§ 37.1.120 – L. 10 ottobre 1989, n. 349.
Delega al Governo ad adottare norme per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale, per la [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:37. Dogane
Capitolo:37.1 disciplina generale
Data:10/10/1989
Numero:349


Sommario
Art. 1.  (Delega legislativa al Governo in materia di legislazione doganale, di amministrazione delle dogane e imposte indirette, di contrabbando, di ordinamento ed esercizio dei magazzini generali e delega [...]
Art. 2.  (Principi e criteri direttivi della delega in materia di legislazione doganale).
Art. 3.  (Principi e criteri direttivi della delega in materia di amministrazione delle dogane e imposte indirette).
Art. 4.  (Principi e criteri direttivi della delega in materia di contrabbando).
Art. 5.  (Principi e criteri direttivi della delega in materia di ordinamento ed esercizio dei magazzini generali).
Art. 6.  (Termini delle deleghe legislative).
Art. 7.  (Procedimento per l'adozione dei decreti legislativi).
Art. 8.  (Copertura finanziaria).


§ 37.1.120 – L. 10 ottobre 1989, n. 349.

Delega al Governo ad adottare norme per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale, per la riorganizzazione dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette, in materia di contrabbando e in materia di ordinamento ed esercizio dei magazzini generali e di applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali, nonchè delega ad adottare un testo unico in materia doganale e di imposte di fabbricazione e di consumo.

(G.U. 25 ottobre 1989, n. 250).

 

     Art. 1. (Delega legislativa al Governo in materia di legislazione doganale, di amministrazione delle dogane e imposte indirette, di contrabbando, di ordinamento ed esercizio dei magazzini generali e delega ad adottare un testo unico).

     1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti norme per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale, secondo i principi e criteri direttivi di cui all'art. 2 e nel termine di cui all'art. 6, comma 1, e di quelle sulla organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette e sull'ordinamento del relativo personale, secondo i principi e criteri direttivi di cui all'art. 3 e nel termine di cui all'art. 6, comma 2, per meglio adeguarle, nel rispetto della sicurezza fiscale, alle esigenze della produzione e dei traffici, a quelle del funzionamento delle Comunità europee ed alla complessità e peculiarità del servizio.

     2. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, secondo i principi e criteri direttivi di cui all'art. 4 e nel termine di cui all'art. 6, comma 3, recanti norme per una funzionale disciplina in materia di contrabbando avente per oggetto tabacchi lavorati esteri per quanto riguarda la custodia dei reperti sequestrati a seguito di violazioni accertate anche negli spazi doganali, di gestione dei contesti, di definizione degli stessi in via amministrativa, nonchè di ripartizione dei proventi di confisca.

     3. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, secondo i principi e criteri direttivi di cui all'art. 5 e nel termine di cui all'art. 6, comma 4, un decreto legislativo recante l'aggiornamento, la modifica e la integrazione del regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali e l'applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali, approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126.

     4. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo contenente un testo unico nel quale siano raccolte e riordinate le disposizioni legislative vigenti in materia doganale ed in materia di imposte di fabbricazione e di consumo, apportando ad esse le modifiche ed integrazioni necessarie ai fini della loro armonizzazione e del loro coordinamento con le direttive comunitarie, attuate ai sensi dell'art. 2, comma 1, con le disposizioni in materia doganale e con quelle concernenti compiti di natura extratributaria, affidati agli uffici del dipartimento.

 

          Art. 2. (Principi e criteri direttivi della delega in materia di legislazione doganale).

