Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 23/12/1964 |
Numero: | 1357 |
Sommario |
Art. 1. La scadenza convenzionale o legale dei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, già prorogata con la legge 2 marzo 1963, n. 191, [...] |
Art. 2. I canoni delle locazioni prorogate ai sensi del presente decreto-legge, già aumentati a norma degli articoli 1, 2 e 3, prima comma, del decreto legislativo 6 dicembre [...] |
Art. 3. Il vincolo alberghiero, già prorogato con l'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1414, è ulteriormente prorogato sino al 31 dicembre 1967 |
Art. 4. Continuano ad applicarsi in dipendenza delle disposizioni di cui al presente decreto-legge gli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 2 marzo 1963, n. 191, nonchè, per quanto [...] |
Art. 5. Il presente decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 1965 e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge nello stesso giorno della sua pubblicazione nella [...] |
§ 98.1.27426 - D.L. 23 dicembre 1964, n. 1357 [1] .
Proroga delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda e del vincolo alberghiero.
(G.U. 23 dicembre 1964, n. 318)
La scadenza convenzionale o legale dei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, già prorogata con la
I canoni delle locazioni prorogate ai sensi del presente decreto-legge, già aumentati a norma degli articoli 1, 2 e 3, prima comma, del
Resta ferma l'efficacia degli aumenti comunque convenuti fra le parti.
L'ammontare complessivo dei canoni, conseguente agli aumenti di cui al primo comma del presente articolo, non può superare il limite indicato nell'art. 3 della
Per gli immobili soggetti alla proroga di cui al presente decreto-legge rimarranno invariati, agli effetti delle imposte e sovraimposte sui fabbricati, per tutta la durata della proroga, gli imponibili definiti per l'anno 1962.
Il vincolo alberghiero, già prorogato con l'art. 1 della
Dalla proroga sono esclusi gli immobili soggetti a vincolo alberghiero passati in proprietà di Enti che da oltre dieci anni, con autorizzazione, vi esercitano gestione di opere di assistenza e beneficenza, a condizione che sia mantenuta la destinazione assistenziale [3] .
La domanda di rinnovazione delle locazioni, di cui all'art. 5 della
Continuano ad applicarsi in dipendenza delle disposizioni di cui al presente decreto-legge gli articoli 4, 5, 6 e 7 della
Il presente decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 1965 e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge nello stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della
[2] Termine prorogato al 31 dicembre 1969 dall'art.5 del
[3] Comma inserito dalla legge di conversione.