§ 14.5.406 – Regolamento 9 aprile 2001, n. 747.
Regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:09/04/2001
Numero:747


Sommario
Art. 1.  Concessioni tariffarie nell'ambito di contingenti tariffari o quantitativi di riferimento comunitari.
Art. 2.  Disposizioni speciali per i contingenti tariffari relativi a fiori e boccioli di fiori recisi, freschi
Art. 3.  Condizioni particolari per l'ammissibilità di alcuni vini a beneficiare dei contingenti tariffari
Art. 3 bis.  Disposizioni specifiche per i contingenti tariffari per i pomodori originari del Marocco.
Art. 4.  Gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento
Art. 5.  Attribuzione di competenze
Art. 6.  Comitato di gestione
Art. 7.  Cooperazione
Art. 8.  Abrogazioni
Art. 9.  Entrata in vigore


§ 14.5.406 – Regolamento 9 aprile 2001, n. 747.

Regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi con taluni paesi mediterranei e che abroga i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95

(G.U.C.E. 19 aprile 2001, n. L 109)

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) I protocolli addizionali degli accordi di cooperazione tra la Comunità economica europea, da una parte, e la Repubblica democratica popolare di Algeria, la Repubblica araba d'Egitto, il Regno hascemita di Giordania, la Repubblica araba siriana, dall'altra, e il protocollo supplementare all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta prevedono concessioni tariffarie di cui alcune sono inserite in contingenti tariffari e quantitativi di riferimento comunitari.

     (2) Anche il protocollo che fissa le condizioni e le procedure per l'attuazione della seconda tappa dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro e che adegua alcune disposizioni dell'accordo, completato dal regolamento (CE) n. 3192/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, che modifica il regime applicabile all'importazione di taluni prodotti agricoli originari di Cipro nella Comunità, prevede concessioni tariffarie, alcune delle quali sono inserite in contingenti tariffari e quantitativi di riferimento comunitari.

     (3) Il regolamento (CEE) n. 1764/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, che modifica il regime applicabile alle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti agricoli originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, di Israele, della Giordania, del Libano, di Malta, del Marocco, della Siria e della Tunisia ha accelerato lo smantellamento tariffario e ha previsto un incremento dei volumi dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento stabiliti negli protocolli degli accordi di associazione o di cooperazione con i paesi mediterranei in questione.

     (4) I regimi d'importazione nella Comunità europea di arance originarie di Cipro, dell'Egitto e di Israele sono stati adeguati mediante accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e Cipro, tra la Comunità europea e l'Egitto e tra la Comunità europea e Israele.

     (5) La decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE- Turchia, del 25 febbraio 1998, relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli prevede concessioni tariffarie, di cui alcune attribuite nell'ambito di contingenti tariffari.

     (6) L'accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, e gli accordi euromediterranei che istituiscono un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, il Regno del Marocco, lo Stato d'Israele, dall'altro, prevedono concessioni tariffarie, di cui alcune sono inserite nell'ambito di contingenti tariffari e quantitativi di riferimento.

     (7) Le concessioni tariffarie sono state applicate dal regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio, del 25 luglio 1994, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari dell'Algeria, di Cipro, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dell'Egitto, della Giordania, di Israele, di Malta, del Marocco, della Tunisia e della Turchia e modalità di proroga o di adattamento dei suddetti contingenti e dal regolamento (CE) n. 934/95 del Consiglio, del 10 aprile 1995, che stabilisce una sorveglianza statistica comunitaria nel quadro di quantitativi di riferimento, per taluni prodotti originari di Cipro, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, d'Egitto, della Giordania, di Israele, della Tunisia, della Siria, di Malta e del Marocco.

     (8) Poiché i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 del Consiglio sono stati entrambi modificati più volte e in modo sostanziale, risulta necessario procedere a una loro rifusione e a una loro semplificazione, in linea con la risoluzione del Consiglio, del 25 ottobre 1996, sulla semplificazione e la razionalizzazione delle normative e delle procedure doganali della Comunità. Al fine di razionalizzare l'attuazione delle misure tariffarie in questione, è necessario che le disposizioni relative ai contingenti tariffari e ai quantitativi di riferimento siano raggruppate in un unico regolamento, che tenga conto delle successive modifiche dei regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 nonché delle modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni Taric.

     (9) Poiché gli accordi preferenziali in questione sono conclusi a tempo indeterminato, è opportuno non limitare la durata del presente regolamento.

     (10) L'ammissibilità a beneficiare delle concessioni tariffarie è subordinata alla presentazione alle autorità doganali dell'apposita prova d'origine, come disposto dagli accordi preferenziali in oggetto tra la Comunità europea e i paesi mediterranei.

     (11) Tali accordi preferenziali prevedono che, se il quantitativo di riferimento viene superato, la Comunità ha la possibilità di sostituire nel successivo periodo preferenziale la concessione attribuita nel quadro di quel quantitativo di riferimento con un contingente tariffario di pari entità.

     (12) Per effetto degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, i dazi doganali della tariffa doganale comune sono diventati, per alcuni prodotti, altrettanto favorevoli che le concessioni tariffarie accordate ai medesimi prodotti nel quadro degli accordi preferenziali mediterranei. Non è pertanto necessario continuare a prevedere la gestione del contingente tariffario per le preparazioni e conserve di carne di tacchino originarie d'Israele o del quantitativo di riferimento per i piselli destinati alla semina originari del Marocco.

     (13) Le decisioni del Consiglio o della Commissione che modificano la nomenclatura combinata e i codici Taric non comportano alcuna modifica sostanziale. Per motivi di semplificazione e per rendere possibile la tempestiva pubblicazione dei regolamenti che applicano i contingenti tariffari e i quantitativi di riferimento comunitari stabiliti dai nuovi accordi preferenziali, protocolli, scambi di lettere o altri atti conclusi tra la Comunità e i paesi mediterranei e nella misura in cui tali atti specificano già quali prodotti possono beneficiare di preferenze tariffarie nell'ambito di contingenti tariffari e quantitativi di riferimento e indicano i relativi volumi, dazi, periodi ed eventuali criteri di ammissibilità, è opportuno disporre che la Commissione, previa consultazione del comitato del codice doganale, possa apportare al presente regolamento tutte le modifiche e gli adeguamenti tecnici necessari. Questo non influisce la procedura specifica prevista dal regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli.

     (14) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di dichiarazione in dogana e della sorveglianza delle importazioni preferenziali.

     (15) Per ragioni di rapidità e di efficacia, è opportuno che lo scambio di comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione si svolga, nei limiti del possibile, per via telematica.

     (16) L'ammissibilità a beneficiare delle concessioni tariffarie per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) è subordinata alla conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco nonché della Gisgiordania e della Striscia di Gaza.

     (17) I vini originari dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia recanti una denominazione di origine controllata devono essere accompagnati da un certificato di denominazione d'origine conforme al modello riportato nell'accordo preferenziale o dal documento V I 1 o da un estratto V I 2 recante le annotazioni di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3590/85 della Commissione, del 18 dicembre 1985, relativo all'attestato e al bollettino d'analisi previsti per l'importazione di vini, succhi e mosti d'uve.

     (18) L'ammissibilità a beneficiare del contingente tariffario per i vini liquorosi originari di Cipro è subordinata al rispetto della condizione secondo cui i vini devono essere definiti "vini liquorosi" nel documento V I 1 o nell'estratto V I 2 previsti dal regolamento (CEE) n. 3590/85 della Commissione.