     1. Le norme da emanare ai sensi dell'art. 1, comma 1, daranno compiuta attuazione alle direttive n. 79/695/CEE del Consiglio del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE della Commissione del 17 dicembre 1981, relative alla armonizzazione delle procedure di immissione in libera pratica delle merci, ed alle direttive n. 81/177/CEE del Consiglio del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE della Commissione del 23 aprile 1982, relative all'armonizzazione delle procedure di esportazione delle merci comunitarie, e provvederanno al riordinamento degli istituti doganali ed alla revisione delle procedure di accertamento e controllo, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

     a) le dichiarazioni doganali potranno essere accettate dall'ufficio doganale anche se prive di alcune delle indicazioni richieste o non accompagnate da alcuni dei prescritti documenti, sempre che siano possibili la identificazione delle merci, del dichiarante e la quantificazione dei diritti gravanti. Il dichiarante dovrà comunicare le indicazioni omesse e presentare i documenti mancanti entro un termine fissato dall'ufficio;

     b) anteriormente al rilascio delle merci le indicazioni contenute nella dichiarazione, compresa la destinazione doganale, potranno essere modificate fino a quando l'ufficio doganale non abbia comunicato di voler procedere alla visita delle merci o non abbia riscontrato l'inesattezza delle indicazioni di cui si chiede la modifica; in ogni caso, la modifica della dichiarazione non potrà consistere nella indicazione di merci diverse da quelle che ne hanno formato inizialmente oggetto;

     c) il dichiarante potrà richiedere, fornendo idonea prova, l'invalidazione della dichiarazione nelle ipotesi di cui ai numeri 1) e 2) e fermo restando che, qualora l'ufficio doganale abbia comunicato di voler procedere alla visita delle merci, l'invalidazione potrà essere richiesta solo dopo la conclusione di tale visita e che l'invalidazione della dichiarazione non preclude l'applicazione delle sanzioni previste per le infrazioni commesse, comprese quelle realizzate con la presentazione della dichiarazione successivamente invalidata:

     1) per la dichiarazione di immissione in consumo o in libera pratica quando tale dichiarazione è conseguente ad errore scusabile ovvero non è più giustificata per sopravvenute particolari circostanze, sempre che, in ogni caso, l'ufficio doganale non abbia provveduto al rilascio delle merci;

     2) per la dichiarazione di esportazione delle merci di cui all'art. 9, paragrafo 2, del trattato istitutivo della Comunità economica europea, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, quando le merci non sono uscite dal territorio doganale della Comunità. Saranno previste le cautele atte a tutelare gli interessi comunitari e nazionali e ad evitare indebiti arricchimenti del dichiarante, prescrivendosi in particolare la presentazione, da parte di quest'ultimo, delle copie della dichiarazione di esportazione e degli altri documenti rilasciatigli a seguito dell'accettazione della dichiarazione, nonchè della prova che le restituzioni e gli altri importi a lui concessi per effetto della dichiarazione sono stati rimborsati o, per le misure già adottate dalle autorità competenti, non possono più essere pagati;

     d) la presentazione della dichiarazione potrà essere effettuata, anche per le merci in uscita dallo Stato, prima del loro arrivo in dogana, fermo restando che all'accettazione formale della dichiarazione si procederà soltanto dopo tale arrivo;

     e) l'importazione e l'esportazione di merci il cui valore non superi lire un milione, nonchè di merci oggetto di accordi internazionali, potranno essere effettuate con dispensa della dichiarazione scritta; il Ministro delle finanze, con proprio decreto, potrà modificare, periodicamente, il predetto importo conformemente al variare del costo della vita e della normativa comunitaria;

     f) l'ufficio doganale, dopo la presentazione della dichiarazione, procederà alla verifica della dichiarazione stessa e della relativa documentazione;

     g) il consenso del Ministro, di cui al primo comma dell'art. 126 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254, deve essere condizionato alla prestazione di una cauzione a garanzia del pagamento di somme dovute alla dogana anche attraverso l'introduzione di un sistema analogo a quello della garanzia globale di cui al regolamento n. 222/77/CEE del Consiglio del 13 dicembre 1976, relativo al transito comunitario;

     h) la verifica fisica della merce, escluse le ipotesi determinate da norme legislative o regolamentari o da disposizioni ministeriali, non avrà carattere obbligatorio; essa potrà essere disposta dall'ufficio quando, sulla base della documentazione presentata, o di altri elementi in suo possesso o comunque a suo giudizio, la ritenga necessaria od opportuna. Essa sarà sempre disposta nei casi e secondo i programmi ed i criteri selettivi stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, ivi compresi quelli della pericolosità fiscale e della casualità. I criteri selettivi potranno essere diversificati anche in considerazione dell'eventuale non coincidenza dell'ufficio prescelto per l'espletamento delle formalità doganali con quello territorialmente competente sulle località di immissione in consumo o di produzione delle merci. La verifica potrà essere limitata ad una parte delle merci;

