§ 5.1.68 - D.P.G.R. 2 agosto 2004, n. 41/R.
Regolamento regionale per l’esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell’articolo 22, comma 4, della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e assetto del territorio
Data:02/08/2004
Numero:41


Sommario
Art. 1.  Oggetto e ambito di applicazione
Art. 1 bis.  Parere della Regione nei procedimenti di formazione degli strumenti urbanistici comunali e delle relative varianti che contengono previsioni aventi rilevanza per le strade regionali
Art. 2.  Procedimento per l’autorizzazione degli interventi su strade regionali non previsti negli atti di programmazione regionale
Art. 3.  Interventi previsti negli atti di programmazione regionale
Art. 4.  Livelli di progettazione
Art. 5.  Collaborazione della Regione alla redazione dei progetti
Art. 6.  Documento preliminare alla progettazione
Art. 7.  Progettazione preliminare
Art. 8.  Progettazione definitiva
Art. 9.  Progettazione esecutiva
Art. 9 bis.  Responsabile unico del procedimento
Art. 9 ter.  Disposizioni per l’approvazione dei progetti
Art. 9 quater.  Verifica dei livelli di progettazione
Art. 9 quinquies.  Modifiche di contratti di appalto
Art. 9 sexies.  Cautele per l’attuazione degli interventi
Art. 10.  Parere regionale in merito alla progettazione degli interventi sulle strade regionali
Art. 10 bis.  Verifica dei livelli di progettazione degli interventi di competenza delle province
Art. 11.  Modalità di trasmissione dei progetti alla Regione
Art. 12.  Aggiudicazione dei lavori
Art. 13.  Erogazione delle risorse
Art. 14.  Modifiche di contratti di appalto
Art. 15.  Monitoraggio degli interventi e aggiornamento del catasto delle strade regionali
Art. 16.  Criteri per la determinazione dei canoni
Art. 17.  Disposizioni per il rilascio delle concessioni di costruzione ed esercizio di autostrade e strade regionali
Art. 18.  Norme generali
Art. 19.  Documentazione tecnica
Art. 20.  Declassificazione da strada provinciale o regionale a strada comunale
Art. 21.  Declassificazione da strada comunale a strada provinciale o regionale
Art. 22.  Disposizioni procedurali nel caso di dissenso fra gli enti locali
Art. 23.  Passaggi di proprietà fra gli enti proprietari delle strade
Art. 24.  Norme in deroga alla dismissione amministrativa
Art. 25.  Pubblicità
Art. 25 bis.  Disposizioni transitorie
Art. 26.  Abrogazioni


§ 5.1.68 - D.P.G.R. 2 agosto 2004, n. 41/R. [1]

Regolamento regionale per l’esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell’articolo 22, comma 4, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88.

(B.U. 11 agosto 2004, n. 31).

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

Visto l' articolo 121 della Costituzione , quarto comma, così come modificato dall' articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 ;

Vista la legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 );

Richiamato l'articolo 22 della suddetta legge che rinvia a regolamento la determinazione delle modalità di esercizio delle funzioni tecniche, amministrative e di controllo di competenza della Regione in materia di viabilità;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 20 luglio 2004 con la quale è stato approvato il regolamento di attuazione ai sensi dell'articolo 22 , comma 4, della l.r. 88/1998 , concernente "Regolamento regionale per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell'articolo 22 , comma 4 della legge regionale 1 dicembre 1998 n. 88 ";

 

EMANA

il seguente Regolamento:

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli interventi, sia pubblici che privati, da eseguire sulle strade regionali esistenti, di nuova classificazione, nonché di nuova costruzione e disciplina le modalità di esercizio delle funzioni tecniche, amministrative e di controllo riservate alla Regione ed elencate dall’articolo 22, comma 1 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti, conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), quali, in particolare:

a) la programmazione degli interventi in materia di viabilità di interesse regionale, l’attività di impulso, di coordinamento e di monitoraggio delle funzioni provinciali di completamento degli interventi avviati e delle funzioni di gestione;

b) la progettazione e la costruzione delle opere relative alle strade regionali, programmate dalla Regione e indicate nelle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 1 della legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM). Modifiche alla l.r. 88/1998 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale);

c) la verifica dei progetti delle strade regionali;

d) la determinazione dei criteri relativi alla fissazione dei canoni dovuti dai destinatari di provvedimenti autorizzatori;

e) la concessione di costruzione e esercizio di autostrade e strade regionali;

f) la classificazione e declassificazione delle strade regionali e provinciali.

2. Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), il direttore regionale competente definisce la struttura organizzativa assegnando l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 22, comma 1 della l.r.88/1998, alle rispettive strutture.

