§ 4.6.51 - D.P.G.R. 1 aprile 2009, n. 15/R.
Regolamento di attuazione della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.6 fiere, mercati e commercio
Data:01/04/2009
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Oggetto e definizioni (articolo 3 l.r. 28/2005)
Art. 2.  Contenuti delle domande di autorizzazione, delle dichiarazioni di inizio di attività e delle comunicazioni (articoli 22, comma 1, lett.a), b), l), m); 25, comma 2; 31, comma 2; 43, comma 2; 55, [...]
Art. 3.  Autorizzazione ed attività dei centri di assistenza tecnica (articolo 10, comma 5, l.r. 28/2005)
Art. 4.  Albi e mappe delle attività di interesse storico, di tradizione e di tipicità (articolo 99, comma 2, l.r. 28/2005)
Art. 5.  Commissione per l’osservatorio regionale sul commercio (articolo 100, comma 5, l.r. 28/2005)
Art. 6.  Modalità di effettuazione della concertazione locale (articolo 22, comma 1, lettera k), l.r. 28/2005)
Art. 7.  Modalità di effettuazione della concertazione per le aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali in sede fissa (articoli 22, comma 1, lettera k) e 80, comma 6, l.r. 28/2005)
Art. 8.  Dimensioni delle medie strutture di vendita (articolo 22, comma 1, lettera f), l.r. 28/2005)
Art. 9.  Indirizzi per la programmazione delle medie strutture di vendita (articolo 22, comma 1, lettera g), l.r. 28/2005)
Art. 10.  Autorizzazione dovuta alle medie strutture di vendita (articolo 22, comma 1, lettera h), l.r. 28/2005)
Art. 11.  Strutture di vendita in forma aggregata (articoli 4, comma 2, lettera b) e 22, l.r. 28/2005)
Art. 12.  Dimensioni e tipologie delle grandi strutture di vendita (articolo 22, comma 1, lettera f), l.r. 28/2005)
Art. 13.  Elementi di qualità e di prestazione delle grandi strutture di vendita (articolo 22, comma 1, lettera i), l.r. 28/2005)
Art. 14.  Programmazione delle grandi strutture di vendita (articolo 22, comma 1, lettera g), l.r. 28/2005)
Art. 15.  Presentazione della domanda e istruttoria comunale (articolo 22, comma 1, lettera c), l.r. 28/2005)
Art. 16.  Istruttoria regionale (articolo 22, comma 1, lettera c), l.r. 28/2005)
Art. 17.  Convocazione della conferenza di servizi (articolo 22, comma 1, lettera c), l.r. 28/2005)
Art. 18.  Conferenza di servizi (articolo 22, comma 1, lettera c), l.r. 28/2005)
Art. 19.  Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione alle grandi strutture di vendita (articolo 22, comma 1, lettera d), l.r. 28/2005)
Art. 20.  Autorizzazione dovuta alle grandi strutture di vendita (articolo 22, comma 1, lettera h), l.r. 28/2005)
Art. 21.  Criteri di priorità per il rilascio dell’autorizzazione (articolo 22, comma 1, lettera d), l.r. 28/2005)
Art. 22.  Disposizioni per l’utilizzo della superficie di vendita autorizzabile (SVAG) (articolo 22, comma 1, lettera g), l.r. 28/2005)
Art. 23.  Autorizzazione ai centri commerciali (articolo 19 l.r. 28/2005)
Art. 24.  Esercizi specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti ed a consegna differita (articolo 22, comma 1, lettera j), l.r. 28/2005)
Art. 25.  Esercizio congiunto nello stesso locale dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio (articolo 21, comma 3, l.r. 28/2005)
Art. 26.  Raccordi viari tra medie e grandi strutture di vendita e viabilità pubblica (articolo 22, comma 1, l.r. 28/2005)
Art. 27.  Dotazione di parcheggi (articolo 22, comma 1, l.r. 28/2005)
Art. 28.  Parcheggi per gli esercizi di vicinato (articolo 22, comma 1, l.r. 28/2005)
Art. 29.  Parcheggi per le medie strutture di vendita (articolo 22, comma 1, l.r. 28/2005)
Art. 30.  Parcheggi per le grandi strutture di vendita (articolo 22, comma 1, l.r. 28/2005)
Art. 31.  Caratteristiche dei parcheggi (articolo 22, comma 1, l.r. 28/2005)
Art. 32.  Servizi igienici per la clientela (articolo 22, comma 1, l.r. 28/2005)
Art. 33.  Aperture domenicali e festive degli esercizi specializzati (articolo 86 l.r. 28/2005)
Art. 34.  Corsi di formazione e di aggiornamento professionale e titoli di studio abilitanti (articolo 14, comma 9, l.r. 28/2005)
Art. 35.  Esercizio in proprio dell’attività di vendita e di somministrazione (articolo 14, comma 1, lettera a), numero 3 e lettera b), numero 3, l.r. 28/2005)
Art. 36.  Dipendente qualificato (articolo 14, comma 1, lettera a), numero 3 e lettera b), numero 3, l.r. 28/2005)
Art. 37.  Date di inizio e durata delle vendite di fine stagione (articolo 95, comma 2, l.r. 28/2005)
Art. 38.  Banche dati dell’osservatorio regionale sul commercio (articolo 100, comma 2, l.r. 28/2005)
Art. 39.  Norme transitorie in materia di autorizzazione alle medie e alle grandi strutture di vendita (articolo 22 l.r. 28/2005)
Art. 40.  Norma transitoria in materia di deroga ai limiti dimensionali delle grandi strutture di vendita (articolo 22, comma 1, lettera f), l.r. 28/2005)
Art. 41.  Norma transitoria in materia di durata della programmazione regionale delle grandi strutture di vendita (articolo 22, comma 1, lettera g), l.r. 28/2005)
Art. 42.  Norma finale in materia di adeguamento dei titoli autorizzativi (articolo 22 l.r. 28/2005)
Art. 43.  Abrogazioni
Art. 44.  Abrogazioni e disapplicazioni differite


§ 4.6.51 - D.P.G.R. 1 aprile 2009, n. 15/R. [1]

Regolamento di attuazione della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).

(B.U. 6 aprile 2009, n. 11)

 

Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento

 

Visto l’articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

 

Visto l’articolo 42 dello Statuto;

 

Vista la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti) ed in particolare l’articolo 3;

 

Visto il parere del comitato tecnico di direzione(CTD), espresso nella seduta del 26 marzo 2009;

 

Visti i pareri delle competenti strutture di cui all’articolo 29 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale”);

 

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2008, n. 1203;

 

Visto il parere della Terza Commissione consiliare “Attività produttive”, espresso nella seduta del 4 marzo 2009;

 

Visto il parere del Consiglio delle Autonomie locali, espresso nella seduta del 20 marzo 2009;

 

Visti gli ulteriori pareri delle competenti strutture di cui all’articolo 29 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale”);

 

Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 marzo 2009, n. 237;

 

Considerato quanto segue:

 

1. La legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti) è entrata in vigore il 25 febbraio 2005 ma la sua piena applicabilità era stata condizionata all’entrata in vigore del regolamento di attuazione. Inoltre, anche a seguito delle modifiche introdotte con la legge regionale 5 giugno 2007, n. 34 (Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 “Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti”), in assenza di regolamento attuativo, la legge è stata applicata solo per le parti relative alla vendita su aree pubbliche, alla somministrazione di alimenti e bevande ed alla vendita della stampa quotidiana e periodica. Il presente regolamento consente di applicare anche il capo III della legge, relativo al commercio in sede fissa e le parti ad esso collegate;

 

2. il presente regolamento non contiene le norme attuative in materia di distribuzione di carburanti in quanto l’articolo 113ter della l.r. 28/2005 fa decorrere le disposizioni in materia di distribuzione di carburanti dalla data di entrata in vigore della legge di modifica del capo II del titolo II della stessa l.r. 28/2005;

 

3. è opportuno costituire un organismo non eccessivamente pletorico e, nello stesso tempo, più adeguabile alle specifiche competenze richieste dai temi in discussione. Per questa ragione la composizione della commissione per l’osservatorio regionale sul commercio prevede sia la presenza di componenti fissi che di componenti invitati alle singole riunioni della commissione, in relazione alla specificità degli argomenti trattati;

 

4. per rispettare le peculiarità del territorio toscano, nel definire le dimensioni massime delle medie strutture di vendita, sono state previste dimensioni diverse in relazione alla popolazione ed alla collocazione dei comuni. Inoltre, nel rispetto del principio di sussidiarietà e adeguatezza è attribuita ai comuni la possibilità di ridurre tali dimensione;

 

5. per favorire il processo di ammodernamento della rete distributiva, si prevede che l’autorizzazione all’ampliamento delle medie strutture di vendita, già attive da almeno tre anni sia dovuta in caso di accorpamento alle stesse di esercizi commerciali, anch’essi già attivi dallo stesso periodo di tempo;

 

