Settore: | Normativa europea |
Materia: | 11. unione economica e monetaria e libera circolazione capitali |
Capitolo: | 11.2 politica monetaria |
Data: | 17/12/2001 |
Numero: | 924 |
Sommario |
Art. 1. L'applicazione degli articoli da 1 a 13 della decisione 2001/923/CE è estesa agli Stati membri che non hanno adottato l'euro come moneta unica. |
Art. 2. La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 11.2.39 - Decisione 17 dicembre 2001, n. 924.
Decisione (CE) n. 2001/924 del Consiglio che estende gli effetti della decisione che istituisce un programma d'azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma "Pericle") agli Stati membri che non hanno adottato l'euro come moneta unica.
(G.U.C.E. 21 dicembre 2001, n. L 339).
Il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) Nell'adottare la
(2) E’ necessario tuttavia che gli scambi di informazioni e di personale nonché le misure di assistenza e di formazione attuati a titolo del programma siano omogenee in tutta la Comunità e occorre quindi adottare le disposizioni necessarie per assicurare uno stesso livello di protezione dell'euro anche in quegli Stati membri che non l'hanno adottato,
decide:
L'applicazione degli articoli da 1 a 13 della
La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.