Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.5 regolamentazioni doganali specifiche |
Data: | 18/02/2003 |
Numero: | 312 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. |
§ 14.5.245 – Regolamento 18 febbraio 2003, n. 312.
Regolamento (CE) n. 312/2003 del Consiglio recante attuazione, per la Comunità, delle disposizioni tariffarie dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra.
(G.U.U.E. 20 febbraio 2003, n. L 46).
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) L'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, in seguito denominato «l'accordo», stabilisce le preferenze tariffarie applicabili ai prodotti originari del Cile a norma dell'allegato III dell'accordo.
(2) A norma della
(3) Le aliquote di base per il calcolo delle riduzioni tariffarie sono quelle indicate nell'allegato I dell'accordo.
(4) Dovrebbero essere applicati gli stessi metodi di calcolo alle aliquote dei dazi ad valorem e dei dazi specifici, fatta eccezione per i casi specificati all'articolo 71, paragrafi 2 e 3, dell'accordo.
(5) L'accordo autorizza l'importazione nella Comunità, entro contingenti tariffari, di determinati prodotti originari del Cile con il beneficio di aliquote nulle o ridotte del dazio doganale. Occorre inoltre specificare i prodotti che possono beneficiare di queste misure tariffarie, con i volumi e i dazi corrispondenti, e i metodi di calcolo delle riduzioni.
(6) I contingenti tariffari dovrebbero essere gestiti, in linea di massima, in base al principio del «primo arrivato primo servito» a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del
(7) I codici della nomenclatura combinata menzionati nel presente regolamento sono quelli per il 2003, a norma del
(8) Per combattere le frodi, è necessario prevedere disposizioni che consentano di assoggettare a sorveglianza le importazioni preferenziali nella Comunità,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
1. Ai fini dell'applicazione delle preferenze tariffarie stabilite nell'accordo:
a) per «dazi NPF» si intendono i dazi di cui alla parte seconda dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87. In questa definizione, tuttavia, non rientrano i dazi fissati nell'ambito di un contingente tariffario a norma dell'articolo 26 del trattato o dell'allegato 7 del regolamento (CEE) n. 2658/87.
b) Fatto salvo il paragrafo 2, l'aliquota preferenziale definitiva del dazio è arrotondata al primo decimale.
2. Le aliquote preferenziali sono assimilate ad un'esenzione totale dai dazi se il risultato della loro determinazione è:
a) pari o inferiore all'1 % nel caso dei dazi ad valorem; o
b) pari o inferiore a 2 EUR per ogni singolo importo in euro nel caso di dazi specifici.
3. Quando i dazi doganali comprendono un dazio ad valorem con un dazio minimo e un dazio massimo, la riduzione preferenziale si applica anche al dazio minimo e al dazio massimo. Per i prodotti elencati nell'allegato I dell'accordo alle categorie «EP» e «SP», la riduzione preferenziale si applica unicamente al dazio ad valorem e a norma dell'allegato I dell'accordo. Quando i dazi comprendono più di un dazio specifico, la riduzione preferenziale si applica a tutti i dazi specifici e a norma dell'allegato I dell'accordo.
1. La Commissione apre contingenti tariffari annuali per i prodotti originari del Cile indicati nell'allegato. I dazi doganali su questi prodotti sono ridotti ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari ivi indicati.
2. Le riduzioni dei dazi indicate nell'allegato sono espresse in percentuale dei dazi doganali effettivamente applicati alle merci di origine cilena, al di fuori dei contingenti tariffari indicati nell'allegato, quando vengono dichiarate per l'immissione in libera pratica.
3. I contingenti tariffari di cui all'allegato sono aperti ogni anno per un periodo di dodici mesi a decorrere dal 1° gennaio. Nel 2003, tuttavia, il volume di questi contingenti, tranne quello di cui all'articolo 4, paragrafo 2, è ridotto del numero di dodicesimi corrispondente ai mesi di calendario che precedono l'entrata in vigore del presente regolamento.
4. I contingenti tariffari appartenenti alle categorie di smantellamento tariffario di cui all'allegato I dell'accordo cessano di applicarsi quando il dazio preferenziale è stato completamente eliminato secondo il calendario corrispondente.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, il volume annuale dei contingenti tariffari che corrispondono, nell'allegato, ai numeri d'ordine 09.1921, 09.1922, 09.1923 e 09.4181 è aumentato ogni anno del 10 % del quantitativo iniziale.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2004, il volume annuale dei contingenti tariffari che corrispondono, nell'allegato, ai numeri d'ordine 09.1924, 09.1925, 09.1926, 09.1927, 09.1928, 09.1929 e 09.1930 è aumentato ogni anno del 5 % del quantitativo iniziale.
1. Fatto salvo il contingente tariffario corrispondente al numero d'ordine 09.4181, i contingenti tariffari indicati nell'allegato sono gestiti a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.
2. La Commissione adotta le norme di gestione del contingente tariffario corrispondente al numero d'ordine 09.4181.
Le modifiche e gli adeguamenti tecnici dell'allegato del presente regolamento resi necessari da modifiche dei codici della nomenclatura combinata e dei codici TARIC, da modifiche dell'accordo, da decisioni degli organi misti istituiti a norma dell'accordo o dalla conclusione di altri accordi, protocolli o scambi di lettere tra la Comunità e il Cile sono adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2.
