Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 25/06/1983 |
Numero: | 344 |
Sommario |
Art. 1. Sono emanate le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo citato nelle premesse nel testo annesso al presente decreto |
Art. 2. L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto viene valutato in lire 129,2 miliardi per l'anno finanziario 1983, in lire 315,1 miliardi per l'anno finanziario 1984 ed in lire 363,5 [...] |
§ 98.1.30905 - D.P.R. 25 giugno 1983, n. 344.
Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 concernente il personale dei Ministeri ed altre categorie.
(G.U. 20 luglio 1983, n. 197, S.O.)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 9 della
Vista la
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Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 1983, con la quale (respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che hanno dichiarato di non partecipare alle trattative) è stata autorizzata, previa verifica delle compatibilità finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo raggiunta in data 29 aprile 1983 fra la delegazione governativa e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL, CISL, UIL, CONFSAL-UNSA, CISAS, CONFAIL e USSPPI-TECNOSTAT;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 1983, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, della
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;
Decreta:
Sono emanate le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo citato nelle premesse nel testo annesso al presente decreto.
L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto viene valutato in lire 129,2 miliardi per l'anno finanziario 1983, in lire 315,1 miliardi per l'anno finanziario 1984 ed in lire 363,5 miliardi per l'anno finanziario 1985.
All'onere relativo all'anno 1983 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, utilizzando l'apposita voce "miglioramenti economici ai pubblici dipendenti"; per gli anni 1984 e 1985 si provvederà in sede di legge finanziaria mediante utilizzo delle disposizioni che per i medesimi anni risultano preordinate nel bilancio pluriennale dello Stato 1983-85 approvato con l'art. 26 della
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ALLEGATO
Art. 1. Area di applicazione
Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano al personale di cui al titolo I della
Sono esclusi i dipendenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed il personale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.
Le disposizioni predette si riferiscono al periodo contrattuale decorrente dal 1° gennaio 1982. Gli effetti economici, con inizio dal 1° gennaio 1983, si protraggono fino al 30 giugno 1985.
Art. 2. Inquadramenti
L'inquadramento definitivo del personale di cui al precedente articolo nei profili professionali, previsto dall'art. 3, secondo comma, della
Art. 3. Stipendi [1]
A decorrere dal 1° gennaio 1983, al personale di cui al primo comma del precedente art. 1, competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali:
primo livello L. 3.800.000
secondo livello L. 4.400.000
terzo livello L. 4.800.000
quarto livello L. 5.500.000
quinto livello L. 6.200.000
sesto livello L. 7.200.000
settimo livello L. 8.400.000
ottavo livello L. 10.400.000
La progressione economica si sviluppa in otto classi biennali di stipendio del 6%, computato sullo stipendio iniziale di livello, ed in successivi aumenti periodici biennali del 2,50%, computati sull'ultima classe di stipendio.
Si applica la norma di cui all'art. 1, ultimo comma, del
La determinazione dei nuovi stipendi spettanti al personale indicato nel precedente art. 1 è effettuata sulla base delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali in godimento al 1° gennaio 1983.
Art. 4. Benefici convenzionali
Al personale in servizio al 1° gennaio 1983, appartenente alla terza, settima ed ottava qualifica funzionale, sono attribuiti dalla predetta data i sottoindicati aumenti biennali del 2,50 per cento, computati sullo stipendio in godimento e valutabili ai fini dell'ulteriore progressione economica:
1) due aumenti per il personale della terza qualifica;
2) un aumento per il personale della settima ed ottava qualifica.
L'ammontare dei predetti aumenti è temporizzato, secondo il criterio stabilito dall'art. 2 del
Art. 5. Personale ex dipendente da organismi militari della Comunità atlantica
Il servizio prestato dal personale di cui alla
Art. 5 bis. Segretari comunali [2]
(Omissis)
Art. 6. Decorrenza dei benefici economici
L'importo derivante dalla differenza tra lo stipendio dovuto dal 1° gennaio 1983, in applicazione dei precedenti articoli 3, 4 e 5 e del terzo e quarto comma del presente articolo, e quello in godimento al 31 dicembre 1982 sarà corrisposto secondo le decorrenze e le percentuali sottoindicate:
a) dal 1° gennaio 1983 - 40 per cento;
b) dal 1° gennaio 1984 - 85 per cento;
c) dal 1° gennaio 1985 - 100 per cento.
