§ 13.1.78 – Decisione 29 ottobre 2004, n. 37.
Decisione n. 2005/37/CE della Commissione che istituisce il centro tecnico-scientifico europeo (CTSE) e prevede il coordinamento delle azioni [...]


Settore:Normativa europea
Materia:13. scienza, informazione, istruzione e cultura
Capitolo:13.1 scienza
Data:29/10/2004
Numero:37


Sommario
Art.  1.
Art.  2.
Art.  3.
Art.  4.


§ 13.1.78 – Decisione 29 ottobre 2004, n. 37.

Decisione n. 2005/37/CE della Commissione che istituisce il centro tecnico-scientifico europeo (CTSE) e prevede il coordinamento delle azioni tecniche al fine di proteggere le monete in euro contro la falsificazione.

(G.U.U.E. 21 gennaio 2005, n. L 19).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 211,

     vista la decisione 2003/861/CE del Consiglio, dell’8 dicembre 2003, relativa all'analisi e alla cooperazione in materia di falsificazione delle monete in euro, e vista la decisione 2003/862/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2003, che estende agli Stati membri che non hanno adottato l'euro quale moneta unica gli effetti della decisione 2003/861/CE relativa all'analisi e alla cooperazione in materia di falsificazione delle monete in euro,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione, in particolare l’articolo 5, prevede che l'analisi tecnica e la classificazione delle monete metalliche false denominate in euro siano effettuate dai Centri nazionali di analisi delle monete (CNAC) di ciascuno Stato membro e dal Centro tecnico-scientifico europeo (CTSE). Il regolamento (CE) n. 1339/2001 del Consiglio estende agli Stati membri che non hanno adottato l'euro quale moneta unica l’applicazione degli articoli da 1 a 11 del regolamento (CE) n. 1338/2001.

     (2) Dall’ottobre 2001 il CTSE esercita provvisoriamente le sue attività presso la zecca di Parigi beneficiando della struttura e dell’assistenza amministrativa della Commissione, come stabilito negli scambi di corrispondenza tra il presidente del Consiglio e il ministro francese delle Finanze avvenuti il 28 febbraio e il 9 giugno 2000.

     (3) Il CTSE contribuisce alla realizzazione degli obiettivi del programma «Pericle», conformemente alla decisione 2001/923/CE del Consiglio, del 17 dicembre 2001, che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria, e alla decisione 2001/924/CE che estende gli effetti della decisione che istituisce un programma d'azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle») agli Stati membri che non hanno adottato l'euro come moneta unica.

     (4) Ai sensi dell’articolo 1 della decisione 2003/861/CE, la Commissione provvede ad istituire il Centro tecnicoscientifico europeo e a garantire il suo funzionamento, nonché a coordinare le attività delle autorità tecniche competenti per proteggere le monete in euro contro la falsificazione. L’articolo 1 della decisione 2003/862/CE stabilisce che la decisione 2003/861/CE sia estesa agli Stati membri che non hanno adottato l'euro quale moneta unica.

     (5) Con una lettera del ministro delle Finanze del 6 settembre 2004 le autorità francesi si sono impegnate a mantenere l’attuale suddivisione dei costi tra la zecca di Parigi e la Commissione. In uno scambio di corrispondenza tra il membro della Commissione incaricato della lotta antifrode e il ministro francese delle Finanze, relativamente all’istituzione permanente del CTSE per l’analisi e la classificazione delle falsificazioni delle monete in euro, saranno riportati i principi di organizzazione del CTSE emanati in occasione dell’esercizio, a titolo provvisorio, da parte del CTSE delle sue attività presso la zecca di Parigi, come stabilito nello scambio di corrispondenza tra la presidenza del Consiglio e il ministro francese delle Finanze del 28 febbraio e 9 giugno 2000.

     (6) È necessario che il Comitato economico e finanziario (CEF), la Banca centrale europea, Europol e le autorità nazionali competenti continuino ad essere informati con regolarità delle attività del CTSE e della situazione relativa alla falsificazione delle monete in euro.

     (7) È opportuno quindi istituire il CTSE nell'ambito della Commissione a Bruxelles, come organo facente capo all’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

     (8) Il coordinamento da parte della Commissione delle azioni condotte da tutte le autorità tecniche competenti al fine di proteggere le monete in euro dalla falsificazione comprende i metodi d’analisi delle false monete in euro, lo studio dei nuovi casi di false monete e la valutazione delle conseguenze, lo scambio reciproco di informazioni sulle attività dei CNAC e del CTSE, la comunicazione esterna in materia di monete false, l'individuazione delle monete false con le apparecchiature per il trattamento delle monete, nonché lo studio di tutti i problemi tecnici in materia in monete false.

     (9) Tale coordinamento richiede la prosecuzione, in seno al Comitato consultivo per il coordinamento nel settore della lotta contro le frodi, dei lavori del gruppo di esperti sulla falsificazione delle monete, composto dai responsabili dei CNAC e del CTSE che la Commissione amministra e presiede, assicurando al tempo stesso la trasmissione regolare di informazioni al CEF.

     (10) Al fine di attuare le decisioni 2003/861/CE e 2003/862/CE,

 

     DECIDE:

 

Art. 1.

     È istituito il centro tecnico-scientifico europeo (CTSE) nell’ambito della Commissione a Bruxelles; esso fa capo all’OLAF.

 

     Art. 2.

     Il CTSE analizza e classifica tutti i nuovi tipi di monete false, come stabilito all’articolo 5 del regolamento (CE) 1338/2001. Esso contribuisce al conseguimento degli obiettivi del programma d'azione comunitaria «Pericle», conformemente all’articolo 4 della decisione 2001/923/CE. Il CTSE presta assistenza ai Centri nazionali di analisi delle monete (CNAC) e alle autorità di polizia; esso collabora con le autorità competenti al fine di analizzare le monete in euro false e di rafforzare la protezione.

 

     Art. 3.

     I principi di organizzazione del CTSE sono i seguenti:

     — ai fini dell'analisi delle monete, la Commissione può distaccare membri del suo personale presso la zecca di Parigi per utilizzarne le attrezzature,

     — per adempiere alla sua missione, il CTSE si serve del personale e del materiale del Centro nazionale di analisi delle monete francese e del laboratorio della zecca di Parigi, situati a Pessac. Le autorità francesi mettono a disposizione del CTSE in via prioritaria il personale e il materiale adatti,

     — conformemente ai regolamenti finanziari applicabili, la parte di spese imputabile ai compiti del CTSE è a carico del bilancio generale delle Comunità europee. Dato che la Francia mette a disposizione il personale, i locali e il materiale suddetti e si incarica della loro manutenzione, il bilancio delle Comunità copre il trattamento degli agenti della Commissione, le spese di viaggio e diverse spese correnti di modesta entità.

     L’OLAF è incaricato di definire, in collaborazione con la zecca di Parigi, il regolamento delle modalità amministrative del CTSE.

 

     Art. 4.

     La Commissione coordina le azioni necessarie per la protezione delle monete in euro contro la falsificazione attraverso riunioni periodiche di esperti sulla falsificazione delle monete.

     Il Comitato economico e finanziario, la Banca centrale europea, Europol e le autorità nazionali competenti sono informati con regolarità delle attività del CTSE e della situazione relativa alla falsificazione delle monete.