§ 93.11.19 - D.P.R. 8 maggio 1985, n. 254.
Attuazione della direttiva (CEE) n. 83/643, relativa all'agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.11 trasporto di cose
Data:08/05/1985
Numero:254


Sommario
Art. 1.      Al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono apportate le [...]
Art. 2.      I controlli sanitari previsti dalle disposizioni vigenti sugli animali e sui prodotti di origine animale in importazione sono attuati, sulla base delle disposizioni del [...]
Art. 3.      I veterinari di confine esaminano per ogni trasporto i certificati di origine e sanità, previsti dalle vigenti disposizioni, che accompagnano gli animali o i prodotti di [...]
Art. 4.      Il Ministro della sanità, con propri decreti
Art. 5.      Il controllo sanitario sulle merci relativamente ai prodotti di origine animale provenienti dai Paesi della Comunità economica europea è eseguito a sondaggio ed, in [...]
Art. 6.      Il controllo sanitario sulle merci relativamente ai prodotti di origine animale provenienti da Paesi terzi è eseguito su tutti i trasporti, a campione per ciascuno di [...]
Art. 7.      Il controllo sullo stato sanitario generale degli animali provenienti dai Paesi della Comunità economica europea nei posti di confine, porti, aeroporti e stazioni [...]
Art. 8.      I veterinari di confine provvedono all'esame dei certificati sanitari di scorta per il controllo della provenienza degli animali provenienti dai Paesi della Comunità [...]
Art. 9.      I veterinari di confine, ai fini dello svincolo doganale degli animali e dei prodotti di origine animale, rilasciano agli uffici di dogana competenti i lasciapassare [...]
Art. 10.      Gli animali destinati all'estero non sono soggetti al controllo sanitario al momento di uscita dal territorio nazionale, quando non sia diversamente disposto da [...]
Art. 11.      L'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, è sostituito dal seguente
Art. 12.      Il Ministro della sanità, per quanto non disciplinato da norme sanitarie comunitarie e sulla base di intese tecniche con i servizi sanitari centrali degli Stati membri, [...]
Art. 13.      Le regioni, delegate ai sensi dell'art. 111 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, espletano tramite i funzionari tecnici degli osservatori [...]
Art. 14.      I controlli e le formalità amministrative di cui al presente decreto sono espletati nel corso dell'orario di apertura degli uffici stabilito per i servizi relativi, ai [...]
Art. 15.      I controlli e le formalità amministrative di cui al presente decreto, eseguiti nel periodo di apertura degli uffici che eccede il limite dell'orario ordinario di lavoro [...]
Art. 16.      I Ministri competenti, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, per consentire una migliore organizzazione dei servizi connessi all'attività relativa ai [...]
Art. 17.      Il Ministro della sanità, ai fini dell'attuazione del punto 2 dell'art. 2 della legge 29 ottobre 1984, n. 734, ed in relazione alle caratteristiche del traffico [...]
Art. 18.      Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, istituisce ai sensi dell'art. 2, ultimo [...]
Art. 19.      Sono abrogati il quarto comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, come risulta sostituito dall'art. 2 della legge 31 [...]
Art. 20.      Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale


§ 93.11.19 - D.P.R. 8 maggio 1985, n. 254.

Attuazione della direttiva (CEE) n. 83/643, relativa all'agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra Stati membri, previsto dall'art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 734.

(G.U. 13 giugno 1985, n. 138)

 

 

     Art. 1.

     Al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono apportate le seguenti integrazioni e modificazioni:

     1. I primi tre commi dell'art. 9 sono sostituiti dai seguenti:

     "Il Ministro delle finanze, con propri decreti, stabilisce: i compartimenti doganali, le circoscrizioni doganali, le dogane principali e le dogane secondarie a ciascuna di esse aggregate, le sezioni doganali, i posti doganali ed i posti di osservazione; la categoria di ciascuna dogana e la competenza per materia di quelle di seconda e terza categoria; i punti della linea doganale da attraversare e le vie da percorrere tra ciascuno dei punti predetti ed il competente ufficio doganale per l'entrata e per l'uscita delle merci; il periodo di funzionamento delle sezioni di cui al penultimo comma dell'art. 7.

