§ 14.5.245 – Regolamento 18 febbraio 2003, n. 312.
Regolamento (CE) n. 312/2003 del Consiglio recante attuazione, per la Comunità, delle disposizioni tariffarie dell'accordo che istituisce [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:18/02/2003
Numero:312


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     
Art. 6.     
Art. 7.     
Art. 8.     


§ 14.5.245 – Regolamento 18 febbraio 2003, n. 312.

Regolamento (CE) n. 312/2003 del Consiglio recante attuazione, per la Comunità, delle disposizioni tariffarie dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra.

(G.U.U.E. 20 febbraio 2003, n. L 46).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) L'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, in seguito denominato «l'accordo», stabilisce le preferenze tariffarie applicabili ai prodotti originari del Cile a norma dell'allegato III dell'accordo.

     (2) A norma della decisione 2002/979/CE del Consiglio, le preferenze tariffarie previste dall'accordo si applicano, in via provvisoria, in attesa della sua entrata in vigore.

     (3) Le aliquote di base per il calcolo delle riduzioni tariffarie sono quelle indicate nell'allegato I dell'accordo.

     (4) Dovrebbero essere applicati gli stessi metodi di calcolo alle aliquote dei dazi ad valorem e dei dazi specifici, fatta eccezione per i casi specificati all'articolo 71, paragrafi 2 e 3, dell'accordo.

     (5) L'accordo autorizza l'importazione nella Comunità, entro contingenti tariffari, di determinati prodotti originari del Cile con il beneficio di aliquote nulle o ridotte del dazio doganale. Occorre inoltre specificare i prodotti che possono beneficiare di queste misure tariffarie, con i volumi e i dazi corrispondenti, e i metodi di calcolo delle riduzioni.

     (6) I contingenti tariffari dovrebbero essere gestiti, in linea di massima, in base al principio del «primo arrivato primo servito» a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario. I contingenti tariffari per determinati prodotti dovrebbero essere gestiti dalla Commissione in base alle licenze di importazione e di esportazione.

     (7) I codici della nomenclatura combinata menzionati nel presente regolamento sono quelli per il 2003, a norma del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune. Le modifiche della nomenclatura combinata e dei codici TARIC adottate dopo il 2002 non dovrebbero comportare modifiche sostanziali degli accordi o degli altri atti conclusi tra la Comunità e il Cile. Sarebbe pertanto opportuno autorizzare la Commissione ad adottare, con l'aiuto del comitato del codice doganale, le modifiche e gli adeguamenti tecnici dell'allegato del regolamento resi necessari da modifiche della nomenclatura combinata, a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Si dovrebbe inoltre seguire la stessa procedura per l'adozione delle modifiche e degli adeguamenti tecnici dell'allegato del regolamento resi necessari da modifiche dell'accordo, di decisioni prese nel suo ambito o di altri accordi tra le parti.

     (8) Per combattere le frodi, è necessario prevedere disposizioni che consentano di assoggettare a sorveglianza le importazioni preferenziali nella Comunità,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     1. Ai fini dell'applicazione delle preferenze tariffarie stabilite nell'accordo:

     a) per «dazi NPF» si intendono i dazi di cui alla parte seconda dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87. In questa definizione, tuttavia, non rientrano i dazi fissati nell'ambito di un contingente tariffario a norma dell'articolo 26 del trattato o dell'allegato 7 del regolamento (CEE) n. 2658/87.

     b) Fatto salvo il paragrafo 2, l'aliquota preferenziale definitiva del dazio è arrotondata al primo decimale.

     2. Le aliquote preferenziali sono assimilate ad un'esenzione totale dai dazi se il risultato della loro determinazione è:

     a) pari o inferiore all'1 % nel caso dei dazi ad valorem; o

     b) pari o inferiore a 2 EUR per ogni singolo importo in euro nel caso di dazi specifici.

     3. Quando i dazi doganali comprendono un dazio ad valorem con un dazio minimo e un dazio massimo, la riduzione preferenziale si applica anche al dazio minimo e al dazio massimo. Per i prodotti elencati nell'allegato I dell'accordo alle categorie «EP» e «SP», la riduzione preferenziale si applica unicamente al dazio ad valorem e a norma dell'allegato I dell'accordo. Quando i dazi comprendono più di un dazio specifico, la riduzione preferenziale si applica a tutti i dazi specifici e a norma dell'allegato I dell'accordo.

 

          Art. 2.

     1. La Commissione apre contingenti tariffari annuali per i prodotti originari del Cile indicati nell'allegato. I dazi doganali su questi prodotti sono ridotti ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari ivi indicati.

     2. Le riduzioni dei dazi indicate nell'allegato sono espresse in percentuale dei dazi doganali effettivamente applicati alle merci di origine cilena, al di fuori dei contingenti tariffari indicati nell'allegato, quando vengono dichiarate per l'immissione in libera pratica.

     3. I contingenti tariffari di cui all'allegato sono aperti ogni anno per un periodo di dodici mesi a decorrere dal 1° gennaio. Nel 2003, tuttavia, il volume di questi contingenti, tranne quello di cui all'articolo 4, paragrafo 2, è ridotto del numero di dodicesimi corrispondente ai mesi di calendario che precedono l'entrata in vigore del presente regolamento.

     4. I contingenti tariffari appartenenti alle categorie di smantellamento tariffario di cui all'allegato I dell'accordo cessano di applicarsi quando il dazio preferenziale è stato completamente eliminato secondo il calendario corrispondente.

 

          Art. 3.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, il volume annuale dei contingenti tariffari che corrispondono, nell'allegato, ai numeri d'ordine 09.1921, 09.1922, 09.1923 e 09.4181 è aumentato ogni anno del 10 % del quantitativo iniziale.

