiero, già prorogato con
I contratti di locazione degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, già prorogati dall'art. 2 della
I canoni delle locazioni prorogate ai sensi della presente legge, già aumentati a norma degli articoli 1, 2, 3, primo comma del
Gli aumenti di cui al comma precedente sono applicati con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno con riferimento al canone dovuto al 31 dicembre dell'anno precedente.
Gli aumenti stessi si applicano anche ai canoni delle locazioni prorogate ai sensi della presente legge riguardanti immobili alberghieri locati per la prima volta tra il 1° luglio 1944 (Italia centro meridionale) o tra il 1° luglio 1945 (Italia settentrionale) e il 4 gennaio 1947.
Resta ferma l'efficacia degli aumenti comunque convenuti tra le parti, a meno che essi siano inferiori al canone che risulterebbe applicando a quelli dovuti anteriormente alle convenzioni gli aumenti previsti dai decreti 6 dicembre 1946, n. 424, e 16 aprile 1948, n. 540, dalla
Per effetto degli aumenti disposti nell'articolo precedente, l'ammontare complessivo dei canoni non può essere superiore a 51 volte l'ammontare dei canoni dovuti anteriormente al
Per quanto non previsto nei precedenti articoli, continuano ad aver vigore le disposizioni vigenti.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Abrogata dall'art. 24 del
[2] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1967 dall'art. 3 del