     Le facoltà delle sezioni doganali, dei posti doganali e dei posti di osservazione sono stabilite, nei limiti di competenza della dogana dalla quale dipendono, dal capo della circoscrizione doganale.

     I controlli e le formalità di frontiera relativi a merci e veicoli viaggianti sotto determinati regimi doganali ovvero aventi determinate destinazioni geografiche possono essere ripartiti selettivamente, secondo criteri prestabiliti con decreti del Ministro delle finanze, tra più uffici doganali di frontiera operanti nella medesima area di confluenza delle correnti di traffico o nella stessa zona portuale, al fine di assicurare lo scorrimento dei traffici internazionali".

     2. L'art. 11 è sostituito dal seguente:

     "Art. 11. (Orario degli uffici doganali). - I capi dei compartimenti e delle circoscrizioni doganali, tenuto conto delle esigenze e delle consuetudini della produzione, del commercio e dei traffici, stabiliscono l'orario dei dipendenti uffici, ferme restando le disposizioni vigenti sull'orario ordinario di lavoro degli impiegati civili dello Stato.

     L'orario degli uffici e delle sezioni nelle dogane di confine, di mare e aeroportuali, quando il volume del traffico lo giustifica, deve essere stabilito, sentiti i capi dei servizi sanitari e degli altri servizi dei quali è prescritto l'intervento in relazione all'entrata nel territorio doganale ed all'uscita dallo stesso delle persone, dei veicoli e delle merci, in modo da consentire che:

     a) il passaggio delle frontiere sia assicurato ventiquattro ore al giorno con i corrispondenti controlli e formalità per i veicoli che circolano vuoti o trasportano merci in regime doganale di transito;

     b) i controlli e le formalità relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto e delle merci che non circolano in regime doganale di transito possano essere espletati dal lunedì al venerdì, per almeno dieci ore senza interruzione e il sabato per almeno sei ore senza interruzione, salvo se questi giorni sono festivi; per le operazioni doganali eseguite nel periodo di apertura degli uffici oltre il limite dell'orario ordinario di lavoro degli impiegati civili dello Stato è addebitato il costo del servizio.

     Nei centri elaborazione dati dei compartimenti doganali è stabilito un orario di ventiquattro ore al giorno.

     Il Ministro delle finanze può disporre riduzioni degli orari, di cui al secondo e terzo comma, nei casi di inesistente o scarsa circolazione delle persone e dei veicoli ovvero di mancata utilizzazione delle apparecchiature terminali collegate ai centri elaborazione dati.

     I capi delle dogane possono consentire, su richiesta motivata degli operatori, il compimento delle operazioni doganali oltre l'orario di ufficio o fuori del circuito doganale verso pagamento del costo del servizio".

     3. L'art.18 è sostituito dal seguente:

     "Art. 18. (Carico e scarico delle merci. Circuito doganale). - Il carico, lo scarico, l'imbarco, lo sbarco ed il trasbordo delle merci lungo la linea doganale e negli aeroporti debbono essere effettuati con il permesso della dogana e secondo le modalità dalla stessa stabilite.

     Le aree e i locali destinati dalla dogana al compimento delle operazioni doganali costituiscono il circuito doganale, il quale di regola coincide con gli spazi doganali. Il Ministro delle finanze, su proposta del capo della circoscrizione doganale e sentita la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato competente per territorio, provvede nell'ambito degli spazi doganali alla delimitazione del circuito doganale con proprio decreto, copia del quale deve essere affisso presso ciascun ufficio doganale in luogo accessibile al pubblico.

     Ogni operazione doganale deve essere effettuata nel circuito doganale o, fuori di esso, solo previa autorizzazione del capo della dogana".

     4. L'art. 22 è sostituito dal seguente:

     "Art. 22. (Servizio di vigilanza). - I capi delle dogane, d'intesa con i comandanti competenti del Corpo, possono consentire che il servizio di vigilanza affidato ai militari della Guardia di finanza venga organizzato ed attuato con particolari accorgimenti, che non richiedano la continua presenza dei militari, o che venga espletato, per motivi di sicurezza fiscale, anche nei luoghi diversi dagli spazi doganali e da quelli dove si svolgono le attività di cui al primo comma dell'art. 18".

