§ 14.5.63 - Regolamento 4 giugno 2002, n. 954.
Regolamento (CE) n. 954/2002 della Commissione relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per le carni bovine congelate [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:04/06/2002
Numero:954


Sommario
Art. 1.      1. È aperto, per il periodo dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003, un contingente tariffario di 53.000 tonnellate, in peso di carne disossata, per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i [...]
Art. 2.      Gli operatori comunitari possono presentare domanda di diritti d'importazione per un quantitativo di 26.500 tonnellate in base ai quantitativi da essi importati a norma dei regolamenti (CE) n. [...]
Art. 3.      1. Sono valide unicamente le domande di diritti d'importazione presentate dagli operatori iscritti nel registro dell'IVA.
Art. 4.      1. Le domande di diritti d'importazione corredate delle prove documentali di cui all'articolo 3, paragrafo 4, devono pervenire all'autorità competente dello Stato membro nel quale il richiedente [...]
Art. 5.      La Commissione decide quanto prima in quale misura possono essere concessi diritti d'importazione nell'ambito di tale sottocontingente. Se i diritti d'importazione per i quali sono state [...]
Art. 6.      1. Per essere valida la domanda di titoli d'importazione deve essere accompagnata da una cauzione pari a 6 EUR/100 kg di peso netto.
Art. 7.      1. L'importazione dei quantitativi assegnati è subordinata alla presentazione di uno o più titoli d'importazione.
Art. 8.      Le domande di titoli d'importazione relative al sotto-contingente II per un totale di 26.500 tonnellate possono essere presentate soltanto dagli operatori che sono stati preventivamente [...]
Art. 9.      1. Il riconoscimento può essere concesso all'operatore che presenta una domanda all'autorità competente anteriormente al 14 giugno 2002, corredata della documentazione comprovante che:
Art. 10.      1. L'autorità competente informa i richiedenti dell'esito della procedura di riconoscimento anteriormente al 10 luglio 2002 e contestualmente trasmette alla Commissione un elenco recante il nome [...]
Art. 11.      Soltanto gli operatori riconosciuti in applicazione dell'articolo 10 sono autorizzati a presentare domanda di titoli d'importazione nell'ambito del sotto-contingente II nel periodo dal 1° luglio [...]
Art. 12.      1. La domanda di titolo può essere presentata soltanto nello Stato membro di riconoscimento e ciascun operatore riconosciuto può presentare una sola domanda di titolo per periodo. Qualora un [...]
Art. 13.      Per l'applicazione del regime previsto dal presente regolamento, l'importazione di carni congelate nel territorio doganale della Comunità è subordinata al rispetto delle condizioni stabilite [...]
Art. 14.      1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1445/95.
Art. 15.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 14.5.63 - Regolamento 4 giugno 2002, n. 954.

Regolamento (CE) n. 954/2002 della Commissione relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91(dal 1 luglio 2002 al 30 giugno 2003).

(G.U.C.E. 5 giugno 2002, n. L 147).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) In virtù dell'elenco CXL dell'OMC, la Comunità deve aprire un contingente annuo per l'importazione di 53.000 t di carni bovine congelate del codice NC 0202 e di prodotti del codice NC 0206 29 91. Occorre definire le modalità di applicazione del contingente per l'esercizio 2002/2003 che inizia il 1° luglio 2002.

     (2) Tale contingente è stato caratterizzato in passato da una crescente speculazione. È pertanto opportuno abbandonare il metodo di gestione del contingente di cui all'articolo 32, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1254/1999, sostituendolo con il metodo di cui al secondo trattino dello stesso paragrafo, e stabilire al contempo criteri più severi di partecipazione in modo da evitare, in particolare, la registrazione di operatori fittizi.

     (3) A causa del periodo di tempo relativamente breve tra l'adozione del presente regolamento e l'inizio dell'anno contingentale e per evitare di perturbare gli scambi, è opportuno riservare una parte del contingente 2002/2003 agli importatori tradizionali di carni bovine congelate nell'ambito del contingente in questione. Occorre pertanto dividere il contingente annuale in un sottocontingente I, riservato agli importatori tradizionali, e in un sotto-contingente II, da assegnare su richiesta degli operatori riconosciuti dagli Stati membri mediante un'apposita procedura.

