§ 11.2.39 - Decisione 17 dicembre 2001, n. 924.
Decisione (CE) n. 2001/924 del Consiglio che estende gli effetti della decisione che istituisce un programma d'azione in materia di scambi, [...]


Settore:Normativa europea
Materia:11. unione economica e monetaria e libera circolazione capitali
Capitolo:11.2 politica monetaria
Data:17/12/2001
Numero:924


Sommario
Art. 1.      L'applicazione degli articoli da 1 a 13 della decisione 2001/923/CE è estesa agli Stati membri che non hanno adottato l'euro come moneta unica.
Art. 2.      La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 11.2.39 - Decisione 17 dicembre 2001, n. 924.

Decisione (CE) n. 2001/924 del Consiglio che estende gli effetti della decisione che istituisce un programma d'azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma "Pericle") agli Stati membri che non hanno adottato l'euro come moneta unica.

(G.U.C.E. 21 dicembre 2001, n. L 339).

 

     Il Consiglio dell'Unione europea,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) Nell'adottare la decisione 2001/923/CE, il Consiglio ha previsto che essa produrrà i suoi effetti negli Stati membri che hanno adottato l'euro come moneta unica.

     (2) E’ necessario tuttavia che gli scambi di informazioni e di personale nonché le misure di assistenza e di formazione attuati a titolo del programma siano omogenee in tutta la Comunità e occorre quindi adottare le disposizioni necessarie per assicurare uno stesso livello di protezione dell'euro anche in quegli Stati membri che non l'hanno adottato,

     decide:

 

Art. 1.

     L'applicazione degli articoli da 1 a 13 della decisione 2001/923/CE è estesa agli Stati membri che non hanno adottato l'euro come moneta unica.

 

     Art. 2.

     La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.