§ 11.2.31 - Decisione 17 dicembre 2001, n. 923.
Decisione n. 2001/923/CE del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:11. unione economica e monetaria e libera circolazione capitali
Capitolo:11.2 politica monetaria
Data:17/12/2001
Numero:923


Sommario
Art. 1.  Istituzione del programma.
Art. 2.  Obiettivi del programma.
Art. 3.  Contenuto delle misure.
Art. 4.  Destinatari delle azioni e contributi.
Art. 5.  Coerenza e complementarità.
Art. 6.  Importo di riferimento.
Art. 7.  Cooperazione internazionale.
Art. 8.  Disposizioni finanziarie per gli workshop, gli incontri e i seminari.
Art. 9.  Disposizioni finanziarie per gli scambi di personale.
Art. 10.  Disposizioni finanziarie per l'assistenza.
Art. 11.  Disposizioni finanziarie per le azioni esterne.
Art. 12.  Presentazione e selezione dei progetti.
Art. 13.  Monitoraggio e valutazione.
Art. 14.  Applicabilità.
Art. 15.  Presa d'effetto.


§ 11.2.31 - Decisione 17 dicembre 2001, n. 923.

Decisione n. 2001/923/CE del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma "Pericle").

(G.U.C.E. 21 dicembre 2001, n. L 339).

 

Art. 1. Istituzione del programma.

     1. La presente decisione istituisce un programma d'azione comunitario che sostiene e integra le iniziative avviate dagli Stati membri e i programmi esistenti o da istituire per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria.

     2. Il presente programma d'azione è denominato programma Pericle. Il suo periodo di applicazione ha inizio il 1° gennaio 2002 e si conclude il 31 dicembre 2006. [1]

     3. L'applicazione e la valutazione del programma avvengono ai sensi degli articoli da 5 a 13.

 

     Art. 2. Obiettivi del programma.

     1. Il programma d'azione comunitario è diretto, attraverso le diverse misure di cui all'articolo 3, a proteggere l'euro contro la contraffazione monetaria. Esso prende in considerazione gli aspetti transnazionali e pluridisciplinari. Esso mira, prioritariamente, ad assicurare la convergenza del contenuto delle azioni allo scopo di garantire, in base ad una riflessione sulle migliori pratiche, un grado di protezione equivalente a partire dalla particolarità delle tradizioni di ogni Stato membro.

     2. Esso intende inglobare, in particolare:

     a) un obiettivo di sensibilizzazione del personale direttamente interessato alla dimensione comunitaria della nuova divisa (anche in quanto moneta sia di riserva sia per le transazioni internazionali);

     b) un obiettivo di catalizzatore allo scopo di favorire, attraverso varie azioni appropriate, come tirocini, seminari specializzati o la partecipazione di operatori esterni nelle formazioni nazionali e gli scambi di personale, il ravvicinamento delle strutture e del personale interessati, lo sviluppo di un clima di mutua fiducia e una conoscenza reciproca soddisfacente, in particolare dei metodi di azione e delle difficoltà incontrate;

     c) un obiettivo di convergenza dell'azione dei formatori ad un livello elevato, nel rispetto delle strategie operative nazionali;

     d) un obiettivo di divulgazione, in particolare della normativa e degli strumenti comunitari e internazionali pertinenti;

     e) un obiettivo di pubblicazione dei risultati conseguiti, come parte dello scambio di informazioni, esperienze e buone pratiche. [2]

 

     Art. 3. Contenuto delle misure.

     1. Il contenuto della formazione e del sostegno operativo, costruito attorno ad una impostazione pluridisciplinare e transnazionale, tiene conto, oltre che degli aspetti di sicurezza, dei problemi dello scambio di informazioni, in particolare tecniche e strategiche, e dell'assistenza tecnica e scientifica.

