§ 1.1.580 – Regolamento 30 giugno 2005, n. 1004.
Regolamento (CE) n. 1004/2005 della Commissione recante modalità dettagliate per l’apertura e la gestione dei contingenti tariffari per i [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:30/06/2005
Numero:1004


Sommario
Art.  1.
Art. 2.      Salvo diversa disposizione del presente regolamento, i titoli di importazione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, sono rilasciati in conformità ai regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1464/95 [...]
Art. 3.      Ai fini del presente regolamento si intende per:
Art. 4.      1. Le domande di titolo d’importazione sono presentate alle autorità competenti degli Stati membri.
Art. 5.      La domanda di titolo d’importazione e il titolo stesso recano le seguenti diciture:
Art. 6.      1. Le domande di titolo d’importazione possono essere presentate dal lunedì al venerdì di ogni settimana. Entro il primo giorno lavorativo della settimana successiva gli Stati membri comunicano [...]
Art. 7.      I titoli d’importazione sono validi dal giorno effettivo di rilascio fino al 30 giugno del periodo di importazione di cui trattasi.
Art. 8.      1. In deroga all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il quantitativo immesso in libera pratica non può essere superiore a quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo [...]
Art. 9.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


§ 1.1.580 – Regolamento 30 giugno 2005, n. 1004. [1]

Regolamento (CE) n. 1004/2005 della Commissione recante modalità dettagliate per l’apertura e la gestione dei contingenti tariffari per i prodotti del settore dello zucchero originari dell’Albania, della Bosnia-Erzegovina e della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo, come previsto dal regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio.

(G.U.U.E. 1 luglio 2005, n. L 170).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) A norma dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio le importazioni di prodotti dello zucchero di cui alle voci n. 1701 e n. 1702 della nomenclatura combinata originari dell’Albania, della Bosnia-Erzegovina e della Serbia-Montenegro, compreso il Kosovo, sono soggette a contingenti tariffari annuali a dazio zero. Occorre aprire tali contingenti a titolo pluriennale per periodi di 12 mesi decorrenti dal 1° luglio e definire le modalità di applicazione relative.

     (2) In vista dell’introduzione di un contingente tariffario a dazio zero al fine di garantire lo sviluppo economicamente sostenibile del settore dello zucchero nei paesi di cui trattasi e tenuto conto del quantitativo relativamente ingente approvato per la Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo, è opportuno che il contingente tariffario per questo paese sia gestito in conformità ad un regime di titoli di esportazione rilasciati dalle autorità del paese. Occorre definire il modello di questi titoli e stabilirne le modalità d’impiego.

     (3) Ai fini di un’efficace gestione delle importazioni preferenziali nell’ambito del presente regolamento, è necessario prevedere disposizioni che consentano agli Stati membri di registrare i dati pertinenti e di comunicarli alla Commissione.

     (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

 

Art. 1.

     1. Il presente regolamento stabilisce modalità dettagliate di applicazione per le importazioni di prodotti del settore dello zucchero di cui alle voci n. 1701 e n. 1702 della nomenclatura combinata originari dell’Albania, della Bosnia-Erzegovina e della Serbia-Montenegro, compreso il Kosovo, soggetti ai contingenti tariffari annuali a dazio zero di cui all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2007/2000.

     2. Le importazioni di cui al paragrafo 1 sono soggette alla presentazione di una licenza di importazione recante per ciascun contingente il numero d’ordine di seguito indicato:

     — 09.4324 per il contingente di 1 000 tonnellate (peso netto) di prodotti del settore dello zucchero originari dell’Albania,

     — 09.4325 per il contingente di 12 000 tonnellate (peso netto) di prodotti del settore dello zucchero originari della Bosnia-Erzegovina,

     — 09.4326 per il contingente di 180 000 tonnellate (peso netto) di prodotti del settore dello zucchero originari della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo.

 

     Art. 2.

     Salvo diversa disposizione del presente regolamento, i titoli di importazione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, sono rilasciati in conformità ai regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1464/95 della Commissione.

 

     Art. 3.

     Ai fini del presente regolamento si intende per:

     a) «anno di importazione» il periodo che va dal 1° luglio di un anno al 30 giugno dell’anno successivo;

     b) «giorno lavorativo» un giorno lavorativo per gli uffici della Commissione a Bruxelles.

 

     Art. 4.