 

     Art. 1 bis. Parere della Regione nei procedimenti di formazione degli strumenti urbanistici comunali e delle relative varianti che contengono previsioni aventi rilevanza per le strade regionali

1. La struttura regionale competente esprime il proprio parere nei procedimenti di formazione degli strumenti urbanistici comunali e delle relative varianti che contengono previsioni aventi rilevanza per le strade regionali.

2. Il parere di cui al comma 1 è espresso tenuto conto, in particolare, della variazione delle condizioni di sicurezza delle strade regionali, dell’analisi delle variazioni del livello di servizio di tali strade, nonché delle disposizioni contenute nel piano di indirizzo territoriale (PIT), in materia di mobilità stradale.

 

Capo II

interventi non previsti negli atti di programmazione regionale

 

     Art. 2. Procedimento per l’autorizzazione degli interventi su strade regionali non previsti negli atti di programmazione regionale

1. Sono autorizzati secondo il procedimento di cui al presente articolo tutti gli interventi da realizzare sulle strade regionali non previsti negli atti di programmazione della Regione, ad esclusione di quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria che non comportano variazioni alla geometria plano-altimetrica della carreggiata.

2. Ai fini della verifica dei progetti, i soggetti interessati alla realizzazione degli interventi trasmettono tali progetti alle province territorialmente interessate o alla Città Metropolitana.

3. Le province o la Città Metropolitana, dopo un esame preliminare, trasmettono i progetti alla struttura regionale competente, unitamente al loro parere.

4. Entro trenta giorni dal ricevimento del progetto, la Regione trasmette il proprio parere alle province o alla Città metropolitana che autorizzano l’intervento, se il parere della Regione è favorevole.

5. Il procedimento di cui al presente articolo si applica anche agli interventi che beneficiano di contributi regionali.

 

Capo III

Interventi previsti negli atti di programmazione regionale

 

     Art. 3. Interventi previsti negli atti di programmazione regionale

1. La previsione di un’opera o di un intervento di costruzione o di adeguamento dell’infrastruttura stradale nel Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità (PRIIM) costituisce presupposto per l' inserimento dell’opera nel programma regionale dei lavori pubblici.

2. L’inserimento degli interventi sulle strade regionali negli atti di programmazione regionale dei lavori pubblici è valutato secondo i seguenti criteri:

a) miglioramento della sicurezza stradale, con particolare riferimento alla viabilità con maggiori incidenti;

b) interventi di variante ai centri abitati congestionati dal traffico di attraversamento che consentano particolari benefici in rapporto ai costi di intervento;

c) disponibilità di compartecipazione finanziaria da parte dei soggetti territoriali nella misura di almeno il 10 per cento;

d) condizioni di sviluppo territoriale.

 

     Art. 4. Livelli di progettazione

1. In relazione alle diverse successive definizioni tecniche, la progettazione relativa agli interventi inseriti nel programma interventi di cui all' articolo 3 si articola obbligatoriamente in: preliminare, definitiva ed esecutiva, in conformità con quanto previsto dalla legislazione vigente.

 

     Art. 5. Collaborazione della Regione alla redazione dei progetti

1. La Regione assicura alle province, relativamente a tutte le fasi della progettazione, l'accesso e la disponibilità degli archivi regionali, nonché la collaborazione delle competenti strutture regionali; in particolare, la Regione contribuisce alla stesura del documento preliminare alla progettazione.

2. Le province, sentito il dirigente regionale competente, approvano il documento preliminare alla progettazione e danno avvio alla progettazione.

 

     Art. 6. Documento preliminare alla progettazione

1. Il documento preliminare alla progettazione, fatti salvi gli elaborati previsti dalla legislazione vigente contiene:

a) elenco dei documenti e relativa copia su supporto informatico;

b) planimetria dell'intervento su base carta tecnica regionale 1:10000 con indicati i corridoi infrastrutturali ipotizzati;

c) estratto del piano territoriale di coordinamento (PTC);

d) conformità dell'intervento con i vigenti piani e programmi territoriali ed ambientali, nonché con le norme urbanistiche, ambientali e paesaggistiche;

e) conformità urbanistica dell'intervento anche in riferimento alla pericolosità geologica dell'intervento proposto ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale 12 febbraio 1985, n. 94 (Direttiva indagini geologico-tecniche di supporto alla pianificazione urbanistica);

f) carta dei vincoli territoriali e paesistico-ambientali;

g) carta delle previsioni urbanistiche;

h) documentazione fotografica aerea dell'area interessata;

i) indicazioni riguardanti lo stato dei luoghi ante operam, degli eventuali impatti sulle componenti ambientali, antropiche, paesistiche e del patrimonio storico - culturale.