     5. Nell'art. 23 è aggiunto il seguente comma:

     "Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 1985, sono individuate le zone di vigilanza per le quali esistono particolari esigenze di sorveglianza ai fini della difesa doganale e sono determinate, anche se non ricorrono le condizioni di cui al precedente comma, le distanze dalla linea doganale di frontiera terrestre e dal lido lungo la frontiera marittima verso l'interno che possono essere stabilite, rispettivamente, fino a 30 e 10 chilometri".

     6. Nell'art. 35 il quinto e sesto comma sono sostituiti dai seguenti:

     "Sono anche a carico del contribuente, oltre ai corrispettivi dei servizi resi dal personale dell'Amministrazione finanziaria per operazioni compiute nel maggior periodo di apertura degli uffici indicato nella lettera b) del secondo comma dell'art. 11 e, a richiesta, fuori dell'orario di apertura degli uffici o fuori del circuito doganale, le spese per il compimento di lavori di facchinaggio da parte del personale addetto, secondo i regolamenti e le tariffe locali, nonché ogni altra spesa ed indennità stabilite da speciali disposizioni di legge o di regolamento.

     I diritti di ogni sorta e le spese debbono essere pagati prima del rilascio delle merci da parte della dogana salvo che, se consentito dalle vigenti norme di legge o di regolamento, sia stata prestata idonea garanzia per il loro soddisfacimento".

     7. Nel secondo comma dell'art. 43 è aggiunto il seguente periodo:

     "Le disposizioni del presente comma si applicano anche per le operazioni doganali svolte, in nome e per conto dei proprietari, da parte delle amministrazioni postale e ferroviaria sulla base delle convenzioni internazionali e delle vigenti norme di regolamento o di atti amministrativi generali".

     8. Nell'art. 59 dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:

     "La verifica della dichiarazione e della relativa documentazione e la visita totale o parziale debbono essere sempre eseguite quando sia prescritta da norme di legge o di regolamento nonché nei casi, e secondo i criteri e le modalità, stabiliti con decreti del Ministro delle finanze ed intesi a selezionare con l'applicazione di parametri predefiniti gli accertamenti ed il grado del loro approfondimento, ferma restando la possibilità di controlli a sondaggio meramente casuale tali da evitare duplicazioni di attività o richieste di adempimenti non necessari all'esecuzione dei controlli.

     L'esercizio delle facoltà di cui al terzo comma non comporta responsabilità del funzionario, salvo i casi di dolo, di colpa grave o di inosservanza delle prescrizioni dettate con i decreti di cui al comma precedente".

     9. L'art. 85 è soppresso.

     10. Nell'art. 126:

     il primo comma è sostituito dal seguente:

     "Il Ministro delle finanze può consentire che, all'entrata nel territorio doganale di merci scortate da documento di trasporto internazionale, siano omessi adempimenti e formalità doganali di confine, compresi quelli di competenza della Guardia di finanza, a condizione che le merci siano direttamente inoltrate all'ufficio doganale della località di destinazione indicata nel documento o al competente centro di cui all'art. 127, secondo e terzo comma";

     l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

     "I controlli e le formalità di carattere militare, sanitario, fitopatologico, di pubblica sicurezza o di tutela di altri interessi erariali e pubblici, che si rendono necessari nei casi indicati nel primo e nel secondo comma, sono espletati sulla base di provvedimenti adottati dai Ministri interessati di concerto tra loro, i quali possono stabilire che essi siano delegati in tutto o in parte dai servizi competenti al personale incaricato degli adempimenti e delle formalità doganali di confine e provvisto, a tale scopo, dei mezzi necessari".

     11. Nell'art. 127 è aggiunto il seguente terzo comma:

     "Senza pregiudizio delle finalità di concentrare i controlli nei luoghi di partenza o di destinazione delle merci, in attesa della nuova disciplina organica della materia, nelle località che presentano oggettive difficoltà per la scorrevolezza dei trasporti internazionali su strada le autorizzazioni di cui ai due commi precedenti possono essere concesse agli autoporti di confine per i quali sussistono le condizioni stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 1985".