I benefici derivanti dalla progressione economica per classi di stipendio od aumenti periodici biennali maturati successivamente al 1° gennaio 1983 sono corrisposti per l'intero importo anche se, ai sensi del precedente comma, il nuovo stipendio non venga attribuito nella misura intera.
Al personale assunto successivamente al 31 dicembre 1982 è attribuito lo stipendio iniziale relativo al livello retributivo di nomina, previsto dall'art. 1 del
Qualora il miglioramento economico derivante dall'attribuzione del nuovo stipendio risulti inferiore alla differenza tra lo stipendio iniziale del livello retributivo di appartenenza, previsto dai precedenti articoli 3 e 4, e quello iniziale fissato per il livello stesso dall'art. 1 del
Art. 7. Effetti dei nuovi stipendi
I nuovi stipendi, negli importi effettivamente corrisposti in relazione allo scaglionamento del beneficio di cui al precedente art. 6, hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del
Art. 8. Liquidazione dei nuovi stipendi
Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'art. 172 della
Art. 9. Compenso per lavoro straordinario
In attesa di una nuova disciplina delle prestazioni di lavoro straordinario per il settore del pubblico impiego, intesa a modificare anche la normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 422/77, con le modalità indicate nell'art. 3, punto 6), della legge quadro n. 93/83, con effetto dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto, la misura oraria dei compensi relativi alle predette prestazioni spettanti al personale di cui al precedente art. 1, con esclusione di ogni altra categoria di dipendenti, è determinata, per ciascuna qualifica funzionale, sulla base di 1/175 dell'importo costituito dallo stipendio iniziale lordo di livello vigente al 31 dicembre 1982 e dalla relativa tredicesima mensilità, entrambi ragguagliati a mese, e dall'indennità integrativa speciale in vigore alla stessa data comprensiva del rateo corrisposto sulla tredicesima mensilità. La predetta misura oraria è maggiorata del 15% per il lavoro straordinario diurno e del 30% per quello prestato in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) e nei giorni festivi, purchè si tratti di lavoro non compensativo.
In relazione all'elevazione della misura oraria del compenso per lavoro straordinario di cui al precedente comma, i limiti massimi individuali di prestazioni straordinarie già previsti o autorizzati per il periodo successivo a quello indicato nel comma stesso, sono ridotti in misura tale da evitare che, in applicazione dei nuovi importi orari, il beneficio massimo raggiungibile da ciascun dipendente superi quello precedentemente consentito.
La spesa complessiva per la remunerazione delle prestazioni straordinarie, secondo le nuove misure orarie previste dal presente articolo, dovrà essere in ogni caso contenuta nei limiti delle disponibilità degli appositi capitoli di bilancio nonchè del capitolo 6682 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1983.
Art. 10. Compenso incentivante
Dal 1° gennaio 1984 è istituito, a favore del personale di cui al precedente art. 1, un compenso incentivante la produttività nella misura di L. 85.000 mensili lorde per l'ottava qualifica funzionale.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da definire entro il 31 ottobre 1983, saranno stabilite:
a) le misure per le restanti qualifiche funzionali, in proporzione con l'ammontare degli stipendi di cui al precedente art. 3;
b) i criteri e le modalità di corresponsione, per non più di undici mesi l'anno, in relazione al conseguimento di obiettivi generali stabiliti dalle singole amministrazioni, all'effettiva presenza in servizio, al pieno rispetto dell'orario dell'obbligo e ad ogni altra eventuale condizione al fine di migliorare l'efficienza del servizio;
c) le maggiorazioni delle misure di base, in relazione a specifiche effettive prestazioni lavorative.
La individuazione dei destinatari delle maggiorazioni di cui al punto c) del precedente comma sarà rimessa alla contrattazione decentrata, in attuazione dell'art. 14 della
Il compenso di cui al presente articolo sarà corrisposto in sostituzione di compensi o indennità, fruiti dal personale al medesimo titolo o che siano comunque collegati alle effettive prestazioni ordinarie di servizio, da individuare con il decreto di cui al secondo comma, che verranno contestualmente soppressi.