     (4) Il sotto-contingente I dovrebbe essere assegnato inizialmente sotto forma di diritti d'importazione per gli importatori attivi in base ai relativi documenti doganali comprovanti che hanno importato carni bovine nell'ambito dello stesso tipo di contingente negli ultimi tre anni contingentali. errori amministrativi da parte dell'organismo nazionale competente rischiano talvolta di limitare l'accesso degli operatori a questa parte del contingente. Occorre prevedere disposizioni per correggere eventuali pregiudizi.

     (5) Gli operatori che possono dimostrare di essere realmente impegnati nell'importazione e nell'esportazione di carni bovine da o verso paesi terzi dovrebbero poter presentare domanda di riconoscimento nell'ambito del sottocontingente II. L'impegno suddetto va dimostrato mediante la presentazione di prove di scambi di una certa entità.

     (6) Qualora ci siano ragioni concrete per sospettare che operatori fittizi abbiano presentato domanda di registrazione, gli Stati membri devono procedere ad un esame più approfondito delle domande.

     (7) Occorre stabilire ammende qualora operatori fittizi abbiano presentato domanda di registrazione o il riconoscimento sia stato concesso in base a documentazione falsificata o fraudolenta.

     (8) Il controllo dei criteri di partecipazione all'assegnazione del contingente implica che la domanda sia presentata nello Stato membro nel quale l'operatore è iscritto nel registro dell'IVA.

     (9) Al fine di offrire un accesso permanente al contingente, il sotto-contingente II dovrebbe essere gestito su base semestrale, con un esame simultaneo delle domande di titoli presentate dagli operatori riconosciuti.

     (10) Per evitare speculazioni occorre escludere dall'accesso al contingente gli importatori che non esercitano più alcuna attività nel settore delle carni bovine e fissare una cauzione relativa ai diritti d'importazione per ciascun richiedente nell'ambito del sotto-contingente I. L'importo della cauzione deve essere fissato ad un livello relativamente elevato e deve essere esclusa la possibilità di trasferire i titoli d'importazione.

     (11) Per garantire a tutti gli operatori riconosciuti la parità di accesso al sotto-contingente II, è necessario che ciascun richiedente possa presentare domanda per un quantitativo massimo da precisare.

     (12) Al fine di obbligare gli operatori a chiedere titoli d'importazione per tutti i diritti d'importazione attribuiti, occorre stabilire che tale obbligo costituisce un'esigenza principale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1932/1999.

     (13) Ai fini di una corretta gestione del contingente d'importazione, il titolare del titolo deve essere un vero importatore. Egli deve essere pertanto attivamente impegnato nell'acquisto, nel trasporto e nell'importazione delle carni bovine in questione. La presentazione della prova di tali attività deve quindi costituire un'esigenza principale ai fini della cauzione.

     (14) I costi relativi all'acquisto e al trasporto di piccole partite da un paese terzo fornitore potrebbero essere troppo elevati e scoraggiare l'uso del titolo. È pertanto opportuno autorizzare l'importazione di un quantitativo modesto da magazzini doganali e stabilire le deroghe necessarie relative allo svincolo della cauzione.

     (15) Ai titoli d'importazione rilasciati a norma del presente regolamento si applicano il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2299/2001, e il regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2492/2001.

     (16) Il comitato di gestione per le carni bovine non ha espresso alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Parte I

Contingente

 

Art. 1.

     1. È aperto, per il periodo dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003, un contingente tariffario di 53.000 tonnellate, in peso di carne disossata, per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91.

     Il contingente tariffario reca il numero d'ordine 09.4003.

     2. Ai fini dell'imputazione al contingente suddetto, 100 chilogrammi di carne non disossata equivalgono a 77 chilogrammi di carne disossata.

     3. Ai fini del presente regolamento, si intende per "carne congelata" la carne che, al momento dell'introduzione nel territorio doganale della Comunità, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a -12°.

     4. Il dazio della tariffa doganale comune applicabile al contingente di cui al paragrafo 1 è fissato al 20% ad valorem.

     5. Il contingente di cui al paragrafo 1 è suddiviso in due sotto-contingenti, I e II, di 26.500 tonnellate ciascuno.

 

Parte II

Sotto-contingente I

 

     Art. 2.

