§ 5.1.79 - L.R. 9 agosto 1995, n. 33.
Istituzione dell'Agenzia per la promozione e l'educazione alla salute, la documentazione, l'informazione e la promozione culturale in ambito socio- [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:09/08/1995
Numero:33


Sommario
Art. 1.  (Istituzione).
Art. 2.  (Finalità e settori di attività).
Art. 3.  (Accordi di programma).
Art. 4.  (Organi dell'Agenzia).
Art. 5.  (Il Direttore).
Art. 6.  (Collegio dei revisori contabili).
Art. 7.  (Regolamento interno).
Art. 8.  (Sedi operative).
Art. 9.  (Gestione economica).
Art. 10.  (Controllo sugli atti).
Art. 11.  (Controllo sugli organi).
Art. 12.  (Vigilanza).
Art. 13.  (Finanziamento).


§ 5.1.79 - L.R. 9 agosto 1995, n. 33. [1]

Istituzione dell'Agenzia per la promozione e l'educazione alla salute, la documentazione, l'informazione e la promozione culturale in ambito socio- sanitario, denominata SEDES.

(B.U. 23 agosto 1995, n. 43).

 

Art. 1. (Istituzione).

     1. E' istituita l'Agenzia per la promozione e l'educazione alla salute, la documentazione, l'informazione e la promozione culturale in ambito socio-sanitario, denominata SEDES (Servizio di documentazione per l'educazione sanitaria).

     2. L'Agenzia, ente pubblico dotato di autonomia amministrativa e gestionale, è disciplinata dalla presente legge e dal regolamento interno.

 

     Art. 2. (Finalità e settori di attività).

     1. La Giunta regionale dispone annualmente gli indirizzi operativi e gli obiettivi che l'Agenzia deve conseguire.

     2. L'Agenzia:

     a) svolge funzioni di supporto e consulenza, informazione e promozione culturale nell'ambito della prevenzione, promozione della salute, educazione sanitaria;

     b) svolge per il servizio sanitario regionale, nell'ambito delle competenze di cui all'art. 1 e delle funzioni di cui alla lettera precedente le seguenti attività:

     - raccolta e conservazione di materiali di informazione sanitaria;

     - documentazione;

     - osservazione e monitoraggio;

     - rilevazioni, studi e ricerche;

     - editoriale.

     3. Le funzioni e attività di cui al comma 2 si esplicano in:

     - attività formativa ed informativa

     - gestione banca dati automatizzata, biblioteca, videoteca, emeroteca specializzate;

     - iniziative specifiche di indagine, anche con l'attivazione di appositi gruppi di ricerca;

     - organizzazione di convegni, seminari e workshop;

     - produzione di materiale educativo ed informativo.

     4. L'Agenzia può svolgere le attività indicate al comma 2 lettera b) su richiesta dei servizi sanitari delle altre Regioni, del Ministero della sanità e della pubblica istruzione, delle amministrazioni scolastiche, dei soggetti operanti in attività di comunicazioni di massa, dei soggetti che esercitano attività socio-assistenziali e di istituzioni private accreditate dalla Giunta regionale con proprio atto.

 

     Art. 3. (Accordi di programma).

     1. L'Agenzia realizza la propria attività anche mediante la partecipazione ad accordi di programma promossi da enti pubblici e privati competenti nelle materie di suo interesse.

 

     Art. 4. (Organi dell'Agenzia).

     1. Sono organi dell'Agenzia:

     a) il Direttore;

     b) il Collegio dei revisori contabili.

 

     Art. 5. (Il Direttore).

     1. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, fra persone dotate di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere, con competenza in materia di sanità pubblica, prevenzione ed educazione sanitaria, in possesso del diploma di laurea, con qualifica di dirigente presso amministrazioni o enti pubblici, ovvero presso aziende private e con esperienza acquisita per almeno un triennio nel ruolo di appartenenza.

     2. L'incarico dura tre anni, è rinnovabile ed è disciplinato, per il personale estraneo alla pubblica amministrazione, da contratto di diritto privato.

     3. Il direttore ha la responsabilità organizzativa e gestionale dell'Agenzia, assume la rappresentanza legale della stessa e risponde alla Giunta regionale della sua attività.

     4. La retribuzione del direttore è determinata dalla Giunta regionale in misura non superiore a quella del dirigente regionale [2].