     (19) La decisione del Consiglio, del 22 dicembre 2000, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina sulle misure di liberalizzazione reciproche e la modifica dei protocolli agricoli dell'accordo di associazione CE/Repubblica tunisina, prevede nuove concessioni tariffarie e cambiamenti per le concessioni già esistenti di cui alcune sono inserite nell'ambito di contingenti tariffari comunitari e quantitativi di riferimento.

     (20) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1. Concessioni tariffarie nell'ambito di contingenti tariffari o quantitativi di riferimento comunitari. [1]

     I prodotti originari dell'Algeria, del Marocco, della Tunisia, dell'Egitto, della Siria, del Libano, d'Israele, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza e della Turchia, elencati agli allegati I-IX, quando sono immessi in libera pratica nella Comunità, sono ammissibili a beneficiare dell'esenzione dai dazi doganali o di aliquote di dazio ridotte entro i limiti dei contingenti tariffari o nel quadro dei quantitativi di riferimento comunitari, per i periodi di tempo e conformemente alle disposizioni previsti nel presente regolamento.

 

          Art. 2. Disposizioni speciali per i contingenti tariffari relativi a fiori e boccioli di fiori recisi, freschi

     1. In caso di inosservanza delle condizioni relative al prezzo, stabilite dal regolamento (CEE) n. 4088/87, per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray), l'applicazione dei contingenti tariffari relativi ai fiori e ai boccioli di fiori recisi, freschi, può, con regolamento della Commissione, essere sospesa e il dazio della tariffa doganale comunitaria essere ristabilito.

     2. Le importazioni nella Comunità di prodotti per i quali è stato ripristinato il dazio della tariffa doganale comune, effettuate durante il periodo di applicazione di detto ripristino, non sono ammissibili a beneficiare del contingente tariffario in questione.

 

          Art. 3. Condizioni particolari per l'ammissibilità di alcuni vini a beneficiare dei contingenti tariffari [2]

     Per poter beneficiare dei contingenti tariffari comunitari di cui agli allegati I, II e III, numeri d'ordine 09.1001, 09.1107 e 09.1205, i vini devono essere corredati di un certificato di denominazione d'origine, rilasciato dalla competente autorità algerina, marocchina o tunisina, conforme al modello che figura nell'allegato XII, oppure di un documento VI 1 o di un estratto VI 2 recante le annotazioni di cui all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2001.

 

          Art. 3 bis. Disposizioni specifiche per i contingenti tariffari per i pomodori originari del Marocco. [3]

     Per i pomodori di cui al codice NC 0702 00 00 immessi in libera pratica ogni anno nel periodo dal 1° ottobre al 31 maggio (in seguito denominato “campagna d'importazione”), i prelievi dai contingenti tariffari mensili applicabili sotto il numero d'ordine 09.1104 durante i mesi dal 1° ottobre a 31 dicembre e durante i mesi dal 1° gennaio al 31 marzo sono sospesi ogni anno rispettivamente il 15 gennaio e il secondo giorno lavorativo della Commissione successivo al 1° aprile. Il giorno lavorativo seguente della Commissione, i servizi di detta Commissione determinano il saldo non utilizzato di ciascuno di tali contingenti tariffari e lo mettono a disposizione nell'ambito del contingente tariffario supplementare applicabile per la campagna d'importazione in questione sotto il numero d'ordine 09.1112.

     Da tali date in poi, i prelievi retroattivi dai contingenti tariffari mensili sospesi e le successive restituzioni dei volumi non utilizzati ai contingenti tariffari mensili sospesi si effettuano sul contingente tariffario supplementare applicabile per la campagna d'importazione in questione.

 

          Art. 4. Gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento

     1. I contingenti tariffari di cui al presente regolamento vengono gestiti dalla Commissione conformemente agli articoli 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

     2. I prodotti immessi in libera pratica con il beneficio delle aliquote preferenziali, in particolare delle aliquote concesse nei limiti dei quantitativi di riferimento di cui all'articolo 1, sono soggetti alla sorveglianza comunitaria, conformemente all'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93. Di concerto con gli Stati membri, la Commissione decide, a quali prodotti, oltre a quelli interessati dai quantitativi di riferimento, applicare la sorveglianza.

     3. Lo scambio di comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione sulla gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento si svolge, nei limiti del possibile, per via telematica.

 

          Art. 5. Attribuzione di competenze

     1. Senza pregiudizio della procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 3448/93 e in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento la Commissione ha il potere di adottare le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento, più precisamente:

     a) le modifiche e gli adeguamenti tecnici resi necessari da modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni Taric;

     b) gli adeguamenti resi necessari dall'entrata in vigore di nuovi accordi, protocolli, scambi di lettere o qualsiasi altro atto concluso tra la Comunità e i paesi mediterranei e adottato dal Consiglio, qualora tali accordi, protocolli, scambi di lettere o altri atti del Consiglio indichino specificamente i prodotti ammissibili a beneficiare delle preferenze tariffarie nel quadro di contingenti tariffari e di quantitativi di riferimento e forniscano i relativi volumi, dazi, periodi ed eventuali criteri di ammissibilità.

     2. Le disposizioni adottate in base al paragrafo 1 non autorizzano la Commissione a:

     a) procedere al riporto di quantitativi preferenziali da un periodo ad un altro;

     b) trasferire quantitativi da un contingente tariffario o quantitativo di riferimento ad un altro contingente tariffario o quantitativo di riferimento;

     c) trasferire quantitativi da un contingente tariffario ad un quantitativo di riferimento e viceversa;

     d) modificare i calendari riportati negli accordi, protocolli, scambi di lettere o altri atti del Consiglio;

     e) adottare atti legislativi che incidano sui contingenti tariffari gestiti mediante licenze di importazione.

 

          Art. 6. Comitato di gestione

     1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92, in appresso denominato il "comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

          Art. 7. Cooperazione

     Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare il rispetto del presente regolamento.

 

          Art. 8. Abrogazioni

     I regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 sono abrogati.

     I riferimenti ai regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura nell'allegato XIII.

 

          Art. 9. Entrata in vigore

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001 per i contingenti tariffari con numeri d'ordine 09.1211, 09.1215, 09.1217, 09.1218, 09.1219 e 09.1220 di cui all'allegato III.

 

 

ALLEGATO I [4]

ALGERIA

 

     Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate posizioni di codice ex, lo schema preferenziale viene determinato applicando il codice NC e la corrispondente descrizione presi congiuntamente.

 

PARTE A:

Contingenti tariffari

 

N. d'ordine

Codice NC

Suddivisione TARIC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume del contingente (in tonnellate, peso netto)

Dazio contingentale

09.1002

0409 00 00

 

Miele naturale

dall'1.1. al 31.12.

100

Esenzione

09.1004

0603

 

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati

dall'1.1. al 31.12.

100

Esenzione

09.1005

0604

 

Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati

dall'1.1. al 31.12.

100

Esenzione

09.1006

ex 0701 90 50

 

Patate di primizia, fresche o refrigerate

dall'1.1. al 31.3.

5000

Esenzione

09.1007

0809 10 00

 

Albicocche, fresche

dall'1.1. al 31.12.

1000

Esenzione (1)

09.1008

0810 10 00

 

Fragole, fresche

dall'1.1. al 31.3.

500

Esenzione

09.1009

1509

 

Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

dall'1.1. al 31.12.

1000

Esenzione

 

1510 00

 

Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509

 

 

 

09.1010

ex 1512 19 90

10

Oli di girasole raffinati

dall'1.1. al 31.12.

25000

Esenzione

09.1011

2002 10 10

 

Pomodori pelati, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico

dall'1.1. al 31.12.

300

Esenzione

09.1012

2002 90 31

2002 90 39

2002 90 91

2002 90 99

 

Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non interi né in pezzi, aventi tenore di sostanza secca, in peso, non inferiore a 12 %

dall'1.1. al 31.12.