2. A seguito dell'approvazione del documento preliminare le province, anche ai fini del monitoraggio dell'attuazione del piano, trasmettono alla regione l'atto di approvazione del progetto.

 

     Art. 7. Progettazione preliminare

1. Il progetto preliminare, fatti salvi gli elaborati previsti dalla legislazione vigente, dal documento preliminare alla progettazione, contiene:

a) elenco dei documenti e relativa copia su supporto informatico;

b) relazione tecnica evidenziante: il rispetto delle norme sulla costruzione delle strade, le possibilità di ricorrere a tecniche di ingegneria naturalistica, indicazioni in merito all'utilizzo di materiali inerti, indicazioni in merito all'ottemperanza alla legislazione vigente in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), indicazioni in merito alle competenze degli uffici regionali per la tutela del territorio in materia di opere idrauliche, analisi del rapporto tra i benefici conseguenti l'opera e i costi di costruzione, manutenzione e gestione;

c) corografia;

d) documentazione fotografica dell'area di intervento con annessa planimetria riportante i punti di presa fotografici;

e) planimetria generale dell'intervento riportante almeno i raggi delle curve e le lunghezze dei rettifili;

f) indicazioni di massima circa gli svincoli, le intersezioni ed i manufatti speciali richiesti dal progetto stradale;

g) sezioni trasversali tipo con indicate la tipologia delle opere d'arte principali;

h) profilo longitudinale con indicate la pendenza delle livellette i raggi di curvatura dei raccordi verticali e le principali opere d'arte;

i) diagramma di velocità e relativa verifica;

j) analisi idrologiche ed idrauliche preliminari per l'inquadramento generale delle condizioni di rischio idraulico dell'area di intervento;

k) relazione geologica in ottemperanza alla pericolosità geologica di cui alla del. c.r. 94/1985 ;

l) studio di prefattibilità ambientale dell'intervento evidenziante l'individuazione degli impatti nelle diverse fasi del progetto sulle componenti ambientali del contesto territoriale, la definizione delle conseguenti misure progettuali di mitigazione e/o compensazione ambientale con la stima dei relativi costi da inserire nei piani finanziari dei lavori;

m) planimetria di progetto sovrapposta ad attuale uso del suolo, planimetria con l'indicazione delle opere di mitigazione degli impatti;

n) studio della viabilità di accesso al cantiere con le indicazioni atte ad evitare interferenze con il traffico locale ed assicurare condizioni di sicurezza alla viabilità interessata dal trasporto materiali.

2. Nel caso siano presentate più soluzioni progettuali relative alla scelta di tracciato, queste sono documentate in tutti gli elaborati elencati dal presente articolo, evidenziando qualità, quantità ed obiettivi delle soluzioni.

3. A seguito dell'approvazione del progetto preliminare le province, anche ai fini del monitoraggio dell'attuazione del piano, trasmettono alla Regione l'atto di approvazione del progetto.

 

     Art. 8. Progettazione definitiva

1. Il progetto definitivo, fatti salvi gli elaborati previsti dalla legislazione vigente e dal progetto preliminare, contiene:

a) elenco dei documenti e relativa copia su supporto informatico;

b) planimetria generale dell'intervento riportante almeno l'ingombro delle scarpate, le piazzole di sosta, i tratti in cui è consentito il sorpasso;

c) planimetria e profilo altimetrico degli svincoli e delle intersezioni principali;

d) profilo altimetrico con indicate la pendenza delle livellette, i raggi di curvatura dei raccordi verticali e le principali opere d'arte;

e) sezioni trasversali;

f) diagrammi di visuale libera sia del tracciato che delle intersezioni per ogni flusso di traffico;

g) planimetria della viabilità provvisoria e di accesso ai cantieri;

h) disegni delle opere d'arte maggiori;

i) disegni dei tipi di opere d'arte minori e delle opere di protezione del corpo stradale;

j) interferenze con altre opere e servizi (pubblici e privati);

k) analisi economica riportante i costi di realizzazione e di manutenzione;

l) documentazione fotografica dell'area di intervento con annessa planimetria riportante i punti di presa fotografici.

m) relazione idrologica e idraulica riportante lo studio dell'interazione tra l'intervento previsto ed eventuali corsi d'acqua superficiali, con l'indicazione dei procedimenti usati nell'elaborazione per la stima delle grandezze d'interesse;

n) relazione geologica e geotecnica;

o) planimetria e profili geologici;

p) indagini geologico-tecniche in ottemperanza alla classe di fattibilità di cui alla del. c.r. 94/1985 ed in linea con le prescrizioni ivi dettate.

