§ 14.5.311 - Regolamento 8 maggio 2003, n. 787.
Regolamento (CE) n. 787/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:08/05/2003
Numero:787


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 14.5.311 - Regolamento 8 maggio 2003, n. 787.

Regolamento (CE) n. 787/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari e che deroga a questo regolamento.

(G.U.U.E. 9 maggio 2003, n. L 115).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione, in particolare l'articolo 29, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2302/2002, stabilisce tra l'altro le modalità d'applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dei regimi d'importazione previsti negli accordi europei tra la Comunità ed i suoi Stati membri, da un lato, e alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale, dall'altro. Al fine di mettere in le concessioni previste dalle decisioni del Consiglio 2003/263/CE, 2003/298/CE e 2003/299/CE relative alla conclusione dei protocolli di adeguamento degli aspetti commerciali degli accordi europei che istituiscono un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e, rispettivamente, la Polonia, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca, dall'altra, occorre aprire i nuovi contingenti tariffari all'importazione o aumentare alcuni contingenti esistenti.

     (2) Poiché i contingenti all'importazione previsti dal regolamento (CE) n. 2535/2001 sono aperti normalmente soltanto il 1° luglio e il 1° gennaio, occorre prevedere un nuovo periodo di presentazione delle domande di titoli d'importazione dal 1° al 25 maggio 2003 e derogare alle disposizioni degli articoli 6, 12, 14 e 16 del suddetto regolamento.

     (3) La decisione 2003/18/CE del Consiglio, che ha approvato il protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per tener conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo, ha abrogato il regolamento (CE) n. 2435/2000. Occorre pertanto sostituire i riferimenti fatti a questo regolamento nel regolamento (CE) n. 2535/2001.

     (4) Il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP), ha abrogato il regolamento (CE) n. 1706/98. Occorre pertanto sostituire i riferimenti fatti a questo regolamento nel regolamento (CE) n. 2535/2001.

     (5) L'articolo 12, primo comma, del regolamento (CE) n. 2535/2001 dispone che ogni operatore possa presentare una sola domanda di titolo per lo stesso contingente. Un'eccezione è prevista per i contingenti di prodotti originari della Repubblica ceca e della Slovacchia, i cui numeri di contingente sono identici per il fatto che i due paesi costituivano un solo Stato. I numeri dei contingenti per questi due paesi sono differenziati a partire dal 1° maggio 2003. Occorre pertanto sopprimere questa eccezione.

     (6) Il regolamento (CE) n. 312/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, recante attuazione, per la Comunità, delle disposizioni tariffarie dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, prevede la gestione del contingente n. 09.1924 secondo il principio del «primo arrivato, primo servito», ai sensi degli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 della Commissione. Occorre prevedere le disposizioni relative al titolo d'importazione nel caso di tale gestione dei contingenti.

     (7) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2535/2001.

     (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è modificato come segue:

     1) all'articolo 5 le lettere b) e c) sono sostituite dal testo seguente:

     «b) contingenti previsti dai regolamenti del Consiglio (CE) n. 1151/2002, (CE) n. 1361/2002, (CE) n. 1362/2002, (CE) n. 1408/2002 e dalle decisioni del Consiglio 2003/18/CE, 2003/263/CE, 2003/298/CE e 2003/299/CE;

     c) contingenti previsti dal regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio;»;

     2) all'articolo 12, primo comma, la seconda frase è soppressa;

     3) al titolo 2, è inserito il capo I bis seguente:

     «CAPO I BIS

     IMPORTAZIONI NEL QUADRO DEI CONTINGENTI GESTITI CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI DA 308 BIS A 308 QUATER DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2454/93

     Art. 19 bis.

     1. Nel quadro del contingente previsto dal regolamento (CE) n. 312/2003 del Consiglio e figurante nell'allegato VII bis del presente regolamento, si applicano gli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

     2. Fermo restando il titolo II del regolamento (CE) n. 1291/2000, le importazioni nel quadro dei contingenti di cui al paragrafo 1 sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione.