     i) il dichiarante potrà rinunciare ad assistere alla visita delle merci, salva la facoltà dell'ufficio di esigerne la presenza;

     l) il dichiarante potrà essere obbligato a ritirare, per motivi igienico-sanitari o di pubblica sicurezza, i campioni prelevati per l'effettuazione delle analisi o dei controlli sulle merci;

     m) il rilascio delle merci sarà effettuato globalmente per tutte le merci oggetto di dichiarazione;

     n) la revisione dell'accertamento sarà ridisciplinata con la previsione:

     1) di un più ampio termine per la sua effettuazione in armonia con la normativa comunitaria;

     2) del potere dei funzionari doganali di accedere nei luoghi adibiti dagli operatori all'esercizio di attività produttive e commerciali e negli altri luoghi ove debbono essere custodite le scritture e le documentazioni inerenti alle partite di merci che hanno formato oggetto di operazioni doganali, per l'ispezione delle merci e per la verifica della relativa documentazione doganale, nonchè delle scritture aziendali rilevanti ai fini del controllo;

     3) della sua estensione alle merci oggetto di esportazione;

     4) del potere della dogana di disporre verifiche generali o parziali per revisioni di più accertamenti;

     5) dell'estensione della disposizione dell'art. 76 del testo unico approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, al rigetto, espresso o tacito, del ricorso al capo del compartimento di cui all'art. 74, quinto comma, dello stesso testo unico;

     o) il Ministro delle finanze procederà, con proprio decreto, al coordinamento delle attività di controllo dei funzionari doganali con quelle di altri organi dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza;

     p) le procedure semplificate di accertamento di cui al capo I del titolo V del testo unico approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 potranno essere autorizzate nei confronti delle imprese industriali, commerciali ed agricole, nonchè delle imprese di spedizione internazionale e dei magazzini generali, di cui all'art. 163 dello stesso testo unico, e saranno articolate:

     1) nell'accertamento che si perfeziona quando la dogana abbia rinunciato ad intervenire al momento dell'operazione doganale, attraverso l'esame della dichiarazione doganale e della relativa documentazione;

     2) nel controllo della corrispondenza tra le dichiarazioni presentate e le scritture e contabilità aziendali;

     3) nell'utilizzo anche di sistemi informatici per la trasmissione della dichiarazione e dei dati, prevedendo altresì la preautenticazione dei formulari presso stabilimenti all'uopo autorizzati in luogo della vidimazione prevista dall'art. 236 del testo unico approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973;

     q) ferme restando le disposizioni vigenti sull'orario ordinario di lavoro degli impiegati civili dello Stato, l'orario di apertura e l'organizzazione degli uffici doganali saranno disciplinati in modo da assicurare condizioni operative uniformi su tutto il territorio dello Stato;

     r) il servizio di riscontro sarà mantenuto, in armonia con la normativa comunitaria, presso le dogane di confine, portuali, aeroportuali e presso le dogane interne di maggiori dimensioni e potrà essere soppresso per le operazioni doganali fuori circuito e negli altri casi in cui non ne ricorra la necessità;

     s) per la trasgressione al divieto di eseguire costruzioni in prossimità della linea doganale, senza l'autorizzazione del capo della circoscrizione doganale, saranno previste una specifica sanzione pecuniaria e la possibilità, in caso di pericolo per gli interessi erariali, di ordinare la demolizione della costruzione;

     t) le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 11 marzo 1988, n. 67, devono applicarsi anche ai diritti doganali diversi da quelli che costituiscono risorse proprie delle Comunità europee.

 

          Art. 3. (Principi e criteri direttivi della delega in materia di amministrazione delle dogane e imposte indirette).

