Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.4 tariffe doganali comuni |
Data: | 13/05/2002 |
Numero: | 786 |
Sommario |
Art. 1. L'allegato V del regolamento (CE) n. 747/2001 è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento. |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 14.4.223 - Regolamento 13 maggio 2002, n. 786.
Regolamento (CE) n. 786/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio, per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari e i quantitativi di riferimento per taluni prodotti agricoli originari della Giordania.
(G.U.C.E. 14 maggio 2002, n. L 127).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) L'accordo euro-mediterraneo che stabilisce un'associazione tra le Comunità europee e gli Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro, qui di seguito denominato "l'accordo ", prevede che taluni prodotti agricoli originari della Giordania possano beneficiare di concessioni tariffarie nel quadro di contingenti tariffari comunitari.
(2) L'accordo prevede che, al momento dell'importazione nella Comunità, taluni cetrioli e meloni possano beneficiare d'una esenzione dei dazi doganali per volumi illimitati. Per questi prodotti le concessioni tariffarie, previste nel quadro del protocollo addizionale dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Giordania approvato dalla
(3) Per l'applicazione delle concessioni tariffarie previste nell'accordo, è necessario sostituire l'elenco dei prodotti agricoli per i quali si applicano dei contingenti tariffari e di cancellare i quantitativi di riferimento per taluni cetrioli e meloni.
(4) Per alcuni prodotti l'accordo prevede che, dalla sua entrata in vigore, i volumi dei contingenti tariffari vengano aumentati ogni anno in quattro frazioni uguali pari al 3%dei volumi di base previsti dall'accordo.
(5) Per tali ragioni, è quindi necessario modificare in tal senso il
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
ha adottato il presente regolamento:
L'allegato V del
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1° maggio 2002.
Allegato
(Omissis)