     Gli operatori comunitari possono presentare domanda di diritti d'importazione per un quantitativo di 26.500 tonnellate in base ai quantitativi da essi importati a norma dei regolamenti (CE) n. 1142/98, (CE) n. 995/1999 e (CE) n. 980/2000 della Commissione.

     Tuttavia, gli Stati membri possono accettare come quantitativo di riferimento i diritti di importazione a titolo del contingente recante il numero d'ordine 09.4003 dell'anno contingentale precedente che non sono stati attribuiti a seguito di un errore amministrativo commesso dall'organismo nazionale competente, ma ai quali l'importatore avrebbe avuto diritto.

 

     Art. 3.

     1. Sono valide unicamente le domande di diritti d'importazione presentate dagli operatori iscritti nel registro dell'IVA.

     2. Gli operatori che al 1° gennaio 2002 hanno cessato ogni attività nel settore delle carni bovine non sono ammessi ad alcuna assegnazione a norma dell'articolo 2.

     3. Le società nate dalla fusione di imprese, ciascuna avente diritti a norma dell'articolo 2, godono degli stessi diritti delle imprese originarie.

     4. La prova di importazione è fornita esclusivamente tramite documenti doganali di immissione al consumo debitamente vistati dalle autorità doganali.

     Gli Stati membri possono accettare copie dei documenti summenzionati debitamente certificate dall'autorità competente.

 

     Art. 4.

     1. Le domande di diritti d'importazione corredate delle prove documentali di cui all'articolo 3, paragrafo 4, devono pervenire all'autorità competente dello Stato membro nel quale il richiedente è iscritto al registro dell'IVA entro e non oltre il 14 giugno 2002.

     Tutti i quantitativi presentati come quantitativo di riferimento, in applicazione dell'articolo 2, costituiscono i diritti d'importazione richiesti, se del caso, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2.

     2. Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, al più tardi entro il 28 giugno 2002, un elenco dei richiedenti nell'ambito di tale sottocontingente, recante il nome e l'indirizzo degli stessi, nonché il quantitativo di carni ammissibili importate nel periodo di riferimento considerato.

     3. Le comunicazioni delle informazioni di cui al paragrafo 2, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telefax, utilizzando il modulo che figura nell'allegato I.

 

     Art. 5.

     La Commissione decide quanto prima in quale misura possono essere concessi diritti d'importazione nell'ambito di tale sottocontingente. Se i diritti d'importazione per i quali sono state presentate le domande superano il quantitativo disponibile di cui all'articolo 2, la Commissione fissa una percentuale di riduzione corrispondente.

 

     Art. 6.

     1. Per essere valida la domanda di titoli d'importazione deve essere accompagnata da una cauzione pari a 6 EUR/100 kg di peso netto.

     2. Se dall'applicazione della percentuale di riduzione di cui all'articolo 5 risultano minori diritti d'importazione da assegnare rispetto a quelli richiesti, la cauzione costituita viene immediatamente svincolata in proporzione.

     3. Una domanda per uno o più titoli d'importazione che equivale al totale dei diritti d'importazione assegnati costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85.

 

     Art. 7.

     1. L'importazione dei quantitativi assegnati è subordinata alla presentazione di uno o più titoli d'importazione.

     2. Le domande di titoli possono essere presentate soltanto:

     a) nello Stato membro in cui il richiedente ha presentato la domanda di diritti d'importazione;

     b) dagli operatori ai quali sono stati assegnati diritti d'importazione. Per ciascun titolo d'importazione rilasciato vengono ridotti in modo corrispondente i diritti d'importazione.

     3. I titoli d'importazioni sono rilasciati dietro domanda presentata a nome e per conto degli operatori che hanno ottenuto i diritti d'importazione.

     4. La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

a) nella casella 20, una delle seguenti diciture:

     - (Omissis)

     - Carni bovine congelate [Regolamento (CE) n. 954/2002] (sotto-contingente I).

     - (Omissis)

     b) nella casella 16, l'indicazione di uno dei seguenti gruppi di codici NC:

     - 0202 10 00, 0202 20,

     - 0202 30, 0206 29 91.

 

Parte III

Sotto-contingente II

 

     Art. 8.

     Le domande di titoli d'importazione relative al sotto-contingente II per un totale di 26.500 tonnellate possono essere presentate soltanto dagli operatori che sono stati preventivamente riconosciuti a tal fine dall'autorità competente nello Stato membro nel quale sono iscritti sul registro dell'IVA. Detta autorità può assegnare un numero di riconoscimento ad ogni operatore che riconosce.