300

Esenzione

09.1013

2009 50

 

Succhi di pomodoro

dall'1.1. al 31.12.

200

Esenzione

09.1014

ex 2009 80 35

40, 91

Succhi di albicocca

dall'1.1. al 31.12.

200

Esenzione (1)

 

ex 2009 80 38

93, 97

 

 

 

 

 

ex 2009 80 79

40, 80

 

 

 

 

 

ex 2009 80 86

50, 80

 

 

 

 

 

ex 2009 80 89

50, 80

 

 

 

 

 

ex 2009 80 99

15, 92

 

 

 

 

09.1001

ex 2204 21 79

71

Vini con le seguenti denominazioni d'origine: Aïn Bessem-Bouira, Médéa, Coteaux du Zaccar, Dahra, Coteaux de Mascara, Monts du Tessalah, Coteaux de Tlemcen, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol, in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri

dall'1.1. al 31.12.

224000 hl

Esenzione

 

ex 2204 21 80

71

 

 

 

 

 

ex 2204 21 84

51

 

 

 

 

 

ex 2204 21 85

71

 

 

 

 

09.1003

2204 10 19

2204 10 99

 

Altri vini spumanti

dall'1.1. al 31.12.

224000 hl

Esenzione

 

2204 21 10

2204 21 79

 

Altri vini di uve fresche

 

 

 

 

ex 2204 21 80

71

79

80

 

 

 

 

 

2204 21 84

 

 

 

 

 

 

ex 2204 21 85 71

79

80

 

 

 

 

 

ex 2204 21 94

20

 

 

 

 

 

ex 2204 21 98

20

 

 

 

 

 

ex 2204 21 99

2204 29 10

2204 29 65

10

 

 

 

 

 

ex 2204 29 75

2204 29 83

10

 

 

 

 

 

ex 2204 29 84

20

 

 

 

 

 

ex 2204 29 94

20

 

 

 

 

 

ex 2204 29 98

20

 

 

 

 

 

ex 2204 29 99

10

 

 

 

 

 

(1) L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.

 

PARTE B:

Quantitativi di riferimento

 

N. d'ordine

Codice NC

Suddivisione TARIC

Designazione delle merci

Periodo del quantitativo di riferimento

Volume del quantitativo di riferimento (in tonnellate, peso netto)

Dazio del quantitativo di riferimento

18.0410

0704 10 00

 

Cavolfiori e cavoli broccoli, freschi o refrigerati

dall'1.10. al 14.4. e dall'1.12. al 31.12.

1000

Esenzione

 

0704 20 00

 

Cavoletti di Bruxelles, freschi o refrigerati

dall'1.1. al 31.12.

 

 

 

0704 90

 

Altri cavoli, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati

dall'1.1. al 31.12.

 

 

18.0420

0709 52 00

 

Tartufi, freschi o refrigerati

dall'1.1. al 31.12.

100

Esenzione

18.0430

ex 2005 10 00

10

20

40

Asparagi, carote e miscugli di ortaggi e di legumi omogeneizzati, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell’acido acetico, non congelati

dall'1.1. al 31.12.

200

Esenzione

18.0440

ex 2005 10 00

30

80

Altri ortaggi e legumi omogeneizzati, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell’acido acetico, non congelati, diversi da asparagi, carote e miscugli di ortaggi e di legumi

dall'1.1. al 31.12.

200

Esenzione

18.0450

2005 51 00

 

Fagioli in grani, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell’acido acetico, non congelati

dall'1.1. al 31.12.

200

Esenzione

18.0460

2005 60 00

 

Asparagi, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell’acido acetico, non congelati

dall'1.1. al 31.12.

200

Esenzione

18.0470

2005 90 50

 

Carciofi, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell’acido acetico, non congelati

dall'1.1. al 31.12.

200

Esenzione

18.0480

2005 90 60

 

Carote, preparate o conservate ma non nell'aceto o nell’acido acetico, non congelate

dall'1.1. al 31.12.

200

Esenzione

18.0490

2005 90 70

 

Miscugli di ortaggi, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell’acido acetico, non congelati

dall'1.1. al 31.12.

200

Esenzione

18.0500

2005 90 80

 

Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell’acido acetico, non congelati

dall'1.1. al 31.12.

200

Esenzione

18.0510

2007 91 90

 

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta ottenute mediante cottura di agrumi, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %, diverse dalle preparazioni omogeneizzate

dall'1.1. al 31.12.

200

Esenzione

18.0520

2007 99 91

 

Puree di mele, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %

dall'1.1. al 31.12.

200

Esenzione

18.0530

2007 99 98

 

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta ottenute mediante cottura di altre frutta, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %, diverse dalle preparazioni omogeneizzate

dall'1.1. al 31.12.

200

Esenzione

 

 

ALLEGATO II [5]

Marocco

 

     Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice "ex", il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

 

PARTE A: contingenti tariffari

 

Numero d'ordine 

Codice NC 

Suddivisione TARIC 

Designazione delle merci 

Periodo contingentale 

Volume del contingente (peso netto in t) 

Dazio contingentale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.1135 

 

 

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi: 

dal 15.10.2003 al 31.5.2004 

3.000 

Esenzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

0603 10 10 

 

- Rose 

dal 15.10.2004 al  

3.090 

 

 

 

 

 

31.5.2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0603 10 20 

 

- Garofani 

dal 15.10.2005 al  

 

 

 

 

 

 

31.5.2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0603 10 40 

 

- Gladioli 

dal 15.10.2006 al  

3.180 

 

 

 

 

 

31.5.2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0603 10 50 

 

- Crisantemi 

 

3.270 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dal 15.10.2007 al 31.5.2008 e per ogni periodo successivo dal 15.10 al 31.5 

3.360 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.1136 

 

 

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi: 

dal 15.10.2003 al 14.5.2004 

2.000 

Esenzione 

 

0603 10 30 

 

- Orchidee 

 

 

 

 

0603 10 80 

 

- Altri 

dal 15.10.2004 al 14.5.2005 

2.060 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dal 15.10.2005 al 14.5.2006 

2.120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dal 15.10.2006 al 14.5.2007 

2.180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dal 15.10.2007 al 14.5.2008 e per ogni periodo successivo dal 15.10 al 14.5 

2.240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.1150

 

 

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi  

dall'1.6. al 30.6.2004  

51,5  

Esenzione 

 

0603 10 10  

 

- Rose 

 

 

 

 

0603 10 20  

 

- Garofani 

 

 

 

 

0603 10 40  

 

- Gladioli 

 

 

 

 

0603 10 50  

 

- Crisantemi 

 

 

 

 

 

 

 

dall'1.6. al 30.6.2005  

53 

 

 

 

 

 

dall'1.6. al 30.6.2006  

54,5 

 

 

 

 

 

dall'1.6. al 30.6.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.6. al 30.6. 

56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.1115 

ex 0701 90 50 

 

Patate di primizia e patate dette  

dall'1.12.2003 al  

120.000 

Esenzione 

 

 

 

"primizia", fresche o refrigerate 

30.4.2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 0701 90 90 

10 

 

dall'1.12.2004 al 30.4.2005 

123.600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dall'1.12.2005 al 30.4.2006 

127.200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dall'1.12.2006 al 30.4.2007 

130.800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dall'1.12.2007 al 30.4.2008 e per ogni periodo successivo dall'1.12 al 30.4 

134.400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.1104

0702 00 00  

 

Pomodori, freschi o refrigerati  

dall'1.10. al 31.10  

10.600  

Esenzione [1] [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.1104

0702 00 00  

 

Pomodori, freschi o refrigerati  

dall'1.11. al 30.11  

27.700  

Esenzione [1] [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.1104

0702 00 00  

 

Pomodori, freschi o refrigerati  

dall'1.12. al 31.12.  

