Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.5 regolamentazioni doganali specifiche |
Data: | 06/01/2006 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 14.5.807 - Regolamento 6 gennaio 2006, n. 19.
Regolamento (CE) n. 19/2006 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti agricoli originari della Giordania
(G.U.U.E. 7 gennaio 2006, n. L 4).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Con decisione del 20 dicembre 2005, il Consiglio ha approvato un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno hashemita di Giordania concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1, del protocollo n. 2 e degli allegati I, II, III e IV dell’accordo di associazione CEGiordania.
(2) Per alcuni prodotti agricoli originari della Giordania, tale accordo prevede nuovi contingenti tariffari comunitari e alcune modifiche dei contingenti tariffari comunitari in vigore fissati dal
(3) Per applicare i nuovi contingenti tariffari e modificare quelli attuali, occorre modificare il
(4) Poiché l’accordo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006, è necessario che il presente regolamento si applichi dalla stessa data ed entri in vigore quanto prima.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L'allegato V del
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.
ALLEGATO
«ALLEGATO V
GIORDANIA
Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Laddove i codici NC siano preceduti dalla dicitura “ex”, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.
Contingenti tariffari
Numero d'ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Periodo contingentale |
Volume contingentale (in tonnellate, peso netto) |
Dazio contingentale |
09.1152 |
0603 10 |
Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi |
Dall'1.1. al 31.12.2006 |
2 000 |
Esenzione |
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Dall'1.1. al 31.12.2007 |
4 500 |
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Dall'1.1. al 31.12.2008 |
7 000 |
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Dall'1.1. al 31.12.2009 |
9 500 |
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Dall'1.1. al 31.12.2010 e per ogni periodo successivo dall'1.1. al 31.12. |
12 000 |
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09.1160 |
0701 90 50 |
Patate di primizia, dal 1° gennaio al 30 giugno, fresche o refrigerate |
Dall'1.1. al 31.12.2006 |
1 000 |
Esenzione |
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0701 90 90 |
Altre patate, fresche o refrigerate |
Dall'1.1. al 31.12.2007 |
2 350 |
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Dall'1.1. al 31.12.2008 |
3 700 |
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Dall'1.1. al 31.12.2009 |
5 000 |
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09.1163 |
0703 20 00 |
Agli, freschi o refrigerati |
Dall'1.1. al 31.12.2006 e per ogni periodo successivo dall'1.1. al 31.12., fino al 31.12.2009 |
1 000 |
Esenzione |
09.1164 |
0707 00 |
Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati |
Dall'1.1. al 31.12.2006 |
2 000 |
Esenzione (1) (2) |
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Dall'1.1. al 31.12.2007 |
3 000 |
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Dall'1.1. al 31.12.2008 |
4 000 |
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Dall'1.1. al 31.12.2009 |
5 000 |
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09.1165 |
0805 |
Agrumi, freschi o secchi |
Dall'1.1. al 31.12.2006 |
1 000 |
Esenzione (1) (3) (4) |
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Dall'1.1. al 31.12.2007 |
3 350 |
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Dall'1.1. al 31.12.2008 |
5 700 |
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Dall'1.1. al 31.12.2009 |
8 000 |
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09.1158 |
0810 10 00 |
Fragole, fresche |
Dall'1.1. al 31.12.2006 |
500 |
Esenzione |
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Dall'1.1. al 31.12.2007 |
1 000 |
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Dall'1.1. al 31.12.2008 |
1 500 |
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Dall'1.1. al 31.12.2009 |
2 000 |
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09.1166 |
1509 10 |
Olio d'oliva vergine |
Dall'1.1. al 31.12.2006 |
2 000 |
Esenzione (5) |
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Dall'1.1. al 31.12.2007 |
4 500 |
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Dall'1.1. al 31.12.2008 |
7 000 |
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Dall'1.1. al 31.12.2009 |
9 500 |
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Dall'1.1. al 31.12.2010 e per ogni periodo successivo dall'1.1. al 31.12. |
12 000 |
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(1) L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.
(2) Per le importazioni di cetrioli di cui al codice NC 0707 00 05 durante il periodo 1° novembre - 31 maggio, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero se il prezzo d'entrata non è inferiore a EUR 44,9/100 kg peso netto, prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e la Giordania. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % al prezzo d'entrata concordato, il dazio doganale specifico è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % del prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC.
(3) Per le importazioni di arance dolci, fresche di cui al codice NC 0805 10 20 durante il periodo 1° dicembre - 31 maggio, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero se il prezzo d'entrata non è inferiore a EUR 26,4/100 kg peso netto, prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e la Giordania. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % al prezzo d'entrata concordato, il dazio doganale specifico è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % del prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC.
(4) Per le importazioni di clementine fresche di cui al codice NC ex 0805 20 10 (sottovoce TARIC 05) durante il periodo 1° novembre - fine febbraio, il dazio specifico previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero se il prezzo d'entrata non è inferiore a EUR 48,4/100 kg peso netto, prezzo d'entrata concordato tra la Comunità europea e la Giordania. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % al prezzo d'entrata concordato, il dazio doganale specifico è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % del prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede OMC.
(5) L’abolizione dei dazi doganali si applica esclusivamente alle importazioni nella Comunità di olio d'oliva non trattato, ottenuto interamente in Giordania e trasportato direttamente da tale paese alla Comunità. I prodotti che non rispettano tale requisito sono soggetti al corrispondente dazio doganale previsto nella tariffa doganale comune.»