§38.4.l - Legge 1 marzo 1952, n. 113.
Ratifica con modificazioni, del decreto legislativo 30 settembre 1947, n. 1174, concernente modificazioni alle disposizioni del testo unico [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.4 disciplina generale
Data:01/03/1952
Numero:113


Sommario
Art. 1.      Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 settembre 1947, n. 1174, è ratificato con le modificazioni e con le aggiunte di cui ai seguenti articoli
Art. 2.      L'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 settembre 1947, n. 1174, è sostituito dal seguente
Art. 3.      L'art. 27 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 , e modificato con l'art. 1 della legge 5 [...]
Art. 4.      L'art. 31 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 , già modificato con l'art. 4 della legge [...]
Art. 5.      L'art. 63, quarto comma, del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, è sostituito dal seguente
Art. 6.      Il primo comma dell'art. 65 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 , è sostituito dal [...]
Art. 7.      Dopo il nono comma dell'art. 65 del testo unico delle leggi sulla edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 , sono aggiunti i [...]
Art. 8.      L'art. 71, comma settimo, del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, è sostituito dal seguente
Art. 9.      L'art. 90 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 , modificato con l'art. 6 della legge 2 [...]
Art. 10.      L'art. 91 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 , è sostituito dal seguente
Art. 11.      L'art. 95 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 , è sostituito dal seguente
Art. 12.      L'art. 97 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 , è sostituito da seguente
Art. 13.      L'art. 115 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, è sostituito dal seguente
Art. 14.      Il secondo comma dell'art. 289 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, è sostituito dal [...]
Art. 15.      Il terzo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399, già modificato con la legge 11 gennaio 1950, n. 22, è sostituito dal seguente
Art. 16.      Il Ministro delle finanze è autorizzato a cedere, anche a trattativa privata, terreni demaniali disponibili a cooperative edilizie ammesse al concorso od a contributo [...]
Art. 17.      Il secondo comma dell'art. 7 della legge 2 luglio 1949, n. 408, è sostituito dal seguente
Art. 18.      Il primo comma dell'art. 9 della legge 2 luglio 1949, n. 408, è sostituito dal seguente
Art. 19.      In deroga al primo e secondo comma dell'art. 8 della legge 10 agosto 1950, n. 715, i mutui di cui alla predetta legge possono essere concessi agli appartenenti alle [...]


§38.4.l - Legge 1 marzo 1952, n. 113. [1]

Ratifica con modificazioni, del decreto legislativo 30 settembre 1947, n. 1174, concernente modificazioni alle disposizioni del testo unico sull'edilizia economica e popolare, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

(G.U. 15 marzo 1952, n. 65).

 

 

     Art. 1.

     Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 settembre 1947, n. 1174, è ratificato con le modificazioni e con le aggiunte di cui ai seguenti articoli.

 

          Art. 2.

     L'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 settembre 1947, n. 1174, è sostituito dal seguente:

     "La quota posta agli articoli 67 e 68 del testo unico delle leggi sulla edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, a carico dei soci di cooperative edilizie per la costituzione del fondo vincolato per le spese di manutenzione dei fabbricati sociali, è stabilita, per le costruzioni ultimate anteriormente al 1° gennaio 1948, nella misura annua dell'uno per cento, calcolata sul costo dei rispettivi alloggi, risultante in via provvisoria, e salvo conguaglio, alla data di entrata in ammortamento provvisorio dei mutui, e, in via definitiva, dopo il collaudo.

     Per le costruzioni ultimate dal 1° gennaio 1948 la quota stessa è stabilita nella misura annua del 0,20 per cento.

     Il versamento della quota è eseguito dai soci in dodici mensilità con le modalità indicate nell'art. 67 del citato testo unico".

 

          Art. 3.

     L'art. 27 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 , e modificato con l'art. 1 della legge 5 dicembre 1941, n. 1540, è sostituito dal seguente:

     "Il presidente degli Istituti autonomi provinciali è nominato con decreto del Ministero per i lavori pubblici. Con lo stesso decreto può essere nominato un vice presidente, il quale sostituisce il presidente nei casi di impedimento od assenza.

     Lo statuto di ogni Istituto determina il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione, comunque non inferiore a cinque; il numero dei sindaci incaricati della revisione delle gestioni; le modalità della loro nomina ed eventualmente le categorie nel cui ambito devono essere scelti.

     Per gli Istituti siti in provincie il cui capoluogo ha una popolazione superiore ai 350 mila abitanti, fa parte del Consiglio di amministrazione anche un rappresentante della Cassa depositi e prestiti.

     Il presidente, il vicepresidente ed i consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

     Ove ricorrano gravi motivi, il Ministro per i lavori pubblici, può con decreto, revocare il presidente dall'incarico e sciogliere il Consiglio di amministrazione".

 

          Art. 4.