     2. L'attuazione di scambi di informazioni a livello comunitario riguarda in particolare le metodologie di controllo e di analisi per valutare:

     a) l'impatto economico e finanziario della contraffazione monetaria;

     b) il funzionamento delle banche dati;

     c) l'utilizzo di strumenti di individuazione attraverso, in particolare, applicazioni informatiche;

     d) i metodi d'inchiesta e di indagine;

     e) l'assistenza scientifica (in particolare banche dati scientifici e vigilanza tecnologica/monitoraggio delle novità);

     f) il funzionamento dei sistemi di allarme rapido;

     g) le questioni connesse come l'importanza dell'obbligo di comunicazione;

     h) la protezione dei dati personali;

     i) i diversi aspetti della cooperazione;

     j) la protezione dell'euro all'esterno dell'Unione;

     k) le attività di ricerca;

     l) la messa a disposizione di competenze operative specialistiche.

     Tali scambi di informazioni possono tradursi in diverse misure, quali l'organizzazione di workshop, incontri e seminari e una politica mirata di tirocini e di scambi di personale.

     3. L'assistenza tecnica, scientifica e operativa riguarda in particolare:

     a) qualsiasi misura che consenta di costituire a livello comunitario strumenti pedagogici (raccolte della legislazione dell'Unione europea, bollettino d'informazione, manuali pratici, glossari e lessici, biblioteche di dati, in particolare in materia di assistenza scientifica, sorveglianza tecnologica) o applicazioni di sostegno informatiche (quali software);

     b) realizzazione di studi aventi un interesse pluridisciplinare e transnazionale;

     c) sviluppo di strumenti e di metodi tecnici di sostegno all'attività di individuazione a livello comunitario;

     d) a titolo secondario l’assistenza finanziaria per la cooperazione nelle operazioni transfrontaliere, quando essa non sia fornita da altre istituzioni e altri organismi europei. [3]

 

     Art. 4. Destinatari delle azioni e contributi.

     1. Destinatari delle azioni saranno in particolare:

     a) i servizi competenti nell'individuazione e nella lotta contro la contraffazione monetaria (in particolare le forze di polizia e le amministrazioni finanziarie in funzione delle varie competenze sul piano nazionale);

     b) il personale dei servizi di informazione;

     c) i rappresentanti delle banche centrali nazionali, delle Zecche e degli altri intermediari finanziari (in particolare per quanto riguarda gli obblighi degli istituti finanziari);

     d) i rappresentanti delle banche commerciali (in particolare per quanto riguarda gli obblighi degli istituti finanziari);

     e) i magistrati e i giuristi specializzati in questo settore;

     f) qualsiasi altro organo o gruppo professionale interessato (quali le camere di commercio e d'industria o qualsiasi struttura in grado di raggiungere piccole e medie imprese, commercianti e corrieri).

     2. Oltre al contributo della Commissione, saranno invitati a contribuire alla realizzazione degli obiettivi del programma d'azione comunitario, attingendo alle rispettive conoscenze tecniche:

     a) le banche centrali nazionali e la BCE, tra l'altro per quanto riguarda il sistema di monitoraggio delle contraffazioni (SMC);

     b) i Centri di analisi nazionali (CAN) e i Centri nazionali di analisi delle monete (CNAC);

     c) il Centro tecnico e scientifico europeo (CTSE) e le Zecche nazionali;

     d) Europol e Interpol;

     e) gli uffici centrali nazionali per la lotta contro la contraffazione monetaria di cui all'articolo 12 della convenzione internazionale per la repressione del falso nummario firmata a Ginevra il 20 aprile 1929, nonché gli altri servizi specializzati nella prevenzione, individuazione e repressione della contraffazione monetaria;

     f) le strutture specializzate, ad esempio, in materia di tecnica di reprografia e di autentificazione, gli stampatori e incisori;

     g) qualsiasi altro organismo in possesso di conoscenze tecniche particolari, inclusi, se del caso, quelli di paesi terzi e, in particolare, di paesi candidati all'adesione.

 

     Art. 5. Coerenza e complementarità.

     1. L'attuazione e il coordinamento del programma sono realizzati in stretto partenariato fra la Commissione e gli Stati membri.

     Tale coordinamento tiene conto anche delle altre azioni intraprese, in particolare dalla BCE e da Europol.

