§ 14.5.232 - Regolamento 3 febbraio 2003, n. 209.
Regolamento (CE) n. 209/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:03/02/2003
Numero:209


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 14.5.232 - Regolamento 3 febbraio 2003, n. 209.

Regolamento (CE) n. 209/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti agricoli originari del Libano.

(G.U.U.E. 4 febbraio 2003, n. L 28).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio, del 9 aprile 2001, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi con taluni paesi mediterranei e che abroga i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2335/2002 della Commissione, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

     considerando quanto segue:

     (1) In attesa del completamento della procedura necessaria per la ratifica e l'entrata in vigore dell'accordo di associazione euromediterraneo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, un accordo interinale è stato concluso tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, approvato dalla decisione 2002/761/CE del Consiglio relativo agli scambi e alle questioni commerciali, qui di seguito chiamato «accordo interinale», che entrerà in vigore il 1° marzo 2003.

     (2) L'accordo interinale prevede, nell'ambito dei contingenti tariffari comunitari, concessioni tariffarie con un dazio doganale a tasso ridotto o nullo per l'importazione nella Comunità di alcuni prodotti agricoli originari del Libano.

     (3) Per l'attuazione dei contingenti tariffari previsti dall'accordo interinale è necessario includere il Libano nel regolamento (CE) n. 747/2001 e di aggiungere nel presente regolamento un elenco di prodotti agricoli originari del Libano cui si applicano i contingenti tariffari.

     (4) Il regolamento (CE) n. 747/2001 va quindi modificato di conseguenza.

     (5) Ai fini del calcolo dei contingenti tariffari per l'anno 2003, l'accordo interinale stabilisce che i volumi dei contingenti tariffari, il cui periodo contingentale inizi prima dell'entrata in vigore dell'accordo interinale, vanno ridotti proporzionalmente al lasso di tempo trascorso prima di tale data.

     (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 747/2001 è modificato come segue:

     1) Nell'articolo 1, è opportuno inserire «Libano» tra la «Siria» e «Israele».

     2) È inserito un nuovo allegato VIa, recante il testo di cui all'allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Per l'anno 2003, i volumi dei contingenti tariffari comunitari, il cui periodo contingentale inizi prima dell'entrata in vigore dell'accordo interinale, relativo agli scambi e alle questioni commerciali, tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, sono ridotti proporzionalmente al lasso di tempo trascorso prima di tale data.

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 2003.

 

 

ALLEGATO [1]

 

«ALLEGATO VIa

LIBANO

 

     Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice ex, il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

 

Contingenti tariffari

 

Numero d'ordine

Codice NC

Suddivisione TARIC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume del contingente (peso netto in tonnellate)

Dazio contingentale

09.1171

ex 0701 90 50

 

Patate di primizia, fresche o refrigerate

dall'1.1 al 31.5

10 000 (1)

Esenzione

09.1172

ex 0701 90 50

 

Patate di primizia e cosiddette “patate primaticce”, fresche o refrigerate

dall'1.6 al 31.7

20 000 (2)

Esenzione

 

ex 0701 90 90

10

 

 

 

 

09.1173

ex 0701 90 90

10

Cosiddette “patate primaticce”, fresche o refrigerate

dall'1.10 al 31.12

20 000 (2)

Esenzione

09.1174

0702 00 00

 

Pomodori, freschi o refrigerati

dall'1.1 al 31.12

5 000 (1)

Esenzione (3)

09.1175

0703 20 00

 

Agli, freschi o refrigerati (4)

dall'1.1 al 31.12

5 000

Esenzione (3)

09.1176

0703 20 00

 

Agli, freschi o refrigerati (4)

dall'1.1 al 31.12

3 000

40 % del dazio doganale della NPF (3)

09.1177

0709 90 31

 

Olive, fresche o refrigerate, destinate ad usi diversi dalla produzione di olio (5)

dall'1.1 al 31.12

1 000

Esenzione

09.1178

0711 20 10

 

Olive temporaneamente conservate destinate ad usi diversi dalla produzione di olio (5)

dall'1.1 al 31.12

1 000

Esenzione

09.1179

ex 0806 10 10

91, 99

Uve fresche da tavola, tranne la varietà Emperor (Vitis viniferal cv.)

dall'1.10 al 30.4 e dall'1.6 all'11.7

6 000

Esenzione (3)

09.1180

ex 0806 10 10

91, 99

Uve fresche da tavola, tranne la varietà Emperor (Vitis viniferal cv.)

dall'1.10 al 30.4 e dall'1.6 all'11.7

4 000

40 % del dazio doganale della NPF (3)

09.1181

0808 10

 

Mele, fresche

dall'1.1 al 31.12

10 000

Esenzione (3)

09.1182

0809 10 00

 

Albicocche, fresche

dall'1.1 al 31.12

5 000

Esenzione (3)

09.1183

0809 20

 

Ciliege, fresche

dall'1.1 al 31.12

5 000

Esenzione (3)

09.1184

0809 30

 

Pesche, comprese le pesche noci, fresche

dall'1.1 al 31.12

2 000 (6)

Esenzione (3)

09.1185

0809 40

 

Prugne e prugnole, fresche

dall'1.5 al 31.8

5 000

Esenzione (3)

09.1186

1509 10

 

Olio d'oliva (7)

dall'1.1 al 31.12

1 000

Esenzione

 

1510 00 10

 

 

 

 

 

09.1187

2002

 

Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico

dall'1.1 al 31.12

1 000

Esenzione

 

(1) Dal 1° gennaio 2004 il volume del contingente sarà incrementato annualmente di 1 000 t.

(2) Dal 1° gennaio 2004 il volume del contingente sarà incrementato annualmente di 2 000 t.

(3) La concessione si applica soltanto alla parte ad valorem del dazio.

(4) Tutta immissione in libera pratica di aglio è subordinata alle condizioni stabilite dalle corrispondenti disposizioni comunitarie [cfr. articoli da 9 a 11 del regolamento (CE) n. 565/2002 della Commissione (GU L 86 del 3.4.2002, pag. 11)].

(5) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle corrispondenti disposizioni comunitarie [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

(6) Dal 1° gennaio 2004 il volume del contingente sarà incrementato annualmente di 500 t.

(7) La concessione si applica alle importazioni di olio d'oliva non trattato, interamente ottenuto in Libano e trasportato direttamente dal Libano nella Comunità.»


[1] Allegato così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 28 giugno 2005, n. L 166.