Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.5 regolamentazioni doganali specifiche |
Data: | 20/12/2002 |
Numero: | 2302 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 14.5.189 - Regolamento 20 dicembre 2002, n. 2302.
Regolamento (CE) n. 2302/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari.
(G.U.C.E. 21 dicembre 2002, n. L 348).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
visto il
vista la
considerando quanto segue:
(1) Conformemente all'allegato 2 dell'accordo concluso tra la Comunità europea e la Confederazione elvetica relativo agli scambi di prodotti agricoli, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999 e approvato con la
(2) Il formaggio «Halloumi» può essere classificato tanto sotto il numero d'ordine 2 quanto sotto il numero d'ordine 3 dell'allegato III, parte C, del
(3) Occorre modificare di conseguenza il
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere formulato in occasione della riunione congiunta del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari e del comitato di gestione delle questioni orizzontali relative allo scambio di prodotti agricoli trasformati non inclusi nell'allegato I,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) Nell'allegato I, parte F, il testo del contingente n. 09.4155 è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento.
2) Nell'allegato III, il testo della parte C è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il punto 1 dell'articolo 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.
ALLEGATO I
Numero del contingente |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Dazio doganale |
Quantitativo (in t) |
|
|
|
|
|
Contingente fisso |
|
|
|
|
|
2002 dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003 |
2003 e successivi dal 1° luglio al 30 giugno |
09.4155 |
ex 0401 30 |
Crema di latte, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 6 % |
esenzione |
2 167 (2 000 + 167) |
2 000 |
|
0403 10 |
Iogurt |
ALLEGATO II
«Parte C
REGIMI PREFERENZIALI DI IMPORTAZIONE - ALTRI
Numero d'ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Paese di origine |
Aliquota dei dazi all'importazione (in euro per 100 kg peso netto senza altra indicazione) |
Regole per la compilazione dei certificati |
1 |
ex 0406 90 29 |
Kashkaval fabbricato esclusivamente con latte di pecora, di una maturazione di almeno due mesi, di un tenore minimo di materie grasse, in peso, della sostanza secca del 45 % e di un tenore minimo, in peso di sostanza secca del 58 %, in forme di peso netto massimo pari a 10 kg, imballati o no in materiale di plastica |
Cipro |
67,19 |
Cfr. allegato XI, lettera E |
2 |
ex 0406 90 31 ex 0406 90 50 |
Formaggi, escluso l'Halloumi, fabbricati esclusivamente con latte di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia oppure in otri di pelle di pecora o di capra |
Cipro |
67,19 |
Cfr. allegato XI, lettera F |
3 |
ex 0406 90 50 ex 0406 90 86 ex 0406 90 87 ex 0406 90 88 |
Halloumi |
Cipro |
27,63 |
Cfr. allegato XI, lettera F» |