     12. Nell'art. 235 è aggiunto il seguente quarto comma:

     "Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche nei confronti delle imprese di spedizione internazionale, che siano in possesso dei requisiti di affidabilità e degli altri requisiti che saranno stabiliti con il decreto di cui all'art. 236, ultimo comma, relativamente alle spedizioni di merci, di terzi proprietari, in partenza da località situate nel territorio di competenza della circoscrizione doganale nel cui ambito le imprese medesime hanno la sede principale o una sede secondaria, stabile ed organizzata. Nelle operazioni doganali compiute ai sensi del presente comma le imprese di spedizione sono solidalmente responsabili col proprietario agli effetti tributari e valutari".

     13. L'art. 238 è sostituito dal seguente:

     "Art. 238. (Applicazione del regime di transito comunitario). - Le norme di attuazione dei regolamenti emanati dai competenti organi delle Comunità europee per disciplinare il regime di transito comunitario sono adottate dal Ministro delle finanze di concerto, ove occorra, con gli altri Ministri interessati.

     Il regime di transito comunitario è assimilato, ai fini sanzionatori e ad ogni altro fine non previsto o non disciplinato dai regolamenti comunitari, alle destinazioni doganali contemplate dall'art. 55, delle quali esplica l'effetto. Detto regime non si applica tuttavia ai trasporti di merci soggette a diritti doganali, che hanno inizio e termine nel territorio doganale o che vengano effettuati con mezzi di navigazione da un porto nazionale ad altro porto nazionale.

     Il regime di transito comunitario, nei casi in cui esso non è obbligatorio ai sensi delle disposizioni comunitarie, si applica a richiesta degli interessati sotto l'osservanza delle condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze".

     14. Gli articoli dal 239 al 248 sono soppressi.

     15. L'art. 351 è sostituito dal seguente:

     "Art. 351. (Automazione dei servizi). - Il Ministro delle finanze, ai fini dello snellimento delle procedure e della razionale automazione dei servizi, con propri decreti emanati d'intesa, ove occorra, col Ministro del tesoro:

     a) approva le istruzioni per il funzionamento degli uffici doganali che si avvalgono di sistemi informatici, stabilendo le necessarie modifiche procedurali, i requisiti dei supporti magnetici o scritti, sostitutivi di registri, di moduli, di bollettari e di simili mezzi di scritturazione, nonché le modalità per la loro produzione, classificazione, conservazione ed archiviazione, e determina le procedure e le cautele per l'acquisizione e lo scambio di documenti, certificazioni e notizie tra gli uffici doganali ovvero tra gli uffici doganali ed altri uffici pubblici, anche esteri, a mezzo di sistemi di teletrasmissione e telematici;

     b) può consentire che la fornitura di elementi necessari per l'accertamento tributario e degli altri dati e notizie ad esso correlative abbia luogo, da parte di enti pubblici e privati provvisti di sistemi di elaborazione dati, a mezzo di supporti magnetici o di collegamenti tra detti sistemi ed il sistema informatico doganale, fissando le cautele necessarie per garantirne la sicurezza e l'affidabilità;

     c) stabilisce gli altri casi nei quali gli uffici della Amministrazione finanziaria, compreso il Corpo della Guardia di finanza, sono tenuti a scambiarsi dati e notizie acquisiti dai rispettivi sistemi informativi e le relative modalità e cautele intese a garantirne la sicurezza e l'affidabilità".

 

          Art. 2.

     I controlli sanitari previsti dalle disposizioni vigenti sugli animali e sui prodotti di origine animale in importazione sono attuati, sulla base delle disposizioni del presente decreto, dai veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna, tutti denominati "veterinari di confine".

     Sono considerati veterinari ufficiali, oltre ai veterinari di confine, i veterinari delle unità sanitarie locali, delle regioni e delle province autonome, che svolgono i compiti di controllo sanitario loro affidati ai sensi delle disposizioni del presente decreto nonché i compiti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia di esportazione di animali e dei prodotti di origine animale.

 

          Art. 3.

     I veterinari di confine esaminano per ogni trasporto i certificati di origine e sanità, previsti dalle vigenti disposizioni, che accompagnano gli animali o i prodotti di origine animale, o, quando non sia prescritto il certificato di origine e sanità, gli altri documenti ufficiali di scorta, al fine di assicurare il rispetto dei divieti e delle limitazioni alle importazioni per ragioni sanitarie e di accertare la conformità delle disposizioni relative alle garanzie sanitarie di origine previste dalle leggi e dai regolamenti dello Stato nonché dagli accordi e dalle convenzioni internazionali.

