§ 2.3.267 – L.R. 10 febbraio 2006, n. 3.
Bilancio di previsione annuale per l’esercizio finanziario 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 finanza, tributi e contabilità
Data:10/02/2006
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Stato di previsione dell’entrata).
Art. 2.  (Stato di previsione della spesa).
Art. 3.  (Quadro generale riassuntivo).
Art. 4.  (Destinazione dell’avanzo finanziario iscritto alla U.P.B. 0.01.002 dell’entrata).
Art. 5.  (Risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l’anno 2006).
Art. 6.  (Variazioni al bilancio con provvedimenti della Giunta regionale).
Art. 7.  (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine).
Art. 8.  (Fondo di riserva per le spese impreviste).
Art. 9.  (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa).
Art. 10.  (Modifica descrizione capitoli).
Art. 11.  (Autorizzazione al ricorso all’indebitamento).
Art. 12.  (Estinzione anticipata di mutui onerosi).
Art. 13.  (Gestione attiva del portafoglio di debiti).
Art. 14.  (Cessione dei crediti).
Art. 15.  (Spese per la edizione di cataloghi scientifici).
Art. 16.  (Spese per lo sportello del consumatore).
Art. 17.  (Spese per la carta tecnica regionale).
Art. 18.  (Apertura di credito a favore dei funzionari delegati).
Art. 19.  (Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità).
Art. 20.  (Approvazione del bilancio pluriennale 2006-2008).
Art. 21.  (Bilanci di enti dipendenti dalla Regione).


§ 2.3.267 – L.R. 10 febbraio 2006, n. 3.

Bilancio di previsione annuale per l’esercizio finanziario 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008.

(B.U. 15 febbraio 2006, n. 9 – S.S. n. 2).

 

Art. 1. (Stato di previsione dell’entrata).

     1. Lo stato di previsione dell’entrata della Regione Umbria per l’anno finanziario 2006 annesso alla presente legge (Tabella A), è approvato in euro 5.949.848.302,25 in termini di competenza e in euro 6.798.875.450,14 in termini di cassa.

     2. Sono autorizzati l’accertamento e la riscossione secondo leggi in vigore delle imposte e delle tasse di ogni specie ed il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l’anno finanziario 2006 secondo lo stato di previsione di cui al comma 1.

     3. Ai sensi dell’articolo 41 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, l’articolazione in unità previsionali di base della parte entrata del bilancio di previsione 2006 è determinata così come previsto dallo stato di previsione delle entrate (Tabella A).

 

     Art. 2. (Stato di previsione della spesa).

     1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Umbria per l’anno finanziario 2006 annesso alla presente legge (Tabella B), è approvato in euro 5.949.848.302,25 in termini di competenza e in euro 6.798.875.450,14 in termini di cassa.

     2. È autorizzato l’impegno della spesa per l’anno finanziario 2006 entro il limite degli stanziamenti di competenza iscritti nello stato di previsione di cui al comma 1.

     3. È altresì autorizzato il pagamento delle spese per l’anno finanziario 2006 entro il limite degli stanziamenti di cassa iscritti nello stato di previsione di cui al comma 1.

     4. Ai sensi dell’articolo 41 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, l’articolazione in funzioni obiettivo e unità previsionali di base della parte spesa del bilancio di previsione 2006 è determinata così come previsto dallo stato di previsione della spesa (Tabella B).

 

     Art. 3. (Quadro generale riassuntivo).

     1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l’anno finanziario 2006 annesso alla presente legge.

 

     Art. 4. (Destinazione dell’avanzo finanziario iscritto alla U.P.B. 0.01.002 dell’entrata).

     1. L’avanzo finanziario di euro 1.044.143.645,36 iscritto alla U.P.B. 0.01.002 dello stato di previsione dell’entrata, in dipendenza di fondi stanziati a fronte di entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro l’esercizio 2005, è destinato agli interventi indicati nella Tabella I) allegata alla presente legge.

     2. Eventuali rettifiche alle somme iscritte, ai sensi del comma 1, saranno apportate con la legge di assestamento del bilancio 2006 in base alle operazioni di chiusura dell’esercizio precedente.

