Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 59. Libere professioni |
Capitolo: | 59.12 notariato |
Data: | 03/06/1940 |
Numero: | 1344 |
Sommario |
Art. 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni |
Art. 2. Gli onorari e i diritti accessori stabiliti dalla tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e sue successive modificazioni, per gli atti che ai sensi del [...] |
§ 59.12.15 - R.D. 3 giugno 1940, n. 1344.
Revoca di autorizzazione ad esercitare funzioni notarili concesse a persone diverse dai notai.
(G.U. 1 ottobre 1940, n. 230)
Sono abrogate le seguenti disposizioni:
1) l'art. 35 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'opera nazionale per i combattenti approvato con regio
2) gli articoli 17 e 20 del regio
L'art. 14 del
3) l'art. 1, comma terzo, del regio decreto-legge 10 luglio 1930-VIII, n. 1034, convertito nella legge 15 dicembre 1930-IX, n. 1698, riguardante la stipulazione in forma pubblica amministrativa dei contratti che interessano l'unione nazionale ufficiali in congedo e l'opera di assistenza della unione stessa;
4) l'art. 69 delle norme sulla bonifica integrale approvate con regio decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215, riguardante la stipulazione in forma pubblica amministrativa dei contratti che interessano i consorzi di bonifica, intendendosi revocate le autorizzazioni a rogare in forma pubblica amministrativa concesse al personale dei consorzi anche in virtù di precedenti disposizioni;
5) l'art. 125 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155, riguardante la stipulazione in forma pubblica amministrativa dei contratti che direttamente o indirettamente interessano il patrimonio dell'istituto nazionale fascista della previdenza sociale e l'autenticazione delle firme ad opera del funzionario designato quale ufficiale rogante nelle scritture private in cui intervenga come contraente lo stesso istituto;
6) l'art. 18, comma secondo, delle disposizioni sulla costituzione dell'ente autonomo unione militare, approvate con regio decreto 3 marzo 1937-XV, n. 275, riguardante la stipulazione in forma pubblica amministrativa dei contratti che interessano l'unione militare;
7) [1]
Gli onorari e i diritti accessori stabiliti dalla tariffa annessa alla
1) a due terzi per gli atti indicati nei numeri 3 e 6;
2) a metà per gli atti indicati nel n. 4;
3) a un ottavo per gli atti indicati nel n. 5 e per quelli delle cooperative edilizie e dell'ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra compresi nel n. 7;
4) ad un quarto per tutti gli altri atti.
Per le autenticazioni e per le copie degli atti indicati nel n. 2 del precedente articolo spetta al notaio l'onorario fisso come per gli atti di valore indeterminabile, ridotto sempre ad un quarto.
[1] Numero abrogato dall'art. 8 della