Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.5 regolamentazioni doganali specifiche |
Data: | 27/06/2002 |
Numero: | 1149 |
Sommario |
Art. 1. 1. È aperto un contingente tariffario comunitario annuo d'importazione di 1.000 tonnellate, in peso del prodotto, di carni bovine di alta qualità fresche, refrigerate o congelate, di cui alle [...] |
Art. 2. Le modalità d'applicazione del presente regolamento, decise conformemente alla procedura di cui all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1254/1999, comprendono disposizioni che subordinano [...] |
Art. 3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 14.5.69 – Regolamento 27 giugno 2002, n. 1149.
Regolamento (CE) n. 1149/2002 del Consiglio che apre un contingente autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità.
(G.U.C.E. 29 giugno 2002, n. L 170).
Il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) In considerazione dell'interesse della Comunità a sviluppare relazioni commerciali armoniose con i paesi terzi, è opportuno prevedere l'apertura, a titolo autonomo, di un contingente tariffario comunitario d'importazione di 1.000 tonnellate di carni bovine di alta qualità fresche, refrigerate o congelate.
(2) Nonostante le difficoltà incontrate nel 2001, il mercato delle carni bovine sta attualmente riguadagnando stabilità. La domanda dei consumatori nella Comunità è in aumento, particolarmente per quanto riguarda le carni bovine di alta qualità. L'apertura di un contingente supplementare a tariffa ridotta per le carni bovine di alta qualità garantirebbe contemporaneamente gli interessi dei consumatori e dei fornitori. Esso non altererebbe in modo significativo il volume totale delle importazioni di carni bovine nella Comunità.
(3) A tutti gli operatori interessati nella Comunità dovrebbe essere offerta parità e continuità di accesso a tale contingente. Occorre inoltre assicurare una sorveglianza adeguata. A tal fine l'utilizzazione del contingente deve essere subordinata alla presentazione di un certificato di autenticità che garantisca il tipo e l'origine dei prodotti.
(4) A norma dell'articolo 32 del
ha adottato il presente regolamento:
1. È aperto un contingente tariffario comunitario annuo d'importazione di 1.000 tonnellate, in peso del prodotto, di carni bovine di alta qualità fresche, refrigerate o congelate, di cui alle posizioni 0201 30 00 e 0202 30 90 della tariffa doganale comune.
2. L'aliquota del dazio applicabile per questo contingente è del 20% ad valorem.
3. L'anno contingentale decorre dal 1° luglio e termina il 30 giugno.
Le modalità d'applicazione del presente regolamento, decise conformemente alla procedura di cui all'articolo 43 del
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.