§ 17.5.30 – Decisione 8 dicembre 2003, n. 862.
Decisione n. 2003/862/CE del Consiglio che estende agli Stati membri che non hanno adottato l'euro quale moneta unica gli effetti della [...]


Settore:Normativa europea
Materia:17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo
Capitolo:17.5 cooperazione internazionale
Data:08/12/2003
Numero:862


Sommario
Art. 1.      La decisione del Consiglio 2003/861/CE relativa all'analisi e alla cooperazione in materia di falsificazione delle monete in euro è estesa agli Stati membri che non hanno adottato l'euro quale [...]
Art. 2.      Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro quale moneta unica sono destinatari della presente decisione.


§ 17.5.30 – Decisione 8 dicembre 2003, n. 862.

Decisione n. 2003/862/CE del Consiglio che estende agli Stati membri che non hanno adottato l'euro quale moneta unica gli effetti della decisione 2003/861/CE relativa all'analisi e alla cooperazione in materia di falsificazione delle monete in euro.

(G.U.U.E. 12 dicembre 2003, n. L 325).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) Adottando la decisione del Consiglio 2003/861/CE, dell'8 dicembre 2003, relativa all'analisi e alla cooperazione in materia di falsificazione delle monete in euro il Consiglio ha previsto che essa produca i suoi effetti negli Stati membri che hanno adottato l'euro quale moneta unica.

     (2) È importante far beneficiare l'euro dello stesso livello di protezione negli Stati membri che non l'hanno adottato ed è opportuno adottare le disposizioni a tal fine necessarie,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     La decisione del Consiglio 2003/861/CE relativa all'analisi e alla cooperazione in materia di falsificazione delle monete in euro è estesa agli Stati membri che non hanno adottato l'euro quale moneta unica.

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro quale moneta unica sono destinatari della presente decisione.