§ 1.1.315 - Regolamento 8 aprile 2003, n. 670.
Regolamento (CE) n. 670/2003 del Consiglio che stabilisce misure specifiche relative al mercato nel settore dell'alcole etilico di origine agricola.


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:08/04/2003
Numero:670


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione
Art. 2.  Metodo di produzione
Art. 3.  Informazioni
Art. 4.  Titoli di importazione e di esportazione
Art. 5.  Applicazione dei dazi della tariffa doganale comune
Art. 6.  Contingenti tariffari
Art. 7.  Regime di perfezionamento attivo
Art. 8.  Interpretazione della nomenclatura combinata
Art. 9.  Misure di urgenza
Art. 10.  Aiuti nazionali
Art. 11.  Scambio di dati
Art. 12.  Procedura di comitato
Art. 13.     
Art. 14.  Rispetto del trattato e degli accordi internazionali
Art. 15.  Misure transitorie
Art. 16.  Entrata in vigore


§ 1.1.315 - Regolamento 8 aprile 2003, n. 670.

Regolamento (CE) n. 670/2003 del Consiglio che stabilisce misure specifiche relative al mercato nel settore dell'alcole etilico di origine agricola.

(G.U.U.E. 15 aprile 2003, n. L 97).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare gli articoli 36 e 37,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) Il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli dovrebbe andare di pari passo con l'instaurazione di una politica agricola comune che comporti, in particolare, opportune misure che possono assumere forme diverse a seconda dei prodotti.

     (2) L'obiettivo della politica agricola comune è quello di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 33 del trattato. Tale obiettivo può essere raggiunto attraverso la creazione di strumenti che permettano di seguire meglio l'andamento sia del mercato interno, sia a livello degli scambi commerciali i paesi terzi.

     (3) La trasformazione di talune materie prime agricole in alcole etilico è strettamente connessa all'economia di tali materie prime. Essa può contribuire in misura considerevole alla loro valorizzazione e può rivestire potenzialmente un particolare interesse economico e sociale nell'economia di talune regioni della Comunità, ovvero può rappresentare anche una fonte non trascurabile di redditi per produttori di tali materie prime. Essa permette inoltre di eliminare prodotti di qualità non soddisfacente ed eccedenze congiunturali che possono essere causa di difficoltà momentanee in taluni settori.

     (4) È necessario istituire un quadro di misure specifiche per l'alcole etilico di origine agricola che consenta la raccolta di dati economici e l'analisi di informazioni statistiche per assicurare un controllo del mercato. Poiché il mercato dell'alcole etilico di origine agricola è connesso al mercato dell'alcole etilico in genere, occorre disporre anche di informazioni relative al mercato dell'alcole etilico di origine non agricola.

     (5) Per seguire l'andamento del mercato nel settore dell'alcole etilico gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione i dati necessari alla redazione di un bilancio di tale mercato.

     (6) Lo smaltimento dell'alcole etilico ottenuto da prodotti agricoli alcoligeni che hanno beneficiato di misure d'intervento o di altre misure particolari è subordinato a procedure specifiche nel quadro dei pertinenti regolamenti che disciplinano tali prodotti, onde garantire una concorrenza adeguata ed evitare una perturbazione del mercato tradizionale dell'alcole.

     (7) L'introduzione di misure specifiche nella Comunità nel settore dell'alcole etilico di origine agricola implica l'istituzione di un regime che disciplini gli scambi alle sue frontiere esterne. Un regime degli scambi che contempli l'imposizione di dazi all'importazione dovrebbe, in linea di massima, stabilizzare il mercato comunitario. Tale regime degli scambi dovrebbe basarsi sugli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

     (8) Per poter seguire costantemente il movimento degli scambi è opportuno prevedere la possibilità di introdurre un regime di titoli di importazione e di esportazione, che preveda la costituzione di una garanzia per l'esecuzione delle operazioni per le quali sono stati chiesti i titoli. È opportuno estendere tale regime anche ai prodotti a base di alcole etilico di origine agricola importati con taluni codici NC 2208 e presentati alla rinfusa, che presentino tutte le caratteristiche di un alcole etilico di origine agricola, per consentire un controllo efficace all'importazione di tali prodotti.

     (9) È opportuno attribuire alla Commissione le competenze in materia di apertura e di gestione dei contingenti tariffari derivanti da accordi internazionali conclusi in virtù del trattato o di altri atti legislativi del Consiglio.

     (10) A complemento del regime sopra descritto è opportuno prevedere, nella misura necessaria al suo corretto funzionamento, la possibilità di disciplinare il ricorso al regime di perfezionamento attivo o di vietare tale ricorso quando la situazione del mercato lo richieda.

     (11) Il regime dei dazi doganali permette di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione alle frontiere esterne della Comunità. Tuttavia, il meccanismo del mercato interno e dei dazi doganali può, in circostanze eccezionali, incepparsi. In tali casi, per evitare che il mercato comunitario resti privo di difese contro le perturbazioni che rischiano di scaturirne, è opportuno consentire alla Comunità di adottare rapidamente tutte le misure necessarie. Tali misure dovrebbero essere conformi agli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio.