6. negli ultimi anni è stata registrata la realizzazione di addensamenti di strutture di vendita che, di fatto, presentano un impatto urbanistico, viabilistico e commerciale parificabile a quello della grande distribuzione. Questo fenomeno determina un aggiramento sostanziale delle previsioni programmatorie, procedimentali e dei requisiti strutturali previsti per le grandi strutture di vendita: di conseguenza, si è reso necessario disciplinare il fenomeno, anche al fine di rispettare la ratio della l.r. 28/2005, la quale prevede che l’apertura di grandi strutture di vendita sia sottoposta ad una programmazione regionale;

 

7. per garantire che le grandi strutture di vendita siano coerenti con le peculiarità geografiche e storiche del territorio toscano, è fissato un dimensionamento massimo delle stesse ed un rapporto tra dimensione della grande struttura e dimensione demografica del comune di insediamento;

 

8. per ridurre il consumo della risorsa territorio e per favorire la riqualificazione delle grandi strutture di vendita, si disciplinano alcune ipotesi di autorizzazioni dovute in caso di accorpamento di esercizi o di trasferimento in collocazioni ritenute più idonee;

 

9. per favorire la riqualificazione degli esercizi esistenti, la qualità architettonica ed ambientale delle strutture, la tutela dell’occupazione ed i servizi offerti al consumatore, sono previsti una serie di criteri di priorità per il rilascio delle autorizzazioni alle grandi strutture di vendita tra loro concorrenti;

 

10. la vendita esclusiva di merci ingombranti o a consegna differita e la vendita nello stesso locali all’ingrosso e al dettaglio di specifici prodotti necessita di molto spazio espositivo ma ha un ridotto impatto sul territorio. Per questa ragione sono stati previsti specifici criteri di calcolo della superficie di vendita;

 

11. per garantire che gli esercizi commerciali siano facilmente raggiungibili dall’utenza e per ridurne l’impatto sulla viabilità pubblica, sono previsti standard di parcheggio dimensionati in proporzione alla superficie di vendita realizzata e sono definite le caratteristiche dei raccordi viari tra gli stessi parcheggi e la viabilità pubblica;

 

12. per garantire la tutela dell’affidamento degli imprenditori che abbiano presentato domanda di autorizzazione per medie o grandi strutture di vendita in vigenza della precedente normativa, è previsto un regime transitorio che consente di esaminare le domande, già presentate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, secondo le norme vigenti al momento della loro presentazione;

 

13. per garantire alle grandi strutture già esistenti di riqualificarsi, trasferendosi in collocazioni territorialmente più adeguate, ed a un definito numero di strutture sorte in vigenza di una norma speciale, che non prevedeva alcun limite dimensionale, di adeguarsi alle mutate esigenze del mercato, è consentita, entro un anno dall’entrata in vigore del regolamento, una deroga ai limiti dimensionali;

 

14. si ritiene di non accogliere alcune osservazioni formulate dalla Terza Commissione consiliare – attività produttive, per i motivi di seguito esposti:

a) relativamente all’aggiunta, all’articolo 14, di un comma 9, in quanto la previsione di una destinazione d’uso specifica per l’insedimento delle grandi strutture di vendita è già contenuta all’articolo 19, comma 1, lettera f) del presente regolamento e pertanto l’integrazione richiesta appare inutile;

b) relativamente all’aggiunta, all’articolo 27, di un comma 7, in quanto la previsione di parcheggi per biciclette è già contenuta all’articolo 31, comma 1, lettera p) del presente regolamento;

c) relativamente all’aggiunta di un articolo specifico per l’abbattimento delle barriere architettoniche in quanto le disposizioni in materia di barriere architettoniche sono già contenute nella legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sulla eliminazione delle barriere architettoniche) ed in particolare nell’articolo 2, comma 2, lettera d);

d) relativamente all’aggiunta di un articolo specifico in materia di accessibilità sostenibile, in quanto la previsione di accessi specifici destinati ai pedoni ed alle biciclette non è esclusa dalle disposizioni che disciplinano gli accessi agli esercizi commerciali;

e) relativamente alla modificadell’articolo 40, in quanto appare incongruo sottoporre le grandi strutture di vendita con caratteristiche di polo di attrazione di interesse interregionale al rispetto dell’articolo 14, comma 2, trattandosi di un numero limitato e non estensibile di strutture, già autorizzate sulla base di una norma apposita che non le sottoponeva ad alcun limite dimensionale né ad alcun rapporto con le dimensioni demografiche del comune di insediamento;

 

si approva il presente regolamento

 

Titolo I - Disposizioni generali

 

Capo I - Disposizioni generali

 

Art. 1. Oggetto e definizioni (articolo 3 l.r. 28/2005)

1 Il presente regolamento stabilisce le norme di attuazione della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).

2. Ai fini del presente regolamento, per Codice si intende la l.r. 28/2005.

 

     Art. 2. Contenuti delle domande di autorizzazione, delle dichiarazioni di inizio di attività e delle comunicazioni (articoli 22, comma 1, lett.a), b), l), m); 25, comma 2; 31, comma 2; 43, comma 2; 55, comma 2, l.r. 28/2005)

1. I contenuti delle domande di autorizzazione, delle dichiarazioni di inizio di attività e delle comunicazioni previste nel Codice sono indicati nell’allegato A al presente regolamento.

 

     Art. 3. Autorizzazione ed attività dei centri di assistenza tecnica (articolo 10, comma 5, l.r. 28/2005)

1. La competente struttura della Giunta regionale autorizza la costituzione dei centri di assistenza tecnica di cui all’articolo 10 del Codice, sulla base di apposita domanda presentata, anche per via telematica, dai soggetti interessati.

2. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1 deve indicare la localizzazione degli sportelli operativi e ad essa si allega lo statuto di cui al comma 3, lettera e).

3. L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata al centro di assistenza tecnica qualora sussistano le seguenti condizioni:

a) la sede legale è localizzata nel territorio regionale;

b) la copertura dei servizi è assicurata attraverso almeno due sportelli informativi per ambito provinciale;

c) le attività sono svolte in favore di tutte le imprese interessate, nell'area di propria operatività;

d) è assicurata una struttura organizzativa, formativa e di consulenza in grado di fornire qualificati livelli di prestazioni;

e) lo statuto prevede il rispetto delle condizioni di cui al presente comma.

4. L'autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, previa acquisizione del parere della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competente per territorio e, nel caso di centri operanti in più province, dell'Unioncamere Toscana; decorso tale termine senza che la Regione si sia espressa, la domanda si intende accolta.

5. Le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del Codice, a parità di tutte le altre condizioni, si avvalgono prioritariamente dei centri di assistenza tecnica per la realizzazione degli interventi di cui al titolo II, capo XIII, del Codice.

 

     Art. 4. Albi e mappe delle attività di interesse storico, di tradizione e di tipicità (articolo 99, comma 2, l.r. 28/2005)

1. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, criteri e requisiti per l’inserimento delle attività commerciali, turistiche ed economiche di interesse storico, di tradizione e di tipicità negli albi e mappe di cui all’articolo 99, comma 2, del Codice.

 

     Art. 5. Commissione per l’osservatorio regionale sul commercio (articolo 100, comma 5, l.r. 28/2005)

1. La composizione della commissione di cui all’articolo 100, comma 5, del Codice è articolata come segue:

a) in rappresentanza della Regione :

1) l’assessore regionale al commercio che la presiede;

2) il dirigente della competente struttura regionale o suo delegato;

b) in rappresentanza degli enti locali:

1) il rappresentante dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Toscana delegato per la materia del commercio;

2) il rappresentante dell’Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) Toscana delegato per la materia del commercio;

3) il rappresentante dell’Unione delle province d’Italia (UPI) Toscana delegato per la materia del commercio;

c) in rappresentanza dei consumatori:

1) tre rappresentanti scelti dal Comitato regionale dei consumatori e degli utenti (CRCU) tra i soggetti iscritti nell’elenco di cui all’articolo 3 della legge regionale 12 gennaio 2000, n. 1 (Norme per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti), maggiormente rappresentativi a livello regionale;

d) in rappresentanza delle imprese del commercio:

1) un rappresentante della Confcommercio Toscana;

2) un rappresentante della Confesercenti Toscana;

3) un rappresentante della Federdistribuzione Toscana;

4) un rappresentante delle Centrali cooperative maggiormente rappresentative;

e) in rappresentanza dei lavoratori dipendenti di categoria:

1) un rappresentante della Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL) Toscana;

2) un rappresentante della Confederazione italiana sindacati dei lavoratori (CISL) Toscana;

3) un rappresentante dell’Unione italiana del lavoro (UIL) Toscana;

f) in rappresentanza delle Camere di commercio:

1) un rappresentante dell’Unioncamere Toscana.

2. In relazione a specifici temi settoriali da affrontare, oltre ai componenti di cui al comma 1, possono essere invitati a partecipare alle riunioni rappresentanti di:

a) Federazione italiana editori giornali (FIEG) Toscana;

b) Associazione nazionale distributori stampa (ANADIS) Toscana;

c) Società petrolifere di bandiera;

d) Società petrolifere indipendenti;

e) Società di distribuzione di GPL;

f) Società di distribuzione del metano;

g) altre parti sociali ed economiche interessate, ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale).