31.300  

Esenzione [1] [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.1104

0702 00 00  

 

Pomodori, freschi o refrigerati  

dall'1.1. al 31.1.  

31.300  

Esenzione [1] [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.1104

0702 00 00  

 

Pomodori, freschi o refrigerati  

dall'1.2. al 28/29.2.  

31.300  

Esenzione [1] [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.1104

0702 00 00  

 

Pomodori, freschi o refrigerati  

dall'1.3. al 31.3.  

31.300  

Esenzione [1] [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.1104

0702 00 00  

 

Pomodori, freschi o refrigerati  

dall'1.4. al 30.4.  

16.500  

Esenzione [1] [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.1104

0702 00 00  

 

Pomodori, freschi o refrigerati  

dall'1.5. al 31.5.2004  

4.000  

Esenzione [1] [2] 

 

 

 

 

dall'1.5. al 31.5.2005 e per ogni periodo successivo dall'1.5. al 31.5. 

5.000  

Esenzione [1] [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.1112

0702 00 00  

 

Pomodori, freschi o refrigerati 

dall'1.11.2003 fino al 31.5.2004 

15.000 

Esenzione [1] [2] 

 

 

 

 

dall'1.11.2004 fino al 31.5.2005 

28.000 [3]  

Esenzione [1] [2] 

 

 

 

 

dall'1.11.2005 fino al 31.5.2006 

38.000 [4]  

Esenzione [1] [2] 

 

 

 

 

dall'1.11.2006 al 31.5.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.11. al 31.5 

48.000 [5]  

Esenzione [1] [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.1127 

0703 10 11 

 

Cipolle, comprese le 

dal 15.2 al 15.5.2004 

8.240 

Esenzione 

 

0703 10 19 

 

cipolle selvatiche della specie  

 

 

 

 

ex 0709 90 90 

50 

Muscari comosum, fresche o  

dal 15.2 al 15.5.2005 

8.480 

 

 

 

 

refrigerate 

 

 

 

 

 

 

 

dal 15.2 al 15.5.2006 

8.720 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dal 15.2 al 15.5.2007 e per ogni periodo successivo dal 15.2 al 15.5 

8.960 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.1102 

0703 10 90 

 

Scalogni, agli, porri ed 

dall'1.1 al 31.12.2004 

1.030 

Esenzione 

 

0703 20 00 

 

altri ortaggi agliacei, 

dall'1.1 al 31.12.2005 

1.060 

 

 

0703 90 00 

 

freschi o refrigerati 

dall'1.1 al 31.12.2006 

1.090 

 

 

 

 

 

dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi 

1.120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.1106 

ex 0704 

 

Cavoli, cavolfiori, cavoli  

dall'1.1 al 31.12.2004 

515 

Esenzione 

 

 

 

ricci, cavoli-rapa e simili  

dall'1.1 al 31.12.2005 

530 

 

 

 

 

prodotti commestibili  

dall'1.1 al 31.12.2006 

545 

 

 

 

 

del genere Brassica, freschi o refrigerati, esclusi i cavoli cinesi 

dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi 

560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.1109 

ex 0704 90 90 

20 

Cavoli cinesi, freschi o refrigerati 

dall'1.1 al 31.12.2004 

206 

Esenzione 

 

 

 

 

dall'1.1 al 31.12.2005 

212 

 

 

 

 

 

dall'1.1 al 31.12.2006 

218 

 

 

 

 

 

dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi 

224 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.1108 

0705 11 00 

 

Lattughe a cappuccio,  

dall'1.1 al 31.12.2004 

206 

Esenzione 

 

 

 

fresche o refrigerate 

dall'1.1 al 31.12.2005 

212 

 

 

 

 

 

dall'1.1 al 31.12.2006 

218 

 

 

 

 

 

dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi 

224 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[09.1110 

0705 19 00 

 

- Lattughe (Lactuca sativa),  

dall'1.1 al 31.12.2004 

618 

Esenzione]  

 

 

 

fresche o refrigerate, esclusi lattughe  

 

 

 

 

 

 

a cappuccio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0705 29 00 

 

- Cicorie (Cichorium spp.), fresche  

dall'1.1 al 31.12.2005 

636 

 

 

 

 

o refrigerate, esclusi witloof 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0706 

 

- Carote, navoni, barbabietole da  

dall'1.1 al 31.12.2006 

654 

 

 

 

 

insalata, salsefrica o barba di becco,  

 

 

 

 

 

 

sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati 

dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi 

672 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.1137

0707 00 05  

 

Cetrioli, freschi o refrigerati  

dall'1.11.2003 fino al 31.5.2004 

5.429 + 85,71 tonnellate peso netto di aumento dall'1.5. al 31.5.2004 

Esenzione [1] [6] 

 

 

 

 

dall'1.11.2004 al 31.5.2005 e per ogni periodo successivo dall'1.11.al 31.5. 

6.200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.1113 

0707 00 90 

 

Cetriolini, freschi o refrigerati 

dall'1.1 al 31.12.2004 

103 

Esenzione 

 

 

 

 

dall'1.1 al 31.12.2005 

106 

 

 

 

 

 

dall'1.1 al 31.12.2006 

109 

 

 

 

 

 

dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi 

112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.1138 

0709 10 00 

 

Carciofi, freschi o refrigerati 

dall'1.11 al 31.12 

500 

Esenzione [1] [7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.1120 

 

 

Altri ortaggi o legumi, freschi o refrigerati: 

dall'1.1 al 31.12.2004 

9.270 

Esenzione 

 

0709 40 00 

 

- Sedani, esclusi i sedani-rapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 0709 51 00 

90 

- Funghi del genere Agaricus, esclusi i funghi coltivati 

dall'1.1 al 31.12.2005 

9.540 

 

 

0709 59 10 

 

- Funghi galletti o gallinacci 

dall'1.1 al 31.12.2006 

9.810 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0709 59 30 

 

- Funghi porcini 

dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi 

10.080 

 

 

ex 0709 59 90 

90 

- Altri funghi, esclusi i funghi coltivati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0709 70 00 

 

- Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.1133 

0709 90 70 

 

Zucchine, fresche o refrigerate 

dall'1.10.2003 al 20.4.2004 

13.276 

Esenzione [1] [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

per ogni periodo successivo dall'1.10 al 20.4 

20.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.1143 

ex 0710 

 

Ortaggi o legumi (anche cotti in  

dall'1.1 al 31.12.2004 

10.300 

Esenzione 

 

 

 

acqua o al vapore), congelati, esclusi 

 

 

 

 

 

 

i piselli delle sottovoci 0710 21 00 

dall'1.1 al 31.12.2005 

10.600 

 

 

 

 

ed ex 0710 29 00 ed esclusi altri 

 

 

 

 

 

 

pimenti del genere Capsicum o del 

dall'1.1 al 31.12.2006 

10.900 

 

 

 

 

genere Pimenta della sottovoce 0710  

 

 

 

 

 

 

80 59 

dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi 

11.200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.1125 

0711 40 00 

 

Cetrioli e cetriolini, funghi, 

dall'1.1 al 31.12.2004 

618 

Esenzione 

 

0711 51 00 

 

tartufi, granturco dolce, cipolle, 

 

 

 

 

0711 59 00 

 

altri ortaggi o legumi (esclusi 

dall'1.1 al 31.12.2005 

636 

 

 

0711 90 30 

 

pimenti del genre Capsicum o 

 

 

 

 