     1. Le domande di titolo d’importazione sono presentate alle autorità competenti degli Stati membri.

     2. La domanda di titolo d’importazione è corredata dei seguenti documenti:

     a) prova che il richiedente ha costituito una cauzione di importo pari a 2 EUR/100 kg;

     b) nel caso delle importazioni dalla Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo, l’originale più una copia del titolo di esportazione rilasciato dalle autorità della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo, conforme al modello riportato nell’allegato I, per un quantitativo pari al quantitativo oggetto della domanda di titolo di importazione. L’originale del titolo di esportazione è conservato dall’autorità competente dello Stato membro.

 

     Art. 5.

     La domanda di titolo d’importazione e il titolo stesso recano le seguenti diciture:

     a) nella casella 8, «Albania», «Bosnia-Erzegovina» o «Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo», con la menzione «sì» contrassegnata da una crocetta. I titoli d’importazione sono validi soltanto per prodotti originari dell’Albania, della Bosnia- Erzegovina o della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo;

     b) nella casella 20, per l’Albania, una delle diciture riportate nella parte A dell’allegato II;

     c) nella casella 20, per la Bosnia-Erzegovina, una delle diciture riportate nella parte B dell’allegato II;

     d) nella casella 20, per la Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo, una delle diciture riportate nella parte C dell’allegato II.

 

     Art. 6.

     1. Le domande di titolo d’importazione possono essere presentate dal lunedì al venerdì di ogni settimana. Entro il primo giorno lavorativo della settimana successiva gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti del settore dello zucchero, ripartiti per codici NC a otto cifre, per i quali sono state presentate domande di titoli d’importazione durante la settimana precedente.

     Le comunicazioni di cui al primo comma sono effettuate con mezzi elettronici utilizzando appositi moduli trasmessi agli Stati membri dalla Commissione.

     2. La Commissione contabilizza i quantitativi settimanali per i quali sono state presentate domande di titoli d’importazione.

     3. Se le domande di titolo presentate per uno dei contingenti tariffari di cui all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2007/2000 superano il livello di tale contingente, la Commissione sospende la presentazione di nuove domande per il suddetto contingente per il periodo di importazione in corso, fissa un coefficiente uniforme di riduzione da applicare e informa gli Stati membri che è stato raggiunto il limite di cui trattasi.

     4. Se in seguito all’applicazione delle misure adottate ai sensi del paragrafo 3 il quantitativo per il quale è rilasciato il titolo è inferiore al quantitativo oggetto della domanda, la domanda di titolo può essere ritirata entro tre giorni lavorativi dall’adozione delle misure suddette. In caso di ritiro la cauzione viene svincolata immediatamente.

     5. Le licenze sono rilasciate il terzo giorno lavorativo successivo alla comunicazione di cui al paragrafo 1, fatte salve le misure adottate dalla Commissione ai sensi del paragrafo 3.

     6. Se, in seguito all’applicazione delle misure adottate ai sensi del paragrafo 3, il quantitativo per il quale è rilasciato il titolo d’importazione è inferiore al quantitativo oggetto della domanda, l’importo della cauzione è ridotto in proporzione.

 

     Art. 7.

     I titoli d’importazione sono validi dal giorno effettivo di rilascio fino al 30 giugno del periodo di importazione di cui trattasi.

 

     Art. 8.

     1. In deroga all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il quantitativo immesso in libera pratica non può essere superiore a quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d’importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo viene apposta la cifra «0».

     2. In deroga all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i diritti derivanti dai titoli di importazione non sono trasferibili.

 

     Art. 9.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2005.

 

 

ALLEGATO I

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO II

 

     [si omttono le diciture in lingua straniera]

 

     A. Diciture di cui all’articolo 5, lettera b):

 

     — in italiano: Esenzione dal dazio all’importazione [Regolamento (CE) n. 2007/2000, articolo 4(4)], numero d’ordine 09.4324

 

     B. Diciture di cui all’articolo 5, lettera c):

 

     — in italiano: Esenzione dal dazio all’importazione [Regolamento (CE) n. 2007/2000, articolo 4(4)], numero d’ordine 09.4325

 

     C. Diciture di cui all’articolo 5, lettera d):

 

     — in italiano: Esenzione dal dazio all’importazione [Regolamento (CE) n. 2007/2000, articolo 4(4)], numero d’ordine 09.4326


[1] Abrogato dall'art. 32 del regolamento (CE) n. 950/2006, con effetto a decorrere dal 1° luglio 2006.