1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, in seguito denominato «comitato».
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
1. I prodotti immessi in libera pratica con il beneficio delle aliquote preferenziali previste dall'accordo possono essere soggetti a sorveglianza. La Commissione decide, in consultazione con gli Stati membri, a quali prodotti applicare la sorveglianza.
2. Si applica l'articolo 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.
3. Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per garantire la sorveglianza di cui al paragrafo 1.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dalla data d'applicazione provvisoria di talune disposizioni dell'accordo.
ALLEGATO [1]
Relativo ai prodotti di cui all'articolo 2
Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti è da considerarsi meramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC in vigore al momento dell'adozione del presente regolamento. Laddove i codici NC sono preceduti dalla dicitura ex, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.
N. d'ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Volume del contingente tariffario annuale (peso netto) |
Dazio del contingente tariffario (riduzione in %) |
|
09.4181 |
0201 20 0201 30 00 0202 20 0202 30 |
Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate |
1 000 tonnellate (1) |
100 |
|
09.1921 |
0203 11 10 0203 12 11 0203 12 19 0203 19 11 0203 19 13 0203 19 15 0203 19 55 0203 19 59 0203 21 10 0203 22 11 0203 22 19 0203 29 11 0203 29 13 0203 29 15 0203 29 55 0203 29 59 1601 00 1602 41 1602 42 1602 49 |
Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate; salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti; altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue (di suini) |
3 500 tonnellate (1) |
100 |
|
09.1922 |
0204 |
Carni di animali della specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate |
2 000 tonnellate (1) |
100 |
|
09.1923 |
0207 11 0207 12 0207 13 0207 14 0207 24 0207 25 0207 26 0207 27 0207 32 11 0207 32 15 0207 32 19 0207 33 11 0207 33 19 0207 35 15 0207 35 21 0207 35 53 0207 35 63 0207 35 71 0207 36 15 0207 36 21 0207 36 53 0207 36 63 0207 36 71 1602 31 1602 32 |
Carni e frattaglie commestibili di volatili, fresche, refrigerate o congelate; altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue (di tacchini, di galli e di galline) |
7 250 tonnellate (1) |
100 |
|
09.1924 |
0406 |
Formaggi e latticini |
1 500 tonnellate (2) |
100 |
|
09.1925 |
0703 20 00 |
Agli |
530 tonnellate (2) |
100 |
|
09.1926 |
1104 |
Cereali altrimenti lavorati, escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati |
1 000 tonnellate (2) |
100 |
|
09.1927 |
2203 10 20 2003 10 30 |
Funghi del genere Agaricus, preparati o conservati |
500 tonnellate (2) |
100 |
|
09.1928 |
2008 60 19 |
Ciliegie |
1 000 tonnellate (2) |
100 |
|
09.1929 |
ex 0806 10 10 |
Uve da tavola, dal 1° gennaio al 14 luglio |
38 500 tonnellate (2) |
100 |
|
09.1930 |
ex 0806 10 10 |
Uve da tavola, dal 1° novembre al 31 dicembre |
3 000 tonnellate (2) |
100 |
|
09.1931 |
1704 10 1704 90 |
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) |
400 tonnellate |
100 |
|
09.1932 |
1806 20 1806 31 00 1806 32 1806 90 |
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao |
400 tonnellate |
100 |
|
09.1933 |
1905 31 1905 32 1905 90 40 1905 90 45 |
Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini |
500 tonnellate |
100 |
|
09.1934 |
0302 69 66 0302 69 67 0302 69 68 0302 69 69 |
Naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.), freschi o refrigerati |
5 000 tonnellate |
10 (3) |
|
09.1935 |
0305 30 30 0305 41 00 |
Filetti di pesci, secchi, salati o in salamoia; pesce affumicato |
40 tonnellate |
10 (3) |
|
09.1936 |
1604 14 11 1604 14 18 1604 19 39 1604 20 70 |
Preparazioni e conserve di pesci |
150 tonnellate |
un terzo del dazio NPF |
|
09.1940 (*) |
0303 29 00 0303 78 12 0303 78 19 |
Pesce, congelato |
725 tonnellate |
100 |
|
|
0304 20 53 0304 20 56 0304 20 58 0304 20 91 0304 20 94 0304 90 05 |
Filetti di pesce e altra carne di pesce, congelati |
|
|
|
09.1941 |
0810 50 00 |
Kiwi |
1 000 tonnellate (2) |
100 |
|
09.1942 (**) |
1604 15 19 |
Preparazioni e conserve di sgombri |
90 tonnellate |
100 |
(1) Il volume annuale del contingente tariffario è aumentato ogni anno del 10 % del quantitativo iniziale.
(2) Il volume annuale del contingente tariffario è aumentato ogni anno del 5 % del quantitativo iniziale.
(3) Tale riduzione è aumentata ogni anno, secondo nove tappe uguali, a decorrere dal 1° gennaio 2004.
(*) Questo contingente tariffario si applica per il 2004 e per ciascuno degli anni di calendario successivi dall'1.1.2005 fino al 31.12.2012 (data di scadenza).
(**) Questo contingente tariffario si applica per il 2004 e per ciascuno degli anni di calendario successivi dall'1.1.2005 fino al 31.12.2006 (data di scadenza).
[1] Allegato così modificato dall’art. 1 del