Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 12/12/1962 |
Numero: | 1701 |
Sommario |
Art. 1. Il Ministero dei lavori pubblici può provvedere alla acquisizione delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere previste dalla legge 30 dicembre 1960, n. 1676 |
Art. 2. Il secondo comma dell'art. 8 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, è sostituito dai seguenti |
Art. 3. In deroga a quanto disposto dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, sono devolute alla Competenza dei Provveditorati alle opere [...] |
§ 80.9.194 - Legge 12 dicembre 1962, n. 1701. [1]
Norme integrative e modificative della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, recante norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli e del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, recante norme per il decentramento dei servizi del Ministero dei lavori pubblici.
(G.U. 27 dicembre 1962, n. 329)
Il Ministero dei lavori pubblici può provvedere alla acquisizione delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere previste dalla
I relativi contratti sono approvati con decreto dell'organo dell'Amministrazione dei lavori pubblici competente ad approvare i corrispondenti progetti, sentito il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio ai sensi dell'art. 17 del decreto presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534.
Il secondo comma dell'art. 8 della
"Il regolamento di esecuzione determina i criteri di massima a cui i Comitati provinciali devono attenersi nel fissare i limiti massimi di ampiezza delle costruzioni.
Il costo massimo a vano delle costruzioni stesse, in ogni Provincia, è stabilito su proposta del Comitato provinciale, con deliberazione del Comitato di attuazione approvata dal Ministro per i lavori pubblici.
Ai fini del computo dei vani di ogni alloggio gli accessori sono calcolati come due vani utili. Le eventuali pertinenze proprie delle abitazioni rurali non possono in ogni caso superare un quinto del costo dell'alloggio".
In deroga a quanto disposto dall'art. 11 del
Per le assegnazioni di fondi agli uffici decentrati sono applicabili le disposizioni di cui alla
[1] Abrogata dall'art. 24 del