     I veterinari di confine assicurano altresì la protezione degli animali trasportati internazionali secondo le norme vigenti.

 

          Art. 4.

     Il Ministro della sanità, con propri decreti:

     a) stabilisce i criteri e le modalità dei controlli previsti dal presente decreto, in relazione alle specificazioni degli articoli seguenti e tenendo conto, quando necessario, delle direttive e delle decisioni comunitarie relative all'introduzione nel territorio della Comunità economica europea di animali e prodotti di origine animale provenienti da Paesi terzi, nonché delle circoscrizioni territoriali dei Paesi di provenienza e dei volumi dei flussi di importazione. Nei casi in cui si renda necessario adottare misure più rigorose, per prevenire l'introduzione di malattie infettive e diffusive o per motivi di tutela di sanità pubblica, può essere disposto che i controlli siano fatti con modalità e frequenze diverse da quelle ordinarie;

     b) determina particolari cautele da adottare in relazione a situazioni zoo-sanitarie ed igienico-sanitarie locali ai fini della vigilanza veterinaria permanente sui flussi di importazione;

     c) stabilisce i casi in cui il controllo sanitario degli animali provenienti dall'estero può essere eseguito nelle dogane interne anche senza l'allestimento delle stazioni zoo-sanitarie di cui all'art. 33 della legge 30 aprile 1976, n. 397;

     d) stabilisce le modalità per l'attuazione del vincolo sanitario, consistente nel complesso delle misure disposte dagli organi sanitari competenti al fine di impedire che la merce subisca destinazioni o utilizzazioni diverse da quelle imposte dagli stessi;

     e) stabilisce, quando lo ritiene opportuno ai sensi dell'art. 2, lettera c), della legge 29 ottobre 1984, n. 734, che altri prodotti di importazione diversi da quelli previsti dal presente decreto siano controllati dai competenti servizi delle unità sanitarie locali, fissando i relativi criteri e modalità.

 

          Art. 5.

     Il controllo sanitario sulle merci relativamente ai prodotti di origine animale provenienti dai Paesi della Comunità economica europea è eseguito a sondaggio ed, in relazione all'intensità del traffico, può essere in tutto o in parte affidato dal veterinario di confine competente al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale, nella cui circoscrizione territoriale si trova la località di destinazione.

     La disposizione di cui al comma precedente, salvo quanto disposto da norme sanitarie comunitarie sugli scambi, si applica ai prodotti di origine animale originari da Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea provenienti da un Paese membro, purché siano scortati da certificati di origine e sanità rilasciati o convalidati dal competente organo del Paese membro di provenienza con l'attestazione che sono stati fatti i controlli sanitari previsti dalle disposizioni interne vigenti sulla importazione e soddisfano le condizioni sanitarie richieste dalla stessa.

 

          Art. 6.

     Il controllo sanitario sulle merci relativamente ai prodotti di origine animale provenienti da Paesi terzi è eseguito su tutti i trasporti, a campione per ciascuno di essi, al fine di accertare che la merce corrisponda a quanto dichiarato sui certificati sanitari di scorta o sugli altri documenti ufficiali ed è rispondente ai requisiti e alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti per la liberalizzazione delle merci nel territorio nazionale. Il controllo, in relazione alla intensità del traffico, può essere affidato dal veterinario di confine competente al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale, nel cui ambito territoriale trovasi la località di destinazione.

 

          Art. 7.

     Il controllo sullo stato sanitario generale degli animali provenienti dai Paesi della Comunità economica europea nei posti di confine, porti, aeroporti e stazioni zoo-sanitarie, è eseguito a sondaggio.

     Il controllo veterinario in deroga a quanto previsto dal precedente comma può essere disposto, per il periodo di tempo necessario, su tutti i trasporti di animali provenienti da aree territoriali dei Paesi membri della Comunità economica europea, qualora sussista un rischio a causa della presenza in detti Paesi di malattie infettive.

     Il controllo sullo stato sanitario generale degli animali provenienti da Paesi terzi nei posti di confine, porti, aeroporti e stazioni zoo-sanitarie è eseguito su tutti i trasporti.

