§ 14.5.69 – Regolamento 27 giugno 2002, n. 1149.
Regolamento (CE) n. 1149/2002 del Consiglio che apre un contingente autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità.


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:27/06/2002
Numero:1149


Sommario
Art. 1.      1. È aperto un contingente tariffario comunitario annuo d'importazione di 1.000 tonnellate, in peso del prodotto, di carni bovine di alta qualità fresche, refrigerate o congelate, di cui alle [...]
Art. 2.      Le modalità d'applicazione del presente regolamento, decise conformemente alla procedura di cui all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1254/1999, comprendono disposizioni che subordinano [...]
Art. 3.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 14.5.69 – Regolamento 27 giugno 2002, n. 1149.

Regolamento (CE) n. 1149/2002 del Consiglio che apre un contingente autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità.

(G.U.C.E. 29 giugno 2002, n. L 170).

 

     Il Consiglio dell'Unione europea,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) In considerazione dell'interesse della Comunità a sviluppare relazioni commerciali armoniose con i paesi terzi, è opportuno prevedere l'apertura, a titolo autonomo, di un contingente tariffario comunitario d'importazione di 1.000 tonnellate di carni bovine di alta qualità fresche, refrigerate o congelate.

     (2) Nonostante le difficoltà incontrate nel 2001, il mercato delle carni bovine sta attualmente riguadagnando stabilità. La domanda dei consumatori nella Comunità è in aumento, particolarmente per quanto riguarda le carni bovine di alta qualità. L'apertura di un contingente supplementare a tariffa ridotta per le carni bovine di alta qualità garantirebbe contemporaneamente gli interessi dei consumatori e dei fornitori. Esso non altererebbe in modo significativo il volume totale delle importazioni di carni bovine nella Comunità.

     (3) A tutti gli operatori interessati nella Comunità dovrebbe essere offerta parità e continuità di accesso a tale contingente. Occorre inoltre assicurare una sorveglianza adeguata. A tal fine l'utilizzazione del contingente deve essere subordinata alla presentazione di un certificato di autenticità che garantisca il tipo e l'origine dei prodotti.

     (4) A norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, i contingenti tariffari per i prodotti di cui al presente regolamento sono gestiti dalla Commissione in base a modalità d'applicazione adottate secondo la procedura di cui all'articolo 43, del regolamento (CE) n. 1254/1999,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     1. È aperto un contingente tariffario comunitario annuo d'importazione di 1.000 tonnellate, in peso del prodotto, di carni bovine di alta qualità fresche, refrigerate o congelate, di cui alle posizioni 0201 30 00 e 0202 30 90 della tariffa doganale comune.

     2. L'aliquota del dazio applicabile per questo contingente è del 20% ad valorem.

     3. L'anno contingentale decorre dal 1° luglio e termina il 30 giugno.

 

     Art. 2.

     Le modalità d'applicazione del presente regolamento, decise conformemente alla procedura di cui all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1254/1999, comprendono disposizioni che subordinano l'utilizzazione del contingente di cui all'articolo 1 alla presentazione di un certificato di autenticità che garantisca il tipo e l'origine dei prodotti.

 

     Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.