§ 80.9.194 - Legge 12 dicembre 1962, n. 1701.
Norme integrative e modificative della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, recante norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:12/12/1962
Numero:1701


Sommario
Art. 1.      Il Ministero dei lavori pubblici può provvedere alla acquisizione delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere previste dalla legge 30 dicembre 1960, n. 1676
Art. 2.      Il secondo comma dell'art. 8 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, è sostituito dai seguenti
Art. 3.      In deroga a quanto disposto dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, sono devolute alla Competenza dei Provveditorati alle opere [...]


§ 80.9.194 - Legge 12 dicembre 1962, n. 1701. [1]

Norme integrative e modificative della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, recante norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli e del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, recante norme per il decentramento dei servizi del Ministero dei lavori pubblici.

(G.U. 27 dicembre 1962, n. 329)

 

 

     Art. 1.

     Il Ministero dei lavori pubblici può provvedere alla acquisizione delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere previste dalla legge 30 dicembre 1960, n. 1676.

     I relativi contratti sono approvati con decreto dell'organo dell'Amministrazione dei lavori pubblici competente ad approvare i corrispondenti progetti, sentito il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio ai sensi dell'art. 17 del decreto presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534.

 

          Art. 2.

     Il secondo comma dell'art. 8 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, è sostituito dai seguenti:

     "Il regolamento di esecuzione determina i criteri di massima a cui i Comitati provinciali devono attenersi nel fissare i limiti massimi di ampiezza delle costruzioni.

     Il costo massimo a vano delle costruzioni stesse, in ogni Provincia, è stabilito su proposta del Comitato provinciale, con deliberazione del Comitato di attuazione approvata dal Ministro per i lavori pubblici.

     Ai fini del computo dei vani di ogni alloggio gli accessori sono calcolati come due vani utili. Le eventuali pertinenze proprie delle abitazioni rurali non possono in ogni caso superare un quinto del costo dell'alloggio".

 

          Art. 3.

     In deroga a quanto disposto dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, sono devolute alla Competenza dei Provveditorati alle opere pubbliche, in attuazione dei programmi deliberati dal Ministro, l'approvazione dei progetti, la autorizzazione all'esecuzione dei lavori e tutte le altre attribuzioni, ora spettanti all'Amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici, per la costruzione di alloggi per la eliminazione delle abitazioni malsane prevista dalle leggi 9 agosto 1954, n. 640, e successive integrazioni.

     Per le assegnazioni di fondi agli uffici decentrati sono applicabili le disposizioni di cui alla legge 17 agosto 1960, n. 908.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.