§ 17.3.154 - Regolamento 28 giugno 2001, n. 1339.
Regolamento (CE) n. 1339/2001 del Consiglio che estende agli Stati membri che non hanno adottato l'euro quale moneta unica gli effetti del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo
Capitolo:17.3 cooperazione giudiziaria in materia penale
Data:28/06/2001
Numero:1339


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1 gennaio 2002. Esso è tuttavia [...]


§ 17.3.154 - Regolamento 28 giugno 2001, n. 1339.

Regolamento (CE) n. 1339/2001 del Consiglio che estende agli Stati membri che non hanno adottato l'euro quale moneta unica gli effetti del regolamento (CE) n. 1338/2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione.

(G.U.C.E. 4 luglio 2001, n. L 181).

 

Art. 1. [1]

     L’applicazione degli articoli da 1 a 11 del regolamento (CE) n. 1338/2001, quale modificato dal regolamento (CE) n. 44/2009, è estesa agli Stati membri che non hanno adottato l’euro come moneta unica.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1 gennaio 2002. Esso è tuttavia applicabile fin dalla pubblicazione alle banconote ed alle monete che non sono ancora state emesse, ma che sono destinate ad esserlo.

     Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 45/2009.