     I veterinari di confine possono disporre a sondaggio che a destinazione i trasporti di animali siano sottoposti, da parte del servizio veterinario delle unità sanitarie locali competenti per territorio, ad accertamenti, anche mediante esami di laboratorio e prove diagnostiche, intesi a verificare le dichiarazioni sanitarie contenute nei certificati di scorta.

 

          Art. 8.

     I veterinari di confine provvedono all'esame dei certificati sanitari di scorta per il controllo della provenienza degli animali provenienti dai Paesi della Comunità economica europea in transito attraverso il territorio nazionale.

     Il transito è consentito, qualora gli animali siano destinati ad un Paese terzo, se risulta che il Paese di destinazione ha espresso l'incondizionata accettazione degli animali.

     I veterinari di confine, per gli animali in transito attraverso il territorio nazionale provenienti da un Paese terzo, procedono per ogni trasporto, oltre al controllo del certificato sanitario ai fini del rispetto dei divieti o delle limitazioni di carattere sanitario, anche ad un controllo sullo stato sanitario generale degli animali.

     Il transito degli animali è consentito a seguito di esito favorevole dei controlli previsti nei precedenti commi, senza preventiva autorizzazione del Ministero della sanità, salvo che ciò non sia disposto da contingenti provvedimenti di polizia veterinaria.

 

          Art. 9.

     I veterinari di confine, ai fini dello svincolo doganale degli animali e dei prodotti di origine animale, rilasciano agli uffici di dogana competenti i lasciapassare conformi a modelli stabiliti dal Ministro della sanità con proprio decreto.

     Copia conforme del lasciapassare deve scortare gli animali e i prodotti di origine animale sino a destinazione.

     Le merci, per le quali il controllo è affidato al servizio veterinario di una unità sanitaria locale, sono inoltrate a destinazione accompagnate dalla copia conforme del lasciapassare di cui al comma precedente sotto vincolo sanitario e vengono ammesse a libera pratica a seguito dell'esito favorevole del controllo veterinario.

 

          Art. 10.

     Gli animali destinati all'estero non sono soggetti al controllo sanitario al momento di uscita dal territorio nazionale, quando non sia diversamente disposto da temporanei provvedimenti di polizia veterinaria, fermo restando ogni altra disposizione sanitaria in materia di esportazione di animali all'estero.

 

          Art. 11.

     L'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, è sostituito dal seguente:

     "Art. 72. (Importazioni in Italia di sostanze alimentari). - Gli importatori di sostanze alimentari sono responsabili della natura, del tipo, della quantità, della omogeneità, dell'origine dei prodotti presentati all'importazione nonché della rispondenza dei requisiti igienico-sanitari previsti dalle vigenti disposizioni in materia di sostanze alimentari.

     Resta salva l'osservanza delle modalità prescritte da altre leggi o regolamenti speciali, nonché da convenzioni internazionali concernenti particolari sostanze alimentari".

 

          Art. 12.

     Il Ministro della sanità, per quanto non disciplinato da norme sanitarie comunitarie e sulla base di intese tecniche con i servizi sanitari centrali degli Stati membri, a condizione di reciprocità, con propri decreti:

     a) riconosce la validità dei controlli aggiuntivi effettuati dagli organi competenti nei luoghi di origine e di spedizione degli animali e dei prodotti di origine animale, al fine di garantire più efficacemente le misure sanitarie previste dalle legislazioni nazionali;

     b) riconosce la validità di controlli supplementari eseguiti da operatori economici, singoli od associati, negli allevamenti e negli impianti di produzione, trasformazione e confezionamento di prodotti alimentari e non alimentari nel quadro di iniziative e programmi aziendali concordati con gli organi competenti ed attuati sotto la loro vigilanza;

     c) fissa le modalità degli interventi ritenuti necessari al fine di combattere le frodi sanitarie;

     d) emana direttive da comunicare alla commissione delle Comunità europee per favorire e sviluppare lo scambio di informazioni con gli organi degli altri Stati membri, al fine di armonizzare i controlli e la compilazione dei documenti sanitari richiesti e di stabilire la collaborazione tra gli uffici veterinari di confine italiani e quelli analoghi degli Stati confinanti con l'Italia;

     e) dispone, se necessario in relazione ai controlli aggiuntivi indicati nei punti a), b) e c) ed alla relativa documentazione sanitaria, le modalità di ulteriore semplificazione di controlli sanitari alle frontiere, nelle dogane interne e nelle località di destinazione.

