Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.5 regolamentazioni doganali specifiche |
Data: | 14/10/2004 |
Numero: | 2256 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 14.5.700 – Regolamento 14 ottobre 2004, n. 2256.
Regolamento (CE) n. 2256/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti originari dell’Egitto, di Malta e di Cipro e i quantitativi di riferimento per alcuni prodotti originari di Malta e di Cipro.
(G.U.U.E. 29 dicembre 2004, n. L 385).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e gli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Con la
(2) Tale protocollo prevede un nuovo contingente tariffario e alcuni cambiamenti dei contingenti tariffari in vigore fissati dal
(3) Per applicare il nuovo contingente tariffario e i cambiamenti dei contingenti tariffari in vigore occorre modificare il
(4) Per il 2004, i volumi del nuovo contingente tariffario e gli incrementi dei volumi di contingenti tariffari in vigore devono essere calcolati in proporzione ai volumi di base indicati nel protocollo, tendendo conto del periodo trascorso prima del 1° maggio 2004.
(5) Per agevolare la gestione di alcuni contingenti tariffari in vigore previsti dal
(6) A seguito dell’adesione di Malta e Cipro all’Unione europea, è opportuno lasciar scadere i contingenti tariffari e i quantitativi di riferimento per i prodotti originari di questi Stati membri di cui al
(7) Dato che il protocollo all’accordo euromediterraneo tra l’UE e l’Egitto si applica in via provvisoria a partire dal 1° maggio 2004, il presente regolamento deve applicarsi dalla stessa data ed entrare in vigore quanto prima possibile.
(8) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 1. Concessioni tariffarie nell'ambito di contingenti tariffari o quantitativi di riferimento comunitari.
I prodotti originari dell'Algeria, del Marocco, della Tunisia, dell'Egitto, della Siria, del Libano, d'Israele, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza e della Turchia, elencati agli allegati I-IX, quando sono immessi in libera pratica nella Comunità, sono ammissibili a beneficiare dell'esenzione dai dazi doganali o di aliquote di dazio ridotte entro i limiti dei contingenti tariffari o nel quadro dei quantitativi di riferimento comunitari, per i periodi di tempo e conformemente alle disposizioni previsti nel presente regolamento.».
2) All'articolo 3 è soppresso il paragrafo 2.
3) L'allegato IV è modificato come previsto dall'allegato al presente regolamento.
4) Gli allegati X e XI sono soppressi.
I quantitativi che sono stati immessi in circolazione nella Comunità, a norma del
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2004.
ALLEGATO
La tabella dell'allegato IV è modificata come segue:
a) è inserita la seguente nuova linea:
«09.1779 |
ex 0701 90 50 |
Patate di primizia, fresche o refrigerate |
dall’1.5 al 30.6.2004 |
1 166,66 |
Esenzione» |
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dall’1.4 al 30.6.2005 e per ogni periodo successivo dall'1.4 al 30.6 |
1 750 |
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b) le linee dei contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.1710, 09.1719, 09.1707, 09.1711, 09.1721, 09.1725 e 09.1772 sono sostituite rispettivamente dalle seguenti:
«09.1710 |
0703 10 |
Cipolle e scalogni, freschi o refrigerati |
dall'1.2 al 15.6.2004 |
15.000 + 313,64 di aumento in tonnellate peso netto dall'1.5 al 15.6.2004 |
Esenzione |
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dall'1.1.-15.6 |
16.150 [i] |
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09.1719 |
0712 |
Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati |
dall'1.1. al 31.12.2004 |
16.000 + 366,67 di aumento in tonnellate peso netto dall'1.5 al 31.12.2004 |
Esenzione |
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per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12 |
16.550 [ii] |
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09.1707 |
0805 10 |
Arance, fresche o secche |
dall'1.1 al 30.6.2004 |
25.000 + 1.336,67 di aumento in tonnellate peso netto dall'1.5 al 30.6.2004 |
Esenzione [2] |
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dall'1.7.2004 al 30.6.2005 |
63.020 |
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dall'1.7.2005 al 30.6.2006 e per ogni periodo successivo |
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dall'1.7. al 30.6 |
68.020 |
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di cui: |
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di cui: |
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09.1711 |
0805 10 10 |
Arance dolci, fresche |
dall'1.1 al 31.5.2004 |
25.000 |
Esenzione [6] |
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0805 10 30 |
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+ 1.336,67 di aumento in tonnellate peso netto dall'1.5 al 31.5.2004 [5] |
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0805 10 50 |
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dall'1.12.2004 al 31.5.2005 e per ogni periodo successivo |
34.000 [5] |
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dall'1.12 al 31.5 |
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09.1721 |
0807 19 00 |
Altri meloni, freschi |
dall'1.1 al 31.5.2004 |
666,667 + 23,33 di aumento in tonnellate peso netto dall'1.5 al 31.5.2004 |
Esenzione |
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per ogni periodo successivo dal 15.10 al 31.5 |
1.175 [7] |
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09.1725 |
0810 10 00 |
Fragole fresche |
dall'1.1 al 31.3.2004 |
250 |
Esenzione |
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dall'1.10.2004 al 31.3.2005 |
1.205 |
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dall'1.10.2005 al 31.3.2006 e per ogni periodo successivo |
1.705 |
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dall'1.10 al 31.3 |
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09.1772 |
2009 |
Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti |
dall'1.1 al 31.12.2004 |
1.000 + 33,33 di aumento in tonnellate peso netto dall'1.5 al 31.12.2004 |
Esenzione [2] |
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per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12 |
1.050 [iii] |
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[i] A decorrere dal 1° gennaio 2005, questo volume contingentale sarà incrementato annualmente del 3% rispetto al volume dell'anno precedente. Il primo aumento si effettuerà sul volume di 16.150 tonnellate peso netto. |
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[ii] A decorrere dal 1° gennaio 2005, questo volume contingentale sarà incrementato annualmente del 3% rispetto al volume dell'anno precedente. Il primo aumento si effettuerà sul volume di 16.550 tonnellate peso netto. |
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[iii] A decorrere dal 1° gennaio 2005, questo volume contingentale sarà incrementato annualmente del 3% rispetto al volume dell'anno precedente. Il primo aumento si effettuerà sul volume di 1.050 tonnellate peso netto. |
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[7] A decorrere dal 15 ottobre 2004, questo volume contingentale sarà incrementato annualmente del 3% rispetto al volume dal periodo contingentale precedente. Il primo aumento si effettuerà sul volume di 1.175 tonnellate peso netto.» |
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[1] Considerando così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 19 febbraio 2005, n. L 48.