     L'art. 31 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 , già modificato con l'art. 4 della legge 2 luglio 1949, n. 408, è sostituito dal seguente:

     "Non possono essere assegnate in proprietà case economiche e popolari costruite col concorso od il contributo dello Stato:

     a) a chi sia proprietario nello stesso centro urbano di altra abitazione che risulti adeguata ai bisogni della propria famiglia. Si ritiene adeguata l'abitazione composta di un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia, con un minimo di tre e un massimo di cinque vani;

     b) a chi abbia già ottenuto l'assegnazione in proprietà di altri alloggi costruiti con concorsi o contributi dello Stato, o con i mutui di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 715;

     c) a chi sia iscritto nei ruoli della imposta complementare per un reddito tassabile che, esclusa per intero la parte afferente a redditi di ricchezza mobile di categoria C-1 e C-2 e per metà quella di ricchezza mobile di categoria B, risulti superiore a lire 150.000.

     Le stesse esclusioni sono stabilite per le persone il cui coniuge non separato legalmente si trovi nelle suddette condizioni".

 

          Art. 5.

     L'art. 63, quarto comma, del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, è sostituito dal seguente:

     "Dei mutui accordati, ai sensi del presente testo unico, dalla Cassa depositi e prestiti, quelli concessi ai Comuni sono somministrati previo nulla osta del prefetto, e gli altri previo nulla osta dell'Ufficio del genio civile, il nulla osta è rilasciato previa esibizione della documentazione relativa alle spese eseguite in relazione al fabbisogno che formò base delle concessioni".

 

          Art. 6.

     Il primo comma dell'art. 65 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 , è sostituito dal seguente:

     "Le cooperative finanziate dalla Cassa depositi e prestiti sono tenute, fino alla stipulazione dei mutui edilizi individuali, a riscuotere dai soci assegnatari le quote mensili di ammortamento dei mutui ed a versarne l'importo alla Cassa medesima con le modalità da essa indicate".

 

          Art. 7.

     Dopo il nono comma dell'art. 65 del testo unico delle leggi sulla edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 , sono aggiunti i seguenti due commi:

     "Alla riscossione delle quote dovute dai soci delle cooperative edilizie finanziate dalla Cassa depositi e prestiti, per l'ammortamento dei mutui edilizi individuali, si provvede con ritenute mensili sugli stipendi o sulle pensioni dei soci stessi.

     Qualora manchi la possibilità delle ritenute previste nel precedente comma, i debitori provvedono al pagamento mediante versamenti diretti sull'apposito conto corrente postale, intestato al tesoriere centrale quale cassiere della Cassa depositi e prestiti".

 

          Art. 8.

     L'art. 71, comma settimo, del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, è sostituito dal seguente:

     "Il contributo è concesso con decreto del Ministero per i lavori pubblici".

 

          Art. 9.

     L'art. 90 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 , modificato con l'art. 6 della legge 2 luglio 1949, n. 408, è sostituito dal seguente:

     "Le cooperative che non siano costituite esclusivamente fra soci appartenenti alle categorie di cui all'art. 91, e che abbiano ottenuto il concorso od il contributo dello Stato, possono costruire ed acquistare case popolari ed economiche, soltanto a proprietà indivisa e inalienabile. Nel caso di loro scioglimento, le costruzioni debbono essere cedute ad istituti per case popolari. Le dette cooperative, col consenso degli istituti finanziatori, e previa autorizzazione del Ministero per i lavori pubblici, possono trasformarsi in cooperative a proprietà individuale.

     Possono, tuttavia, costruire od acquistare case popolari od economiche a proprietà individuale le cooperative costituite da membri delle due Camere del Parlamento o da impiegati addetti alle istituzioni create in virtù di legge ed aventi funzioni essenzialmente statali".

 

          Art. 10.

     L'art. 91 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 , è sostituito dal seguente:

     "Delle cooperative per costruzione od acquisto di case popolari ed economiche mutuatarie della Cassa depositi e prestiti fanno parte esclusivamente:

     a) i dipendenti delle due Camere del Parlamento e della Corte Costituzionale [2];

     b) gli impiegati civili di ruolo dello Stato;

     c) il personale militare e dei Corpi armati dello Stato, specificato nell'art. 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nonchè il personale dei gradi corrispondenti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

     d) i pensionati dello Stato godenti di assegno vitalizio;

     e) il personale di ruolo in servizio o in pensione delle Ferrovie dello Stato;

     f) i pensionati dell'Opera di previdenza a favore degli impiegati dello Stato ed i loro superstiti non aventi diritto a pensione".

 

          Art. 11.

     L'art. 95 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 , è sostituito dal seguente:

     "I requisiti per l'attribuzione di case costruite da cooperative sono:

     a) l'appartenenza ad una delle categorie indicate nell'art. 91 e nel secondo comma dell'art. 90;

     b) la residenza nel Comune nel quale sorgono le costruzioni.

     Il requisito di cui alla lettera a) deve esistere sia al momento della prenotazione sia a quello dell'assegnazione, salvo che gli appartenenti alla categoria indicata alla lettera a) del successivo art. 97, per i quali è sufficiente che esista al momento dell'iscrizione alla cooperativa.

