Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 60. Locazione e Affitto |
Capitolo: | 60.2 locazioni diverse |
Data: | 21/12/1951 |
Numero: | 1356 |
Sommario |
Art. 1. La proroga dei contratti di locazione e di sublocazione disposta nell'art. 1 della legge 23 maggio 1950, n. 253, e protratta sino alla data di entrata in vigore della [...] |
Art. 2. A decorrere dal 1° gennaio 1952 i canoni delle locazioni di immobili adibiti ad uso di abitazione o all'esercizio di attività artigiane o professionali, prorogate in [...] |
Art. 3. A decorrere dal 1° gennaio 1952 i canoni delle locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione e non destinati all'esercizio di attività artigiane o [...] |
Art. 4. Per quanto non è previsto nei precedenti articoli, continuano ad osservarsi le norme della legge 23 maggio 1950, n. 253 |
Art. 5. A decorrere dal 1° gennaio 1952, i canoni delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, prorogate in virtù della legge 29 maggio 1951, n. [...] |
Art. 6. Il termine di scadenza del vincolo alberghiero previsto dall'art. 1, comma secondo, del decreto legislativo 19 marzo 1945, n. 117, già prorogato al 31 dicembre 1951 con [...] |
Art. 7. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 60.2.5 - D.L. 21 dicembre 1951, n. 1356. [1]
Norme in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani e di vincolo alberghiero.
(G.U. 21 dicembre 1951, n. 293)
La proroga dei contratti di locazione e di sublocazione disposta nell'art. 1 della
La data del 31 dicembre 1951 preveduta nel secondo comma dell'art. 2 della suddetta legge è sostituita dalla data indicata nel comma precedente.
La proroga si applica ai rapporti dipendenti da assegnazioni del cessato commissariato governativo degli alloggi anche se successive al 1° marzo 1947 nonché da assegnazioni dei Comitati per le riparazioni edilizie, a norma dell'art. 37 del
La sospensione dell'efficacia delle clausole di divieto di subaffitto, disposta dall'art. 24 della
A decorrere dal 1° gennaio 1952 i canoni delle locazioni di immobili adibiti ad uso di abitazione o all'esercizio di attività artigiane o professionali, prorogate in virtù del presente decreto, sono aumentati nella misura del 25 per cento, computato sull'ammontare del canone corrisposto prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
La misura dell'aumento può essere elevata al 50 per cento per le abitazioni di lusso. Sono considerate abitazioni di lusso, ai soli effetti del presente decreto, quelle contemplate nel decreto ministeriale 7 gennaio 1950, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 1950, e relativo alla determinazione delle caratteristiche delle abitazioni di lusso ai sensi dell'art. 13 della
La misura degli aumenti è ridotta al 10 per cento, quando si tratta di immobili locati per la prima volta posteriormente al 31 ottobre 1945 [3] .
Gli aumenti previsti dal presente articolo si applicano anche ai canoni delle sublocazioni prorogate, ma possono essere esclusi o ridotti nella misura, quando il canone già risulti eccessivamente elevato.
Quando il locatore risulti proprietario di un solo appartamento o di due, uno dei quali da lui abitato, e non sia proprietario di altri immobili, il canone può essere aumentato in misura superiore a quella prevista nei commi precedenti, da determinare di accordo fra le parti o, in mancanza, dal pretore ai sensi degli articoli 29, 30 e 31 della
Le disposizioni del comma precedente non si applicano a favore del locatore che faccia parte di un nucleo familiare nel quale il coniuge, gli ascendenti o i discendenti seco conviventi siano a loro volta proprietari di altri beni immobili.
Qualora ricorra l'ipotesi del terzo comma dell'art. 12 della
Nessun aumento è dovuto quando si tratta di abitazioni di infimo ordine, specialmente se seminterrate, di un solo vano senza accessori, baracche e simili.
A decorrere dal 1° gennaio 1952 i canoni delle locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione e non destinati all'esercizio di attività artigiane o professionali, prorogate in virtù del presente decreto, sono aumentati nella misura del 25 per cento, computato sull'ammontare del canone corrisposto prima della entrata in vigore del presente decreto.
La misura degli aumenti è ridotta al 10 per cento, quando si tratta di immobili locati per la prima volta posteriormente al 31 ottobre 1945 [4] .
Per quanto non è previsto nei precedenti articoli, continuano ad osservarsi le norme della
A decorrere dal 1° gennaio 1952, i canoni delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, prorogate in virtù della
Resta ferma l'efficacia degli aumenti comunque convenuti tra le parti, ammenochè essi siano inferiori al canone che risulterebbe applicando, a quello corrisposto anteriormente alle convenzioni, gli aumenti previsti dai decreti legislativi 6 dicembre 1946, n. 424, e 16 aprile 1948, n. 540, nonché dalla
Salvo quanto è stabilito nei commi precedenti, continuano ad avere vigore le vigenti disposizioni in materia di locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda.
Sono compresi nei vincoli di proroga di cui all'art. 2 della
Il termine di scadenza del vincolo alberghiero previsto dall'art. 1, comma secondo, del
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della
[2] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[3] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[4] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[5] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[6] Comma aggiunto dalla legge di conversione.