§ 14.5.189 - Regolamento 20 dicembre 2002, n. 2302.
Regolamento (CE) n. 2302/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:20/12/2002
Numero:2302


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 14.5.189 - Regolamento 20 dicembre 2002, n. 2302.

Regolamento (CE) n. 2302/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari.

(G.U.C.E. 21 dicembre 2002, n. L 348).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 7, paragrafi 2 e 3,

     visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione, in particolare l'articolo 29, paragrafo 1,

     vista la decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione del 4 aprile 2002 relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) Conformemente all'allegato 2 dell'accordo concluso tra la Comunità europea e la Confederazione elvetica relativo agli scambi di prodotti agricoli, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999 e approvato con la decisione 2002/309/CE, Euratom, il contingente n. 09.4155 riguarda tutti i tipi di iogurt, inclusi gli iogurt aromatizzati. Occorre pertanto modificare in tal senso la designazione delle merci di tale contingente.

     (2) Il formaggio «Halloumi» può essere classificato tanto sotto il numero d'ordine 2 quanto sotto il numero d'ordine 3 dell'allegato III, parte C, del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2002. Per motivi di chiarezza, è opportuno adeguare la descrizione prevista in tale allegato.

     (3) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2535/2001.

     (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere formulato in occasione della riunione congiunta del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari e del comitato di gestione delle questioni orizzontali relative allo scambio di prodotti agricoli trasformati non inclusi nell'allegato I,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è modificato come segue:

     1) Nell'allegato I, parte F, il testo del contingente n. 09.4155 è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento.

     2) Nell'allegato III, il testo della parte C è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Il punto 1 dell'articolo 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.

 

 

ALLEGATO I

 

Numero del contingente

Codice NC

Designazione delle merci

Dazio doganale

Quantitativo (in t)

 

 

 

 

Contingente fisso

 

 

 

 

2002

dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003

2003

e successivi dal 1° luglio al 30 giugno

09.4155

ex 0401 30

Crema di latte, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 6 %

esenzione

2 167

(2 000 + 167)

2 000

 

0403 10

Iogurt

 

 

ALLEGATO II

 

«Parte C

REGIMI PREFERENZIALI DI IMPORTAZIONE - ALTRI

 

Numero d'ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Paese di origine

Aliquota dei dazi all'importazione (in euro per 100 kg peso netto senza altra indicazione)

Regole per la compilazione dei certificati

1

ex 0406 90 29

Kashkaval fabbricato esclusivamente con latte di pecora, di una maturazione di almeno due mesi, di un tenore minimo di materie grasse, in peso, della sostanza secca del 45 % e di un tenore minimo, in peso di sostanza secca del 58 %, in forme di peso netto massimo pari a 10 kg, imballati o no in materiale di plastica

Cipro

67,19

Cfr. allegato XI, lettera E

2

ex 0406 90 31

ex 0406 90 50

Formaggi, escluso l'Halloumi, fabbricati esclusivamente con latte di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia oppure in otri di pelle di pecora o di capra

Cipro

67,19

Cfr. allegato XI, lettera F

3

ex 0406 90 50

ex 0406 90 86

ex 0406 90 87

ex 0406 90 88

Halloumi

Cipro

27,63

Cfr. allegato XI, lettera F»