     (12) La realizzazione di un mercato unico potrebbe essere ostacolata dalla concessione di determinati aiuti. È pertanto opportuno rendere applicabili nel settore dell'alcole etilico di origine agricola le disposizioni del trattato che permettono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri, vietando quelli che risultano incompatibili con il mercato comune. Data la situazione particolare della Germania, in cui il sostegno nazionale è attualmente accordato a numerosi piccoli produttori di detto alcole in base alle condizioni specifiche del monopolio dell'alcole della Germania, è necessario consentire, durante un periodo limitato di tempo, il mantenimento della concessione di siffatto sostegno. È parimenti necessario prevedere una relazione circa il funzionamento della deroga in questione alla scadenza di tale periodo, corredata di proposte appropriate.

     (13) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

     (14) Le misure stabilite dal presente regolamento dovrebbero tener conto, parallelamente e opportunamente, degli obiettivi di cui agli articoli 33 e 131 del trattato.

     (15) Le misure stabilite dal presente regolamento dovrebbero altresì rispettare gli accordi conclusi a norma dell'articolo 300, paragrafo 2 del trattato, in particolare quelli che rientrano nell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio e, in particolare, l'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi.

     (16) Per garantire il corretto funzionamento del regime, è opportuno permettere alla Commissione di adottare misure transitorie. È altresì opportuno autorizzare la Commissione a risolvere problemi pratici specifici in via temporanea ed eccezionale.

     (17) L'applicazione del presente regolamento dovrebbe evitare l'adozione di misure tali da creare discriminazioni tra l'alcole etilico di origine agricola e l'alcole etilico di origine non agricola,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1. Ambito di applicazione

     1. Nel settore dell'alcole etilico di origine agricola sono introdotte misure specifiche che disciplinano i seguenti prodotti:

 

Codice NC

Designazione delle merci

ex 2207 10 00

Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol., ottenuto a partire dai prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato

ex 2207 20 00

Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo, ottenuti a partire dai prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato

ex 2208 90 91 ed ex 2208 90 99

Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol., ottenuto a partire dai prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato

 

     2. L'articolo 4 si applica anche ai prodotti a base di alcole etilico di origine agricola del codice NC 2208, presentati in recipienti di contenuto superiore a 2 litri, che presentino tutte le caratteristiche di un alcole etilico di cui al paragrafo 1.

 

          Art. 2. Metodo di produzione

     Il metodo di produzione e le caratteristiche dell'alcole etilico ottenuto a partire da un prodotto agricolo specifico di cui all'allegato I del trattato possono essere stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

 

          Art. 3. Informazioni

     1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni:

     - la produzione di alcole etilico di origine agricola in ettolitri di alcole puro, ripartita per prodotto alcoligeno utilizzato,

     - il volume di alcole etilico di origine agricola smaltito, espresso in ettolitri di alcole puro ripartito tra i diversi settori di destinazione,

     - le scorte di alcole etilico di origine agricola giacenti sul loro territorio alla fine dell'anno precedente,

     - la stima della produzione dell'anno in corso.

     Le modalità di trasmissione delle suddette informazioni e, in particolare, la periodicità e la definizione dei settori di destinazione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

     2. In base a queste informazioni e ad altre informazioni disponibili, la Commissione redige un bilancio comunitario del mercato dell'alcole etilico di origine agricola relativo all'anno precedente ed un bilancio estimativo dell'anno in corso.

     3. Il bilancio comunitario contiene altresì informazioni sull'alcole etilico di origine non agricola. Il contenuto preciso e le modalità di raccolta di tali informazioni sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

     Con «alcole etilico di origine non agricola» si intendono i prodotti di cui ai codici NC 2207, 2208 90 91 e 2208 90 99 non ottenuti da uno specifico prodotto agricolo menzionato nell'allegato I del trattato.

     4. La Commissione comunica i suddetti bilanci agli Stati membri.

 

          Art. 4. Titoli di importazione e di esportazione

     1. L'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 nella Comunità può essere subordinata alla presentazione di un titolo di importazione. L'esportazione dei prodotti suddetti può essere subordinata alla presentazione di un titolo di esportazione.

     2. I titoli sono rilasciati dagli Stati membri a chiunque ne faccia richiesta, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità, fatte salve le disposizioni di applicazione dell'articolo 6. I titoli sono validi in tutto il territorio della Comunità.

     3. Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una garanzia per l'esecuzione dell'impegno di importazione o di esportazione durante il periodo di validità dei titoli. Salvo in caso di forza maggiore, essa resta acquisita in tutto o in parte, qualora l'operazione di importazione o esportazione non sia eseguita entro tale termine o sia eseguita solo parzialmente.

     4. Il periodo di validità dei titoli e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

 

          Art. 5. Applicazione dei dazi della tariffa doganale comune

     Salvo qualora altrimenti previsto dal presente regolamento, ai prodotti di cui all'articolo 1 si applicano le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.

