§ 12.2.452 – Regolamento 3 agosto 2005, n. 1281.
Regolamento (CE) n. 1281/2005 della Commissione relativo alla gestione delle licenze di pesca e alle informazioni minime che devono figurare [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.2 politica comune della pesca
Data:03/08/2005
Numero:1281


Sommario
Art.  1. Oggetto.
Art. 2.  Definizione.
Art. 3.  Sfruttamento delle risorse acquatiche.
Art. 4.  Obblighi degli Stati membri.
Art. 5.  Informazioni minime che devono figurare nella licenza di pesca.
Art. 6.  Sospensione e ritiro.
Art. 7.  Coerenza con le misure di gestione della capacità della flotta.
Art. 8.      1. Gli Stati membri di bandiera provvedono affinché, entro 12 mesi dalla data d’applicazione del presente regolamento, il rilascio di tutte le licenze di pesca sia effettuato in conformità del [...]
Art. 9.  Entrata in vigore e applicazione.


§ 12.2.452 – Regolamento 3 agosto 2005, n. 1281.

Regolamento (CE) n. 1281/2005 della Commissione relativo alla gestione delle licenze di pesca e alle informazioni minime che devono figurare nella licenza.

(G.U.U.E. 4 agosto 2005, n. L 203).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca, in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, e l’ articolo 22, paragrafo 3, considerando quanto segue:

     (1) Al fine di agevolare e garantire un controllo uniforme delle attività di pesca è necessario stabilire norme comunitarie sulle informazioni minime che devono figurare nelle licenze di pesca, e segnatamente sui dati riguardanti il titolare della licenza, la nave, la capacità di pesca e gli attrezzi da pesca.

     (2) La licenza di pesca costituisce un importante strumento di gestione delle flotte, in particolare per quanto riguarda le limitazioni della capacità ai sensi degli articoli 12 e 13 del regolamento (CE) n. 2371/2002 e del regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio, del 30 marzo 2004, relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità. La capacità totale della flotta di uno Stato membro espressa nelle licenze rilasciate non può superare tali limitazioni e segnatamente i livelli derivanti dall’applicazione del regolamento (CE) n. 1438/2003 della Commissione, del 12 agosto 2003, che stabilisce le modalità d’applicazione della politica comunitaria per la flotta di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 2104/2004 della Commissione, del 9 dicembre 2004, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità.

     (3) Data l’importanza della licenza di pesca ai fini della gestione della flotta nonché del controllo e dell’ispezione delle attività di pesca, gli Stati membri devono garantire che le informazioni ivi figuranti siano chiare, inequivocabili e sempre rispondenti alla situazione reale.

     (4) A norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002, il ritiro di una nave dalla flotta cofinanziato con aiuti pubblici è subordinato al ritiro della licenza di pesca da parte dello Stato membro in questione. La capacità corrispondente a tale licenza non può essere sostituita. D’altro canto, in caso di ritiro non sovvenzionato è possibile sostituire la capacità e la licenza di capacità, purché siano rispettate le disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento (CE) n. 2371/2002 sui livelli di riferimento e sul piano di entrata/uscita.

     (5) Le informazioni figuranti nella licenza devono corrispondere alle informazioni contenute nel registro della flotta peschereccia comunitaria.

     (6) Le informazioni contenute nella licenza devono essere stabilite in conformità del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci e del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria.

     (7) Il regolamento (CE) n. 3690/93 del Consiglio istituisce un regime comunitario che stabilisce le norme relative alle informazioni minime che devono figurare nelle licenze di pesca. Il presente regolamento deve applicarsi a decorrere dalla data di abrogazione di detto regolamento.

     (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. Oggetto.

     Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla gestione delle licenze di pesca ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 2371/2002 e le informazioni minime che devono figurare nella licenza.

 

     Art. 2. Definizione.