q) studio di fattibilità ambientale inerente l'inserimento dell'intervento sul territorio che dovrà contenere:

1) le opere di sistemazione ambientale e a verde necessarie per la mitigazione degli impatti sul territorio,

2) indicazioni in merito all'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica,

3) le caratteristiche dei materiali prescelti,

4) la quantificazione dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera,

5) l'individuazione degli itinerari utilizzati per il trasporto,

6) il cronoprogramma della movimentazione,

7) la descrizione degli interventi previsti per la messa in sicurezza della viabilità interessata dal trasporto materiali,

8) le opere finalizzate alla mitigazione degli impatti conseguenti la realizzazione e l'esercizio dell'opera,

9) le eventuali opere di valorizzazione architettonica dei manufatti;

2. A seguito dell'approvazione del progetto definitivo le province, anche ai fini del monitoraggio dell'attuazione del piano, trasmettono alla Regione l'atto di approvazione del progetto.

 

     Art. 9. Progettazione esecutiva

1. Le province redigono ed approvano il progetto esecutivo, salvo quanto previsto al comma 2.

2. Nel caso in cui il progetto definitivo è stato approvato con prescrizioni da parte della Regione o il progetto esecutivo ha subito modifiche rispetto al definitivo approvato, le province lo trasmettono alla Regione per il parere di cui all' articolo 10

3. A seguito dell'approvazione del progetto esecutivo le province, anche ai fini del monitoraggio dell'attuazione del piano, trasmettono alla Regione l'atto di approvazione del progetto.

 

Capo III bis

Interventi progettati oppure realizzati dalla Regione

 

     Art. 9 bis. Responsabile unico del procedimento

1. Il responsabile unico del procedimento (RUP) degli interventi di competenza della Regione sulle strade è nominato con decreto del direttore della direzione regionale competente.

 

     Art. 9 ter. Disposizioni per l’approvazione dei progetti

     [Abrogato]

 

     Art. 9 quater. Verifica dei livelli di progettazione

1. L’attività di verifica per gli interventi di competenza della Regione è svolta mediante un gruppo di verifica, nominato con decreto del direttore regionale competente.

2. I componenti il gruppo di verifica non devono aver svolto la funzione di progettazione.

3. Le attività di verifica per gli interventi di competenza della Regione sono svolte secondo quanto disciplinato dalla legislazione nazionale.

 

     Art. 9 quinquies. Modifiche di contratti di appalto

1. Qualora sia necessario procedere a modifiche dei contratti di appalto in corso di validità nonché a varianti ai sensi dell’articolo 106 del d.lgs. 50/2016, che comportano un aumento dell’importo contrattualizzato, attraverso la delibera di attuazione del PRIIM di cui all'articolo 4 della l.r.55/2011 di rimodulazione dell'intervento, si verifica:

a) la coerenza della modifica proposta ai criteri del PRIIM e ai criteri per l’inserimento dell’intervento nell’ambito della programmazione pluriennale delle opere pubbliche regionali;

b) la coerenza della modifica alle finalità dell’intervento richiamate negli atti di programmazione regionali. 

 

     Art. 9 sexies. Cautele per l’attuazione degli interventi

1. Qualora, relativamente ad un intervento sulle strade regionali, l’impresa aggiudicataria iscriva sui libri contabili riserve per una cifra superiore a 100.000,00 euro, il dirigente competente ne dà comunicazione alla struttura regionale competente in materia di programmazione ai fini della stima del potenziale contenzioso e dei riflessi sulla programmazione.

 

Capo III ter

Interventi sulle strade regionali realizzati dalle province o dalla città metropolitana

 

     Art. 10. Parere regionale in merito alla progettazione degli interventi sulle strade regionali

1. La struttura regionale competente in materia di programmazione sulla viabilità regionale esprime il proprio parere sullo studio di fattibilità tecnica e economica e sul progetto definitivo degli interventi che le province o la Città metropolitana realizzano sulle strade regionali.

2. Ai fini del parere di cui al comma 1, la Regione verifica:

a) la coerenza delle soluzioni funzionali adottate rispetto agli obiettivi della pianificazione e programmazione regionale;

b) l’elenco degli elaborati e la completezza del progetto rispetto a quanto prescritto dalla normativa di riferimento, anche sulla base delle indicazioni del RUP;

c) la coerenza circa gli eventuali indirizzi espressi dalla Giunta regionale relativamente alla progettazione e realizzazione dell'opera.

 

     Art. 10 bis. Verifica dei livelli di progettazione degli interventi di competenza delle province

1. Le province o la Città metropolitana provvedono alla verifica dei progetti relativi alle strade regionali, con le modalità stabilite dalla legislazione statale di riferimento.