 

          Art. 6. Contingenti tariffari

     1. I contingenti tariffari per i prodotti contemplati dall'articolo 1, che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato o da un altro atto del Consiglio, sono aperti e gestiti dalla Commissione secondo modalità stabilite nell'ambito della procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

     2. Per la gestione dei contingenti tariffari si può applicare uno dei metodi seguenti o una combinazione di tali metodi:

     a) metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il metodo «primo arrivato, primo servito»);

     b) metodo di ripartizione in proporzione dei quantitativi richiesti alla presentazione delle domande (metodo «esame simultaneo»);

     c) metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali (metodo «produttori tradizionali/nuovi arrivati»).

     Possono essere applicati altri metodi appropriati. Essi devono evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.

     3. Il metodo di gestione tiene conto, ove occorra, del fabbisogno di approvvigionamento del mercato comunitario e della necessità di salvaguardarne l'equilibrio e può ispirarsi ai metodi applicati in passato ai contingenti corrispondenti a quelli di cui al paragrafo 1, fatti salvi i diritti derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round.

     4. Le modalità di cui al paragrafo 1 prevedono l'apertura di contingenti su base annua, all'occorrenza, in base ad un opportuno scaglionamento, stabiliscono il metodo di gestione da applicare e comportano se del caso:

     a) disposizioni atte a garantire la natura, la provenienza e l'origine del prodotto;

     b) disposizioni relative al riconoscimento del documento che consentirà di verificare le garanzie di cui alla lettera a);

     c) le condizioni di rilascio e il periodo di validità dei titoli di importazione.

 

          Art. 7. Regime di perfezionamento attivo

     Nella misura necessaria al corretto funzionamento del mercato nel settore dell'alcole etilico di origine agricola la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, può vietare totalmente o parzialmente il ricorso al regime di perfezionamento attivo per i prodotti di cui all'articolo 1.

 

          Art. 8. Interpretazione della nomenclatura combinata

     1. Per la classificazione tariffaria dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di applicazione; la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento è inserita nella tariffa doganale comune.

     2. Salvo qualora altrimenti previsto dal presente regolamento o in disposizioni adottate in virtù del medesimo, sono vietate negli scambi con paesi terzi:

     a) la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale;

     b) l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa all'importazione o misura di effetto equivalente.

 

          Art. 9. Misure di urgenza

     1. Qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 33 del trattato, si possono applicare misure adeguate negli scambi con i paesi terzi, fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.

     Per valutare se la situazione giustifichi l'applicazione di tali misure, si tiene conto in particolare dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati o chiesti titoli di importazione e dei dati figuranti nel bilancio della campagna di commercializzazione in questione.

     Il Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del trattato, adotta le modalità generali d'applicazione del presente paragrafo e definisce i casi e i limiti in cui gli Stati membri possono adottare misure conservative.

     2. Qualora si configuri la situazione descritta al paragrafo 1 la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle misure necessarie che vengono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.

     3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio le misure decise dalla Commissione, entro tre giorni lavorativi dalla data della loro comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o annullare tali misure entro il termine di un mese dalla data alla quale è stato consultato.

     4. Le disposizioni del presente articolo si applicano in ottemperanza agli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300, paragrafo 2, del trattato.

 

          Art. 10. Aiuti nazionali

     1. Alla produzione e al commercio dei prodotti di cui al presente regolamento si applicano gli articoli 87, 88 e 89 del trattato.

     2. Fatto salvo il regolamento (CEE) n. 26/62, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio di prodotti agricoli, il paragrafo 1 non si applica all'aiuto accordato, fino al 31 dicembre 2010 dalla Germania nell'ambito del monopolio dell'alcole della Germania per prodotti commercializzati, dopo ulteriore trasformazione, dal monopolio come alcole etilico di origine agricola elencato nell'allegato I del trattato. L'ammontare totale di tale aiuto non deve superare 110 milioni di EUR all'anno.

     3. La Germania presenta ogni anno alla Commissione, anteriormente al 30 giugno, una relazione sul funzionamento del sistema. Anteriormente al 31 dicembre 2009, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della deroga, con una valutazione degli aiuti accordati nel contesto del monopolio dell'alcole della Germania, insieme ad eventuali proposte appropriate.

 

          Art. 11. Scambio di dati

     Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente tutti i dati necessari per l'applicazione del presente regolamento. Le modalità di tale comunicazione, compresi la natura e la presentazione dei dati da trasmettere, i termini per la loro comunicazione e la diffusione dei dati raccolti, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

 

          Art. 12. Procedura di comitato

     1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione dei vini (in seguito denominato il «comitato»), istituito dall'articolo 74 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione n. 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

          Art. 13.

     Il comitato può esaminare qualsiasi altra questione sollevata dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

 

          Art. 14. Rispetto del trattato e degli accordi internazionali

     Il presente regolamento si applica tenendo conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 33 e 131 del trattato.

 

          Art. 15. Misure transitorie

     Secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, la Commissione adotta:

     a) le misure necessarie a facilitare la transizione al regime istituito dal presente regolamento;

     b) le misure necessarie e debitamente giustificate per rispondere, in caso di urgenza, a problemi pratici, specifici e imprevisti.

 

          Art. 16. Entrata in vigore

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.