0711 90 50 

 

del genre Pimenta) e miscele di 

dall'1.1 al 31.12.2006 

654 

 

 

0711 90 80 

 

ortaggi o legumi, 

 

 

 

 

0711 90 90 

 

temporaneamente conservati, ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati 

dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi 

672 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.1126 

ex 0712 

 

Ortaggi o legumi, secchi, anche  

dall'1.1 al 31.12.2004 

2.060 

Esenzione 

 

 

 

tagliati in pezzi o a fette oppure  

 

 

 

 

 

 

tritati o polverizzati, ma non  

dall'1.1 al 31.12.2005 

2.120 

 

 

 

 

altrimenti preparati, escluse le 

 

 

 

 

 

 

cipolle della sottovoce 0712 20 

dall'1.1 al 31.12.2006 

2.180 

 

 

 

 

00 ed escluse le olive della  

 

 

 

 

 

 

sottovoce ex 0712 90 90 

dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi 

2.240 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.1122

0805 10 10 [i]  

 

Arance fresche  

dall'1.12.2003 fino al 31.5.2004 

300.000 + 1.133,33 tonnellate peso netto di aumento dall'1.5. al 31.5.2004 

Esenzione [1] [9] 

 

0805 10 30 [i] 

 

 

 

 

 

 

0805 10 50 [i] 

 

 

 

 

 

 

ex 0805 10 80  

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

dall'1.12.2004 al 31.5.2005 e per ogni periodo successivo dall'1.12. al 31.5. 

306.800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.1130

ex 0805 20 10  

05  

Clementine fresche  

dall'1.11.2003 fino al 29.2.2004 

120.000 

Esenzione [1] [10] 

 

 

 

 

dall'1.11.2004 al 28.2.2005 e per ogni periodo successivo dall'1.11. al 28/29.2. 

143.700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.1145 

0808 20 90 

 

Cotogne fresche 

dall'1.1 al 31.12 

1.000 

Esenzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.1128 

0809 10 00 

 

- Albicocche fresche 

dall'1.1 al 31.12.2004 

3.605 

Esenzione [11] 

 

0809 20 

 

- Ciliegie fresche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0809 30 

 

- Pesche (comprese le pesche noci)  

dall'1.1 al 31.12.2005 

3.710 

 

 

 

 

fresche 

 

 

 

 

 

 

 

dall'1.1 al 31.12.2006 

3.815 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi 

3.920 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.1118

0810 10 00  

 

Fragole, fresche 

dall'1.4. al 30.4. 

100 

Esenzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.1134 

0810 50 00 

 

Kiwi freschi 

dall'1.1 al 30.4.2004 

257,5 

Esenzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dall'1.1 al 30.4.2005 

265 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dall'1.1 al 30.4.2006 

272,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dall'1.1 al 30.4.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 30.4 

280 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.1140 

1509 

 

- Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente 

dall'1.1 al 31.12.2004 

3.605 

Esenzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

1510 00 

 

- Altri oli e loro frazioni, ottenuti  

dall'1.1 al 31.12.2005 

3.710 

 

 

 

 

esclusivamente dalle olive, anche 

 

 

 

 

 

 

raffinati, ma non modificati 

dall'1.1 al 31.12.2006 

3.815 

 

 

 

 

chimicamente e miscele di tali oli o 

 

 

 

 

 

 

frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509 

dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi 

3.920 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.1147 

ex 2001 10 00 

90 

Cetriolini, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico  

dall'1.1 al 31.12.2004 

10.300 peso netto sgocciolato in t 

Esenzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dall'1.1 al 31.12.2005 

10.600 peso netto sgocciolato in t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dall'1.1 al 31.12.2006 

10.900 peso netto sgocciolato in t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi 

11.200 peso netto sgocciolato in t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.1142 

2002 90 

 

Pomodori preparati o conservati ma  

dall'1.1 al 31.12.2004 

2.060 

Esenzione 

 

 

 

non nell'aceto o acido acetico,  

dall'1.1 al 31.12.2005 

2.120 

 

 

 

 

esclusi i pomodori interi o in pezzi 

dall'1.1 al 31.12.2006 

2.180 

 

 

 

 

 

dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi 

2.240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.1119 

2004 90 50 

 

Piselli (Pisum sativum) e 

dall'1.1 al 31.12.2004 

10.815 

Esenzione 

 

2005 40 00 

 

fagiolini preparati o conservati 

 

 

 

 

2005 59 00 

 

ma non nell'aceto o acido 

dall'1.1 al 31.12.2005 

11.130 

 

 

 

 

acetico, anche congelati 

 

 

 

 

 

 

 

dall'1.1 al 31.12.2006 

11.445 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi 

11.760 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.1144 

2008 50 61 

 

Albicocche, altrimenti preparate 

dall'1.1 al 31.12.2004 

10.300 

Esenzione 

 

2008 50 69 

 

o conservate, senza aggiunta di  

 

 

 

 

 

 

alcole, con aggiunta di zuccheri,  

dall'1.1 al 31.12.2005 

10.600 

 

 

 

 

in imballaggi immediati di  

 

 

 

 

 

 

contenuto netto superiore ad 1 kg 

dall'1.1 al 31.12.2006 

10.900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi 

11.200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.1146 

2008 50 71 

 

Albicocche, altrimente preparate 

dall'1.1 al 31.12.2004 

5.150 

Esenzione 

 

2008 50 79 

 

o conservate, senza aggiunta di  

 

 

 

 

 

 

alcole, con aggiunta di zuccheri,  

dall'1.1 al 31.12.2005 

5.300 

 

 

 

 

in imballaggi immediati di  

 

 

 

 

 

 

contenuto netto uguale o  

dall'1.1 al 31.12.2006 

5.450 

 

 

 

 

inferiore ad 1 kg 

 

 

 

 

 

 

 

dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi 

5.600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.1105 

ex 2008 50 92 

20 

Polpe di albicocche, senza  

dall'1.1 al 31.12.2004 

10.300 

Esenzione 

 

 

 

aggiunta né di alcole né di  

 

 

 

 

ex 2008 50 94 

20 

zuccheri, in imballaggi  

dall'1.1 al 31.12.2005 

10.600 

 

 

 

 

immediati di contenuto netto  

 

 

 

 

 

 

superiore o uguale a 4,5 kg 

dall'1.1 al 31.12.2006 

10.900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dall'1.1 al 31.12.2007 

11.200 

 

 

 

 

 

e per gli anni successivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.1148 

2008 50 99 

 

Albicocche, altrimente preparate o conservate, senza aggiunta né di alcole, né di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore ad 4,5 kg 

dall'1.1 al 31.12.2004 

7.416 

Esenzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 2008 70 98 

21 

Mezze pesche (comprese le  

dall'1.1 al 31.12.2005 

7.632 

 

 

 

 

pesche noci), altrimenti  

 

 

 

 

 

 

preparate o conservate, senza  

dall'1.1 al 31.12.2006 

7.848 

 

 

 

 

aggiunta né di alcole né di  

 

 

 

 

 

 

zuccheri, in imballaggi  

dall'1.1 al 31.12.2007 

8.064 

 

 

 

 

immediati di contenuto netto  

e per gli anni successivi 

 

 

 

 

 

inferiore a 4,5 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.1149 

2008 92 51 

 

Miscugli di frutta, con aggiunta 

dall'1.1 al 31.12.2004 

103 

Esenzione 

 

2008 92 59 

 

di zuccheri, ma senza aggiunta 

 

 

 

 

2008 92 72 

 

di alcole 

dall'1.1 al 31.12.2005 

106 

 

 

2008 92 74 

 

 

 

 

 

 

2008 92 76 

 

 

dall'1.1 al 31.12.2006 

109 

 