3. In relazione agli argomenti in discussione, ciascuno dei componenti di cui al comma 1 può individuare un soggetto delegato a partecipare alle riunioni in sua vece.

4. La Commissione dura in carica tre anni.

 

Titolo II - Concertazione locale

Capo I - Modalità per la concertazione locale

 

     Art. 6. Modalità di effettuazione della concertazione locale (articolo 22, comma 1, lettera k), l.r. 28/2005)

1. La concertazione locale prevista dal Codice si svolge sulla base di protocolli sottoscritti da comune e parti sociali maggiormente rappresentative a livello locale.

2. I protocolli di cui al comma 1 definiscono gli obiettivi e le regole della concertazione, ai sensi dell’articolo 15 della l.r. n. 49/1999, prevedono tempi e modalità di convocazione dei partecipanti alla concertazione e l’obbligo della stesura di un documento, allegato agli atti comunali, riassuntivo dell’attività di concertazione svolta, nel quale si dia conto, tra l’altro, delle posizioni espresse dalle parti e delle indicazioni finali proposte.

3. Per favorire uniformità di comportamenti, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce uno schema di protocollo-tipo.

4. La concertazione di cui al comma 1 è finalizzata alla verifica dei rispettivi orientamenti ed alla ricerca di convergenze, per individuare e determinare gli obiettivi ed i contenuti essenziali degli atti di programmazione della rete commerciale.

5. In relazione all’ambito di efficacia territoriale degli atti da definire, alle attività di concertazione partecipano, per le organizzazioni imprenditoriali del commercio e della cooperazione e per quelle sindacali dei lavoratori, i rappresentanti delle organizzazioni presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) e firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore e/o i rappresentanti di quelle aderenti alle stesse organizzazioni firmatarie. La concertazione può svolgersi a livello comunale, intercomunale, provinciale, interprovinciale e regionale.

 

     Art. 7. Modalità di effettuazione della concertazione per le aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali in sede fissa (articoli 22, comma 1, lettera k) e 80, comma 6, l.r. 28/2005)

1. La concertazione prevista dall’articolo 80, comma 6, del Codice è preceduta da una ricognizione della situazione esistente in relazione alle aperture domenicali e festive effettuate dagli esercizi commerciali. I risultati di tale ricognizione sono valutati dal comune, congiuntamente ai soggetti di cui all’articolo 80, comma 2, del Codice.

2. La concertazione di cui al comma 1 è attivata dal comune su richiesta anche di uno soltanto dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 2, del Codice ed il procedimento è concluso entro centoventi giorni.

3. I comuni facenti parte di uno stesso bacino omogeneo di utenza o di altri ambiti territoriali ottimali definiti dalla legislazione vigente, promuovono azioni di coordinamento, tra loro e con i soggetti di cui all’articolo 80, comma 2, del Codice, al fine di articolare e armonizzare le aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali. Allo stesso fine ed anche per coordinare gli orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa con quelli di tutte le attività commerciali di cui all’articolo 1, comma 2, del Codice, possono essere concluse intese in ambiti più ampi di quelli indicati.

 

Titolo III - Commercio in sede fissa

Capo I - Disposizioni per le medie strutture di vendita

 

     Art. 8. Dimensioni delle medie strutture di vendita (articolo 22, comma 1, lettera f), l.r. 28/2005)

1. Le medie strutture di vendita di cui all’articolo 15, comma 1, lettera e), del Codice, hanno superficie di vendita fino a 1.500 metri quadrati, salvo quanto previsto al comma 2.

2. Nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, inseriti nelle aree commerciali metropolitane Firenze-Pistoia-Prato e Livorno-Pisa, individuate nell’allegato B al presente regolamento, le medie strutture hanno superficie di vendita fino a 2.500 metri quadrati.

3. Il comune può prevedere, sull’intero territorio o su parti di esso, limitazioni dimensionali inferiori a quelle previste ai commi 1 e 2, in relazione ad esigenze di tutela dello stato dei luoghi o di aree di particolare interesse.

 

     Art. 9. Indirizzi per la programmazione delle medie strutture di vendita (articolo 22, comma 1, lettera g), l.r. 28/2005)

1. Il comune, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del Codice e sulla base delle previsioni contenute nel regolamento urbanistico di cui all’articolo 55 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), definisce la programmazione commerciale delle medie strutture di vendita tenendo conto dei seguenti indirizzi:

a) modernizzare ed innovare il sistema distributivo;

b) garantire un equilibrato sviluppo delle diverse forme distributive e la presenza qualificata di servizi di prossimità;

c) recuperare e riqualificare il patrimonio edilizio esistente, compresi i complessi produttivi dismessi, garantendo la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche delle aree;

d) riqualificare aree urbane mediante la costituzione di luoghi di aggregazione, nei quali l’inserimento di medie strutture di vendita costituisca elemento di attrattività;

e) realizzare sistemi di accessibilità ottimale, al fine di ridurre o alleggerire la mobilità;

f) valorizzare la sostenibilità e la qualità urbana e qualificare le attività commerciali d’interesse storico, di tradizione e di tipicità, con particolare riguardo a quelle collocate nei centri storici, anche prevedendo limiti nelle variazioni delle destinazioni d’uso degli immobili e specifici divieti, vincoli e prescrizioni, nell’ambito della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all’articolo 58 della l.r. 1/2005;

g) rafforzare l’attrattività delle aree connotate da una consolidata presenza di servizi commerciali, mediante la realizzazione di adeguate infrastrutture e con l’attivazione di progetti di qualificazione e valorizzazione di cui al titolo II, capo XIII del Codice;

h) evitare la localizzazione di medie strutture di vendita nelle aree individuate come sature, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera a), del Codice.

2. Il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 17 del Codice è subordinato al rispetto dei parametri urbanistici e di viabilità di cui al titolo III, capo IV, del presente regolamento, fermo restando il rispetto della programmazione, delle condizioni e dei criteri stabiliti dal comune ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del Codice, nonché dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei contratti integrativi siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, degli accordi sindacali territoriali, degli accordi sindacali di secondo livello, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e della normativa in materia di pari opportunità.

 

     Art. 10. Autorizzazione dovuta alle medie strutture di vendita (articolo 22, comma 1, lettera h), l.r. 28/2005)

1. L’autorizzazione all’ampliamento di una media struttura di vendita, attiva da almeno tre anni, è dovuta in caso di accorpamento alla stessa di preesistenti esercizi di vicinato o medie strutture, localizzati sul territorio comunale ed attivi da almeno tre anni, fermo restando il rispetto dei parametri urbanistici e di viabilità di cui al titolo III, capo IV del presente regolamento, in relazione alla superficie di vendita complessiva realizzata a seguito dell’accorpamento e nel rispetto di quanto previsto all’articolo 8, comma 3 del presente regolamento.

2. Il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1 comporta la decadenza o la perdita di efficacia dei titoli abilitativi preesistenti.

 

Capo II - Strutture di vendita in forma aggregata

 

     Art. 11. Strutture di vendita in forma aggregata (articoli 4, comma 2, lettera b) e 22, l.r. 28/2005)

1. Sono strutture di vendita in forma aggregata:

a) le medie strutture di vendita adiacenti tra loro, anche verticalmente, o insediate a distanza reciproca inferiore a 120 metri lineari;

b) le medie strutture di vendita adiacenti ad una grande struttura di vendita, anche verticalmente, o insediate a distanza inferiore a 120 metri lineari da una grande struttura di vendita;

c) le grandi strutture di vendita adiacenti tra loro, anche verticalmente, o insediate a distanza reciproca inferiore a 120 metri lineari;

d) le strutture di vendita di cui alle lettere a), b) e c) poste anche a distanza reciproca superiore a 120 metri lineari, qualora presentino collegamenti strutturali tra loro.

2. Le strutture di vendita in forma aggregata mantengono carattere dimensionale unitario anche se sono costituite da più unità immobiliari, se sono attraversate da viabilità privata o pubblica e se appartengono a comuni diversi.

3. Il comune può stabilire, previa concertazione con i soggetti di cui all’articolo 17, comma 2 del Codice, distanze superiori a quelle previste al comma 1 per specifiche aree, interessate da fenomeni di criticità dell’assetto viario e dei servizi di mobilità esistenti ed in relazione alle caratteristiche delle medie e grandi strutture di vendita già in esse insediate.

4. La distanza tra le strutture di vendita di cui al comma 1 è calcolata dalle pareti esterne degli edifici più vicine tra loro, che perimetrano l’intera superficie coperta lorda di ciascun edificio.

5. La superficie di vendita delle strutture in forma aggregata è determinata dalla somma delle superfici di vendita di tutte le strutture, esistenti e da autorizzare, che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1.

6. A fronte di una domanda di autorizzazione per l’apertura di una media o di una grande struttura di vendita, il comune preliminarmente verifica se la struttura da insediare si inserisce in uno spazio territoriale in cui sono già presenti altre strutture di vendita medie o grandi. In tale caso, qualora verifichi che la distanza tra la struttura da autorizzare e le strutture già presenti determini il configurarsi di una struttura aggregata di cui al comma 1, stabilisce quale siano le disposizioni cui sottoporre la domanda, in relazione alla superficie di vendita complessiva, calcolata ai sensi del comma 5.