     3. La cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 ammonta a 10 EUR per 100 kg netti di prodotto.

     La domanda di titolo e il titolo stesso recano nella casella 16 il codice NC di 8 cifre. Il titolo è valido unicamente per il prodotto così designato.

     Il titolo è valido a decorrere dalla data del rilascio effettivo, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, sino al termine del terzo mese successivo.

     Il titolo è rilasciato non oltre il giorno lavorativo successivo alla data di presentazione della domanda.

     4. L'applicazione dell'aliquota ridotta del dazio doganale è subordinata alla presentazione della prova dell'origine rilasciata in applicazione dell'allegato III dell'accordo con la Repubblica del Cile.»;

     4) all'articolo 20, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

     «a) regolamento (CE) n. 2286/2002

     5) l'allegato I è modificato come segue:

     a) alla parte I.B i punti 1, 2 e 3 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;

     b) la parte I.C è sostituita dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento;

     6) la parte II. A dell'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento;

     7) l'allegato che figura nell'allegato IV del presente regolamento è inserito come allegato VII bis.

 

          Art. 2.

     Per i contingenti aperti il 1° maggio 2003 di cui all'allegato I, parte B, punti 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 2535/2001, quale modificato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni seguenti:

     1) In deroga all'articolo 6 e all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2535/2001, le domande di titoli d'importazione possono essere presentate dal 1° al 25 maggio 2003.

     La domanda di titolo riguarda al massimo il 10 % della quantità del contingente aperto il 1° maggio 2003 e non può essere inferiore a 10 tonnellate.

     2) In deroga all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2535/2001, gli operatori che hanno introdotto una domanda di titolo d'importazione nel corso del periodo dal 1° al 10 gennaio 2003 possono presentare una nuova domanda per questo stesso contingente a titolo del presente regolamento.

     3) Non si applica il disposto dell'articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2535/2001.

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2003.

 

 

ALLEGATO I

 

1. Prodotti originari della Polonia

 

N. del contingente

Codice NC

Designazione delle merci (1) (2)

Aliquota del dazio applicabile (% del dazio NPF)

Quantità annuali (in t) dall'1.7.2002 al 30.6.2003

Quantità aperte l'1.7.2002 (3)

Quantità aperte l'1.1.2003 (3)

Quantità aperte l'1.5.2003

Quantità annuali (in t) dall'1.7.2003 al 30.6.2004

Incremento annuo a partire dall'1.7.2004

09.4813

0402 10 19

0402 21 19

0402 21 99

 

Esenzione

12575

6000

6000

575

14300

1430

09.4814

0405 10 11

0405 10 19

0405 10 30

0405 10 50

0405 10 90

0405 20 90

 

Esenzione

7545

3600

3600

345

8580

860

09.4815

0406

 

Esenzione

11318

5400

5400

518

12870

1290

 

2. Prodotti originari della Repubblica ceca

 

N. del contingente

Codice NC

Designazione delle merci (1) (2)

Aliquota del dazio applicabile (% del dazio NPF)

Quantità annuali (in t) dall'1.7.2002 al 30.6.2003

Quantità aperte l'1.7.2002 (3)

Quantità aperte l'1.1.2003 (3)

Quantità aperte l'1.5.2003

Quantità annuali (in t) dall'1.7.2003 al 30.6.2004

Incremento annuo a partire dall'1.7.2004

09.4611

0402

 

Esenzione

4188

1438

1438

1312

5500

0

09.4636

0403 10 11

0403 10 13

0403 10 19

0403 10 31

0403 10 33

0403 10 39

0403 90 11

0403 90 13

0403 90 19

0403 90 31

0403 90 33

0403 90 39

0403 90 51

0403 90 53

0403 90 59

0403 90 61

0403 90 63

0403 90 69

 

Esenzione

150

-

-

150

300

0

09.4637

0404

 

Esenzione

300

-

-

300

600

0

09.4612

0405 10 11

0405 10 19

0405 10 30

0405 10 50

0405 10 90

0405 20 90

0405 90 10

0405 90 90

 