     2. A decorrere dal 1° gennaio 2004, il volume annuale dei contingenti tariffari che corrispondono, nell'allegato, ai numeri d'ordine 09.1924, 09.1925, 09.1926, 09.1927, 09.1928, 09.1929 e 09.1930 è aumentato ogni anno del 5 % del quantitativo iniziale.

 

          Art. 4.

     1. Fatto salvo il contingente tariffario corrispondente al numero d'ordine 09.4181, i contingenti tariffari indicati nell'allegato sono gestiti a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

     2. La Commissione adotta le norme di gestione del contingente tariffario corrispondente al numero d'ordine 09.4181.

 

          Art. 5.

     Le modifiche e gli adeguamenti tecnici dell'allegato del presente regolamento resi necessari da modifiche dei codici della nomenclatura combinata e dei codici TARIC, da modifiche dell'accordo, da decisioni degli organi misti istituiti a norma dell'accordo o dalla conclusione di altri accordi, protocolli o scambi di lettere tra la Comunità e il Cile sono adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

 

          Art. 6.

     1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, in seguito denominato «comitato».

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

          Art. 7.

     1. I prodotti immessi in libera pratica con il beneficio delle aliquote preferenziali previste dall'accordo possono essere soggetti a sorveglianza. La Commissione decide, in consultazione con gli Stati membri, a quali prodotti applicare la sorveglianza.

     2. Si applica l'articolo 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

     3. Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per garantire la sorveglianza di cui al paragrafo 1.

 

          Art. 8.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dalla data d'applicazione provvisoria di talune disposizioni dell'accordo.

 

 

ALLEGATO [1]

Relativo ai prodotti di cui all'articolo 2

 

     Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti è da considerarsi meramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC in vigore al momento dell'adozione del presente regolamento. Laddove i codici NC sono preceduti dalla dicitura ex, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

 

N. d'ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Volume del contingente tariffario annuale (peso netto)

Dazio del contingente tariffario (riduzione in %)

09.4181

0201 20

0201 30 00

0202 20

0202 30

Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate

1 000 tonnellate (1)

100

09.1921

0203 11 10

0203 12 11

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 13

0203 19 15

0203 19 55

0203 19 59

0203 21 10

0203 22 11

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 13

0203 29 15

0203 29 55

0203 29 59

1601 00

1602 41

1602 42

1602 49

Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate; salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti; altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue (di suini)

3 500 tonnellate (1)

100

09.1922

0204

Carni di animali della specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

2 000 tonnellate (1)

100

09.1923

0207 11

0207 12

0207 13

0207 14

0207 24

0207 25

0207 26

0207 27

0207 32 11

0207 32 15

0207 32 19

0207 33 11

0207 33 19

0207 35 15

0207 35 21

0207 35 53

0207 35 63

0207 35 71

0207 36 15

0207 36 21

0207 36 53

0207 36 63

0207 36 71

1602 31

1602 32

Carni e frattaglie commestibili di volatili, fresche, refrigerate o congelate; altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue (di tacchini, di galli e di galline)

7 250 tonnellate (1)

100

09.1924

0406

Formaggi e latticini

1 500 tonnellate (2)

100

09.1925

0703 20 00

Agli

530 tonnellate (2)

100

09.1926

1104

Cereali altrimenti lavorati, escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati

1 000 tonnellate (2)

100

09.1927

2203 10 20

2003 10 30

Funghi del genere Agaricus, preparati o conservati

500 tonnellate (2)

100

09.1928

2008 60 19

Ciliegie

1 000 tonnellate (2)

100

09.1929

ex 0806 10 10

Uve da tavola, dal 1° gennaio al 14 luglio

38 500 tonnellate (2)

100

09.1930

ex 0806 10 10

Uve da tavola, dal 1° novembre al 31 dicembre

3 000 tonnellate (2)

100

09.1931

1704 10

1704 90

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

400 tonnellate

100

09.1932

1806 20

1806 31 00

1806 32

1806 90

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

400 tonnellate

100

09.1933

1905 31

1905 32

1905 90 40

1905 90 45

Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini

500 tonnellate

100

09.1934

0302 69 66

0302 69 67

0302 69 68

0302 69 69

Naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.), freschi o refrigerati

5 000 tonnellate

10 (3)

09.1935

0305 30 30

0305 41 00

Filetti di pesci, secchi, salati o in salamoia; pesce affumicato

40 tonnellate

10 (3)

09.1936

1604 14 11

1604 14 18

1604 19 39

1604 20 70

Preparazioni e conserve di pesci

150 tonnellate

un terzo del dazio NPF

09.1940 (*)

0303 29 00

0303 78 12

0303 78 19

Pesce, congelato

725 tonnellate

100

 

0304 20 53

0304 20 56

0304 20 58

0304 20 91

0304 20 94

0304 90 05

Filetti di pesce e altra carne di pesce, congelati

 

 

09.1941

0810 50 00

Kiwi

1 000 tonnellate (2)

100

09.1942 (**)

1604 15 19

Preparazioni e conserve di sgombri

90 tonnellate

100

 

(1) Il volume annuale del contingente tariffario è aumentato ogni anno del 10 % del quantitativo iniziale.

(2) Il volume annuale del contingente tariffario è aumentato ogni anno del 5 % del quantitativo iniziale.

(3) Tale riduzione è aumentata ogni anno, secondo nove tappe uguali, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

(*) Questo contingente tariffario si applica per il 2004 e per ciascuno degli anni di calendario successivi dall'1.1.2005 fino al 31.12.2012 (data di scadenza).

(**) Questo contingente tariffario si applica per il 2004 e per ciascuno degli anni di calendario successivi dall'1.1.2005 fino al 31.12.2006 (data di scadenza).


[1] Allegato così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 305/2005.