     5. Il direttore adotta gli atti necessari al conseguimento degli scopi dell'Agenzia, ed in particolare predispone il bilancio preventivo, il rendiconto annuale, il programma delle attività ed il regolamento interno, da sottoporre alla Giunta regionale per l'approvazione.

 

     Art. 6. (Collegio dei revisori contabili).

     1. Il Collegio dei revisori contabili è composto da tre membri effettivi tra cui il presidente e due supplenti eletti, con voto limitato, dal Consiglio regionale fra coloro che sono iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

     2. I revisori durano in carica tre anni e sono riconfermabili.

     3. Il Collegio dei revisori verifica la regolare tenuta della contabilità e controlla la gestione economica e finanziaria dell'Agenzia e trasmette alla Giunta regionale una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia.

     4. Ai membri del Collegio dei revisori contabili spetta il compenso previsto dalla tariffa professionale dei dottori commercialisti entro i limiti minimi e massimi della stessa. Il compenso viene determinato all'inizio di ogni triennio con lo stesso decreto di nomina.

 

     Art. 7. (Regolamento interno).

     1. L'organizzazione, il funzionamento e la contabilità dell'Agenzia sono disciplinati da un apposito regolamento interno adottato dal direttore ed approvato dalla Giunta regionale.

     2. L'Agenzia si avvale di personale comandato dalla Regione e da altri enti firmatari degli accordi di programma, di cui all'art. 3, tenuto conto delle specifiche professionalità e competenze.

 

     Art. 8. (Sedi operative).

     1. L'Agenzia, per la propria organizzazione e le proprie finalità si avvale di sedi ed uffici posti a disposizione direttamente dalla Regione o dagli enti firmatari degli accordi di programma o di immobili presi in locazione.

     2. L'acquisto di beni mobili e di attrezzature, nonché l'ordinaria manutenzione, sono a carico del bilancio dell'Agenzia.

 

     Art. 9. (Gestione economica).

     1. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto annuale costituito dal conto finanziario consuntivo e dal conto del patrimonio.

     2. Al conto consuntivo è allegata una relazione che evidenzia i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun programma, servizio ed intervento, in relazione agli obiettivi contenuti nel bilancio annuale di previsione.

 

     Art. 10. (Controllo sugli atti).

     1. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale i seguenti atti di interesse generale dell'Agenzia:

     a) regolamento interno;

     b) regolamento di contabilità e dei contratti;

     c) bilancio preventivo e conto consuntivo;

     d) affidamento del servizio di tesoreria;

     e) alienazione ed acquisto di immobili;

     f) assunzione di prestiti e di mutui;

     g) spese che impegnano il bilancio per oltre tre anni;

     h) contratti di consulenza.

 

     Art. 11. (Controllo sugli organi).

     1. Il direttore può essere rimosso per gravi violazioni di legge o per inadempienze contrattuali con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della stessa.

     2. Con apposito decreto nell'ipotesi di cui al comma 1 il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della stessa, provvede alla nomina di un commissario straordinario fino alla nomina del nuovo direttore, che deve essere disposta entro il termine di novanta giorni.

 

     Art. 12. (Vigilanza).

     1. La Giunta regionale compie verifiche annuali finalizzate alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dell'Agenzia, in relazione agli indirizzi ed agli obiettivi di cui al comma 1 dell'art. 2. Della verifica è redatta e trasmessa al Consiglio regionale entro il 31 marzo di ogni anno circostanziata relazione ai fini del solo esame.

     2. La Giunta regionale, accertato dall'esame dei rendiconti annuali di cui all'art. 9 il mancato conseguimento per due esercizi finanziari consecutivi del pareggio di bilancio, propone al Consiglio regionale entro 45 giorni lo scioglimento dell'Agenzia e la nomina di un commissario liquidatore.

 

     Art. 13. (Finanziamento).

     1. La dotazione finanziaria dell'Agenzia è determinata da:

     a) contributo concesso dal Ministero della sanità per la istituzione di un soggetto giuridico risultante dalla sperimentazione del progetto SENDES, come da delibera CIPE del 21 dicembre 1993;

     b) proventi derivanti dalla attività svolta o da sponsorizzazioni;

     c) donazioni e lasciti accettati con deliberazione della Giunta regionale;

     d) ogni bene e contributo comunque apportato od acquisito.


[1] Abrogata dall'art. 11 della L.R. 16 maggio 2007, n. 16.

[2] Comma così sostituito dall’art. 2 della L.R. 10 febbraio 2006, n. 4.