2. Le province o la Città metropolitana trasmettono gli atti conclusivi della verifica di cui al comma 1 alla struttura regionale competente

 

     Art. 11. Modalità di trasmissione dei progetti alla Regione

1. Le province, al fine di consentire la verifica di cui all' articolo 10, ultimata la definizione di ciascun livello progettuale, trasmettono tempestivamente alla struttura regionale competente in materia di viabilità regionale la relativa documentazione, sia in formato cartaceo che su supporto informatico.

2. Qualora gli interventi interessino aree individuate dai piani per l'assetto idrogeologico dei bacini regionali o dalle relative salvaguardie di cui alla legge regionale 11 febbraio 1998, n. 91 , (Norme per la difesa del suolo), le province trasmettono in tempo utile alle segreterie dei bacini regionali la relativa documentazione per l'esame da parte del Comitato tecnico di bacino e l'espressione del parere di competenza e ne danno comunicazione alla struttura regionale competente in materia di viabilità regionale.

3. Qualora gli interventi interessino opere idrauliche classificate ai sensi dell' articolo 12 , l.r. 91/98, le province trasmettono in tempo utile agli uffici regionali per la tutela del territorio la relativa documentazione per l'espressione del parere di competenza e ne danno comunicazione alla struttura regionale competente in materia di viabilità regionale.

4. Qualora gli interventi non siano conformi agli strumenti urbanistici comunali vigenti, le province, prima dell'approvazione dei progetti preliminari, trasmettono agli uffici regionali per la tutela del territorio territorialmente competenti, la necessaria documentazione per la definizione delle condizioni generali di ammissibilità sotto il profilo idrogeologico delle eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali vigenti e ne danno comunicazione alla struttura regionale competente in materia di viabilità regionale.

5. Qualora sia convocata, per l'acquisizione dei pareri, conferenza di servizi ai sensi della legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 (Disciplina degli accordi di programma delle conferenze di servizi), le province nella nota di convocazione indicano la specifica normativa con riferimento alla quale viene richiesto il parere alla Regione.

 

     Art. 12. Aggiudicazione dei lavori

1. Le province e la Città metropolitana trasmettono alla Regione, ai fini dell’espletamento delle procedure di gara, il quadro economico e il cronoprogramma dell’intervento, individuando anche il cronoprogramma di spesa con la previsione delle richieste di liquidazione da inviare alla Regione, oppure degli importi di cui all’articolo 13, comma 4.

2. A seguito dell’aggiudicazione dell’appalto, le province o la città metropolitana trasmettono alla Regione l’atto di aggiudicazione, il quadro economico di aggiudicazione e il cronoprogramma dell’intervento, al fine di consentire le eventuali necessarie modifiche alle previsioni di liquidazione degli importi di cui all’articolo 13, comma 4, e agli impegni di spesa .

3. Le economie derivanti dai ribassi d'asta sono trattenute dai soggetti finanziatori dell'intervento in proporzione alla quota percentuale di finanziamento.

 

     Art. 13. Erogazione delle risorse

1. Nel caso in cui un intervento inserito nella programmazione di cui all'articolo 3 sia finanziato in parte dalla Regione e in parte dagli enti locali, ogni erogazione finanziaria da parte della Regione è effettuata su richiesta delle province interessate o della Città metropolitana, relativamente alla quota percentuale di cofinanziamento regionale. La Regione provvede alle erogazioni finanziarie a seguito della richiesta delle province interessate o della Città metropolitana.

2. Le erogazioni finanziarie relative alle spese tecniche sono effettuate su richiesta delle province interessate e della Città metropolitana, con la cadenza temporale di seguito indicata:

a) all’avvio della progettazione per le spese tecniche relative all’esecuzione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva;

b) all’aggiudicazione dei lavori per le restanti spese tecniche relative all’esecuzione dell’intervento.

3. La Regione eroga i finanziamenti relativi agli oneri di esproprio per gli interventi di cui all’articolo 3, a seguito dell’approvazione da parte delle province o della Città metropolitana del progetto definitivo e prima dell’inizio delle relative procedure, su richiesta delle province interessate o della Città metropolitana.

4. L’erogazione del primo finanziamento relativo all’esecuzione dei lavori inseriti nella programmazione di cui all’articolo 3 è effettuata a partire dall’aggiudicazione dell’opera, previa richiesta da parte delle province o della Città metropolitana del fabbisogno di cassa per il trimestre successivo, giustificato sulla base del cronoprogramma di avanzamento percentuale dell’importo lavori relativo all’intero intervento.