 

     Art. 5. (Risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l’anno 2006).

     1. Le risorse per il finanziamento della spesa sanitaria regionale per l’anno 2006 ammontano a euro 1.356.434.008,72 e sono destinate agli interventi indicati nella Tabella M) allegata alla presente legge.

 

     Art. 6. (Variazioni al bilancio con provvedimenti della Giunta regionale).

     1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, al bilancio di previsione per l’anno 2006 le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa delle unità previsionali di base contenute nelle partite di giro sia dell’entrata che della spesa, in dipendenza del movimento di fondi sui conti correnti infruttiferi intestati «Regione Umbria» presso la Tesoreria centrale e provinciale dello Stato.

     2. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, ad effettuare variazioni compensative fra le unità previsionali di base individuate nell’elenco n. 3) allegato alla presente legge.

 

     Art. 7. (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine).

     1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell’articolo 42, comma 2, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, quelle indicate nell’elenco n. 1) allegato alla presente legge.

     2. Sono in ogni caso integrabili tutte le unità previsionali di base per consentire il pagamento dei residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa a norma del comma 3, dell’articolo 82, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13.

 

     Art. 8. (Fondo di riserva per le spese impreviste).

     1. In osservanza dell’articolo 43 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, è approvato l’elenco n. 2) allegato alla presente legge.

 

     Art. 9. (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa).

     1. Il fondo di riserva di cassa di cui all’articolo 44 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, è stabilito per l’anno 2006 in euro 200.457.087,26 e iscritto nella U.P.B. 16.1.002.

 

     Art. 10. (Modifica descrizione capitoli).

     1. A norma della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 20, la descrizione del cap. 5525, U.P.B. 08.1.010, è sostituita dalla seguente: «Spese per l’elezione ed il funzionamento delle commissioni per l’artigianato compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione e rimborso spese ai componenti. L.R. 28 ottobre 2004, n. 20».

     2. La descrizione del cap. 5950 - U.P.B. 05.1.013 è sostituita dalla seguente: «Fondo per il finanziamento del programma delle attività di ricognizione delle opere di adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione esistenti. Art. 18, comma 4, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e L.R. 23 dicembre 2004, n. 33, art. 10».

 

     Art. 11. (Autorizzazione al ricorso all’indebitamento).

     1. Per conseguire il pareggio finanziario del bilancio preventivo regionale dell’esercizio 2006, ai sensi dell’articolo 63 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere uno o più mutui ovvero ad effettuare altre operazioni di indebitamento fino all’importo complessivo di euro 56.775.500,00 per una durata massima di anni trenta ed entro il limite di spesa di euro 2.425.000,00 per l’anno 2006 e di euro 4.500.000,00 per gli anni successivi.

     2. Al conseguente onere relativo agli anni 2006 e successivi si farà fronte con quota degli stanziamenti appositamente previsti nelle unità previsionali di base 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2006-2008 allegato (appendice n. 1).

     3. Per gli effetti di cui all’articolo 10, comma 1, della legge 16 maggio 1970, n. 281, i mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1 sono diretti al finanziamento delle spese indicate nella Tabella E) allegata alla presente legge.

     4. Per far fronte al presunto disavanzo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2005, determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati con l’articolo 10 della legge regionale 16 febbraio 2005, n. 7, e con l’articolo 2 della legge regionale 2 novembre 2005, n. 25, è rinnovata l’autorizzazione alla Giunta regionale ad assumere, a norma dell’articolo 63 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, uno o più mutui ovvero ad effettuare altre operazioni di indebitamento fino all’importo complessivo di euro 112.169.696,32 per una durata massima di trenta anni ed entro il limite di spesa di euro 6.150.000,00 per l’anno 2006 ed euro 9.000.000,00 per l’anno 2007 e successivi.

     5. Al conseguente onere relativo agli anni 2006 e successivi si farà fronte con quota degli stanziamenti appositamente previsti nelle unità previsionali di base 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2006-2008 allegato (appendice n. 1).

     6. Per gli effetti di cui all’articolo 10, comma 1, della legge 16 maggio 1970, n. 281, i mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 4 sono diretti al finanziamento delle spese indicate nella Tabella H) allegata alla presente legge.