     Le disposizioni emanate ai sensi del precedente comma trovano applicazione anche per i prodotti alimentari di origine non animale nonché per i prodotti non destinati all'alimentazione.

 

          Art. 13.

     Le regioni, delegate ai sensi dell'art. 111 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, espletano tramite i funzionari tecnici degli osservatori per le malattie delle piante o di altri organismi corrispondenti i controlli fitosanitari per sondaggio dei vegetali e prodotti vegetali in importazione e in transito negli spazi doganali e negli altri luoghi, nei quali operano gli uffici doganali.

     Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste con propri decreti, di concerto con il Ministro delle finanze e sentite le regioni interessate, dispone:

     a) la dislocazione dei punti doganali di entrata dove possono avvenire i controlli fitosanitari per sondaggio e dei punti doganali interni dove devono essere fatte le visite fitosanitarie obbligatorie sui vegetali e prodotti vegetali soggetti all'obbligo della certificazione fitopatologica in base alla direttiva n. 77/93/CEE del 31 dicembre 1976, e successive modificazioni, concernente le misure di protezione contro la introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali;

     b) le procedure concernenti i controlli fitosanitari ai vegetali e prodotti vegetali nei punti doganali di cui al punto a).

 

          Art. 14.

     I controlli e le formalità amministrative di cui al presente decreto sono espletati nel corso dell'orario di apertura degli uffici stabilito per i servizi relativi, ai sensi dell'art. 11 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dello stesso articolo, secondo modalità stabilite dai capi dei compartimenti doganali e delle circoscrizioni doganali d'intesa con i capi degli altri uffici preposti ai servizi relativi e con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale, ai sensi dell'art. 30 della legge 29 marzo 1983, n. 93, nonché concordate col comando di gruppo competente per territorio relativamente ai servizi affidati ai militari della Guardia di finanza.

     I controlli e le formalità amministrative di cui al presente decreto, se espletati presso le dogane e gli autoporti di confine, devono svolgersi tutti nello stesso e più breve tempo possibile o, qualora vi sia necessità di attività particolarmente complessa e di lunga durata, devono essere espletati nei luoghi di destinazione delle merci.

 

          Art. 15.

     I controlli e le formalità amministrative di cui al presente decreto, eseguiti nel periodo di apertura degli uffici che eccede il limite dell'orario ordinario di lavoro degli impiegati civili dello Stato o eseguiti oltre l'orario di ufficio o fuori dei circuiti doganali delimitati con i decreti previsti dall'art. 18 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dal presente decreto, sono espletati con addebito del costo del servizio. Il costo del servizio è determinato, sulla base di apposite tariffe approvate dal Ministro delle finanze, di concerto col Ministro del tesoro e, per quanto di competenza, con gli altri Ministri interessati, con, decreti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Le tariffe, ai fini della loro commisurazione al costo dei servizi resi, debbono essere differenziate, in diurne e notturne, in feriali e festive, tenendo conto altresì del tipo e della durata dell'operazione con particolare riguardo agli adempimenti mediamente richiesti anche ad organi diversi da quelli doganali, della natura e della rilevanza fiscale della merce nonché, per le operazioni da compiere fuori del circuito doganale, della distanza da questo ultimo del luogo dell'operazione.

     I decreti di approvazione delle tariffe di cui al comma precedente debbono determinare l'attribuzione percentuale delle entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe medesime conservando in ogni caso gli effetti economici del primo, secondo e terzo comma dell'art. 6 della legge 13 luglio 1984, n. 302.

 

          Art. 16.