5. Alle successive erogazioni si provvede previa presentazione della dichiarazione da parte delle province o della Città metropolitana nella quale, sulla base degli importi contabilizzati e delle liquidazioni effettuate, si attesti l’avvenuto utilizzo, salvo giustificato motivo, di almeno il 75 per cento di quanto precedentemente erogato dalla Regione, sia per lavori che per somme a disposizione, e si indichi il fabbisogno di cassa sulle obbligazioni in scadenza nel trimestre successivo.

6. La Regione può procedere, su richiesta della province o della Città metropolitana, ad effettuare erogazioni finanziarie straordinarie in tempi e modi diversi da quelli sopra indicati in relazione a documentate esigenze straordinarie non prevedibili.

7. A conclusione dei lavori, dopo l’effettuazione del collaudo tecnico amministrativo, le province o la Città Metropolitana  trasmettono alla Regione la rendicontazione dei costi di intervento e della somme a disposizione e il quadro economico finale e provvede alla restituzione delle eventuali risorse già erogate e non utilizzate.

8. In caso di parere negativo reso ai sensi dell'articolo 10  le province o la Città metropolitana trasferiscono le risorse a saldo e attestano  le spese sostenute .

 

     Art. 14. Modifiche di contratti di appalto

1. Qualora durante i lavori sia necessario variare il quadro economico dell’intervento, le province e la Città metropolitana:

a) nel caso in cui non vi sia aumento di spesa complessivo, approvano direttamente la rimodulazione ai sensi della normativa vigente;

b) nel caso in cui la rimodulazione preveda anche un aumento complessivo di spesa, richiedono l’autorizzazione alla Regione.

2. A seguito dell’approvazione della modifica del contratto d’appalto le province e la Città metropolitana trasmettono alla Regione l’atto di approvazione, con i relativi allegati  tecnici, amministrativi ed economici e l’eventuale modifica del cronoprogramma attuativo e finanziario.

 

     Art. 15. Monitoraggio degli interventi e aggiornamento del catasto delle strade regionali

1. La Regione effettua un monitoraggio semestrale dello stato di attuazione degli interventi tramite la trasmissione alle province o alla Città metropolitana di schede di monitoraggio con valenza di documento operativo per gli interventi sulle strade regionali ai sensi della legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private), mediante modalità di trasmissione svolte per via telematica.

2. Oltre che all’aggiornamento del monitoraggio attuativo, le province o la Città metropolitana provvedono semestralmente alla trasmissione alla Regione del cronoprogramma finanziario degli interventi, per consentire eventuali modifiche alle previsioni di liquidazione degli importi di cui all’articolo 12 e degli impegni di spesa.

3. La Regione può richiedere alle province o alla Città metropolitana in altri momenti dell’anno l’attualizzazione del monitoraggio semestrale.

4 . Al fine di consentire l’aggiornamento del catasto delle strade regionali, la Regione provvede ogni 3 anni ad effettuare rilievi di aggiornamento lungo la rete regionale, in modo da acquisire i necessari dati catastali di eventuali varianti ai tracciati stradali realizzati.

 

CAPO IV

criteri per la fissazione dei canoni dovuti dai destinatari di provvedimenti autorizzatori

 

     Art. 16. Criteri per la determinazione dei canoni

1. Fatte salve le norme specificamente dettate dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), le province e la Città metropolitana provvedono alla determinazione della misura del canone da corrispondersi dal soggetto destinatario dei provvedimenti di autorizzazione e concessione, sulla base:

a) della rilevanza, sotto il profilo economico e sociale, del territorio interessato dal provvedimento;

b) dell'entità della superficie di cui si chiede l'uso o l'occupazione;

c) della durata del provvedimento;

d) del sacrificio derivante alla viabilità.

2. E' commisurato all'entità della superficie il canone dovuto a fronte del rilascio dei provvedimenti di seguito elencati:

a) autorizzazione all'apertura di passo carrabile, con riferimento alla quale la superficie occupata è determinata dalla larghezza del varco;

b) autorizzazione all'apertura di accessi a raso;

c) concessione per l'occupazione di spazio del suolo, e sottostante o sovrastante il suolo;

d) concessione per l'occupazione di attraversamenti aerei.

3. Le province, nella determinazione del canone, possono applicare specifici coefficienti correttivi rispetto ai criteri di cui ai commi 1 e 2 per provvedimenti relativi:

a) ad aree destinate a mercati, fiere, spettacoli e attrazioni culturali;

b) a condutture per impianti relativi a servizi pubblici;

c) ad impianti di distribuzione carburante;

d) ad impianti pubblicitari;

e) ad accesso avente una particolare destinazione.

3 bis. I proventi derivanti dalle attività disciplinate dal presente articolo sono destinati a coprire le esigenze ulteriori, rispetto a quanto destinato annualmente dal bilancio regionale per la manutenzione delle strade regionali, ai sensi dell’articolo 23 della l.r.88/1998.