     7. Le operazioni di indebitamento di cui al presente articolo possono realizzarsi anche tramite emissione di prestiti obbligazionari, della durata massima di anni trenta. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modifiche, e dell’articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ne determina di massima le condizioni e le modalità, entro i limiti stabiliti dalle disposizioni legislative, ivi compresa, per le operazioni con rimborso del capitale in un’unica soluzione alla scadenza, la costituzione di un fondo vincolato di ammortamento del debito, anche mediante l’utilizzo di strumenti derivati, per la restituzione a scadenza del capitale oggetto del prestito obbligazionario.

     8. Il rimborso dei prestiti obbligazionari viene garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare, alle previste scadenze, i pagamenti per quote capitali ed interessi nonché per gli eventuali oneri di operazioni di copertura del rischio di cambio o di tasso di interesse. Su tali somme viene istituito speciale vincolo a favore dell’ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito ovvero dell’operazione di copertura dei rischi.

     9. In relazione alla garanzia di cui al comma 8, la Giunta regionale può dare mandato al tesoriere di provvedere, alle scadenze previste secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento delle somme occorrenti al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e delle somme sulle eventuali operazioni in strumenti derivati presso l’ente o gli enti creditizi incaricati del servizio del prestito o dell’operazione di copertura del rischio, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria. Il tesoriere è a tal fine autorizzato ad accantonare su alcune delle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al pagamento, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell’ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito o dell’operazione di copertura del rischio. Qualora il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo, per qualsiasi causa, venga meno, o risulti insufficiente al pagamento delle somme necessarie, il tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul totale di tutte le entrate della Regione.

     10. La Giunta regionale pone in essere tutte le procedure necessarie all’emissione dei prestiti obbligazionari, comprese quelle relative all’ottenimento ed all’aggiornamento di uno o più rating in funzione delle caratteristiche del prestito stesso.

     11. L’onere per l’attuazione del presente articolo grava sugli stanziamenti delle corrispondenti U.P.B. del bilancio di previsione annuale e pluriennale 2006-2008.

     12. Gli effetti delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono subordinati alla preventiva approvazione del rendiconto relativo all’esercizio finanziario 2004.

 

     Art. 12. (Estinzione anticipata di mutui onerosi).

     1. La Regione concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso la ristrutturazione complessiva dei prestiti precedentemente contratti, allo scopo di conseguire economie negli oneri di ammortamento attualmente sostenuti. A tal fine, la Giunta regionale è autorizzata ad estinguere anticipatamente, e/o rinegoziare, e/o rimodulare mutui contratti a condizioni più onerose di quelle attuali di mercato, anche attraverso la contrazione, in sostituzione, di nuovi mutui e/o prestiti obbligazionari di importo comprensivo del debito residuo dei mutui da estinguere anticipatamente e degli oneri contrattualmente previsti, allo scopo di ottenere una riduzione degli oneri di ammortamento.

     2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a deliberare l’emissione di prestiti obbligazionari alle migliori condizioni di mercato, determinando le condizioni e le modalità di massima delle operazioni, ivi compresa, per le operazioni con rimborso del capitale in un’unica soluzione alla scadenza, la costituzione di un fondo vincolato di ammortamento del debito, anche mediante l’utilizzo di strumenti derivati, per la restituzione del capitale oggetto dei prestiti obbligazionari. Si applicano al riguardo i commi 8, 9 e 10 dell’articolo 11.

     3. All’onere derivante dal presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti iscritti nei relativi bilanci alle U.P.B. 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2006-2008 per far fronte alle rate di ammortamento di mutui dei quali si autorizza l’estinzione anticipata.

 

     Art. 13. (Gestione attiva del portafoglio di debiti).

     1. La Giunta regionale è autorizzata a ristrutturare in tutto o in parte il debito esistente, attraverso l’uso di strumenti derivati previsti dalla prassi dei mercati finanziari, anche in relazione all’articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e del decreto 1 dicembre 2003, n. 389, del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’interno. L’utilizzo di tali strumenti ha l’obiettivo di garantire una gestione attiva del portafoglio di debito, mirando ad un rapporto ottimale rischio/costi.