 

2008 92 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi 

112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.1123 

2009 11 

 

Succhi di arancia  

dall'1.1 al 31.12.2004 

51.500 

Esenzione  

 

2009 12 00 

 

 

 

 

[1] 

 

2009 19 

 

 

dall'1.1 al 31.12.2005 

53.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dall'1.1 al 31.12.2006 

54.500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi 

56.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.1192 

2009 21 00 

 

Succhi di pompelmo o di pomelo 

dall'1.1 al 31.12.2004 

1.030 

Esenzione 

 

2009 29 

 

 

 

 

[1] 

 

 

 

 

dall'1.1 al 31.12.2005 

1.060 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dall'1.1 al 31.12.2006 

1.090 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi 

1.120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.1131 

2204 10 19 

 

Vini spumanti, altri 

dall'1.1 al 31.12.2004 

98.056 hl 

Esenzione 

 

2204 10 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2204 21 10 

 

Altri vini di uve fresche 

dall'1.1 al 31.12.2005 

100.912 hl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2204 21 79 

 

 

dall'1.1 al 31.12.2006 

103.768 hl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 2204 21 80 

72 

 

dall'1.1 al 31.12.2007 

106.624 hl 

 

 

 

79 

 

e per gli anni successivi 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2204 21 83 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 2204 21 84 

72 

 

 

 

 

 

 

79 

 

 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 2204 21 94 

10 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 2204 21 98 

10 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 2204 21 

99 

 

 

 

 

 

2204 29 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2204 29 65 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 2204 29 

75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2204 29 83 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 2204 29 84 

10 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 2204 29 94 

10 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 2204 29 98 

10 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 2204 29 99 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.1107 

ex 2204 21 79 

72 

Vini con le seguenti denominazioni  

dall'1.1 al 31.12.2004 

57.680 hl 

Esenzione 

 

ex 2204 21 80 

72 

d'origine: Berkane, Saïs, Beni M'Tir,  

 

 

 

 

ex 2204 21 83 

72 

Guerrouane, Zemmour e Zennata,  

dall'1.1 al 31.12.2005 

59.360 hl 

 

 

ex 2204 21 84 

72 

con titolo alcolometrico effettivo 

 

 

 

 

 

 

inferiore o uguale a 15% vol,  

dall'1.1 al 31.12.2006 

61.040 hl 

 

 

 

 

presentati in recipienti di capacità 

 

 

 

 

 

 

inferiore o uguale a 2 litri 

dall'1.1 al 31.12.2007 e per gli anni successivi 

62.720 hl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem. 

[2] Nell'ambito di questo contingente tariffario, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero, se il prezzo d'entrata non è inferiore a 461 EUR/t, che corrisponde al prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e il Marocco. Se il prezzo di entrata di una partita è del 2%, 4%, 6% o 8% inferiore al prezzo di entrata concordato, il dazio doganale specifico contingentale è pari rispettivamente al 2%, 4%, 6% o 8% di tale prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92% del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC.

[3] Questo volume contingentale viene ridotto a 8.000 tonnellate peso netto se il volume complessivo dei pomodori originari del Marocco immessi in libera pratica nella Comunità tra il 1° ottobre 2003 e il 31 maggio 2004 supera il volume di 191.900 tonnellate peso netto. 

[4] Questo volume contingentale viene ridotto a 18.000 tonnellate peso netto se il volume complessivo dei pomodori originari del Marocco immessi in libera pratica nella Comunità tra il 1° ottobre 2004 e il 31 maggio 2005 supera l'importo dei volumi dei contingenti tariffari mensili recanti il numero d'ordine 09.1104 applicabili tra il 1° ottobre 2004 e il 31 maggio 2005 e il volume del contingente tariffario supplementare recante il numero d'ordine 09.1112 applicabile tra il 1° novembre 2004 e il 31 maggio 2005. Per la determinazione del volume complessivo importato è consentita una tolleranza massima dell'1%.

[5] Questo volume contingentale viene ridotto a 28.000 tonnellate peso netto se il volume complessivo dei pomodori originari del Marocco immessi in libera pratica nella Comunità tra il 1° ottobre 2005 e il 31 maggio 2006 supera l'importo dei volumi dei contingenti tariffari mensili recanti il numero d'ordine 09.1104 applicabili tra il 1° ottobre 2005 e il 31 maggio 2006 e il volume del contingente tariffario supplementare recante il numero d'ordine 09.1112 applicabile tra il 1° novembre 2005 e il 31 maggio 2006. Per la determinazione del volume complessivo importato è consentita una tolleranza massima dell'1%. Tali disposizioni si applicheranno al volume di ciascun contingente tariffario supplementare previsto successivamente e applicabile dal 1° novembre al 31 maggio.

[6] Nell'ambito di questo contingente tariffario, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero, se il prezzo d'entrata non è inferiore a 449 EUR/t, che corrisponde al prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e il Marocco. Se il prezzo di entrata di una partita è del 2%, 4%, 6% o 8% inferiore al prezzo di entrata concordato, il dazio doganale specifico contingentale è pari rispettivamente al 2%, 4%, 6% o 8% di tale prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92% del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC.

[7] Nell'ambito di questo contingente tariffario, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero, se il prezzo d'entrata non è inferiore a 571 EUR/t, che corrisponde al prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e il Marocco. Se il prezzo di entrata di una partita è del 2%, 4%, 6% o 8% inferiore al prezzo di entrata concordato, il dazio doganale specifico contingentale è pari rispettivamente al 2%, 4%, 6% o 8% di tale prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92% del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC.

[8] Nell'ambito di questo contingente tariffario, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero, se il prezzo d'entrata non è inferiore a: 

- 424 EUR/t dal 1° ottobre al 31 gennaio e dal 1° al 20 aprile, che corrisponde al prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e il Marocco, 

- durante il periodo dal 1° febbraio al 31 marzo si applica il prezzo d'entrata OMC de 413 EUR/t che è più favorevole del prezzo d'entrata concordato. 

Se il prezzo di entrata di una partita è del 2%, 4%, 6% o 8% inferiore al prezzo di entrata concordato, il dazio doganale specifico contingentale è pari rispettivamente al 2%, 4%, 6% o 8% di tale prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92% del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC. 

[9] Nell'ambito di questo contingente tariffario, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero, se il prezzo d'entrata non è inferiore a 264 EUR/t, che corrisponde al prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e il Marocco. Se il prezzo di entrata di una partita è del 2%, 4%, 6% o 8% inferiore al prezzo di entrata concordato, il dazio doganale specifico contingentale è pari rispettivamente al 2%, 4%, 6% o 8% di tale prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92% del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC. 

[10] Nell'ambito di questo contingente tariffario, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero, se il prezzo d'entrata non è inferiore a 484 EUR/t, che corrisponde al prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e il Marocco. Se il prezzo di entrata di una partita è del 2%, 4%, 6% o 8% inferiore al prezzo di entrata concordato, il dazio doganale specifico contingentale è pari rispettivamente al 2%, 4%, 6% o 8% di tale prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92% del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC. 

[11] L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem. escluse le importazioni di ciliege fresche dal 1° al 20 maggio, per le quali l'esenzione si applica ugualmente al dazio minimo specifico. 

[i] A decorrere dal 1° gennaio 2005 i codici NC 0805 10 10, 0805 10 30 e 0805 10 50 saranno sostituiti dal codice 0805 10 20. 

