Settore: | Normativa europea |
Materia: | 12. pesca |
Capitolo: | 12.2 politica comune della pesca |
Data: | 03/08/2005 |
Numero: | 1281 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto. |
Art. 2. Definizione. |
Art. 3. Sfruttamento delle risorse acquatiche. |
Art. 4. Obblighi degli Stati membri. |
Art. 5. Informazioni minime che devono figurare nella licenza di pesca. |
Art. 6. Sospensione e ritiro. |
Art. 7. Coerenza con le misure di gestione della capacità della flotta. |
Art. 8. 1. Gli Stati membri di bandiera provvedono affinché, entro 12 mesi dalla data d’applicazione del presente regolamento, il rilascio di tutte le licenze di pesca sia effettuato in conformità del [...] |
Art. 9. Entrata in vigore e applicazione. |
§ 12.2.452 – Regolamento 3 agosto 2005, n. 1281.
Regolamento (CE) n. 1281/2005 della Commissione relativo alla gestione delle licenze di pesca e alle informazioni minime che devono figurare nella licenza.
(G.U.U.E. 4 agosto 2005, n. L 203).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il
(1) Al fine di agevolare e garantire un controllo uniforme delle attività di pesca è necessario stabilire norme comunitarie sulle informazioni minime che devono figurare nelle licenze di pesca, e segnatamente sui dati riguardanti il titolare della licenza, la nave, la capacità di pesca e gli attrezzi da pesca.
(2) La licenza di pesca costituisce un importante strumento di gestione delle flotte, in particolare per quanto riguarda le limitazioni della capacità ai sensi degli articoli 12 e 13 del
(3) Data l’importanza della licenza di pesca ai fini della gestione della flotta nonché del controllo e dell’ispezione delle attività di pesca, gli Stati membri devono garantire che le informazioni ivi figuranti siano chiare, inequivocabili e sempre rispondenti alla situazione reale.
(4) A norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del
(5) Le informazioni figuranti nella licenza devono corrispondere alle informazioni contenute nel registro della flotta peschereccia comunitaria.
(6) Le informazioni contenute nella licenza devono essere stabilite in conformità del
(7) Il regolamento (CE) n. 3690/93 del Consiglio istituisce un regime comunitario che stabilisce le norme relative alle informazioni minime che devono figurare nelle licenze di pesca. Il presente regolamento deve applicarsi a decorrere dalla data di abrogazione di detto regolamento.
(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell’acquacoltura,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1. Oggetto.
Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla gestione delle licenze di pesca ai sensi dell’articolo 22 del
Art. 2. Definizione.
Ai fini del presente regolamento, una «licenza di pesca» conferisce al suo titolare, nei limiti stabiliti dalla normativa nazionale, il diritto di utilizzare una determinata capacità di pesca ai fini dello sfruttamento commerciale di risorse acquatiche viventi.
Art. 3. Sfruttamento delle risorse acquatiche.
Solo i pescherecci comunitari aventi a bordo una licenza di pesca in corso di validità possono essere utilizzati per lo sfruttamento commerciale di risorse acquatiche viventi.
Art. 4. Obblighi degli Stati membri.
Lo Stato membro di bandiera rilascia, gestisce e ritira le licenze di pesca in conformità del presente regolamento.
Art. 5. Informazioni minime che devono figurare nella licenza di pesca.
1. La licenza di pesca reca almeno le informazioni indicate nell’allegato del presente regolamento.
2. In caso di cambiamenti lo Stato membro di bandiera provvede ad aggiornare le informazioni figuranti nella licenza di pesca.
3. Lo Stato membro di bandiera provvede affinché le informazioni che figurano nella licenza di pesca siano accurate e conformi ai dati contenuti nel registro della flotta peschereccia comunitaria di cui all’articolo 15 del
Art. 6. Sospensione e ritiro.
1. Lo Stato membro di bandiera sospende temporaneamente la licenza di pesca di una nave cui abbia imposto un fermo temporaneo.
2. Lo Stato membro di bandiera procede al ritiro definitivo della licenza di pesca di una nave che formi oggetto di una misura per l’adeguamento della capacità di pesca ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del
Art. 7. Coerenza con le misure di gestione della capacità della flotta.
La capacità totale corrispondente alle licenze di pesca rilasciate da uno Stato membro, espressa in GT e in kW, non deve in alcun momento superare i livelli massimi di capacità fissati per tale Stato membro in conformità degli articoli 12 e 13 del
1. Gli Stati membri di bandiera provvedono affinché, entro 12 mesi dalla data d’applicazione del presente regolamento, il rilascio di tutte le licenze di pesca sia effettuato in conformità del presente regolamento.
2. Le licenze rilasciate a norma del regolamento (CE) n. 3690/93 sono considerate valide fintantoché il rilascio delle licenze da parte degli Stati membri di bandiera non sia effettuato in conformità del presente regolamento.
Art. 9. Entrata in vigore e applicazione.
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dalla data di abrogazione del regolamento (CE) n. 3690/93.
ALLEGATO
Informazioni minime
I. IDENTIFICAZIONE
A. NAVE (1)
1. Numero del registro della flotta comunitaria [«CFR»]
2. Nome della nave (2)
3. Stato di bandiera/Paese di immatricolazione
4. Porto di immatricolazione [nome e codice nazionale]
5. Marcatura esterna
6. Indicativo internazionale di chiamata [IRCS] (3)
B. TITOLARE DELLA LICENZA/PROPRIETARIO DELLA NAVE/ARMATORE
1. Nome e indirizzo del titolare della licenza
2. Nome e indirizzo del proprietario della nave (1)
3. Nome e indirizzo dell’armatore (1)
II. CARATTERISTICHE DELLA CAPACITÀ DI PESCA
1. Potenza del motore (kW)
2. Stazza (GT)
3. Lunghezza fuori tutto (1)
4. Attrezzo da pesca principale (1)
5. Attrezzo da pesca secondario (1)
(1) Informazioni da riportare nella licenza di pesca solo al momento dell’iscrizione nel registro della flotta peschereccia comunitaria in conformità delle disposizioni del
(2) Per le navi che hanno un nome.
(3) Per le navi che sono tenute ad avere un IRCS.