     2. Per garantire le operazioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni del comma 9 dell’articolo 11.

 

     Art. 14. (Cessione dei crediti).

     1. In relazione alle opportunità di mercato e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, la Giunta regionale è autorizzata a ricorrere alla cessione ad intermediari finanziari dei crediti della Regione, da realizzarsi anche mediante la cartolarizzazione dei crediti ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, determinando le condizioni e le modalità di massima delle operazioni e ponendo in essere tutte le procedure necessarie all’esecuzione.

     2. All’onere relativo al presente articolo si farà fronte con gli stanziamenti che saranno appositamente previsti nelle U.P.B. 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2006-2008.

 

     Art. 15. (Spese per la edizione di cataloghi scientifici).

     1. L’assunzione degli impegni di spesa a valere sulla quota di stanziamento di euro 15.500,00 iscritto in corrispondenza dell’U.P.B. 10.1.007 - cap. 989 dello stato di previsione della spesa è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata iscritta nella U.P.B. 2.03.001 - cap. 2674.

 

     Art. 16. (Spese per lo sportello del consumatore).

     1. L’assunzione degli impegni di spesa a valere sulla quota di stanziamento iscritto in corrispondenza della U.P.B. 08.1.013 - cap. 5695 dello stato di previsione della spesa per euro 11.000,00 è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata iscritta nella U.P.B. 2.03.011 - cap. 2673.

 

     Art. 17. (Spese per la carta tecnica regionale).

     1. L’assunzione degli impegni di spesa a valere sulla quota di stanziamento di euro 103.300,00 della U.P.B. 05.1.008 - cap. 5804 della parte spesa del bilancio 2006 è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata iscritta nella U.P.B. 2.03.001 - cap. 2670.

 

     Art. 18. (Apertura di credito a favore dei funzionari delegati).

     1. Per l’anno 2006 sono autorizzate, a norma del comma 2 dell’articolo 76, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, aperture di credito a favore dei funzionari delegati entro i limiti massimi e per le U.P.B. di spesa indicate nella Tabella P) allegata alla presente legge.

 

     Art. 19. (Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità).

     1. In relazione al disposto dell’articolo 65 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, la Giunta regionale è autorizzata a rinunciare - nel corso dell’anno 2006 - ai diritti di credito che la Regione Umbria vanta in materia di entrate di qualsiasi natura, comprese le pene pecuniarie, qualora il loro ammontare non superi l’importo di euro 17,00.

     2. Nei casi di cui al comma 1 il competente ufficio regionale è esonerato dall’emissione dell’avviso di notifica, ove previsto.

 

     Art. 20. (Approvazione del bilancio pluriennale 2006-2008).

     1. È approvato il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2006-2008 secondo le risultanze contenute nell’appendice n. 1 della presente legge.

 

     Art. 21. (Bilanci di enti dipendenti dalla Regione).

     1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 52 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, sono allegati al bilancio regionale i bilanci di previsione dei seguenti enti dipendenti dalla Regione:

     a) Agenzia territoriale per l’edilizia residenziale (A.T.E.R.) della Provincia di Perugia di cui alla legge regionale 19 giugno 2002, n. 11 (Appendice n. 2);

     b) Agenzia territoriale per l’edilizia residenziale (A.T.E.R.) della Provincia di Terni di cui alla legge regionale 19 giugno 2002, n. 11 (Appendice n. 3);

     c) Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l’innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.) di cui alla legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 e successive modificazioni (Appendice n. 4);

     d) Istituto per la storia dell’Umbria contemporanea di cui alle leggi regionali 14 febbraio 1995, n. 6, e 27 dicembre 2001, n. 36 (Appendice n. 5);

     e) Agenzia per la promozione e l’educazione della salute, la documentazione, l’informazione e la promozione culturale in ambito socio-sanitario (S.E.D.E.S.) di cui alla legge regionale 9 agosto 1995, n. 33 (Appendice n. 6).

 

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38, comma 1, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

ALLEGATO [1]

 

     (Omissis)


[1] Allegato modificato dall'art. 8 della L.R. 30 novembre 2006, n. 14.