§ 2.3.271 - L.R. 30 novembre 2006, n. 14.
Articolo 45 e articolo 82 - comma 6 - della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 di contabilità - Assestamento del bilancio di previsione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 finanza, tributi e contabilità
Data:30/11/2006
Numero:14


Sommario
Articolo 45 e articolo 82 - comma 6 - della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 di contabilità - Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2006 e reiscrizione di somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 2005 - Modificazioni ed integrazioni della L.R. 10 febbraio 2006, n. 2 e della L.R. 10 febbraio 2006, n. 3. (B.U. 4 dicembre 2006, n. 55 - S.O. n. 1).
Art. 1.  Saldo finanziario.
Art. 2.  Copertura finanziaria.
Art. 3.  Fondi da reiscrivere.
Art. 4.  Fondi perenti.
Art. 5.  Modificazione all'articolo 2 della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 2 - Ricorso al mercato.
Art. 6.  Articolo 32 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 - Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 - Istituzione capitolo di spesa.
Art. 7.  Modifica denominazione UPB.
Art. 8.  Modificazioni alle tabelle allegate alla L.R. 10 febbraio 2006, n. 2 e alla L.R. 10 febbraio 2006, n. 3.
Art. 9.  Variazioni al bilancio.


§ 2.3.271 - L.R. 30 novembre 2006, n. 14.

Articolo 45 e articolo 82 - comma 6 - della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 di contabilità - Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2006 e reiscrizione di somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 2005 - Modificazioni ed integrazioni della L.R. 10 febbraio 2006, n. 2 e della L.R. 10 febbraio 2006, n. 3.

(B.U. 4 dicembre 2006, n. 55 - S.O. n. 1).

 

     Art. 1. Saldo finanziario.

     1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 37 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 di contabilità, il saldo finanziario negativo alla chiusura dell'esercizio finanziario 2005, è accertato in euro 108.372.620,17. Alla sua copertura si provvede con la presente legge.

 

     Art. 2. Copertura finanziaria.

     1. Per far fronte al disavanzo finanziario di cui all'articolo 1, determinato dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati con l'articolo 11, comma 4, della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 3, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, in relazione all'effettivo fabbisogno di cassa, mutui o prestiti obbligazionari, fino all'importo complessivo di euro 108.372.620,17, per una durata massima di anni trenta a decorrere dal 2006 e con onere massimo di ammortamento di euro 600.000,00 per l'anno 2006 e di euro 8.900.000,00 dal 2007 in poi.

     2. All'onere conseguente dal comma 1, si fa fronte con quota degli stanziamenti previsti nelle UPB 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio 2006 e successivi, del bilancio pluriennale 2006/2008.

     3. Per gli effetti di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonché del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, il mutuo o prestito di cui al comma 1 è diretto al finanziamento delle spese indicate nella tabella F) allegata alla presente legge.

 

     Art. 3. Fondi da reiscrivere.

     1. L'ammontare dei fondi da reiscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l'anno 2006, in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell'esercizio 2005, a norma dell'articolo 82, comma 6, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 di contabilità e successive modificazioni ed integrazioni, è accertato in euro 1.123.915.330,98 come risulta dalla tabella C) allegata alla presente legge.

 

     Art. 4. Fondi perenti.

     1. Per gli effetti di cui all'articolo 42, comma 3, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 di contabilità, è approvata la tabella D) allegata alla presente legge, contenente l'elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi degli anni 2005 e precedenti, escluse quelle riassegnate alla competenza dell'esercizio 2006 e di cui all'articolo 3.

 

     Art. 5. Modificazione all'articolo 2 della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 2 - Ricorso al mercato.

     1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 2, l'importo di «56.775.500,00» è sostituito con l'importo di «57.168.500,00».

 

     Art. 6. Articolo 32 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 - Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 - Istituzione capitolo di spesa.

     1. Ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, nella UPB 06.1.002 della spesa del bilancio regionale, denominata «Finanziamento dei servizi di trasporto pubblico», è istituito il capitolo n. 3150 denominato «Contributi regionali per l'effettuazione dei servizi ferroviari».

 

     Art. 7. Modifica denominazione UPB.

     1. Le denominazioni delle Unità previsionali di base della parte spesa del bilancio regionale nn. 13.1.005 e 13.1.007 sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio-assistenziali» e «Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni a favore di soggetti disabili e portatori di handicap».

 

     Art. 8. Modificazioni alle tabelle allegate alla L.R. 10 febbraio 2006, n. 2 e alla L.R. 10 febbraio 2006, n. 3.

     1. La tabella E) della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 3 di bilancio, relativa alla destinazione del mutuo per l'esercizio finanziario 2006, è sostituita dalla allegata tabella E).

     2. La tabella H) della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 3 di bilancio, relativa alla destinazione del mutuo per il ripiano dei bilanci dal 2003 al 2005, è sostituita dalla allegata tabella F).

     3. Alla tabella C) della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 2, relativa a stanziamenti in relazione a disposizioni di legge di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono apportate le modifiche di cui alla allegata tabella G).

     4. Alla tabella D) della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 2, relativa a importi da iscrivere in bilancio in relazione ad autorizzazione di spese a carattere pluriennale, sono apportate le modifiche di cui alla allegata tabella H).

     5. La tabella L) della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 3 di bilancio, relativa a entrate e spese tra loro correlate, è sostituita dalla allegata tabella I).

     6. La tabella M) della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 3 di bilancio, relativa alle risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2006, è sostituita dalla allegata tabella L).

     7. La tabella O) della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 3 di bilancio, relativa alle spese da effettuarsi da parte degli enti locali per lo svolgimento di funzioni delegate dalla Regione, è sostituita dalla allegata tabella M).

 

     Art. 9. Variazioni al bilancio.

     1. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2006 e al bilancio pluriennale 2006-2008 sono apportate le variazioni di cui alle tabelle A) e B) allegate alla presente legge.

     2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1 e delle somme reiscritte ai sensi dell'articolo 3, sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle relative leggi regionali o statali.

 

Tabelle A - M

 

(Omissis)