 

Capo V

concessione di costruzione ed esercizio di autostrade e strade regionali

 

     Art. 17. Disposizioni per il rilascio delle concessioni di costruzione ed esercizio di autostrade e strade regionali

1. La Regione provvede, ai sensi dell' articolo 22 , comma 1, lettera f) della l.r. 88/1998 e della normativa nazionale vigente al rilascio della concessione di costruzione ed esercizio di autostrade e strade regionali, inserite nel programma di cui all'articolo 2, ed alla determinazione delle tariffe relative.

2. La Giunta regionale, con deliberazione, definisce i criteri dell’affidamento, in applicazione di quanto disposto in materia dall’articolo 183 del d.lgs. 50/2016 .

3. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo, la struttura regionale competente all'adozione del provvedimento di concessione, fermo restando il procedimento di cui all’articolo 183 del dlgs 50/2016 , si avvale di una apposita commissione interdisciplinare, costituita dai responsabili delle strutture regionali interessate dal procedimento stesso.

 

Capo VI

CLASSIFICAZIONE AMMINISTRATIVA DELLE STRADE REGIONALI E PROVINCIALI

 

     Art. 18. Norme generali

1. La Regione provvede, ai sensi dell' articolo 22 , comma 1, lettera h) della l.r. 88/1998, all'esercizio della funzione di classificazione, declassificazione, e dismissione delle strade regionali e provinciali, nel rispetto delle disposizioni a tal fine dettate, oltre che dalla l.r. 88/1998 , dal d.lgs. 285/1992 e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada).

2. Il decreto dirigenziale di classificazione, declassificazione o dismissione delle strade regionali e provinciali, è adottato sentita la provincia interessata e la Città metropolitana che trasmette alla Regione apposita domanda corredata dai seguenti documenti:

a) il provvedimento dell'ente locale che propone alla Regione di procedere all'emissione del decreto regionale;

b) la documentazione tecnica relativa alla strada;

c) la rappresentazione cartografica della strada in scala opportuna;

d) una relazione tecnica contenente le motivazioni.

3. La Regione provvede all'emanazione del decreto di classificazione, declassificazione e dismissione ai sensi del presente articolo, entro sessanta giorni dall'acquisizione completa della documentazione di cui al comma 2.

 

     Art. 19. Documentazione tecnica

1. Nel caso di classificazione e declassificazione, la documentazione tecnica di cui alla lettera b) dell' articolo 18 contiene:

a) il parere del soggetto gestore della strada;

b) la relazione sullo stato di manutenzione della infrastruttura stradale e delle eventuali opere d'arte;

c) una o più planimetrie riportanti indicazioni circa:

1) le previsioni urbanistiche nelle aree limitrofe alla strada;

2) l'indicazione della segnaletica orizzontale e verticale e l'ubicazione delle opere d'arte;

3) le indicazioni delle concessioni pubblicitarie e relativo elenco;

4) l'indicazione di eventuali fabbricati di pertinenza della strada con il relativo elenco;

5) l'indicazione dei sottoservizi presenti con il relativo elenco;

6) l'indicazione degli accessi presenti con il relativo elenco;

2. La documentazione di cui al comma 1 è obbligatoria nel caso in cui si classifichi una strada regionale o si declassifichi una strada da provinciale o comunale a regionale.

3. Nel caso di richiesta di dismissione di strade provinciali e regionali, o di tratti di esse, l'ente gestore da atto nel parere di cui al comma 1, che la strada o il tratto oggetto della richiesta, non riveste più alcuna funzione stradale di interesse pubblico e che la dismissione non compromette la funzionalità della rete stradale pubblica locale.

 

     Art. 20. Declassificazione da strada provinciale o regionale a strada comunale

1. Alla declassificazione da strada provinciale o regionale a strada comunale provvede la Regione con decreto dirigenziale, sentiti gli enti territoriali interessati preso atto dell'intesa fra gli stessi. Il dirigente regionale trasmette il provvedimento di declassificazione alla provincia interessata e alla Città metropolitana, che provvedono che provvede alla classificazione ai sensi dell' articolo 23 , comma 1, lettera b) della l.r. 88/1998 .

 

     Art. 21. Declassificazione da strada comunale a strada provinciale o regionale

1. Alla declassificazione di una strada comunale provvede la provincia e la città metropolitana d'intesa con i comuni interessati. La provincia e la città metropolitana trasmettono il provvedimento di declassificazione alla Regione ai fini della classificazione della strada quale provinciale o regionale, secondo la procedura di cui all'articolo 18 comma 1.