Qualora questi ultimi trattamenti risultino di importo più elevato rispetto al compenso incentivante, comprensivo delle maggiorazioni, l'eccedenza sarà conservata ad personam e riassorbita con gli eventuali futuri miglioramenti del compenso stesso.
Il compenso incentivante non compete al personale provvisto di trattamenti accessori a carattere continuativo connessi all'espletamento di compiti di istituto.
Al finanziamento del compenso incentivante di cui al presente articolo si provvede:
1) con i fondi destinati a remunerare il lavoro straordinario nei normali limiti orari per il personale di cui al precedente art. 1;
2) con i fondi stanziati per indennità e compensi da sopprimere ai sensi del precedente quarto comma;
3) con la quota aggiuntiva mensile di L. 15.000 per ciascuna unità organica, da fronteggiare con gli appositi fondi stanziati nel bilancio per l'anno finanziario 1984.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 11. Sperimentazione della produttività
In relazione al disposto dell'art. 22 della
Gli obiettivi, da conseguire sulla base di programmi finalizzati, saranno fissati dai singoli Ministri e concordati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, anche al fine di stabilire i carichi di lavoro, i tempi di attuazione e gli standards di rendimento di ciascuna unità operativa.
Ai fini di quanto previsto dai precedenti commi, si dovrà procedere alla preliminare rilevazione delle medie temporali dei carichi di lavoro complessivi e per unità organiche, nonchè delle percentuali di copertura degli organici del personale addetto e della rilevazione del valore medio dei tempi di produzione dell'unità prodotta. Le operazioni suindicate ed i relativi risultai saranno definiti con decreto del Ministro competente di intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Il progetto finalizzato e la proposta del relativo compenso complessivamente destinato alla incentivazione della produttività, da corrispondersi previa dimostrazione e verifica dei risultati conseguiti, saranno trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero del tesoro entro il 31 ottobre di ciascun anno e saranno approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro proponente.
Art. 12. Prestazioni straordinarie
Le amministrazioni non interessate alla sperimentazione di cui al precedente art. 11 possono presentare, entro il mese di ottobre di ciascun anno a decorrere dal 1983, particolareggiati progetti finalizzati al raggiungimento di ben definiti obiettivi, precisandone i tempi di attuazione ed i contingenti di operatori impegnati. I progetti, da definire con le modalità previste dall'art. 3, punto 6), della legge quadro, contestualmente al monte ore occorrente alla realizzazione del progetto ed ai criteri di verifica dei risultati, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro proponente.
Con accordi decentrati, ai sensi dell'art. 14 della legge quadro, sarà data attuazione al progetto anche in relazione ad eventuali articolazioni interne dell'amministrazione proponente.
Resta fermo quanto disposto dal primo comma del precedente art. 9 in materia di revisione della disciplina contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 422/77.
Sono fatti salvi i criteri di attribuzione di ore di lavoro straordinario per gli uffici di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri, di cui all'art. 19 della
La spesa derivante dal presente articolo e dal precedente art. 11 sarà contenuta nell'ambito del fondo di cui all'art. 3 della
Art. 13. Orario di lavoro
La durata settimanale dell'orario di lavoro degli operai dello Stato, stabilita in quaranta ore dalla disposizione di cui al primo comma dell'art. 16 della
Art. 14. Estensione benefici
L'Istituto centrale di statistica è autorizzato ad estendere al dipendente personale, con gli appositi adattamenti, le disposizioni previste dal presente decreto, mediante deliberazione da sottoporre all'approvazione delle amministrazioni competenti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Art. 15. Accordi decentrati
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto saranno diramate, previa intesa con i rappresentanti nazionali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative firmatarie dell'ipotesi di accordo 29 aprile 1983, istruzioni per l'attivazione degli accordi decentrati previsti dall'art. 14 della
[1] Articolo così modificato dall'art. 46 del
[2] Articolo abrogato dall'art. 2 del