Settore: | Normativa europea |
Materia: | 17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo |
Capitolo: | 17.3 cooperazione giudiziaria in materia penale |
Data: | 28/06/2001 |
Numero: | 1339 |
Sommario |
Art. 1. [1] |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1 gennaio 2002. Esso è tuttavia [...] |
§ 17.3.154 - Regolamento 28 giugno 2001, n. 1339.
Regolamento (CE) n. 1339/2001 del Consiglio che estende agli Stati membri che non hanno adottato l'euro quale moneta unica gli effetti del regolamento (CE) n. 1338/2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione.
(G.U.C.E. 4 luglio 2001, n. L 181).
L’applicazione degli articoli da 1 a 11 del
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1 gennaio 2002. Esso è tuttavia applicabile fin dalla pubblicazione alle banconote ed alle monete che non sono ancora state emesse, ma che sono destinate ad esserlo.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 del