     Ai fini del presente regolamento, una «licenza di pesca» conferisce al suo titolare, nei limiti stabiliti dalla normativa nazionale, il diritto di utilizzare una determinata capacità di pesca ai fini dello sfruttamento commerciale di risorse acquatiche viventi.

 

     Art. 3. Sfruttamento delle risorse acquatiche.

     Solo i pescherecci comunitari aventi a bordo una licenza di pesca in corso di validità possono essere utilizzati per lo sfruttamento commerciale di risorse acquatiche viventi.

 

     Art. 4. Obblighi degli Stati membri.

     Lo Stato membro di bandiera rilascia, gestisce e ritira le licenze di pesca in conformità del presente regolamento.

 

     Art. 5. Informazioni minime che devono figurare nella licenza di pesca.

     1. La licenza di pesca reca almeno le informazioni indicate nell’allegato del presente regolamento.

     2. In caso di cambiamenti lo Stato membro di bandiera provvede ad aggiornare le informazioni figuranti nella licenza di pesca.

     3. Lo Stato membro di bandiera provvede affinché le informazioni che figurano nella licenza di pesca siano accurate e conformi ai dati contenuti nel registro della flotta peschereccia comunitaria di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

 

     Art. 6. Sospensione e ritiro.

     1. Lo Stato membro di bandiera sospende temporaneamente la licenza di pesca di una nave cui abbia imposto un fermo temporaneo.

     2. Lo Stato membro di bandiera procede al ritiro definitivo della licenza di pesca di una nave che formi oggetto di una misura per l’adeguamento della capacità di pesca ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

 

     Art. 7. Coerenza con le misure di gestione della capacità della flotta.

     La capacità totale corrispondente alle licenze di pesca rilasciate da uno Stato membro, espressa in GT e in kW, non deve in alcun momento superare i livelli massimi di capacità fissati per tale Stato membro in conformità degli articoli 12 e 13 del regolamento (CE) n. 2371/2002 e dei regolamenti (CE) n. 639/2004, (CE) n. 1438/2003 e (CE) n. 2104/2004.

 

     Art. 8.

     1. Gli Stati membri di bandiera provvedono affinché, entro 12 mesi dalla data d’applicazione del presente regolamento, il rilascio di tutte le licenze di pesca sia effettuato in conformità del presente regolamento.

     2. Le licenze rilasciate a norma del regolamento (CE) n. 3690/93 sono considerate valide fintantoché il rilascio delle licenze da parte degli Stati membri di bandiera non sia effettuato in conformità del presente regolamento.

 

     Art. 9. Entrata in vigore e applicazione.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dalla data di abrogazione del regolamento (CE) n. 3690/93.

 

 

ALLEGATO

Informazioni minime

 

I. IDENTIFICAZIONE

 

     A. NAVE (1)

 

     1. Numero del registro della flotta comunitaria [«CFR»]

     2. Nome della nave (2)

     3. Stato di bandiera/Paese di immatricolazione

     4. Porto di immatricolazione [nome e codice nazionale]

     5. Marcatura esterna

     6. Indicativo internazionale di chiamata [IRCS] (3)

 

     B. TITOLARE DELLA LICENZA/PROPRIETARIO DELLA NAVE/ARMATORE

 

     1. Nome e indirizzo del titolare della licenza

     2. Nome e indirizzo del proprietario della nave (1)

     3. Nome e indirizzo dell’armatore (1)

 

II. CARATTERISTICHE DELLA CAPACITÀ DI PESCA

 

     1. Potenza del motore (kW)

     2. Stazza (GT)

     3. Lunghezza fuori tutto (1)

     4. Attrezzo da pesca principale (1)

     5. Attrezzo da pesca secondario (1)

 

(1) Informazioni da riportare nella licenza di pesca solo al momento dell’iscrizione nel registro della flotta peschereccia comunitaria in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 26/2004.

(2) Per le navi che hanno un nome.

(3) Per le navi che sono tenute ad avere un IRCS.