Settore: | Normativa europea |
Materia: | 12. pesca |
Capitolo: | 12.2 politica comune della pesca |
Data: | 09/12/2004 |
Numero: | 2104 |
Sommario |
Art. 1. Livelli specifici di riferimento. |
Art. 2. Sorveglianza dei livelli specifici di riferimento. Per ciascun segmento di cui all’articolo 1, il livello di riferimento, in termini di stazza e di potenza, in qualsiasi data successiva al 31 [...] |
Art. 3. Consolidamento dei livelli di riferimento. |
Art. 4. Contributo alle relazioni annuali. |
Art. 5. Entrata in vigore. |
§ 12.2.433 – Regolamento 9 dicembre 2004, n. 2104.
Regolamento (CE) n. 2104/2004 della Commissione recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità.
(G.U.U.E. 10 dicembre 2004, n. L 365).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Il
(3) Per le isole Canarie i livelli specifici di riferimento devono essere determinati conformemente alla procedura adottata per la determinazione degli obiettivi nell’ambito dei POP IV, pur tenendo conto dei limiti delle possibilità di pesca a disposizione delle flotte interessate. A tale scopo il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha emesso il proprio parere nel suo resoconto della sessione di marzo-aprile 2004 sulle possibilità di pesca delle flotte registrate nelle isole Canarie. La Spagna e la Commissione, inoltre, hanno esaminato le possibilità di pesca delle flotte registrate nelle isole Canarie ed operanti nel quadro di accordi bilaterali e multilaterali. Secondo la Commissione, dall’esame dei suddetti esami e relazioni non si può desumere che esista una possibilità di espansione delle flotte attualmente registrate nelle isole Canarie.
(4) Gli Stati membri debbono rendere conto dell’evoluzione delle flotte registrate nelle regioni ultraperiferiche nella relazione annuale prevista dal
(5) La Commissione ha tenuto conto della sua dichiarazione in margine al Consiglio del 30 marzo 2004 relativa alle disposizioni d’applicazione del
(6) Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data di applicazione del
(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1. Livelli specifici di riferimento.
I livelli specifici di riferimento per le flotte registrate nelle regioni ultraperiferiche della Francia, del Portogallo e della Spagna sono definiti in allegato per ciascun segmento di flotta.
Detti livelli specifici di riferimento sono i livelli massimi di capacità, espressi in termini di stazza (GT) e di potenza (kW), che gli Stati membri sono autorizzati ad accettare attraverso le entrate nella flotta in deroga al disposto dell’articolo 13 del
Art. 2. Sorveglianza dei livelli specifici di riferimento. Per ciascun segmento di cui all’articolo 1, il livello di riferimento, in termini di stazza e di potenza, in qualsiasi data successiva al 31 dicembre 2002, è pari al livello di riferimento quale è stato fissato in allegato per questo segmento dal quale vanno detratte, rispettivamente, la stazza e la potenza dei pescherecci del suddetto segmento che sono usciti dalla flotta successivamente al 31 dicembre 2002 grazie ad un aiuto pubblico.
Art. 3. Consolidamento dei livelli di riferimento.
Al 31 dicembre 2006 la Commissione calcola, per ciascuno Stato membro, la somma delle capacità in termini di GT e di kW delle flotte registrate nelle regioni ultraperiferiche e delle entrate in tali flotte, decise in base alle disposizioni dell’articolo 2 del
Questa somma si aggiunge ai livelli di riferimento della flotta metropolitana. A decorrere dal 1° gennaio 2007 il risultato così ottenuto corrisponderà ai livelli di riferimento della flotta dello Stato membro.
Art. 4. Contributo alle relazioni annuali.
Nella relazione annuale prevista dall’articolo 12 del
Art. 5. Entrata in vigore.
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.
ALLEGATO [1]
Livelli specifici di riferimento per le flotte pescherecce registrate
nelle regioni ultraperiferiche della Francia, del Portogallo e della Spagna
Spagna |
|
|
|
Segmento di flotta |
Codice del segmento |
GT |
kW |
Isole Canarie. Lunghezza < 12 m. Acque UE |
CA1 |
2 878 |
23 202 |
Isole Canarie. Lunghezza > 12 m. Acque UE |
CA2 |
4 779 |
16 055 |
Isole Canarie. Lunghezza > 12 m. Acque internazionali e di paesi terzi |
CA3 |
51 167 |
90 680 |
Totale |
|
58 824 |
129 937 |
|
|
|
|
Francia |
|
|
|
Segmento di flotta |
Codice del segmento |
GT |
kW |
Riunione. Specie demersali. Lunghezza < 12 m |
4FC |
1 050 |
14 000 |
Riunione. Specie pelagiche. |
4FD |
9 705 |
24 610 |
Guyana. Specie demersali e pelagiche. Lunghezza < 12 m |
4FF |
400 |
5 250 |
Guyana. Natanti adibiti alla pesca del gamberetto |
4FG |
6 526 |
19 726 |
Guyana. Specie pelagiche. Navi per la pesca d’altura |
4FH |
3 500 |
5 000 |
Martinica. Specie demersali e pelagiche. Lunghezza < 12 m |
4FJ |
2 800 |
65 500 |
Martinica. Specie pelagiche. Lunghezza > 12 m |
4FK |
1 000 |
3 000 |
Guadalupa. Specie demersali e pelagiche. Lunghezza < 12 m |
4FL |
4 100 |
105 000 |
Guadalupa. Specie pelagiche. Lunghezza > 12 m |
4FM |
500 |
1 750 |
Totale |
|
29 581 |
243 836 |
|
|
|
|
Portogallo |
|
|
|
Segmento di flotta |
Codice del segmento |
GT |
kW |
Madera. Specie demersali. Lunghezza < 12 m |
4K6 |
680 |
4 574 |
Madera. Specie demersali e pelagiche. Lunghezza > 12 m |
4K7 |
5 354 |
17 414 |
Madera. Specie pelagiche. Sciabica. Lunghezza > 12 m |
4K8 |
253 |
1 170 |
Azzorre. Specie demersali. Lunghezza < 12 m |
4K9 |
2 721 |
20 815 |
Azzorre. Specie demersali e pelagiche. Lunghezza > 12 m |
4KA |
14 246 |
36 846 |
Totale |
|
23 254 |
80 819 |
[1] Allegato così sostituito dall’art. 1 del