7. Qualora la domanda di autorizzazione di cui al comma 6 abbia per oggetto l’apertura di una media struttura e la superficie di vendita complessiva, che si determinerebbe per effetto dell’autorizzazione da rilasciare, corrisponde alle dimensioni di cui all’articolo 12, il comune comunica al richiedente i motivi che ostano all’accoglimento della domanda, ai sensi dell’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e contestualmente lo informa che, persistendo l’interesse alla realizzazione dell’intervento, la domanda di autorizzazione può essere presentata secondo le procedure previste per l’apertura di una grande struttura di vendita, di cui al titolo III, capo III del presente regolamento.

8. Qualora la domanda di autorizzazione di cui al comma 6 abbia per oggetto l’apertura di una media o di una grande struttura e la superficie di vendita complessiva, che si determinerebbe per effetto dell’autorizzazione da rilasciare, superi le dimensioni di cui all’articolo 12, il comune comunica al richiedente i motivi che ostano all’accoglimento della domanda, ai sensi dell’articolo 10 bis della l. 241/1990.

9. Il presente articolo non si applica:

a) alle domande di autorizzazione per l’apertura di strutture di vendita da attivare in costruzioni che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono già ultimate ai sensi dell’articolo 109 della l.r. 1/2005 ed a destinazione commerciale o per le quali, a tale data, sussista il relativo titolo abilitativo edilizio;

b) salvo diversa disposizione comunale, alle domande di autorizzazione per l’apertura di strutture di vendita collocate nei centri storici, come individuati dal regolamento urbanistico di cui all’articolo 55 della l.r. 1/2005;

c) agli ampliamenti di cui agli articoli 10, comma 1 e 20, comma 1 del presente regolamento.

10. Per consentire ai comuni il progressivo adeguamento dei propri strumenti urbanistici a quanto previsto al presente articolo, fino ad un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento, la distanza di 120 metri lineari di cui al comma 1 è ridotta a 60 metri lineari.

 

Capo III - Disposizioni per le grandi strutture di vendita

Sezione I - Dimensioni, tipologie, caratteristiche e programmazione delle grandi strutture di vendita

 

     Art. 12. Dimensioni e tipologie delle grandi strutture di vendita (articolo 22, comma 1, lettera f), l.r. 28/2005)

1. Le grandi strutture di vendita di cui all’articolo 15, comma 1, lettera f), del Codice sono classificate come segue:

a) tipologia A: struttura con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati e fino a 15.000 metri quadrati;

b) tipologia B: struttura con superficie di vendita compresa tra 5.000 metri quadrati e 10.000 metri quadrati;

c) tipologia C: struttura con superficie di vendita inferiore a 5.000 metri quadrati.

 

     Art. 13. Elementi di qualità e di prestazione delle grandi strutture di vendita (articolo 22, comma 1, lettera i), l.r. 28/2005)

1. Gli elementi di qualità e di prestazione delle grandi strutture di vendita, di cui all’articolo 22, comma 1, lettera i), del Codice, sono i seguenti:

a) elementi obbligatori per tutte le tipologie di grandi strutture di vendita di cui all’articolo 12 del presente regolamento:

1) rispetto dei valori limite di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, individuati dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia), allegato C, punto 1, ed in particolare :

a) alla tabella 1.3 per le strutture inserite in “Edifici residenziali della classe E1, esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme”, secondo le definizioni del d.lgs. 192/2005;

b) alla tabella 2.3 per le strutture inserite in tutte le altre tipologie di edificio;

2) collaborazione con associazioni di volontariato sociale per la realizzazione di progetti di raccolta e ridistribuzione a soggetti deboli dei prodotti alimentari invenduti;

3) attivazione di specifici programmi per la limitazione della produzione di rifiuti, la riduzione di imballaggi monouso e di shopper in plastica, la vendita di prodotti a mezzo erogatori alla spina, l’uso di sistemi a rendere per imballaggi secondari e terziari in plastica e/o legno ed altre modalità proposte dal richiedente;

4) realizzazione di apposite aree di servizio destinate alla raccolta differenziata ed allo stoccaggio dei rifiuti prodotti dall’esercizio;

5) rispetto dei piani comunali del colore e delle insegne;

b) elementi obbligatori, aggiuntivi a quelli di cui alla lettera a), per le grandi strutture di vendita di tipologia A e B di cui all’articolo 12 del presente regolamento:

1) installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di potenza superiore ad almeno il 25 per cento della potenza elettrica impegnata dalla struttura di vendita, fatta salva l’impossibilità tecnica del completo rispetto della prescrizione, asseverata da un tecnico abilitato. Tale obbligo si considera assolto se la struttura di vendita ha una produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non inferiore a 1 kilowatt per ogni 100 metri quadrati di superficie di vendita;

2) installazione di impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili di potenza superiore ad almeno il 10 per cento del fabbisogno annuo di energia primaria per usi termici, fatta salva l’impossibilità tecnica del completo rispetto della prescrizione, asseverata da un tecnico abilitato;

3) valutazione degli effetti acustici cumulativi all’interno della struttura ed all’esterno, con riferimento ai bersagli ritenuti significativi, in relazione agli obiettivi e livelli di qualità definiti dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico), dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale) e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore);

4) protezione dei bersagli più esposti all’inquinamento da polveri attraverso fasce verdi di protezione adeguatamente piantumate. Verifica degli apporti inquinanti prodotti dagli impianti della struttura da realizzare e dalle emissioni del traffico afferente, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983 e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;

5) raccolta delle acque piovane attraverso la realizzazione di una vasca di recupero di dimensioni adeguate al fabbisogno di operazioni quali l’annaffiatura, il lavaggio delle aree ed ogni forma di riuso per la quale non sia richiesta l’acqua potabile;

6) realizzazione di spazi per l’accoglienza del cliente, ivi compresi spazi destinati alla sosta di riposo;

7) realizzazione di spazi destinati ai bambini, gestiti da apposito personale, attrezzati anche per l’igiene e la cura degli stessi.

2. In caso di ampliamento, gli elementi di cui al comma 1 sono obbligatori qualora lo stesso sia superiore al 50 per cento della superficie di vendita originaria e sono da realizzare con riferimento alla quota di superficie ampliata.

 

     Art. 14. Programmazione delle grandi strutture di vendita (articolo 22, comma 1, lettera g), l.r. 28/2005)

1. I fini della programmazione delle grandi strutture di vendita, i comuni della Toscana sono suddivisi nelle seguenti classi:

a) classe A: comuni capoluogo di provincia e comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

b) classe B: comuni con popolazione compresa fra 10.000 e 50.000 abitanti;

c) classe C: comuni con popolazione compresa fra 3.000 e 10.000 abitanti;

d) classe D: comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

2. La realizzazione di grandi strutture di vendita è sottoposta alle seguenti articolazioni dimensionali:

a) nei comuni di classe A possono essere insediate tutte le tipologie di grandi strutture di vendita di cui all’articolo 12;

b) nei comuni di classe B possono essere insediate tutte le tipologie di grandi strutture di vendita di cui all’articolo 12 ad eccezione della tipologia A;

c) nei comuni di classe C possono essere insediate solo grandi strutture di vendita di tipologia C e realizzate in forma di centro commerciale;

d) nei comuni di classe D non possono essere insediate grandi strutture di vendita.

3. Il comune può derogare alle articolazioni dimensionali di cui al comma 2 previo accordo di programma sottoscritto, ai sensi della legge regionale 3 settembre 1996, n.76 (Disciplina degli accordi di programma e delle conferenze dei servizi), con la provincia competente per territorio.

4. L'accordo di programma di cui al comma 3 è sottoscritto previa acquisizione, da parte della provincia, del parere favorevole della maggioranza dei comuni facenti parte dello stesso quadrante o sub-area di cui all'allegato B al presente regolamento. In caso di parità, prevale il parere espresso dai comuni che rappresentano la maggioranza della popolazione residente nel quadrante o sub-area. Si considera acquisito il parere positivo delle amministrazioni comunali che, regolarmente convocate ad apposito incontro, non siano intervenute e non abbiano fatto pervenire, entro la stessa data, il proprio motivato dissenso.

5. La programmazione delle grandi strutture di vendita è realizzata attraverso la quantificazione della superficie di vendita autorizzabile per grandi strutture (SVAG), definita dalla Giunta regionale con propria deliberazione, relativamente ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare.

6. Ai fini della quantificazione della SVAG, la Giunta regionale tiene conto dei seguenti elementi:

a) i risultati delle rilevazioni effettuate dall’osservatorio regionale sul commercio circa la consistenza e l’articolazione della rete commerciale in rapporto agli esercizi di vicinato, alle medie strutture di vendita ed alle grandi strutture di vendita;

b) i dati relativi al movimento dei pendolari;

c) gli elementi conoscitivi rilevati dall’osservatorio regionale sul commercio, relativi agli esiti delle precedenti programmazioni ed alle dinamiche evolutive del settore.