     1. Le norme da emanare, ai sensi dell'art. 1, comma 1, sulla nuova organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione delle dogane ed imposte indirette e sull'ordinamento del relativo personale dovranno rispondere ai seguenti principi e criteri direttivi:

     a) sarà istituito, nell'ambito del Ministero delle finanze, ed alle dirette dipendenze del Ministro, il dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, che sostituirà l'attuale direzione generale delle dogane e delle imposte indirette e gli uffici e servizi centrali e periferici da essa dipendenti;

     b) al dipartimento di cui alla lettera a) sarà riconosciuta un'autonomia organizzativa e funzionale adeguata al dinamismo dei servizi doganali e delle imposte di fabbricazione e di consumo ed alle esigenze della produzione e dei traffici e del funzionamento delle Comunità europee, prevedendosi in particolare:

     1) l'articolazione del dipartimento in uffici centrali e periferici, distinti da quelli degli altri settori del Ministero delle finanze; in particolare saranno previsti: la direzione generale, il consiglio di amministrazione, la commissione di disciplina, non più di quindici direzioni compartimentali, circoscrizioni doganali, uffici tecnici di finanza, laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette e dogane, da cui potranno dipendere sezioni doganali, posti doganali e posti di osservazione; i servizi della direzione generale saranno ripartiti in tre direzioni centrali: la direzione centrale degli affari generali, del personale e dei servizi informatici e tecnici; la direzione centrale dei servizi doganali e la direzione centrale dell'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi; i servizi delle direzioni centrali saranno ripartiti, con criteri di omogeneità, in ispettorati generali amministrativi e tecnici dai quali dipenderanno le divisioni, da sottoporre previamente a revisione delle competenze e a revisione quantitativa; a queste ultime saranno devolute le attribuzioni degli attuali uffici centrali e tecnici, di riscontro e di controllo;

     2) la revisione del sistema dei controlli contabili sugli atti del dipartimento, in modo da privilegiare il controllo successivo rispetto a quello preventivo; inoltre potrà prevedersi la semplificazione delle formalità preventive cui è subordinata la stipulazione di contratti e convenzioni per l'acquisizione dei beni e servizi occorrenti al perseguimento delle finalità del dipartimento;

     3) l'istituzione, nell'ambito del dipartimento, di una sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato e di un apposito ufficio di ragioneria i quali eserciteranno, direttamente e nei limiti di valore per gli impegni di spesa di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, le competenze del Provveditorato stesso e delle Ragionerie centrali, secondo i programmi approvati dal Ministro delle finanze, in materia di acquisizione, conservazione e distribuzione degli stampati, dei modelli, dei mezzi tecnici e strumentali e di quant'altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici centrali e periferici del dipartimento, utilizzando appositi stanziamenti di spesa. Sarà prevista la possibilità di affidare all'Amministrazione dei monopoli di Stato l'approvvigionamento, la conservazione e la distribuzione degli stampati e della modulistica anche in bianco nonchè la manutenzione del patrimonio immobiliare degli uffici centrali e periferici del dipartimento. La direzione della sezione staccata e quella dell'ufficio di ragioneria saranno affidate a dirigenti del Ministero del tesoro con qualifica di dirigente superiore e a tal fine i posti di ciascuno dei quadri B e I della tabella VII allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 saranno aumentati di una unità. La dotazione organica dei suddetti uffici sarà stabilita dal Ministro del tesoro. Gli stanziamenti di spesa non utilizzati nel corso di un esercizio finanziario potranno essere utilizzati nei successivi;

     4) l'attribuzione al Ministro delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione del dipartimento, del potere di predisporre ed attuare, anche d'intesa con la direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, un programma di acquisizione di alloggi di servizio nelle zone disagiate con una spesa annua non superiore a 10 miliardi di lire per gli anni 1989, 1990, 1991, 1992 e 1993, nonchè un programma per la realizzazione di strutture edilizie per gli uffici, con una spesa complessiva di 250 miliardi di lire, con uno stanziamento annuo di 50 miliardi di lire a decorrere dal 1991. L'assegnazione degli alloggi verrà fatta in base a criteri e procedure da definire sentite le organizzazioni sindacali di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266;