     Le eventuali interruzioni nel possesso del requisito fra la data della prenotazione e quella dell'assegnazione non pregiudicano il diritto del socio.

     Il requisito di cui alla lettera b) del primo comma deve esistere alla data di iscrizione alla cooperativa od a quella della prenotazione".

 

          Art. 12.

     L'art. 97 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 , è sostituito da seguente:

     "Il requisito della lettera b) dell'art. 95 non è richiesto:

     a) per i membri delle due Camere del Parlamento;

     b) per gli ambasciatori, i ministri plenipotenziari, i consiglieri di legazione, i consoli generali, i consoli di carriera, i prefetti, i professori universitari di ruolo, i primi presidenti ed i procuratori generali presso le Corti d'appello, gli ufficiali generali e i colonnelli comandanti di corpo o capi di servizio dell'Esercito, nonchè gli ufficiali di grado e carica corrispondenti delle altre Forze armate dello Stato;

     c) per il personale della marina militare indicato nell'art. 91, lettera e), durante il periodo di imbarco su navi armate;

     d) per il personale indicato nell'art. 91, lettera b), comunque destinato a prestare servizio presso gli uffici dell'Amministrazione centrale decentrati".

 

          Art. 13.

     L'art. 115 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, è sostituito dal seguente:

     "Nelle cooperative a proprietà individuale ed a contributo erariale, al socio che muoia dopo ottenuta la prenotazione dell'alloggio, si sostituiscono in tutti i suoi diritti i figli, purchè sussistano nei riguardi di costoro le condizioni previste dall'art. 31, e salvo il diritto di uso della abitazione da parte del coniuge superstite contro cui non sia intervenuta sentenza, passata in giudizio, di separazione legale per sua colpa, finchè questi non contragga nuovo matrimonio.

     In mancanza di figli, si sostituisce il coniuge superstite nei cui riguardi sussistano le condizioni previste dall'art. 31, e non sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, di separazione legale per sua colpa, e non abbia contratto nuovo matrimonio.

     In mancanza anche di coniuge superstite, la prenotazione passa agli altri soci della cooperativa".

 

          Art. 14.

     Il secondo comma dell'art. 289 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, è sostituito dal seguente:

     "La riscossione dei canoni per l'uso delle case, delle baracche e dei padiglioni, e per la concessione di aree, è eseguita a mezzo dell'esattore delle imposte dirette, con la procedura stabilita per la riscossione delle imposte medesime".

 

          Art. 15.

     Il terzo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399, già modificato con la legge 11 gennaio 1950, n. 22, è sostituito dal seguente:

     "Il termine di costruzione per usufruire dei benefici previsti dall'art. 1 e di tutte le agevolazioni fiscali, è stabilito al 31 dicembre 1952".

 

          Art. 16.

     Il Ministro delle finanze è autorizzato a cedere, anche a trattativa privata, terreni demaniali disponibili a cooperative edilizie ammesse al concorso od a contributo dello Stato.

     Le cessioni di cui al comma precedente, saranno effettuate in base al prezzo di stima, da stabilirsi dai competenti uffici tecnici erariali, in relazione al valore venale in comune commercio; il prezzo non potrà comunque, essere inferiore a venticinque volte la capitalizzazione al cento per cinque del reddito dominicale imponibile secondo gli estimi attualmente vigenti.

     L'art. 10 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 1029, ratificato con legge 11 gennaio 1950, n. 22, è abrogato.

 

          Art. 17.

     Il secondo comma dell'art. 7 della legge 2 luglio 1949, n. 408, è sostituito dal seguente:

     "Il Ministro per le finanze, con suo decreto, assumerà impegno di corrispondere direttamente alla Cassa depositi e prestiti, alle scadenze stabilite, le annualità corrispondenti all'intero periodo di ammortamento di ciascuno dei mutui concessi a norma del comma precedente".

 

          Art. 18.

     Il primo comma dell'art. 9 della legge 2 luglio 1949, n. 408, è sostituito dal seguente:

     "Le disposizioni dell'art. 111 del testo unico delle leggi sulla edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 , si applicano a tutti gli alloggi costruiti dalle cooperative che usufruiscono dei concorsi o contributi dello Stato, sostituendosi l'ente mutuante alla Cassa depositi e prestiti per quanto concerne il consenso alle cessioni, nei casi in cui il mutuo per la costruzione sia concesso da altro ente".

 

          Art. 19.

     In deroga al primo e secondo comma dell'art. 8 della legge 10 agosto 1950, n. 715, i mutui di cui alla predetta legge possono essere concessi agli appartenenti alle categorie indicate nell'art. 97 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, modificato dall'art. 12 della presente legge, anche se manchi il requisito della residenza nel Comune ove gli alloggi debbono essere costruiti, purchè essi od il coniuge, non legalmente separato, non siano ivi proprietari di altra abitazione che risulti adeguata ai bisogni delle loro famiglie.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Lettera così modificata dall'art. unico della L. 25 gennaio 1966, n. 28.