§ 3.2.b - Legge 5 aprile 1952, n. 234.
Proroga delle disposizioni relative al vincolo alberghiero.


Settore:Normativa nazionale
Materia:3. Alberghi e ristoranti
Capitolo:3.2 infrastrutture
Data:05/04/1952
Numero:234


Sommario
Art. 1.      Il termine di scadenza del vincolo alberghiero previsto dall'art. 1, comma secondo, del decreto legislativo 19 marzo 1945, n. 117, già prorogato al 31 dicembre 1951 con [...]
Art. 2.      La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica


§ 3.2.b - Legge 5 aprile 1952, n. 234. [1]

Proroga delle disposizioni relative al vincolo alberghiero.

(G.U. 18 aprile 1952, n. 92).

 

 

     Art. 1.

     Il termine di scadenza del vincolo alberghiero previsto dall'art. 1, comma secondo, del decreto legislativo 19 marzo 1945, n. 117, già prorogato al 31 dicembre 1951 con la legge 29 maggio 1951, n. 358, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1955 [2].

     Nulla è innovato alle altre disposizioni vigenti sul vincolo alberghiero.

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Termine prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 1964 dall'art. 1 della L. 27 dicembre 1956, n. 1414.