 

     Art. 9.

     1. Il riconoscimento può essere concesso all'operatore che presenta una domanda all'autorità competente anteriormente al 14 giugno 2002, corredata della documentazione comprovante che:

     a) si è impegnato per proprio conto nell'attività commerciale di importazione nella Comunità, o di esportazione dalla Comunità, di carni bovine di cui ai codici NC 0201, 0202 o 0206 29 91 negli esercizi 2000 e 2001;

     b) nell'ambito di tale attività:

     - ha importato nel corso dei due anni in causa un quantitativo minimo di 100 tonnellate delle carni bovine suddette, espresse in peso del prodotto, o

     - ha esportato nel corso dei due anni in causa un quantitativo minimo di 220 tonnellate delle carni bovine suddette, espresse in peso del prodotto,

     nel quadro di almeno due operazioni l'anno.

     Gli operatori che al 1° gennaio 2002 hanno cessato ogni attività nel settore delle carni bovine non sono riconosciuti ai fini del presente sotto-contingente.

     2. La prova di importazione o di esportazione è fornita esclusivamente tramite documenti doganali di immissione in libera pratica o documenti di esportazione debitamente vistati dalle autorità doganali.

     Gli Stati membri possono accettare copie dei documenti summenzionati debitamente certificate dall'autorità competente.

     Ai fini del paragrafo 1, lettere a) e b), le carni bovine fatte valere come quantitativo di riferimento nell'ambito del sotto-contingente I possono essere dichiarate come quantitativo di riferimento nell'ambito del sotto-contingente II.

     3. Gli Stati membri esaminano e verificano la validità della documentazione presentata.

     4. Se nella prova di importazione o di esportazione di cui al paragrafo 2 due o più richiedenti sono indicati con lo stesso indirizzo postale o se al momento della presentazione della domanda i richiedenti figurano ai fini dell'IVA allo stesso indirizzo postale o se gli Stati membri hanno seri motivi per sospettare che gli operatori siano legati l'uno all'altro, gli Stati membri verificano che non vi sia tale legame ai sensi dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione. Qualora si identifichino richiedenti legati l'uno all'altro, tutte le rispettive domande sono respinte.

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutti i casi in cui è stato applicato il disposto del presente paragrafo e i risultati della verifica.

     5. Le società nate dalla fusione di altre imprese, ciascuna avente diritti di presentare domande a norma dei paragrafi da 1 a 3, che presentano domanda di riconoscimento, godono degli stessi diritti delle società originarie.

 

     Art. 10.

     1. L'autorità competente informa i richiedenti dell'esito della procedura di riconoscimento anteriormente al 10 luglio 2002 e contestualmente trasmette alla Commissione un elenco recante il nome e l'indirizzo di ciascun operatore riconosciuto.

     2. Qualora venga stabilito che il riconoscimento è stato concesso in base a documentazione falsa o fraudolenta, esso viene revocato insieme agli eventuali benefici già concessi in virtù del riconoscimento.

 

     Art. 11.

     Soltanto gli operatori riconosciuti in applicazione dell'articolo 10 sono autorizzati a presentare domanda di titoli d'importazione nell'ambito del sotto-contingente II nel periodo dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003.

 

     Art. 12.

     1. La domanda di titolo può essere presentata soltanto nello Stato membro di riconoscimento e ciascun operatore riconosciuto può presentare una sola domanda di titolo per periodo. Qualora un richiedente presenti più di una domanda per periodo, tutte le sue domande sono irricevibili.

     2. Le domande di titolo possono essere presentate nei due periodi seguenti:

     - dal 15 al 17 luglio 2002, e

     - dal 7 al 9 gennaio 2003.

     Il quantitativo disponibile in ognuno dei due periodi è di 13.250 tonnellate. Se tuttavia il quantitativo totale richiesto nel primo periodo è inferiore al quantitativo disponibile, la quantità residua è aggiunta al quantitativo disponibile nel secondo periodo.

     Ciascuna domanda di titolo non deve superare il 10% del quantitativo disponibile per il periodo in causa.

     3. Entro il quinto giorno lavorativo successivo alla fine del periodo di presentazione delle domande di titoli, gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero di domande presentate.