 

 

PARTE B: Quantitativi di riferimento

 

Numero d'ordine  

Codice NC  

Designazione delle merci  

Periodo del quantitativo di riferimento 

Volume del quantitativo di riferimento (in tonnellate, peso netto) 

Dazio del quantitativo di riferimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.0105  

0705 19 00  

- Lattughe (Lactuca sativa), fresche o refrigerate, diverse dalle lattughe a cappuccio  

dall'1.5. al 31.12.2004  

2.060  

Esenzione 

 

0705 29 00  

- Cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate, diverse dalle cicorie Witloof 

 

 

 

 

0706  

- Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati 

 

 

 

 

 

 

dall'1.1. al 31.12.2005  

3.180 

 

 

 

 

dall'1.1. al 31.12.2006  

3.270 

 

 

 

 

per ogni periodo successivo dall'1.1. al 31.12. 

3.360 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO III [6]

Tunisia

 

     Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice "ex", il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

     PARTE A: Contingenti tariffari

     (Omissis)

     PARTE B: Quantitativi di riferimento

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO IV [7]

Egitto

 

     Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice ex, il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO V [8]

GIORDANIA

 

     Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Laddove i codici NC siano preceduti dalla dicitura “ex”, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.

 

Contingenti tariffari

 

Numero d'ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume contingentale (in tonnellate, peso netto)

Dazio contingentale

09.1152

0603 10

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi

Dall'1.1. al 31.12.2006

2 000

Esenzione

 

 

 

Dall'1.1. al 31.12.2007

4 500

 

 

 

 

Dall'1.1. al 31.12.2008

7 000

 

 

 

 

Dall'1.1. al 31.12.2009

9 500

 

 

 

 

Dall'1.1. al 31.12.2010 e per ogni periodo successivo dall'1.1. al 31.12.

12 000

 

09.1160

0701 90 50

Patate di primizia, dal 1° gennaio al 30 giugno, fresche o refrigerate

Dall'1.1. al 31.12.2006

1 000

Esenzione

 

0701 90 90

Altre patate, fresche o refrigerate

Dall'1.1. al 31.12.2007

2 350

 

 

 

 

Dall'1.1. al 31.12.2008

3 700

 

 

 

 

Dall'1.1. al 31.12.2009

5 000

 

09.1163

0703 20 00

Agli, freschi o refrigerati

Dall'1.1. al 31.12.2006 e per ogni periodo successivo dall'1.1. al 31.12., fino al 31.12.2009

1 000

Esenzione

09.1164

0707 00

Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati

Dall'1.1. al 31.12.2006

2 000

Esenzione (1) (2)

 

 

 

Dall'1.1. al 31.12.2007

3 000

 

 

 

 

Dall'1.1. al 31.12.2008

4 000

 

 

 

 

Dall'1.1. al 31.12.2009

5 000

 

09.1165

0805

Agrumi, freschi o secchi

Dall'1.1. al 31.12.2006

1 000

Esenzione (1) (3) (4)

 

 

 

Dall'1.1. al 31.12.2007

3 350

 

 

 

 

Dall'1.1. al 31.12.2008

5 700

 

 

 

 

Dall'1.1. al 31.12.2009

8 000

 

09.1158

0810 10 00

Fragole, fresche

Dall'1.1. al 31.12.2006

500

Esenzione

 

 

 

Dall'1.1. al 31.12.2007

1 000

 

 

 

 

Dall'1.1. al 31.12.2008

1 500

 

 

 

 

Dall'1.1. al 31.12.2009

2 000

 

09.1166

1509 10

Olio d'oliva vergine

Dall'1.1. al 31.12.2006

2 000

Esenzione (5)

 

 

 

Dall'1.1. al 31.12.2007

4 500

 

 

 

 

Dall'1.1. al 31.12.2008

7 000

 

 

 

 

Dall'1.1. al 31.12.2009

9 500

 

 

 

 

Dall'1.1. al 31.12.2010 e per ogni periodo successivo dall'1.1. al 31.12.

12 000

 

 

(1) L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.

(2) Per le importazioni di cetrioli di cui al codice NC 0707 00 05 durante il periodo 1° novembre - 31 maggio, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero se il prezzo d'entrata non è inferiore a EUR 44,9/100 kg peso netto, prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e la Giordania. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % al prezzo d'entrata concordato, il dazio doganale specifico è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % del prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC.

(3) Per le importazioni di arance dolci, fresche di cui al codice NC 0805 10 20 durante il periodo 1° dicembre - 31 maggio, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero se il prezzo d'entrata non è inferiore a EUR 26,4/100 kg peso netto, prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e la Giordania. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % al prezzo d'entrata concordato, il dazio doganale specifico è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % del prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC.

(4) Per le importazioni di clementine fresche di cui al codice NC ex 0805 20 10 (sottovoce TARIC 05) durante il periodo 1° novembre - fine febbraio, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero se il prezzo d'entrata non è inferiore a EUR 48,4/100 kg peso netto, prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e la Giordania. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % al prezzo d'entrata concordato, il dazio doganale specifico è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % del prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC.

(5) L’abolizione dei dazi doganali si applica esclusivamente alle importazioni nella Comunità di olio d'oliva non trattato, ottenuto interamente in Giordania e trasportato direttamente da tale paese alla Comunità. I prodotti che non rispettano tale requisito sono soggetti al corrispondente dazio doganale previsto nella tariffa doganale comune.

 

 

ALLEGATO VI

Siria - Quantitativo di riferimento

 

     Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice "ex", il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO VIa [9]

LIBANO

 

     Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice ex, il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

 

Contingenti tariffari

 

Numero d'ordine

Codice NC

Suddivisione TARIC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume del contingente (peso netto in tonnellate)

Dazio contingentale

09.1171

ex 0701 90 50

 

Patate di primizia, fresche o refrigerate

dall'1.1 al 31.5

10 000 (1)

Esenzione

09.1172

ex 0701 90 50

 

Patate di primizia e cosiddette “patate primaticce”, fresche o refrigerate

dall'1.6 al 31.7

20 000 (2)

Esenzione

 

ex 0701 90 90

10

 

 

 

 

09.1173

ex 0701 90 90

10

Cosiddette “patate primaticce”, fresche o refrigerate

dall'1.10 al 31.12

20 000 (2)

Esenzione

09.1174

0702 00 00

 

Pomodori, freschi o refrigerati

dall'1.1 al 31.12

5 000 (1)

Esenzione (3)

09.1175

0703 20 00

 

Agli, freschi o refrigerati (4)

dall'1.1 al 31.12

5 000

Esenzione (3)

09.1176

0703 20 00

 

Agli, freschi o refrigerati (4)

dall'1.1 al 31.12

3 000

40 % del dazio doganale della NPF (3)

09.1177

0709 90 31

 

Olive, fresche o refrigerate, destinate ad usi diversi dalla produzione di olio (5)

dall'1.1 al 31.12

1 000

Esenzione

09.1178

0711 20 10

 

Olive temporaneamente conservate destinate ad usi diversi dalla produzione di olio (5)

dall'1.1 al 31.12

1 000

Esenzione

09.1179

ex 0806 10 10

91, 99

Uve fresche da tavola, tranne la varietà Emperor (Vitis viniferal cv.)

dall'1.10 al 30.4 e dall'1.6 all'11.7

6 000

Esenzione (3)

09.1180

ex 0806 10 10

91, 99

Uve fresche da tavola, tranne la varietà Emperor (Vitis viniferal cv.)

dall'1.10 al 30.4 e dall'1.6 all'11.7

4 000

40 % del dazio doganale della NPF (3)

09.1181

0808 10

 

Mele, fresche

dall'1.1 al 31.12

10 000

Esenzione (3)

09.1182

0809 10 00

 

Albicocche, fresche

dall'1.1 al 31.12

5 000

Esenzione (3)

09.1183

0809 20

 

Ciliege, fresche

dall'1.1 al 31.12

5 000

Esenzione (3)

09.1184

0809 30

 

Pesche, comprese le pesche noci, fresche

dall'1.1 al 31.12

2 000 (6)

Esenzione (3)

09.1185

0809 40

 

Prugne e prugnole, fresche

dall'1.5 al 31.8

5 000

Esenzione (3)

09.1186

1509 10

 

Olio d'oliva (7)

dall'1.1 al 31.12

1 000

Esenzione

 

1510 00 10

 

 

 

 

 

09.1187

2002

 

Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico

dall'1.1 al 31.12

1 000

Esenzione

 

(1) Dal 1° gennaio 2004 il volume del contingente sarà incrementato annualmente di 1 000 t.