     2. La Commissione, cui sta a cuore in particolare la buona gestione finanziaria, bada alla coerenza e alla complementarità tra il presente programma d'azione comunitario, mirante specificamente alla protezione dell'euro dalla contraffazione monetaria, ed altri programmi ed azioni esistenti o da istituire.

 

     Art. 6. Importo di riferimento. [4]

     L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione del programma d’azione comunitario per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2005 ammonta a 4 milioni di EUR.

     L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione del programma d’azione comunitario per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 ammonta a 1 milione di EUR.

     Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

 

     Art. 7. Cooperazione internazionale.

     Il programma è aperto, in funzione delle realtà della diffusione delle banconote e delle monete in euro, delle necessità operative, della valutazione della minaccia e dell'analisi dei rischi, alla partecipazione dei paesi associati candidati all'adesione, conformemente alle condizioni stabilite negli accordi di associazione e nei loro protocolli addizionali relativi alla partecipazione a programmi comunitari già conclusi o da concludere con tali paesi.

     Inoltre, il programma è aperto, se necessario, ai paesi terzi, qualora siano disponibili stanziamenti nel bilancio comunitario, a condizioni e secondo modalità da convenire con tali paesi.

 

     Art. 8. Disposizioni finanziarie per gli workshop, gli incontri e i seminari.

     1. Per gli workshop, gli incontri e i seminari di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, organizzati dalla Commissione:

     a) la Comunità si fa carico:

     i) delle spese di viaggio e di soggiorno in un altro Stato membro del personale partecipante, nonché delle spese generali relative all'organizzazione di tali manifestazioni;

     ii) delle spese di pubblicazione e di traduzione del materiale pedagogico connesse a tali manifestazioni;

     b) mentre gli Stati membri assumono a loro carico:

     i) le spese relative alla formazione iniziale e continua del loro personale, in particolare per quanto riguarda la formazione tecnica;

     ii) alcune spese di logistica connesse agli workshop, agli incontri e ai seminari organizzati, attraverso un finanziamento comunitario, nel loro territorio (quali trasferimenti interni, messa a disposizione di sale e/o di infrastrutture per l'interpretazione).

     2. Se gli workshop, gli incontri e i seminari di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, sono organizzati congiuntamente con altri partner quali la BCE, l'Europol o l'Interpol, le spese relative all'organizzazione sono ripartite tra loro. Il contributo di tali partner può essere in natura purché importante. Ogni partner, in ogni caso, si fa carico delle spese di viaggio e di soggiorno dei propri partecipanti.

 

     Art. 9. Disposizioni finanziarie per gli scambi di personale.

     1. La Comunità si fa carico delle spese relative alla partecipazione di personale di uno Stato membro alle attività di tirocini o scambi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, quando esse si inseriscono nell'ambito della realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2.

     2. Gli Stati membri tuttavia si fanno carico delle spese di partecipazione del loro personale a eventuali attività di tirocini o scambi intraprese al di fuori del programma.

 

     Art. 10. Disposizioni finanziarie per l'assistenza.

     1. In casi debitamente giustificati la Comunità si fa carico, mediante cofinanziamento, di una quota fino all’80 %, delle spese per il sostegno operativo di cui all’articolo 3, in particolare: [5]

     a) delle spese di concezione e di costituzione degli strumenti pedagogici e delle applicazioni informatiche o degli strumenti tecnici che presentano un interesse a livello europeo;

     b) delle spese relative a studi, per esempio di diritto comparato, sul tema della protezione dell'euro contro la contraffazione.

In caso di iniziativa della Commissione, il finanziamento di tali misure di sostegno operativo può tuttavia essere eccezionalmente del 100%.

     2. Tuttavia, gli Stati membri assumono a loro carico tutte le spese connesse agli elementi non comunitari degli strumenti pedagogici e dei sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni, vale a dire le banche dati nazionali che fanno parte di questi sistemi, i collegamenti di rete tra gli elementi comunitari e non comunitari e i programmi per elaboratori e l'attrezzatura che gli Stati membri ritengono necessari per un impiego ottimale di detti sistemi da parte della propria amministrazione.