7. La SVAG è articolata in relazione ad aree di programma corrispondenti a tre aree vaste, come di seguito articolate:

a) la Toscana centrale, comprendente i territori dei comuni appartenenti alle province di Firenze, Pistoia e Prato;

b) la Toscana della costa, comprendente i territori dei comuni appartenenti alle province di Livorno, Lucca, Massa-Carrara e Pisa;

c) la Toscana interna e meridionale, comprendente i territori dei comuni appartenenti alle province di Arezzo, Grosseto e Siena.

8. Una quota del 30 per cento della SVAG è riservata agli ampliamenti, effettuati una sola volta e fino al 30 per cento della superficie di vendita originaria, di grandi strutture attive da almeno tre anni.

9. La SVAG ha durata triennale. Nel corso del periodo di validità la Giunta regionale, tramite l’osservatorio regionale sul commercio, promuove monitoraggi sull’andamento dei dati relativi alla consistenza della rete distributiva, ai consumi e su altri elementi conoscitivi di carattere socio-economico e territoriale. In considerazione della dinamica economica e delle problematiche emerse da tali monitoraggi, previa consultazione della commissione di cui all’articolo 100, comma 4, del Codice, la Giunta regionale delibera eventuali rimodulazioni della SVAG.

 

Sezione II - Procedura per il rilascio dell’autorizzazione alle grandi strutture di vendita

 

     Art. 15. Presentazione della domanda e istruttoria comunale (articolo 22, comma 1, lettera c), l.r. 28/2005)

1. Il soggetto interessato all'apertura, al trasferimento di sede, all’ampliamento della superficie di vendita o alla modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico di una grande struttura di vendita, presenta domanda, anche per via telematica, al comune competente per territorio, completa della documentazione prevista nell’allegato A, punto 3, al presente regolamento.

2. La domanda di apertura, trasferimento di sede o ampliamento della superficie di vendita è presentata al comune contestualmente alla richiesta di titolo abilitativo edilizio, ove necessario.

3. Il competente ufficio comunale trasmette copia della domanda, senza gli allegati, alla regione ed alla provincia competente per territorio.

4. Nel caso di realizzazione, anche per ampliamento, di grandi strutture di vendita di tipologia A e B di cui all’articolo 12, il richiedente, oltre alla documentazione di cui all’allegato A, punto 3, al presente regolamento, presenta un progetto finalizzato ad armonizzare la grande struttura da realizzare con il contesto socio-economico nel quale la stessa si va ad insediare. Il progetto può prevedere la realizzazione, a spese del richiedente, di interventi di riqualificazione urbana, di programmi di collaborazione col comune per la tutela attiva delle piccole imprese commerciali o di opere da porre nella disponibilità del comune per le finalità concordate con lo stesso. Il progetto è valutato dal comune, che lo approva entro il termine di cui al comma 6 e ne stabilisce modalità e tempi di realizzazione.

5. La completezza formale della domanda e dei suoi allegati è verificata dal responsabile del procedimento comunale, entro il termine di quindici giorni dalla sua presentazione. Qualora la domanda risulti incompleta, entro lo stesso termine ne viene data comunicazione al soggetto richiedente e viene sospeso il procedimento per una sola volta e il richiedente è invitato a presentare le necessarie integrazioni entro un termine adeguato e, comunque, non superiore a trenta giorni. Contestualmente il richiedente è informato che il decorso del termine per il rilascio dell'autorizzazione resta sospeso fino all'integrazione della documentazione e che la mancata integrazione entro il termine stabilito comporta il rigetto della domanda.

6. Il comune, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, provvede al completamento dell’istruttoria e trasmette immediatamente dopo alla Regione ed alla provincia competente per territorio:

a) la documentazione di cui all’allegato A, punto 3, al presente regolamento;

b) le schede istruttorie predisposte dai competenti uffici regionali e debitamente compilate, contenenti, in particolare:

1) la verifica di conformità urbanistica dell’intervento rispetto agli strumenti urbanistici generali e attuativi;

2) l’attestazione di eventuale inserimento dell’esercizio da autorizzare in una struttura di vendita in forma aggregata, di cui all’articolo 11 del presente regolamento ed il dimensionamento complessivo che la superficie di vendita della struttura integrata raggiungerebbe per effetto dell’insediamento dell’esercizio da autorizzare;

c) una planimetria generale, a scala 1/10.000 o 1/5.000, indicante l’ubicazione dell’esercizio;

d) l’aggiornamento dei dati di cui all’articolo 38 del presente regolamento.

 

     Art. 16. Istruttoria regionale (articolo 22, comma 1, lettera c), l.r. 28/2005)

1. Ricevuta la documentazione istruttoria completa, ai sensi dell’articolo 15, comma 6, il responsabile del procedimento regionale, individuato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale, inserisce la richiesta in un apposito elenco cronologico, in base alla data di partenza della pratica registrata dal protocollo generale del comune, ai fini della definizione dell’ordine di svolgimento delle conferenze di servizi di cui all’articolo 18, comma 2, del Codice.

2. Il responsabile del procedimento di cui al comma 1 convoca una conferenza di servizi interna, finalizzata all’esame della documentazione istruttoria ed alla definizione del parere regionale in ordine alla domanda.

3. Alla conferenza di servizi interna partecipano funzionari regionali competenti nelle materie commercio, urbanistica, viabilità ed ambiente, designati dalle competenti strutture della Giunta regionale. La composizione della conferenza può essere integrata con la partecipazione di funzionari competenti in ulteriori materie, in relazione alle esigenze emerse nel corso dell’istruttoria.

4. La mancata partecipazione dei soggetti convocati alla conferenza di servizi interna assume valore di parere o valutazione positiva, salvo che gli stessi non facciano pervenire, entro la data fissata per la conferenza, parere o valutazione scritta di senso contrario.

5. Della conferenza di servizi interna viene redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti i partecipanti.

6. L’istruttoria regionale si conclude entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istruttoria comunale di cui all’articolo 15, comma 6, del presente regolamento.

7. Il termine di cui al comma 6 può essere sospeso, per una sola volta e per non più di trenta giorni, per richiedere integrazioni e chiarimenti al comune o allo stesso richiedente.

8. Conclusa l’istruttoria regionale, il responsabile del procedimento di cui al comma 1 ne dà comunicazione al comune.

 

     Art. 17. Convocazione della conferenza di servizi (articolo 22, comma 1, lettera c), l.r. 28/2005)

1. Ricevuta la comunicazione di cui all’articolo 16, comma 8, del presente regolamento, il comune convoca, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata almeno dieci giorni prima della data della conferenza di servizi di cui all’articolo 18, comma 2, del Codice, i soggetti con diritto di voto. Il comune informa altresì della data di svolgimento della conferenza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata almeno dieci giorni prima della data della conferenza, il richiedente ed i soggetti di cui all’articolo 18, comma 4, del Codice

2. La conferenza di cui al comma 1 deve svolgersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all’articolo 16, comma 8 .

3. La riunione della conferenza di servizi si svolge di norma presso la sede della Regione Toscana.

 

     Art. 18. Conferenza di servizi (articolo 22, comma 1, lettera c), l.r. 28/2005)

1. Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione con diritto di voto di cui all’articolo 18, comma 2, del Codice, la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza di servizi, a meno che la stessa non faccia pervenire all’amministrazione comunale convocante il proprio motivato dissenso, entro la data di svolgimento della conferenza.

2. Nei casi di cui all’articolo 18, comma 4, del Codice, il parere della regione confinante si intende acquisito, decorsi venti giorni dalla richiesta.

3. Della riunione della conferenza è redatto apposito verbale, sottoscritto dai partecipanti con diritto di voto. Dell’esito della conferenza è fatta menzione nell’autorizzazione rilasciata dal comune.

 

     Art. 19. Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione alle grandi strutture di vendita (articolo 22, comma 1, lettera d), l.r. 28/2005)

1. Il rilascio dell’autorizzazione alle grandi strutture di vendita è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni:

a) rispetto dei parametri urbanistici e di viabilità di cui al titolo III, capo IV, del presente regolamento;

b) parere comunale di conformità urbanistica dell’intervento rispetto agli strumenti urbanistici generali ed attuativi;

c) disponibilità di SVAG di cui all’articolo 14 del presente regolamento;

d) esistenza delle condizioni per il contestuale rilascio anche del titolo abilitativo edilizio, ai sensi dell’articolo 18, comma 8, del Codice;

e) conformità del progetto agli elementi di qualità e prestazione di cui all’articolo 13 del presente regolamento;

f) insediamento in aree per le quali gli strumenti urbanistici comunali prevedano una destinazione specifica per la grande distribuzione;

g) relativamente alle grandi strutture di vendita di tipologia A e B, di cui all’articolo 12 del presente regolamento, esistenza di servizi di trasporto pubblico per il collegamento dell'area dove è insediata la struttura, in relazione agli orari di attività della stessa. Il servizio di trasporto può essere assicurato, in tutto o in parte, da soggetti privati, purchè risulti coerente con il sistema dei servizi e delle tariffe di trasporto pubblico;

h) relativamente a grandi strutture di vendita la cui dimensione non corrisponda alle articolazioni dimensionali di cui all’articolo 14, comma 2, del presente regolamento, sottoscrizione dell’accordo di programma di cui all’articolo 14, comma 3.

i) nel caso in cui l'area di insediamento della struttura non disponga delle infrastrutture previste dallo strumento urbanistico, esistenza di apposita convenzione sottoscritta dal comune e dal richiedente, per la realizzazione delle infrastrutture stesse, contenente la subordinazione dell’avvio dell’attività alla piena funzionalità delle infrastrutture;

j) esistenza di un atto d’obbligo irrevocabile sottoscritto dal richiedente, con il quale si impegna a:

1) rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro ed i contratti integrativi siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e gli accordi sindacali territoriali;

2) realizzare accordi sindacali di secondo livello finalizzati ad evitare situazioni di concorrenza anomale;

3) rispettare il d.lgs. 81/2008 e la normativa in materia di pari opportunità;

4) far rispettare gli impegni di cui ai numeri 1), 2) e 3) anche alle aziende operanti nell’ambito della struttura.

