§ 14.5.70 - Regolamento 27 giugno 2002, n. 1150.
Regolamento (CE) n. 1150/2002 del Consiglio che apre un contingente autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità.


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:27/06/2002
Numero:1150


Sommario
Art. 1.      1. È aperto per il periodo 1° luglio 2002-30 giugno 2003 un contingente tariffario per l'importazione nella Comunità di 10.000 tonnellate, in peso del prodotto, di carni bovine di alta qualità [...]
Art. 2.      Le modalità d'applicazione del presente regolamento, decise conformemente alla procedura di cui all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1254/1999, comprendono disposizioni che subordinano [...]
Art. 3.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 14.5.70 - Regolamento 27 giugno 2002, n. 1150.

Regolamento (CE) n. 1150/2002 del Consiglio che apre un contingente autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità.

(G.U.C.E. 29 giugno 2002, n. L 170).

 

     Il Consiglio dell'Unione europea,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) In considerazione dell'interesse della Comunità a sviluppare relazioni commerciali armoniose con i paesi terzi e delle gravi difficoltà economiche e sociali cui devono far fronte alcuni paesi fornitori, è opportuno prevedere l'apertura, a titolo autonomo, di un contingente tariffario d'importazione di 10.000 tonnellate di carni bovine di alta qualità fresche, refrigerate o congelate.

     (2) Il mercato delle carni bovine sta attualmente riguadagnando stabilità. La domanda dei consumatori nella Comunità è in aumento, particolarmente per quanto riguarda le carni bovine di alta qualità. L'apertura di un contingente supplementare a tariffa ridotta per le carni bovine di alta qualità soddisferebbe contemporaneamente gli interessi dei consumatori e dei fornitori.

     (3) Occorre garantire parità e continuità di accesso a tale contingente a tutti gli operatori comunitari interessati e una sorveglianza adeguata del contingente. A tal fine l'utilizzazione del contingente dovrebbe essere subordinata alla presentazione di un certificato di autenticità che garantisca il tipo e l'origine dei prodotti.

     (4) A norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, i contingenti tariffari per i prodotti di cui al presente regolamento sono gestiti dalla Commissione in base a modalità d'applicazione adottate secondo la procedura di cui all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1254/1999,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     1. È aperto per il periodo 1° luglio 2002-30 giugno 2003 un contingente tariffario per l'importazione nella Comunità di 10.000 tonnellate, in peso del prodotto, di carni bovine di alta qualità fresche, refrigerate o congelate, di cui alle posizioni 0201 30 00, 0202 30 90, 0206 10 95 e 0206 29 91 della tariffa doganale comune.

     2. L'aliquota del dazio applicabile per questo contingente è del 20% ad valorem.

 

     Art. 2.

     Le modalità d'applicazione del presente regolamento, decise conformemente alla procedura di cui all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1254/1999, comprendono disposizioni che subordinano l'utilizzazione del contingente di cui all'articolo 1 alla presentazione di un certificato di autenticità che garantisca il tipo e l'origine dei prodotti.

 

     Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.