Settore: | Normativa europea |
Materia: | 17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo |
Capitolo: | 17.5 cooperazione internazionale |
Data: | 08/12/2003 |
Numero: | 862 |
Sommario |
Art. 1. La decisione del Consiglio 2003/861/CE relativa all'analisi e alla cooperazione in materia di falsificazione delle monete in euro è estesa agli Stati membri che non hanno adottato l'euro quale [...] |
Art. 2. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro quale moneta unica sono destinatari della presente decisione. |
§ 17.5.30 – Decisione 8 dicembre 2003, n. 862.
Decisione n. 2003/862/CE del Consiglio che estende agli Stati membri che non hanno adottato l'euro quale moneta unica gli effetti della decisione 2003/861/CE relativa all'analisi e alla cooperazione in materia di falsificazione delle monete in euro.
(G.U.U.E. 12 dicembre 2003, n. L 325).
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) Adottando la
(2) È importante far beneficiare l'euro dello stesso livello di protezione negli Stati membri che non l'hanno adottato ed è opportuno adottare le disposizioni a tal fine necessarie,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
La
Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro quale moneta unica sono destinatari della presente decisione.