 

     Art. 20. Autorizzazione dovuta alle grandi strutture di vendita (articolo 22, comma 1, lettera h), l.r. 28/2005)

1. L’autorizzazione all’ampliamento di una grande struttura è dovuta quando l’ampliamento si realizza attraverso l’accorpamento di esercizi commerciali localizzati sul territorio comunale ed attivi da almeno tre anni, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 14, comma 2 e dei parametri urbanistici e di viabilità di cui al titolo III, capo IV e delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, esclusa la lettera c), del presente regolamento, in relazione alla superficie complessivamente realizzata a seguito dell’ampliamento.

2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, le superfici accorpate vengono ripartite tra settori merceologici alimentare e non alimentare, in relazione agli originari titoli abilitativi e, in caso di esercizi misti, per i quali non sia possibile identificare esattamente il dimensionamento di ciascun settore, il riparto tra settori merceologici viene stabilito nella misura del 50 per cento ciascuno.

3. L’autorizzazione al trasferimento di una grande struttura di vendita è dovuta in caso di spostamento nell’ambito dello stesso bacino omogeneo di utenza o area commerciale metropolitana di cui all’allegato B al presente regolamento, fermo restando il rispetto delle previsioni urbanistiche comunali, delle disposizioni di cui all’articolo 14, dei parametri urbanistici e di viabilità di cui al titolo III, capo IV e delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, esclusa la lettera c), del presente regolamento. Qualora il bacino omogeneo di utenza o l’area commerciale metropolitana siano ripartiti in quadranti o in sub-aree, il trasferimento della grande struttura può essere effettuato solo nell’ambito dello stesso quadrante o sub-area di insediamento originario.

4. Nell’ipotesi di cui al comma 3, in caso di contestuale ampliamento, si ha consumo di SVAG solo per la quota di superficie ampliata.

5. Nell’ipotesi di cui al comma 3, la domanda di trasferimento è presentata contestualmente al comune sede dell’attività ed a quello nel cui territorio si intende trasferire l’attività stessa, i quali collaborano nella fase istruttoria. L’autorizzazione è rilasciata dal comune nel quale la grande struttura si trasferisce e non è richiesto l’assenso del comune sede dell’attività.

6. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 3, il rilascio dell’autorizzazione è sottoposto alle procedure di cui alla presente sezione e l’attivazione dell’autorizzazione comporta la decadenza delle autorizzazioni preesistenti.

 

     Art. 21. Criteri di priorità per il rilascio dell’autorizzazione (articolo 22, comma 1, lettera d), l.r. 28/2005)

1. Sono considerate tra loro concorrenti le domande di autorizzazione per grandi strutture di vendita, relative alla medesima area di programma, complete di documentazione e con istruttoria conclusa, recanti la stessa data di trasmissione alla Regione, ai sensi dell’articolo 16, comma 1 del presente regolamento

2. Tra più domande di autorizzazione per grandi strutture di vendita, concorrenti tra loro, costituiscono criteri di priorità, in ordine decrescente:

a) l’ampliamento, oltre il 30 per cento della superficie di vendita originariamente autorizzata, di grandi strutture di vendita attive da almeno tre anni;

b) la concentrazione di preesistenti esercizi commerciali attivi da almeno tre anni e l’impegno al reimpiego di tutto il personale già dipendente;

c) il numero di esercizi di vicinato trasferiti all'interno della struttura;

d) il numero di occupati a tempo indeterminato, in rapporto alla superficie di vendita richiesta;

e) il numero di occupati totali, in rapporto alla superficie di vendita richiesta;

f) il numero di occupati riassorbiti, intesi sia come dipendenti del settore del commercio già inquadrati, sia come dipendenti di altre attività economiche interessate da crisi aziendali;

g) l’inserimento della struttura commerciale nell’ambito di piani di riqualificazione urbana e/o di riutilizzo di aree dismesse;

h) la quantità volumetrica di patrimonio edilizio esistente, oggetto di recupero;

i) il numero di posti auto ulteriori, rispetto a quelli previsti dagli standard obbligatori;

j) i caratteri architettonici e funzionali della struttura, l’utilizzo di criteri costruttivi di bioarchitettura e l’uso di materiali naturali, la qualità dei materiali di finitura;

k) la presenza di spazi riservati alla vendita di prodotti toscani tipici e di qualità e collegati all’attuazione di progetti per la promozione della filiera corta, nonché di servizi di trasporto collettivo da e verso il centro urbano;

l) la presenza di sistemi informativi per la promozione delle produzioni tipiche locali e toscane e delle risorse ambientali, culturali e turistiche del territorio;

m) la presenza di spazi dedicati alla lettura e ad attività ludico-ricreative.

3. A parità delle altre condizioni di cui al comma 2, costituisce criterio di priorità il miglior bilancio rifiuti, ai sensi dell’articolo 4, comma 6, della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati).

 

     Art. 22. Disposizioni per l’utilizzo della superficie di vendita autorizzabile (SVAG) (articolo 22, comma 1, lettera g), l.r. 28/2005)

1. La modifica di settore merceologico di una grande struttura di vendita organizzata in forma di centro commerciale ed autorizzata dopo l’entrata in vigore del regolamento regionale 26 luglio 1999, n. 4 (Regolamento di attuazione della legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 “Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”), se effettuata una sola volta ed entro il limite del 30 per cento della relativa superficie di vendita, non richiede il rispetto della condizione di cui all’articolo 19, comma 1, lettera c) del presente regolamento.

2. L’apertura di una grande struttura di vendita in una collocazione già sede di altra grande struttura, dismessa per effetto di revoca o decadenza dell’autorizzazione intervenuta dopo l’entrata in vigore del regol. reg. 4/1999, fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 20, comma 6 del presente regolamento, richiede il rispetto della condizione di cui all’articolo 19, comma 1, lettera c) solo per la quota di superficie di vendita ulteriore rispetto a quella a suo tempo operante. Rimane fermo l’obbligo del rispetto dei parametri urbanistici e di viabilità di cui al titolo III, capo IV e delle altre condizioni di cui all’articolo 19 del presente regolamento.

3. La cessazione dell’attività, la riduzione della superficie di vendita o la variazione di settore merceologico, ad eccezione di quanto previsto al comma 1, di una grande struttura autorizzata dopo l’entrata in vigore del regol. reg. 4/1999, determina l’incremento della SVAG relativa all’area di programma cui la struttura appartiene, per una identica quantità.

4. Nell’ipotesi di cui al comma 3, il comune trasmette alla Regione, entro trenta giorni dal suo ricevimento, la comunicazione di cui all’articolo 79 del Codice, ai fini dell’aggiornamento della SVAG.

 

Sezione III - Disposizioni speciali

 

     Art. 23. Autorizzazione ai centri commerciali (articolo 19 l.r. 28/2005)

1. L’autorizzazione rilasciata al centro commerciale ai sensi dell’articolo 19 del Codice, ha valore di consenso alla sua realizzazione complessiva e stabilisce la sua superficie di vendita, suddivisa tra settori merceologici.

2. Le modifiche di ripartizione della superficie di vendita degli esercizi posti all’interno del centro commerciale sono soggette a comunicazione al comune, purché rimanga invariata la superficie di vendita complessiva del centro ed il dimensionamento di ciascun settore merceologico.

3. Il comune favorisce l’inserimento di operatori locali nel centro commerciale.

4. Le grandi strutture di vendita di tipologia A, di cui all’articolo 12 del presente regolamento, se realizzate in forma di centro commerciale, riservano una quota di almeno il 20 per cento della superficie del centro ad attività commerciali di vicinato, di servizio, artigianali e di almeno un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande.

5. Le grandi strutture di vendita di tipologia B, di cui all’articolo 12 del presente regolamento, se realizzate in forma di centro commerciale, riservano una quota di almeno il 10 per cento della superficie del centro ad attività commerciali di vicinato, di servizio, artigianali e di almeno un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande.