     I Ministri competenti, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, per consentire una migliore organizzazione dei servizi connessi all'attività relativa ai controlli ed alle formalità di cui al presente decreto e la mobilità del personale, possono disporre con propri decreti, in deroga all'art. 58, ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e agli articoli 1, 2 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614:

     a) variazioni del numero delle circoscrizioni, del livello e delle sedi degli uffici periferici preposti ai servizi, di cui al presente decreto;

     b) variazioni delle dotazioni organiche di personale previste per ciascun ufficio periferico dipendente nei limiti della dotazione globale;

     c) la determinazione dei criteri di assegnazione di personale da uno ad altro ufficio, fuori dei casi di cui alle lettere a) e b) in relazione alle esigenze derivanti dalla mutata disciplina e dalle variazioni di volume del traffico.

     Gli impiegati assegnati ad uffici diversi da quelli per i quali sono stati istituiti i ruoli cui essi appartengono, possono svolgere, nell'ambito dell'ufficio di destinazione, le mansioni attribuite agli impiegati di corrispondente livello retributivo con esclusione di quelle proprie delle ex carriere tecniche.

     Il presente articolo non si applica al personale ed agli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze.

 

          Art. 17.

     Il Ministro della sanità, ai fini dell'attuazione del punto 2 dell'art. 2 della legge 29 ottobre 1984, n. 734, ed in relazione alle caratteristiche del traffico internazionale, qualora le esigenze del servizio lo richiedano e non sia possibile provvedere a mezzo di funzionari del ruolo dei veterinari del Ministero della sanità, può conferire, nell'ambito territoriale della circoscrizione veterinaria, incarico di coadiutori presso gli uffici principali e dipendenti a veterinari indicati nel precedente art. 2 o a veterinari liberi professionisti.

     Gli incarichi di cui al precedente comma sono conferiti con decreto ministeriale, d'intesa, per quanto riguarda i veterinari pubblici, con le amministrazioni da cui dipendono, per un periodo non superiore ad un anno, possono essere revocati in ogni momento per ragioni di servizio e possono essere rinnovati per periodi successivi di pari durata, escluso, a tutti gli effetti, ogni rapporto di impiego con lo Stato a qualunque titolo.

     La misura del compenso globale da attribuire ai veterinari coadiutori viene determinata con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione all'importanza dell'incarico da affidare.

     La relativa spesa grava sullo stanziamento del capitolo 4031 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno corrente e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

     I veterinari direttori degli uffici principali, fermi restando i compiti loro spettanti in base alle disposizioni di legge, di regolamento ed amministrative, svolgono funzioni di organizzazione, di coordinamento e di vigilanza dei servizi nell'ambito della propria circoscrizione.

 

          Art. 18.

     Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, istituisce ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge 29 ottobre 1984, n. 734, presso gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione indicati nell'art. 1 del decreto ministeriale 3 ottobre 1984, sezioni speciali competenti ad adottare i provvedimenti di autorizzazione e di controllo concernenti gli autotrasporti internazionali di merci.

     Il Ministro dei trasporti, in attesa della determinazione delle piante organiche degli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e per consentire l'immediata funzionalità delle sezioni speciali di cui al comma precedente, assegna alle stesse i dipendenti assunti ai sensi dell'art. 12 della legge 4 agosto 1984, n. 467, i quali, alla scadenza del periodo previsto dai decreti di nomina, sono mantenuti in servizio in qualità di impiegati civili non di ruolo dello Stato fino al loro graduale collocamento nei ruoli organici in relazione a future vacanze, previo superamento di apposito esame di idoneità.

 

          Art. 19.

     Sono abrogati il quarto comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, come risulta sostituito dall'art. 2 della legge 31 gennaio 1969, n. 13, e tutte le altre norme di legge o aventi valore di legge incompatibili con le norme del presente decreto.

     Dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'art. 15 cessano di avere applicazione, per i servizi resi in occasione dei controlli e delle formalità amministrative di cui al presente decreto, gli articoli 3 e 4 della legge 4 agosto 1975, n. 389; dalla medesima data cessano inoltre di esplicare efficacia le altre norme che disciplinano le modalità e le misure di corresponsione delle indennità per servizi resi fuori dell'orario d'ufficio o fuori del circuito doganale.

     Le disposizioni che recano modificazioni agli articoli 18, 59, 235 e 238, e quelle che sopprimono gli articoli 85 e da 239 a 248 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, hanno rispettivamente efficacia dalla data dei decreti del Ministro delle finanze previsti dall'art. 1, punti 3, 8, 12 e 13, del presente decreto.

 

          Art. 20.

     Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.