Settore: | Normativa europea |
Materia: | 12. pesca |
Capitolo: | 12.1 questioni generali |
Data: | 30/03/2004 |
Numero: | 639 |
Sommario |
Art. 1. Livelli specifici di riferimento. |
Art. 2. Rinnovo e ammodernamento delle flotte. |
Art. 3. Trasferimento di imbarcazioni verso il territorio continentale. |
Art. 4. Gestione delle capacità. |
Art. 5. Procedura del comitato. |
Art. 6. Relazione. |
Art. 7. Entrata in vigore. |
§ 12.1.68 – Regolamento 30 marzo 2004, n. 639.
Regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità.
(G.U.U.E. 7 aprile 2004, n. L 102).
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 e l'articolo 299, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Il
(3) È giustificato tenere conto della situazione particolare, a livello strutturale, sociale ed economico, delle regioni ultraperiferiche della Comunità («regioni ultraperiferiche») per quanto riguarda la gestione delle flotte pescherecce, data l'importanza relativa del settore della pesca in tali regioni. A tal fine è opportuno adeguare le disposizioni sulla gestione dei piani di entrata/uscita e sul ritiro obbligatorio di capacità, come previsto dal
(4) È inoltre opportuno limitare ogni aumento di capacità delle flotte registrate nei porti delle regioni ultraperiferiche ai livelli giustificati dalle possibilità di pesca locali e mantenere le dimensioni di tali flotte in equilibrio con le possibilità di pesca. A questo fine gli obiettivi fissati per ogni segmento di flotta dai programmi d'orientamento pluriennali (POP IV), quali definiti nell'allegato della
(5) È opportuno fissare livelli specifici di riferimento per segmenti di flotta registrati nelle isole Canarie, per i quali non sono stati fissati obiettivi specifici nel quadro dei POP IV. I livelli di riferimento in questione dovrebbero tener conto della capacità della flotta locale in relazione alle possibilità di pesca.
(6) È necessario fare in modo che le imbarcazioni registrate nelle regioni ultraperiferiche non siano trasferite e utilizzate nelle zone continentali dopo aver beneficiato di un trattamento più favorevole in materia di concessione di aiuti pubblici e/o condizioni di entrata nella flotta.
(7) È giustificato applicare alle flotte registrate nelle regioni ultraperiferiche le stesse norme sulla gestione della capacità della flotta e sui regimi di aiuti pubblici applicate alle imbarcazioni registrate nel resto della Comunità non appena siano stati raggiunti i livelli di riferimento fissati nel presente regolamento e, in ogni caso, a partire dal 1° gennaio 2007, escluse le imbarcazioni che hanno beneficiato degli aiuti pubblici per il rinnovo e la cui entrata nella flotta può avvenire entro il 31 dicembre 2007.
(8) Gli Stati membri dovrebbero raccogliere informazioni sulle imbarcazioni registrate nelle regioni ultraperiferiche al fine di agevolare l'applicazione del presente regolamento. La Commissione dovrebbe ricevere le informazioni in questione nonché relazioni sulle stesse per garantire la piena trasparenza delle misure applicate.
(9) Poiché i regimi generali relativi alla gestione della capacità delle flotte e agli aiuti pubblici sono stati recentemente introdotti nei regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 2792/1999 con decorrenza al 1° gennaio 2003, è opportuno applicare da tale data anche i regimi specifici per le regioni ultraperiferiche.
(10) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1. Livelli specifici di riferimento.
1. Per i segmenti di flotta registrati nelle regioni ultraperiferiche, di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato, si applicano i seguenti livelli specifici di riferimento per le capacità di pesca:
a) per i dipartimenti francesi d'oltremare, le Azzorre e Madera: i rispettivi obiettivi dei POP IV per ogni segmento di flotta, espressi in kW e GT, per ogni regione ultraperiferica alla fine del 2002;
b) per le isole Canarie: i livelli di riferimento che assumono come base di partenza le capacità in kW e GT dei pertinenti segmenti di flotta per le imbarcazioni registrate nei porti delle isole Canarie al 1° gennaio 2003 e che possono essere aumentati sulla base delle possibilità di pesca per i segmenti interessati. Questi incrementi possono essere giustificati fino agli obiettivi che sarebbero stati adottati se si fossero applicate a questi segmenti specifici le procedure dei POP IV e devono essere conformi ai pareri scientifici più recenti convalidati dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca istituito dall'articolo 33 del
2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2.
Art. 2. Rinnovo e ammodernamento delle flotte.
Per i segmenti delle flotte di cui all'articolo 1, paragrafo 1:
1) in deroga all'articolo 13 del
a) una nuova capacità può entrare nella flotta con o senza aiuti pubblici entro i limiti dei livelli specifici di riferimento di cui all'articolo 1;
b) l'obbligo di conseguire una riduzione della capacità globale della flotta pari al 3 % in relazione ai livelli di riferimento non si applica alle regioni ultraperiferiche;
2) in deroga all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del
3) le deroghe di cui ai precedenti punti 1 e 2 cessano di essere applicate una volta raggiunti i livelli di riferimento e, in ogni caso, entro il 31 dicembre 2006;
4) in deroga all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del
5) fatto salvo il punto 3, per i pescherecci che hanno beneficiato di aiuti pubblici per il rinnovo, la deroga di cui al punto 1, lettera a), decade tre anni dopo la concessione degli aiuti pubblici per il rinnovo, in ogni caso entro il 31 dicembre 2011 [2].
Art. 3. Trasferimento di imbarcazioni verso il territorio continentale.
Il trasferimento di imbarcazioni dalle regioni ultraperiferiche alle zone continentali è considerato un'entrata nella flotta continentale ai sensi dell'articolo 13 del
a) 10 anni per gli aiuti pubblici per il rinnovo della flotta; e
b) 5 anni per gli aiuti pubblici per l'armamento o l'ammodernamento dei pescherecci;
a decorrere dalla data in cui è stata presa la decisione amministrativa di concedere gli aiuti.
Art. 4. Gestione delle capacità.
1. Gli Stati membri gestiscono le flotte registrate nelle regioni ultraperiferiche in modo da soddisfare il presente regolamento.
2. A norma dell'articolo 15 del
3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2.
Art. 5. Procedura del comitato.
1. La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento entro il 30 giugno 2012.
Art. 7. Entrata in vigore.
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.
[1] Punto così modificato dall'art. 1 del
[2] Punto modificato dall'art. 1 del
[3] Articolo modificato dall'art. 1 del