Esenzione

1375

625

625

125

1500

0

09.4613

0406

 

Esenzione

6630

3315

3315

-

7395

765

 

3. Prodotti originari della Repubblica slovacca

 

N. del contingente

Codice NC

Designazione delle merci (1) (2)

Aliquota del dazio applicabile (% del dazio NPF)

Quantità annuali (in t) dall'1.7.2002 al 30.6.2003

Quantità aperte l'1.7.2002 (3)

Quantità aperte l'1.1.2003 (3)

Quantità aperte l'1.5.2003

Quantità annuali (in t) dall'1.7.2003 al 30.6.2004

Incremento annuo a partire dall'1.7.2004

09.4641

0402

 

Esenzione

2500

750

750

1000

3500

0

09.4645

0403 10 11

0403 10 13

0403 10 19

0403 10 31

0403 10 33

0403 10 39

0403 90 11

0403 90 13

0403 90 19

0403 90 31

0403 90 33

0403 90 39

0403 90 51

0403 90 53

0403 90 59

0403 90 61

0403 90 63

0403 90 69

0404

 

Esenzione

250

-

-

250

500

0

09.4642

0405 10 11

0405 10 19

0405 10 30

0405 10 50

0405 10 90

0405 20 90

0405 90 10

0405 90 90

 

Esenzione

750

375

375

-

750

0

09.4643

0406

 

Esenzione

2930

1430

1430

70

3000

300

 

 

ALLEGATO II

 

«ALLEGATO I.C

Contingenti tariffari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 2286/2002

 

N. d'ordine del contingente

Codice NC

Designazione delle merci (1)

Paese d'origine

Contingente dall'1.1. al 31.12

(quantità in t)

Riduzione dei dazi doganali

 

 

 

 

annuale

annuale

 

09.4026

0402

Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

ACP

1000

500

65 %

09.4027

0406

Formaggi e latticini

ACP

1000

500

65 %

 

(1) Ferme restando le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti deve essere considerata di valore puramente indicativo poiché, nel contesto del presente allegato, l'applicabilità del regime preferenziale è determinata dalla rilevanza dei codici NC. Quando sono menzionati codici ex NC, l'applicabilità del regime preferenziale è determinata in base al codice NC e alla designazione corrispondente, congiuntamente considerate.»

 

 

ALLEGATO III

 

«ALLEGATO II.A

Concessioni di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2286/2002

 

Codice NC

Designazione delle merci (1)

Riduzione dei dazi doganali (%)

0401 16

 

 

da 0403 10 11 a 0403 10 39

 

16

da 0403 90 11 a 0403 90 69

 

16

0404

 

16

0405 10

 

16

0405 20 90

 

16

0405 90

 

16

1702 11 00

 

16

1702 19 00

 

16

2106 90 51

 

16

2309 10 15

 

16

2309 10 19

 

16

2309 10 39

 

16

2309 10 59

 

16

2309 10 70

 

16

2309 90 35

 

16

2309 90 39

 

16

2309 90 49

 

16

2309 90 59

 

16

2309 90 70

 

16

 

(1) Ferme restando le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti deve essere considerata di valore puramente indicativo poiché, nel contesto del presente allegato, l'applicabilità del regime preferenziale è determinata dalla rilevanza dei codici NC. Quando sono menzionati codici ex NC, l'applicabilità del regime preferenziale è determinata in base al codice NC e alla designazione corrispondente, congiuntamente considerate.»

 

 

ALLEGATO IV

 

«ALLEGATO VII bis

Contingente tariffario nel quadro dell'allegato I dell'accordo di associazione con la Repubblica del Cile

 

N. del contingente

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota del dazio applicabile (% del dazio NPF)

Quantità annuali (in t) (base = anno civile)

Incremento annuo a partire dal 2005

 

 

 

 

dall'1.2.2003 al 31.12.2003

2004

 

09.1924

0406

Formaggi e latticini

Esenzione

1375

1500

75»