     5) l'unificazione ed il potenziamento dei sistemi informatici per l'automazione dei servizi di competenza, con una spesa non superiore a 10 miliardi di lire annui a decorrere dal 1989, e la loro integrazione con il sistema informativo del Ministero delle finanze e con i sistemi informatici e telematici delle Comunità europee e degli altri Paesi membri;

     6) la revisione dell'ordinamento e della ripartizione territoriale degli uffici e l'unificazione di essi laddove giustificate da una più efficiente organizzazione dei servizi e da una migliore utilizzazione delle risorse: a seguito del riordinamento del numero, della tipologia e della competenza degli uffici del dipartimento, anche ai fini dell'attuazione del mercato interno comunitario, con le procedure previste dall'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987, saranno stabilite le nuove piante organiche di ciascuno di essi, tenuto conto del rispettivo carico di lavoro. Per garantire la mobilità del personale, i trasferimenti necessari per la copertura delle nuove piante organiche potranno essere effettuati con le procedure previste dall'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987, anche in deroga ai vincoli di permanenza minima degli impiegati in determinate zone del territorio nazionale, tenendo conto delle priorità in relazione a situazioni oggettivamente rilevanti dei singoli impiegati;

     c) alle direzioni compartimentali di cui alla lettera b), n. 1), saranno attribuiti i compiti degli attuali compartimenti doganali ed inoltre quelli di:

     1) esercitare azione di direttiva e di indirizzo ed opera di vigilanza sulle attività d'istituto degli uffici doganali, degli uffici tecnici di finanza e dei laboratori chimici, nonchè degli uffici di cui alla lettera b), n. 6), compresi nel proprio ambito territoriale, disponendo l'uniforme svolgimento di detti servizi e controllando l'esatta applicazione delle norme legislative e regolamentari, delle istruzioni e determinazioni del dipartimento;

     2) provvedere a ripartire tra gli uffici dipendenti i mezzi necessari per il loro funzionamento, messi a disposizione dalla direzione generale del dipartimento;

     3) effettuare attività ispettive sugli uffici dipendenti;

     4) decidere in prima istanza sui ricorsi previsti dalle vigenti norme e sulle controversie insorte tra gli uffici e gli operatori economici;

     5) curare, secondo i programmi fissati dalla direzione generale del dipartimento d'intesa con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 4, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987, la preparazione professionale del personale, avvalendosi anche della collaborazione della Scuola centrale tributaria, delle università ed eventualmente di istituti pubblici di ricerca, con una spesa annua non superiore a 5 miliardi di lire a decorrere dal 1989. I corsi per la preparazione professionale del personale potranno essere organizzati anche in sede periferica; con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, potranno essere istituite sedi decentrate della Scuola tributaria Ezio Vanoni, istituita con legge 29 aprile 1957, n. 310;

     6) gestire i servizi relativi all'automazione, all'informatica ed alla telematica nelle aree di rispettiva competenza territoriale;

     7) amministrare il personale nel proprio ambito territoriale;

     8) svolgere il servizio di economato, provvedendo in particolare ad assegnare agli uffici la dotazione di registri e di stampati;

     9) esercitare tutte le altre attribuzioni finora affidate alle intendenze di finanza in materia di dogane ed imposte indirette, salvo che non vengano devolute alle circoscrizioni doganali;

     d) alle circoscrizioni doganali saranno attribuite, oltre alle attuali, funzioni di coordinamento e vigilanza sulle dogane e compiti di carattere amministrativo, in particolare in materia di personale e di contabilità, che potranno riguardare anche gli uffici tecnici di finanza ed i laboratori chimici; alle circoscrizioni sarà altresì attribuita la competenza ad irrogare, con provvedimento impugnabile davanti al Ministro, le sanzioni pecuniarie di cui all'art. 2, comma 1, lettera s);

     e) agli uffici tecnici di finanza saranno devolute le attuali funzioni degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione;