 

     Art. 24. Esercizi specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti ed a consegna differita (articolo 22, comma 1, lettera j), l.r. 28/2005)

1. Sono merci ingombranti ed a consegna differita di cui all’articolo 22, comma 1, lettera j) del Codice, i seguenti prodotti:

a) autoveicoli, motoveicoli, natanti e loro accessori e ricambi;

b) legnami;

c) attrezzature e macchine per l’agricoltura ed il giardinaggio;

d) materiali per l’edilizia;

e) materiali termoidraulici.

2. Ai fini dell’applicazione del regime abilitativo e degli standard urbanistici e di viabilità di cui al titolo III, capo IV, del presente regolamento, la superficie di vendita degli esercizi specializzati nella vendita esclusiva dei prodotti di cui al comma 1, è computata come di seguito:

a) qualora non superi le dimensioni di una media struttura, nella misura di un decimo della superficie di vendita, calcolata ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c) del Codice;

b) qualora superi le dimensioni di una media struttura, nella misura di un decimo della superficie di vendita, calcolata ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c) del Codice, fino al limite di cui alla lettera a) e nella misura di un quarto per la parte eccedente tale limite.

3. La disciplina di cui al presente articolo non è applicabile in caso di vendita all’ingrosso ed al dettaglio nello stesso locale dei prodotti di cui al comma 1, in caso di coincidenza con quelli di cui all’articolo 21, comma 3, del Codice.

 

     Art. 25. Esercizio congiunto nello stesso locale dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio (articolo 21, comma 3, l.r. 28/2005)

1. Ai fini dell’applicazione del regime abilitativo e degli standard urbanistici e di viabilità di cui al titolo III, capo IV, del presente regolamento, la superficie di vendita, come definita all’articolo 15, comma 1, lettera c) del Codice, degli esercizi che effettuano, nello stesso locale, la vendita all’ingrosso ed al dettaglio dei prodotti individuati dall’articolo 21, comma 3, del Codice, si considera ripartita tra le due attività nella misura del 50 per cento ciascuna qualora non sia superiore a:

a) 3.000 metri quadrati, nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;

b) 5.000 metri quadrati, nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

2. La parte di superficie di vendita eccedente le dimensioni di cui al comma 1 è considerata superficie di vendita al dettaglio.

3. La superficie di vendita al dettaglio deve essere delimitata.

 

Capo IV - Disposizioni comuni per gli esercizi commerciali in sede fissa

 

     Art. 26. Raccordi viari tra medie e grandi strutture di vendita e viabilità pubblica (articolo 22, comma 1, l.r. 28/2005)

1. Le medie strutture con superficie di vendita superiore a 500 metri quadrati devono realizzare il raccordo tra parcheggio e viabilità pubblica nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) il raccordo fra il parcheggio destinato alla clientela e la viabilità pubblica, o comunque di accesso, deve essere indipendente o separato da ogni altro accesso, in particolare da eventuali collegamenti fra viabilità pubblica, aree carico-scarico merci e accessi riservati ai pedoni;

b) il percorso di accesso al parcheggio deve essere segnalato con chiarezza dalla viabilità principale. La segnaletica stradale e quella di orientamento devono integrarsi in modo da consentire l’immediata e univoca identificazione del percorso di accesso veicolare al parcheggio;

c) il raccordo fra parcheggio e viabilità deve essere costituito da almeno due varchi a senso unico separati, opportunamente distanziati e indipendenti tra loro. L’entrata e l’uscita devono essere tra loro distanti, anche quando insistono sullo stesso tratto viario.

2. Le grandi strutture di vendita devono realizzare il raccordo tra parcheggio e viabilità pubblica nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) rispetto di tutte le condizioni previste al comma 1 per le medie strutture di vendita;

b) determinazione del flusso veicolare di picco, il cui calcolo viene effettuato in relazione al numero massimo di presenze consentite dalle norme di sicurezza, ridotto delle quote di utenti prevedibili non motorizzati ed in considerazione del tempo medio di permanenza, valutato sulla base di dati recenti rilevati in analoghe strutture operanti;

c) i collegamenti dei parcheggi con la viabilità pubblica devono essere previsti, per entrambi i sensi di marcia, almeno nella misura di uno ogni 10.000 metri quadrati di superficie a parcheggio;

d) tra le corsie di accesso dalla viabilità pubblica ai parcheggi e le corsie di uscita non devono esservi interferenze che comportino l’attraversamento dei flussi di traffico.

 

     Art. 27. Dotazione di parcheggi (articolo 22, comma 1, l.r. 28/2005)

1. Per ciascuna tipologia di esercizi di vendita, in aggiunta agli standard previsti dall’articolo 5, punto 2, del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765), sono richiesti i seguenti parcheggi:

a) per le costruzioni realizzate dopo l’entrata in vigore della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), parcheggi per la sosta stanziale, all’interno degli edifici e nell’area di pertinenza degli stessi, nella misura stabilita dall’articolo 2, comma 2, della stessa legge, maggiorata degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione delle merci;

b) parcheggi per la sosta di relazione, nella misura individuata dagli articoli 28, 29 e 30 del presente regolamento per ciascuna tipologia di esercizi di vendita, sia nel caso di nuova costruzione sia nel caso di nuova destinazione commerciale di edifici esistenti.

2. I parcheggi per la sosta stanziale devono essere realizzati su aree private. Solo per gli esercizi di vicinato i parcheggi per la sosta stanziale possono essere reperiti anche su aree pubbliche, ad esclusione delle carreggiate stradali.

3. I parcheggi per la sosta di relazione devono essere realizzati su aree private e sono reperiti all’interno degli edifici o nell’area di pertinenza degli stessi, ovvero in altre aree o edifici, a condizione che ne sia garantito l’uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi, ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con l’esercizio commerciale stesso.

4. Una quota del 10 per cento dei parcheggi per la sosta di relazione è riservata al personale dipendente.

5. In caso di ampliamento di strutture di vendita, la dimensione dei parcheggi è commisurata alla parte di superficie di vendita oggetto di ampliamento.

 

     Art. 28. Parcheggi per gli esercizi di vicinato (articolo 22, comma 1, l.r. 28/2005)

1. Per gli esercizi di vicinato, i parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati nella misura di 1 metro quadrato per ogni metro quadrato di superficie di vendita.

2. Il comune disciplina le ipotesi e le modalità di riduzione o annullamento delle superfici destinate a sosta di relazione, nei seguenti casi:

a) ubicazione dell’esercizio in zone a traffico limitato o escluso;

b) prevalente carattere pedonale dell’utenza;

c) aree già edificate, per le quali si ritiene opportuno evitare l’attrazione del traffico veicolare;

d) edifici esistenti già a destinazione commerciale all’entrata in vigore del presente regolamento;

e) collocazione dell’esercizio in aree interessate dall’operatività di programmi di cui al titolo II, capo XIII, del Codice;

f) gallerie d’arte.

 

     Art. 29. Parcheggi per le medie strutture di vendita (articolo 22, comma 1, l.r. 28/2005)

1. Per le medie strutture di vendita, i parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati nella misura di 1,5 metri quadrati per ogni metro quadrato di superficie di vendita e di 1 metro quadrato per ogni metro quadrato di ulteriori superfici utili coperte aperte al pubblico, destinate ad attività complementari a quella commerciale, escludendo dal calcolo gli spazi destinati a corridoi delle gallerie dei centri commerciali.

2. Le aree esterne a parcheggio, localizzate in superficie, devono essere dotate di alberature di alto fusto di specie tipiche locali, nella misura minima di un albero ogni 100 metri quadrati di parcheggio, fatte salve particolari disposizioni di tutela storica e ambientale. Nel caso in cui sotto tali parcheggi siano presenti parcheggi interrati possono essere utilizzate alberature, arbusti o siepi ornamentali.

3. Il numero di posti auto che deve essere individuato in relazione alla superficie minima di parcheggio di sosta di relazione non può essere inferiore ad un posto auto ogni 25 metri quadrati di superficie a parcheggio.

4. Il comune può applicare l’articolo 28, comma 2, del presente regolamento qualora disponga di elementi circostanziati sui flussi di utenza e tenendo conto della situazione dei luoghi.

 

     Art. 30. Parcheggi per le grandi strutture di vendita (articolo 22, comma 1, l.r. 28/2005)

1. Per le grandi strutture di vendita, i parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati nella misura di 2 metri quadrati per ogni metro quadrato di superficie di vendita e di 1,5 metri quadrati per ogni metro quadrato di ulteriori superfici utili coperte aperte al pubblico, destinate ad attività complementari a quella commerciale, escludendo dal calcolo gli spazi destinati a corridoi delle gallerie dei centri commerciali.

2. Il comune può applicare l’articolo 28, comma 2, lettere a) e b) del presente regolamento qualora disponga di elementi circostanziati sui flussi di utenza e tenendo conto della situazione dei luoghi.