     Le notifiche, comprese quelle negative, sono effettuate a mezzo telefax, utilizzando il formulario che figura nell'allegato II.

     4. La Commissione decide quanto prima in che misura dar seguito alle domande. Se le domande superano il quantitativo semestrale disponibile, la Commissione fissa una percentuale di riduzione corrispondente.

     Gli Stati membri rilasciano i titoli non oltre cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     5. La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

     a) nella casella 20, una delle seguenti diciture:

     - (Omissis)

     - Carni bovine congelate [Regolamento (CE) n. 954/2002] (sotto-contingente II)

     - (Omissis)

     b) nella casella 16, l'indicazione di uno dei seguenti gruppi di codici NC:

     - 0202 10 00, 0202 20,

     - 0202 30, 0206 29 91.

 

Parte IV

Disposizioni comuni

 

     Art. 13.

     Per l'applicazione del regime previsto dal presente regolamento, l'importazione di carni congelate nel territorio doganale della Comunità è subordinata al rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 17, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 72/462/CEE del Consiglio.

 

     Art. 14.

     1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1445/95.

     2. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i titoli d'importazione rilasciati in virtù del presente regolamento non sono trasferibili e possono dar diritto al beneficio del contingente tariffario soltanto se sono intestati agli stessi nomi e indirizzi indicati sulle dichiarazioni di immissione al consumo che li accompagnano.

     3. In applicazione dell'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, per tutte le quantità importate eccedenti il quantitativo indicato nel titolo d'importazione viene riscosso il dazio doganale intero applicabile il giorno dell'immissione in libera pratica.

     4. La validità dei titoli d'importazione è di 180 giorni a decorrere dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000. I titoli non sono comunque validi dopo il 30 giugno 2003.

     5. La cauzione relativa ai titoli d'importazione è fissata a 120 EUR/100 kg di peso netto. Essa è costituita dal richiedente quando viene presentata la domanda del titolo. Se in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 4, le domande di titoli non sono accettate per intero, la cauzione costituita viene immediatamente svincolata in proporzione.

     6. Fatte salve le disposizioni di cui alla sezione 4 del titolo III del regolamento (CE) n. 1291/2000, la cauzione non è svincolata fino a quando non è stata fornita la prova che il titolare del titolo è stato responsabile, sul piano commerciale e logistico, dell'acquisto, trasporto e dell'immissione in consumo del quantitativo di carne in questione.

     Tale prova deve comprendere almeno i seguenti elementi:

     a) la fattura commerciale originale rilasciata al titolare del titolo dal venditore o dal suo rappresentante, entrambi stabiliti nel paese terzo di esportazione, e la prova del pagamento della stessa da parte del titolare o dell'apertura, da parte dello stesso, di una lettera di credito irrevocabile a favore del venditore;

     b) la polizza di carico o, se del caso, il documento di trasporto stradale o aereo rilasciato al titolare, per il quantitativo in questione;

     c) la copia n. 8 del formulario IM 4 recante come unica indicazione nella casella 8 il nome e l'indirizzo del titolare del titolo;

     d) la prova del pagamento dei dazi doganali da parte, o per conto, del titolare.

     7. In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 6, il titolare può, nel primo e nel secondo semestre dell'anno contingentale e limitatamente ad un quantitativo massimo di 10 tonnellate per semestre, effettuare lo sdoganamento per l'immissione al consumo ai sensi del presente regolamento di carni bovine precedentemente immagazzinate in regime comunitario di deposito doganale.

     In questo caso la fattura commerciale di cui al paragrafo 6, primo trattino, e i documenti di trasporto di cui al paragrafo 6, secondo trattino, possono essere sostituiti dalla fattura commerciale originale rilasciata a nome del titolare dal proprietario delle carni non ancora sdoganate per l'immissione al consumo.

     Inoltre, il titolare deve presentare la prova del pagamento di tale fattura.

     8. Tutte le prove richieste per lo svincolo della cauzione relativa ai titoli, comprese quelle richieste all'articolo 35, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, sono presentate alle autorità competenti entro i termini fissati all'articolo 35, paragrafo 4, lettere a) e c), dello stesso regolamento.

 

     Art. 15.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

Allegato I

 

     (Omissis)

 

 

Allegato II

 

     (Omissis)