     f) sarà previsto un ruolo unico del personale addetto ai servizi centrali e periferici del dipartimento. Con le procedure previste dall'art. 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987, saranno rideterminati i profili professionali, che dovranno comprendere le mansioni affini esercitate presso detti uffici e l'inclusione di profili, tra cui quello degli interpreti linguistici, necessari per il migliore svolgimento delle attribuzioni del dipartimento. Il contingente del personale non dirigente dei ruoli diversi da quelli dell'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette da immettere nel ruolo unico è determinato in misura pari alle unità di detti ruoli in servizio presso la direzione generale delle dogane ed imposte indirette, gli uffici doganali, gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione ed i laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette al 1° gennaio 1989; per il personale dirigente il contingente comprende i posti in funzione dell'amministrazione centrale previsti per la suddetta direzione generale;

     g) presso le più importanti rappresentanze diplomatiche italiane all'estero potrà essere assegnato un funzionario del dipartimento in qualità di addetto doganale per assicurare una rapida, completa e corretta applicazione delle misure di mutua assistenza amministrativa previste da norme comunitarie e nazionali;

     h) sarà previsto un incremento delle dotazioni organiche del personale del dipartimento definite secondo il disposto della lettera f), con riferimento alle professionalità amministrative e tecniche in relazione all'evoluzione delle esigenze di servizio. A tal fine, d'intesa con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 4, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987, saranno previste procedure rapide di copertura dei posti vacanti, anche mediante concorsi basati sulla valutazione di titoli professionali e di cultura, salvi i casi di procedure ulteriormente semplificate previste dalle disposizioni generali sul pubblico impiego. L'onere complessivo massimo è valutato, a decorrere dal 1990, in 50 miliardi annui. Per il personale non dirigente l'incremento non potrà superare 1.585 unità; per i dirigenti non potrà superare 70 unità complessive delle quali:

     1) una nella qualifica di dirigente generale di livello B con le funzioni di direttore generale;

     2) due nella qualifica di dirigente generale di livello C, le quali, unitamente a quella già in dotazione, assumeranno la funzione di direttore centrale; una di esse assolverà anche alle funzioni di vice direttore generale;

     3) sessantasette nelle altre qualifiche dirigenziali da destinare prevalentemente ai servizi ispettivi ed ai servizi informatici, delle quali non oltre dieci nella qualifica di dirigente superiore;

     i) con riferimento alla legge 29 marzo 1983, n. 93, sarà prevista la revisione del trattamento economico accessorio del personale in funzione dei servizi resi e comunque dell'esigenza di omogeneizzazione con il trattamento del personale di altre amministrazioni operante in analoghe situazioni. In particolare:

     1) sarà disposto l'assorbimento in un unico compenso incentivante dei trattamenti accessori in vigore per il personale dell'amministrazione delle dogane e delle imposte indirette, diversi da quello di cui al numero 2); detto compenso sarà determinato, d'intesa con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 4, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987, per ufficio e per qualifica con riferimento alla produttività ed al disagio e potrà essere articolato avendo riguardo a particolari condizioni di servizio, alla responsabilità ed alla natura delle prestazioni rese. Dovrà prevedersi che nel fondo annuale di finanziamento del compenso incentivante confluiscano anche le economie risultanti dalla graduale riduzione dei limiti massimi individuali di ore di lavoro straordinario, autorizzati per ciascun ufficio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1978, n. 396, resa possibile dalle nuove assunzioni in concomitanza delle quali sarà disposto, d'intesa con le organizzazioni sindacali, il ricorso a turni di lavoro ordinario per assicurare l'apertura degli uffici doganali del dipartimento in relazione alla normativa comunitaria ed alle esigenze dei traffici;

     2) sarà istituita un'indennità di istituto doganale, analoga a quelle attribuite al personale di altre categorie del pubblico impiego operanti negli spazi doganali, i cui criteri di erogazione saranno fissati d'intesa con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 4, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987; il relativo finanziamento sarà assicurato mediante l'assorbimento degli stanziamenti previsti per il compenso incentivante base di cui all'art. 10 del testo annesso al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, e per la relativa maggiorazione di cui all'art. 3 della legge 13 luglio 1984, n. 302, integrati di 15 miliardi di lire per il 1989 e di 30 miliardi di lire annue a partire dal 1990;

     3) dovrà stabilirsi che dall'esercizio finanziario 1990 le maggiori somme, rispetto all'esercizio precedente, versate all'Italia dalle Comunità europee a titolo di partecipazione alle spese di esazione delle risorse proprie CEE siano stanziate in integrazione ai capitoli di spesa del dipartimento destinati all'acquisizione di mezzi tecnici e strumentali e finalizzate al potenziamento delle attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi.