 

     Art. 11. Disposizioni finanziarie per le azioni esterne. [6]

     Nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 7, oltre che farsi carico della partecipazione del personale di paesi terzi agli workshop, agli incontri e ai seminari di cui all'articolo 8, la Comunità può cofinanziare fino al 80% delle azioni di formazione nel territorio di un paese terzo, nonché delle misure di sostegno operativo in tali paesi.

 

     Art. 12. Presentazione e selezione dei progetti.

     1. I progetti a titolo del programma possono trarre origine dalle autorità competenti degli Stati membri o dalla Commissione.

     Gli Stati membri possono presentare uno o, in via eccezionale, due progetti all’anno riguardanti i workshop, gli incontri e i seminari di cui all’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, fatta salva la presentazione di progetti supplementari a titolo di tirocini e scambi o di assistenza.

     Nel caso in cui uno Stato membro presenti più di un progetto, il coordinamento viene effettuato dall’autorità nazionale competente ai sensi della definizione di cui all’articolo 2, lettera b), quarto trattino, del regolamento (CE) n. 1338/2001. [7]

     2. La Commissione seleziona i progetti presentati dagli Stati membri, come i progetti derivanti da sua iniziativa, secondo i criteri seguenti:

     a) conformità agli obiettivi del programma definiti all'articolo 2;

     b) dimensione europea, inclusi in particolare gli aspetti di cooperazione con la BCE e l'Europol;

     c) complementarità con altri progetti precedenti, in corso o futuri;

     d) capacità dell'organizzatore di realizzare il progetto;

     e) l’intrinseca qualità del progetto in termini di ideazione, organizzazione, presentazione, obiettivi e rapporto costi/benefici; [8]

     f) importo del finanziamento chiesto e sua adeguatezza ai risultati attesi;

     g) impatto dei risultati attesi sulla realizzazione degli obiettivi del programma;

     h) compatibilità con i lavori in corso di svolgimento o programmati nel quadro dell’azione dell’UE nell’ambito della lotta alla contraffazione monetaria. [9]

     Sono adottati i progetti meglio rispondenti ai criteri summenzionati.

     3. La Commissione è responsabile della gestione e dell'applicazione del programma, in cooperazione con gli Stati membri.

 

     Art. 13. Monitoraggio e valutazione.

     1. I beneficiari dei progetti selezionati presentano una relazione annuale alla Commissione.

     2. La Commissione, al termine della realizzazione dei progetti, valuta il modo in cui essi sono stati condotti e l'impatto della loro realizzazione allo scopo di verificare se gli obiettivi fissati in origine sono stati raggiunti.

     3. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:

     a) entro il 30 giugno 2005 una relazione di valutazione indipendente rispetto al gestore del programma sulla pertinenza, l'efficienza e l'efficacia del programma, nonché una comunicazione sull'opportunità di proseguire e adeguare il presente programma, corredata di una proposta appropriata;

     b) al termine dell'esecuzione del programma e entro il 30 giugno 2006 una relazione dettagliata sull'applicazione e i risultati del programma che renda conto in particolare del valore aggiunto del contributo finanziario della Comunità.

 

     Art. 14. Applicabilità.

     La presente decisione produce i suoi effetti negli Stati membri che hanno adottato l'euro come moneta unica.

 

     Art. 15. Presa d'effetto.

     La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 


[1] Paragrafo così modificato dall’art. 1 della decisione n. 2006/75/CE.

[2] Lettera aggiunta dall’art. 1 della decisione n. 2006/75/CE.

[3] Lettera aggiunta dall’art. 1 della decisione n. 2006/75/CE.

[4] Articolo così modificato dall’art. 1 della decisione n. 2006/75/CE.

[5] Alinea così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2006/75/CE.

[6] Articolo così modificato dall’art. 1 della decisione n. 2006/75/CE.

[7] Paragrafo così modificato dall’art. 1 della decisione n. 2006/75/CE.

[8] Lettera così sostituita dall’art. 1 della decisione n. 2006/75/CE.

[9] Lettera aggiunta dall’art. 1 della decisione n. 2006/75/CE.