Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 30. Credito |
Capitolo: | 30.6 credito edilizio e fondiario |
Data: | 22/06/1950 |
Numero: | 471 |
Sommario |
Art. 1. Il primo comma dell'art. 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408, è sostituito dal seguente |
Art. 2. Alla maggiore spesa di un miliardo derivante per l'esercizio 1950-51 dall'attuazione della presente legge, si farà fronte con lo stanziamento del capitolo 303 dello [...] |
Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 30.6.17 – L. 22 giugno 1950, n. 471. [1]
Autorizzazione a riversare il limite di impegno di lire un miliardo previsto dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, per l'esercizio 1951-52 in aumento di quello di lire due miliardi del 1950-51.
(G.U. 18 luglio 1950, n. 162).
Il primo comma dell'art. 1 della
(Omissis).
Il quinto e sesto comma dell'art. 1 della
(Omissis).
Alla maggiore spesa di un miliardo derivante per l'esercizio 1950-51 dall'attuazione della presente legge, si farà fronte con lo stanziamento del capitolo 303 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per lo stesso esercizio finanziario.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Abrogata dall'art. 24 del