 

     Art. 22. Disposizioni procedurali nel caso di dissenso fra gli enti locali

1. Qualora, ai sensi dell' articolo 23 , comma 1, lettera b) della l.r. 88/1998 , entro sei mesi dall'inizio del procedimento o dalla esplicita opposizione dell'ente che riceve la richiesta, non si raggiunga l'intesa fra provincia e la città metropolitana e comune, alla classificazione, declassificazione e dismissione delle strade comunali provvede la Regione. I sei mesi decorrono dalla data d'invio della domanda finalizzata ai procedimenti di cui all' articolo 23 , comma 1, lettera b), della l.r. 88/1998

2. L'ente interessato, al fine di consentire l'emanazione del provvedimento regionale conclusivo, trasmette alla Regione specifica istanza contenente:

a) provvedimento che esprima il proprio consenso sul procedimento, lo approvi per quanto di competenza e richieda l'emanazione del decreto regionale;

b) relazione inerente le mutate condizioni della strada in relazione alle quali si chiede il cambio di classifica amministrativa;

c) la documentazione tecnica relativa alla strada di cui all' articolo 19 ;

d) copia di ogni atto in possesso all'ente promotore relativo al cambio di classifica, nonché le eventuali motivazioni di opposizione di altri enti interessati.

3. La mancata trasmissione della documentazione di cui al comma 2 entro tre mesi dal termine di cui al comma 1, fa decadere il procedimento in capo alla Regione, fermo restando la possibilità di riattivarlo da parte dell'ente interessato.

 

     Art. 23. Passaggi di proprietà fra gli enti proprietari delle strade

1. Qualora il provvedimento di classificazione comporti il trasferimento della proprietà delle strade regionali, provinciali o comunali, l'ente cedente provvede, entro il termine di cui all' articolo 25 , comma 2, alla consegna della strada all'ente nuovo proprietario mediante apposito verbale di consegna.

2. Qualora l'ente nuovo proprietario non intervenga nel termine di cui al comma 1, l'amministrazione cedente è autorizzata a redigere il verbale di consegna alla presenza di due testimoni, a notificare all'amministrazione inadempiente, mediante ufficiale giudiziario, il verbale di consegna e ad apporre agli estremi della strada interessata appositi cartelli sui quali vengono riportati gli estremi del verbale richiamato.

 

     Art. 24. Norme in deroga alla dismissione amministrativa

1. I tratti di strade regionali dismessi, a seguito di varianti, vengono declassificati quali strade provinciali o comunali, qualora siano ancora utilizzabili, e sempre che non alterino i capisaldi del tracciato della strada.

2. Ove ricorrano le medesime circostanze di cui al comma 1, vengono declassificati a strade comunali i tratti di strade provinciali soggetti a dismissione a seguito di varianti.

 

     Art. 25. Pubblicità

1. I provvedimenti di classificazione, declassificazione e dismissione adottati dalla Regione, dalle province e dalla Città metropolitana sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

2. I provvedimenti di classificazione, declassificazione e dismissione hanno effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi sono stati pubblicati nel Burt.

 

     Art. 25 bis. Disposizioni transitorie

1. Per gli interventi per i quali le province e la Città metropolitana, a seguito del passaggio delle competenze dal 1 gennaio 2016 ai sensi della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alla l.r. 32/2002, alla l.r.67/2003, alla l.r.41/2005, alla l.r.68/2011 e alla l.r.65/2014), hanno inviato alla Regione il progetto completo e gli elaborati di verifica, unitamente alla rendicontazione delle spese di progettazione sostenute, la Regione verifica la rendicontazione trasmessa e ne comunica gli esiti alle province e alla Città metropolitana, che provvedono a restituire le somme precedentemente erogate e non spese.

2. Per gli interventi la cui attuazione rimane di competenza delle province e della Città metropolitana, nel caso in cui il progetto definitivo sia stato approvato con prescrizioni da parte della Regione o il progetto esecutivo abbia subito modifiche rispetto al progetto definitivo approvato, le province e la Città Metropolitana trasmettono il progetto esecutivo alla Regione per l’espressione del parere di cui all’articolo 10.

3. Per gli interventi la cui attuazione rimane di competenza delle Province e della Città Metropolitana, a seguito dell’approvazione del progetto esecutivo, le province e la Città Metropolitana trasmettono alla Regione l’atto di approvazione del progetto e l'atto conclusivo della verifica di cui all'articolo 10bis.

 

Capo VII

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 26. Abrogazioni

1. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 febbraio 2003, n. 9/R (Regolamento regionale per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell' articolo 22, comma 4 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 ) è abrogato.


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dal D.P.G.R. 23 giugno 2020, n. 44/R.