 

          Art. 4. (Principi e criteri direttivi della delega in materia di contrabbando).

     1. Le norme da emanare ai sensi dell'art. 1, comma 2, per l'adeguamento delle disposizioni concernenti il contrabbando avente per oggetto tabacchi lavorati esteri dovranno rispondere ai seguenti principi e criteri direttivi:

     a) sarà affidata all'Amministrazione dei monopoli di Stato la definizione in via amministrativa e la gestione dei contesti afferenti al contrabbando dei tabacchi lavorati esteri, con esclusione delle violazioni accertate negli spazi doganali;

     b) saranno definite le condizioni perchè si proceda alla sollecita ripartizione, a favore degli aventi diritto, dei proventi dei prodotti di confisca, sulla base della convalida da parte dell'autorità giudiziaria del sequestro operato.

 

          Art. 5. (Principi e criteri direttivi della delega in materia di ordinamento ed esercizio dei magazzini generali).

     1. Le norme da emanare ai sensi dell'art. 1, comma 3, per l'aggiornamento, la modifica e la integrazione del regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali dovranno rispondere ai seguenti principi e criteri direttivi:

     a) armonizzazione del contenuto dell'art. 21 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, con gli articoli 97, 98 e 99 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

     b) aggiornamento dell'art. 26 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, per la dichiarazione di introduzione in deposito, per il recepimento della procedura particolare prevista dall'art. 12 del regolamento n. 2503/88/CEE del Consiglio del 25 luglio 1988;

     c) consentire il deposito nei magazzini generali, previsto dall'art. 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 2503/88/CEE del Consiglio del 25 luglio 1988, anche delle merci comunitarie destinate all'esportazione per le quali la normativa comunitaria prevede il beneficio di misure particolari connesse con l'esportazione delle merci stesse;

     d) consentire l'introduzione nei magazzini generali, già autorizzati a ricevere merci estere, dei prodotti nazionali schiavi di imposta di fabbricazione.

 

          Art. 6. (Termini delle deleghe legislative).

     1. I decreti legislativi relativi all'aggiornamento, alla modifica e all'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale di cui all'art. 1, comma 1, saranno adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Il decreto legislativo relativo alla organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette e all'ordinamento del relativo personale di cui all'art. 1, comma 1, sarà adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e dovrà anche recare le disposizioni concernenti il funzionamento dei nuovi organi nonchè la relativa data di inizio.

     3. I decreti legislativi relativi alla disciplina della materia del contrabbando avente per oggetto tabacchi lavorati esteri di cui all'art. 1, comma 2, saranno adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     4. Il decreto legislativo relativo all'ordinamento e all'esercizio dei magazzini generali di cui all'art. 1, comma 3, sarà adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     5. L'entrata in vigore dei decreti legislativi o di singole norme degli stessi potrà essere stabilita con decorrenza non superiore a sei mesi dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Negli stessi decreti legislativi saranno previste norme di attuazione e transitorie strettamente necessarie alla entrata in vigore della normativa in essi contenuta.

 

          Art. 7. (Procedimento per l'adozione dei decreti legislativi).

     1. I decreti legislativi di cui all'art. 1 sono adottati a norma dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici, dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e della marina mercantile, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

     2. Sugli schemi dei decreti delegati sarà richiesto il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che dovrà essere espresso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il termine fissato, il Governo procede all'adozione dei decreti legislativi.

 

          Art. 8. (Copertura finanziaria).

     1. All'onere relativo agli anni 1989, 1990 e 1991, valutato rispettivamente in lire 40 miliardi, 105 miliardi e 155 miliardi, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento "Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.