(2) Dal 1° gennaio 2004 il volume del contingente sarà incrementato annualmente di 2 000 t.

(3) La concessione si applica soltanto alla parte ad valorem del dazio.

(4) Tutta immissione in libera pratica di aglio è subordinata alle condizioni stabilite dalle corrispondenti disposizioni comunitarie [cfr. articoli da 9 a 11 del regolamento (CE) n. 565/2002 della Commissione (GU L 86 del 3.4.2002, pag. 11)].

(5) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle corrispondenti disposizioni comunitarie [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

(6) Dal 1° gennaio 2004 il volume del contingente sarà incrementato annualmente di 500 t.

(7) La concessione si applica alle importazioni di olio d'oliva non trattato, interamente ottenuto in Libano e trasportato direttamente dal Libano nella Comunità.

 

 

ALLEGATO VII [10]

Israele

 

     Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice ex, il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO VIII [11]

Cisgiordania e striscia di Gaza

 

     Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Laddove i codici NC siano preceduti dalla dicitura "ex", il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.

 

PARTE A: Contingenti tariffari

 

Numero d'ordine 

Codice NC 

Designazione delle merci 

Periodo contingentale 

Volume contingentale (in tonnellate, peso netto) 

Dazio contingentale 

09.1383 

0409 00 00 

Miele naturale 

dall'1.1 al 31.12.2005 

500 

Esenzione 

 

 

 

dall'1.1 al 31.12.2006 

750 

 

 

 

 

dall'1.1 al 31.12.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12 

1.000 

 

09.1382 

0603 10 

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi 

dall'1.1 al 31.12.2005 

2.000 

Esenzione 

 

 

 

dall'1.1 al 31.12.2006 

2 250 

 

 

 

 

dall'1.1 al 31.12.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12 

2 500 

 

09.1384 

0712 31 00 

Funghi, orecchie di Giuda  

dall'1.1 al 31.12  

500 

Esenzione 

 

0712 32 00 

(Auricularia spp.), tremelle  

 

 

 

 

0712 33 00 

(Tremella spp.) e tartufi, secchi 

 

 

 

 

0712 39 00 

 

 

 

 

09.1385 

0806 10 10 

Uve da tavola fresche 

dall'1.2 al 14.7.2005 

1.000 

Esenzione 

 

 

 

dall'1.2 al 14.7.2006 

1 500 

 

 

 

 

dall'1.2 al 14.7.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.2 al 14.7 

2.000 

 

09.1381 

0810 10 00 

Fragole fresche 

dall'1.11.2004 al 31.3.2005 

1 680 

Esenzione 

 

 

 

dall'1.11.2005 al 31.3.2006 

2 500 

 

 

 

 

dall'1.11.2006 al 31.3 2007 e per ogni periodo successivo dall'1.11 al 31.3 

3.000 

 

09.1386 

1509 10 

Olio d'oliva vergine 

dall'1.1 al 31.12.2005 

2.000 

Esenzione 

 

 

 

dall'1.1 al 31.12.2006 

2 500 

 

 

 

 

dall'1.1 al 31.12.2007 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12 

3.000 

 

 

PARTE B: Quantitativi di riferimento

 

Numero d'ordine 

Codice NC 

Suddivisione Taric 

Designazione delle merci 

Periodo del quantitativo di riferimento 

Volume del quantitativo di riferimento (in tonnellate, peso netto) 

Dazio del quantitativo di riferimento 

18.0310 

0702 00 00 

 

Pomodori, freschi o refrigerati 

dall'1.12.2004 al 31.3.2005 

1 750 

Esenzione [1] 

 

 

 

 

dall'1.12.2005 al 31.3.2006 e per ogni periodo successivo 

 

 

 

 

 

 

dall'1.12 al 31.3 

2.000 

 

18.0320 

0709 30 00 

 

Melanzane, fresche o refrigerate  

dall'15.1 al 30.4 

3.000 

Esenzione 

18.0330 

ex 0709 60 

 

Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, freschi o refrigerati: 

dall'1.1 al 31.12  

1.000 

Esenzione 

 

0709 60 10 

 

Peperoni 

 

 

 

 

0709 60 99 

 

Altro 

 

 

 

18.0340 

0709 90 70 

 

Zucchine, fresche o refrigerate 

dall'1.12 al 28/29.2 

300 

Esenzione [1] 

18.0350 

0805 10 20 

 

Arance fresche 

dall'1.1 al 31.12  

25.000 

Esenzione [1] 

 

ex 0805 10 80  

10 

 

 

 

 

18.0360 

ex 0805 20 10  

05 

Mandarini (compresi i tangerini e i  

dall'1.1 al 31.12  

500 

Esenzione [1] 

 

ex 0805 20 30  

05 

satsuma); clementine, wilkings e  

 

 

 

 

ex 0805 20 50  

07, 37 

simili ibridi di agrumi, freschi 

 

 

 

 

ex 0805 20 70  

05 

 

 

 

 

 

ex 0805 20 90  

05, 09 

 

 

 

 

18.0370 

ex 0805 50 10  

10 

Limoni (Citrus limon, Citrus limonum), freschi 

dall'1.1 al 31.12 

800 

Esenzione [1] 

18.0380 

0807 19 00 

 

Meloni (esclusi i cocomeri), freschi 

dall'1.11 al 31.5 

10.000 

Esenzione 

[1] L'esenzione si applica soltanto al dazio ad valorem.

 

 

ALLEGATO IX

Turchia

 

     Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice "ex", il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

     Contingenti tariffari

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO X [12]

Malta

 

     [Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice "ex", il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

     PARTE A: Contingente tariffario

     (Omissis)

     PARTE B: Quantitativi di riferimento

     (Omissis)]

 

 

ALLEGATO XI [13]

Cipro

 

     [Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice "ex", il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

     PARTE A: Contingenti tariffari

     (Omissis)

     PARTE B: Quantitativi di riferimento

     (Omissis)]

 

 

ALLEGATO XII

Certificato di denominazione di origine di cui all'articolo 3, paragrafo 1

 

     (Omissis)

 

ALLEGATO XIII

Tavola di concordanza

 

     (Omissis)

 


[1] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2256/2004.

[2] Articolo modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2256/2004 e così sostituito dall’art. 1 del regolamento 8 settembre 2005, n. 1460.

[3] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 37/2004.

[4] Allegato così sostituito dall’art. 1 del regolamento 8 settembre 2005, n. 1460.

[5] Allegato da ultimo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 503/2005.

[6] Allegato così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 2 febbraio 2002, n. L 33.

[7] Allegato così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 53/2004.

[8] Allegato già sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 786/2002 e così ulteriormente sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 19/2006.

[9] Allegato inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 209/2003.

[10] Allegato già modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 54/2004 e così ulteriormente modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 241/2005.

[11] Allegato così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2279/2004.

[12] Allegato rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 2 febbraio 2002, n. L 33 e abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2256/2004.

[13] Allegato abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2256/2004.