3. Alle grandi strutture di vendita si applica quanto previsto all’articolo 29, commi 2 e 3, del presente regolamento.

 

     Art. 31. Caratteristiche dei parcheggi (articolo 22, comma 1, l.r. 28/2005)

1. I parcheggi degli esercizi commerciali che superano i 1.500 metri quadrati di superficie di vendita devono presentare le seguenti caratteristiche:

a) differenziazione tra le varie aree di parcheggio per gli utenti, per il personale di servizio e per carico e scarico merci;

b) rispetto delle norme di sicurezza di cui al decreto ministeriale 1° febbraio 1986 (Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili);

c) assenza di barriere architettoniche e posti riservati a portatori di handicap;

d) spazi appositi per mezzi di servizio e/o soccorso;

e) tecniche per la riduzione dell’inquinamento acustico ed atmosferico;

f) delimitazione dei posti auto con apposita segnalazione orizzontale;

g) depositi carrelli localizzati tra i posti auto rapidamente raggiungibili;

h) transito di veicoli distanziato dall’edificio ed in particolare dall’accesso dell’edificio stesso;

i) pavimentazione con materiali rispondenti a requisiti prefissati di resistenza e durata, privilegiando soluzioni permeabili;

j) pavimentazione con materiali antisdrucciolevoli;

k) sistemi di drenaggio rapido delle acque superficiali;

l) illuminazione a spettro ampio;

m) sistemi per la raccolta dei rifiuti;

n) percorsi pedonali protetti;

o) fermate protette per i mezzi pubblici;

p) parcheggi per biciclette e motocicli;

q) obbligatorietà della manutenzione, pulizia, agibilità ed efficienza in tutte le condizioni meteorologiche;

r) personale addetto specificatamente a mansioni di controllo, direzione, ricezione o manutenzione dell’area.

2. Il comune può prevedere ulteriori disposizioni di dettaglio in ordine alle caratteristiche dei parcheggi.

 

     Art. 32. Servizi igienici per la clientela (articolo 22, comma 1, l.r. 28/2005)

1. Fermi restando il numero e le caratteristiche dei servizi igienici ad uso del personale addetto, previsti dalla normativa vigente, le medie e le grandi strutture di vendita, devono garantire la presenza di servizi igienici a disposizione della clientela, facilmente individuabili con apposite segnalazioni.

2. La misura minima dei servizi igienici di cui al comma 1 è la seguente:

a) per strutture con superficie di vendita compresa tra 1.000 e 3.000 metri quadrati, almeno un servizio igienico riservato alle donne, uno riservato agli uomini ed uno ai disabili;

b) per strutture con superficie di vendita superiore alle dimensioni di cui alla lettera a), almeno un servizio igienico riservato alle donne, uno riservato agli uomini ed uno ai disabili, ogni 4.000 metri quadrati di superficie di vendita.

 

Titolo IV - Disposizioni sugli orari

 

     Art. 33. Aperture domenicali e festive degli esercizi specializzati (articolo 86 l.r. 28/2005)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 86 del Codice sono applicabili esclusivamente agli esercizi specializzati nella vendita di una delle categorie merceologiche indicate nello stesso articolo, in maniera esclusiva o prevalente.

2. Si ha la prevalenza di cui all’articolo 86, comma 2, del Codice quando il fatturato della vendita delle merci che connotano la specializzazione supera la percentuale del 60 per cento di quello totale annuo dell’esercizio.

3. Per il primo anno di attività si fa riferimento al volume di affari presunto, sulla base di apposita dichiarazione del titolare dell’esercizio presentata al comune entro trenta giorni dall’inizio dell’attività.

 

Titolo V - Norme in materia di corsi di formazione e di aggiornamento professionale, di titoli di studio e per l’esercizio in proprio dell’attività di vendita e di somministrazione

 

     Art. 34. Corsi di formazione e di aggiornamento professionale e titoli di studio abilitanti (articolo 14, comma 9, l.r. 28/2005)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi di formazione professionale per l’accesso al settore alimentare ed alla somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), numero 1) e lettera b), numero 1), del Codice.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi di aggiornamento professionale di cui all’articolo 14, comma 9, lettera b), del Codice.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua i titoli di studio di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), numero 2) e lettera b), numero 2), del Codice.

 

     Art. 35. Esercizio in proprio dell’attività di vendita e di somministrazione (articolo 14, comma 1, lettera a), numero 3 e lettera b), numero 3, l.r. 28/2005)

1. Ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera a), numero 3 e lettera b), numero 3, del Codice, il requisito professionale dell’esercizio in proprio dell’attività di vendita o di somministrazione è riconosciuto:

a) all’imprenditore individuale;

b) al socio accomandatario, nelle società in accomandita semplice;

c) al socio legale rappresentante, nelle società in nome collettivo;

d) al socio d’opera, nelle società personali;

e) al socio di società a responsabilità limitata che presti la propria opera in ambito aziendale;

f) al presidente, al consigliere delegato, all’institore con procura generale, all’amministratore unico o delegato di società di capitali, anche cooperative.

 

     Art. 36. Dipendente qualificato (articolo 14, comma 1, lettera a), numero 3 e lettera b), numero 3, l.r. 28/2005)

1. Ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera a), numero 3 e lettera b), numero 3, del Codice, il requisito professionale dell’esercizio dell’attività di vendita o di somministrazione in qualità di dipendente qualificato, è riconosciuto ai dipendenti inquadrati nei livelli dal primo al quarto, come previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro corrispondenti.

 

Titolo VI - Disposizioni sulle vendite di fine stagione e sulle banche-dati dell’osservatorio regionale sul commercio

 

     Art. 37. Date di inizio e durata delle vendite di fine stagione (articolo 95, comma 2, l.r. 28/2005)

1. Le vendite di fine stagione di cui all’articolo 95 del Codice possono essere effettuate dal 7 gennaio al 7 marzo e dal 7 luglio fino al 7 settembre.

2. Le date di inizio e la durata delle vendite di fine stagione di cui al comma 1 possono essere modificate annualmente dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

 

     Art. 38. Banche dati dell’osservatorio regionale sul commercio (articolo 100, comma 2, l.r. 28/2005)

1. Ai fini dell’aggiornamento delle banche dati dell’osservatorio regionale sul commercio, di cui all’articolo 100, comma 2, del Codice, i comuni trasmettono alla Regione, anche per via telematica, i dati relativi alle autorizzazioni rilasciate alle medie ed alle grandi strutture di vendita e quelli relativi agli esercizi commerciali in attività.

2. L’aggiornamento dei dati di cui al comma 1 viene effettuato con riferimento al 1° gennaio ed al 30 giugno di ciascun anno.

 

Titolo VII - Norme transitorie e finali

 

     Art. 39. Norme transitorie in materia di autorizzazione alle medie e alle grandi strutture di vendita (articolo 22 l.r. 28/2005)

1. Le domande di autorizzazione alle medie strutture di vendita, in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono esaminate secondo le norme vigenti al momento della loro presentazione e decise con provvedimento espresso entro e non oltre novanta giorni dalla suddetta data.

2. Le domande di autorizzazione alle grandi strutture di vendita, in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente regolamento o comunque presentate prima della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) della deliberazione di cui all’articolo 14, comma 5, sono esaminate secondo le norme e la programmazione vigenti al momento della loro presentazione.

3. Fino al 31 dicembre 2009, l’autorizzazione alla concentrazione di preesistenti medie strutture di vendita adiacenti tra loro, è dovuta. Qualora tale concentrazione determini la realizzazione di una grande struttura, fino la limite massimo di 2500 metri quadrati, l’autorizzazione è rilasciata nel rispetto delle procedure di cui all’articolo 18 del Codice, dei parametri urbanistici e di viabilità di cui al titolo III, capo IV ed in deroga all’articolo 19 del presente regolamento.

4. Fino all’adeguamento degli atti di programmazione e dei regolamenti comunali, di cui all’articolo 110, comma 2, del Codice, possono essere rilasciate autorizzazioni alle medie ed alle grandi strutture di vendita solo se compatibili con gli strumenti urbanistici comunali vigenti.

 

     Art. 40. Norma transitoria in materia di deroga ai limiti dimensionali delle grandi strutture di vendita (articolo 22, comma 1, lettera f), l.r. 28/2005)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 14, commi 2 e 3, delle condizioni di cui all’articolo 19 e dei parametri urbanistici e di viabilità di cui al titolo III, capo IV del presente regolamento, possono derogare ai limiti dimensionali di cui all’articolo 12, fino ad un dimensionamento massimo di 20.000 metri quadrati, le grandi strutture di vendita per le quali almeno il 50 per cento della superficie di vendita da realizzare deriva da trasferimento di sede, ai sensi dell’articolo 20, comma 3, di grandi strutture di vendita già autorizzate.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 19 e dei parametri urbanistici e di viabilità di cui al titolo III, capo IV del presente regolamento, possono derogare ai limiti dimensionali di cui all’articolo 12, fino ad un dimensionamento massimo di 20.000 metri quadrati, le grandi strutture di vendita con caratteristiche di polo di attrazione di interesse interregionale, già autorizzate ai sensi dell’articolo 10 del regol.reg. 4/1999, come modificato dal regolamento regionale 3 maggio 2000, n. 5.

 

     Art. 41. Norma transitoria in materia di durata della programmazione regionale delle grandi strutture di vendita (articolo 22, comma 1, lettera g), l.r. 28/2005)

1. La quantità di SVAG definita dalla Giunta regionale in fase di prima attuazione del presente regolamento, ha validità fino al 31 dicembre 2010 e comunque fino alla definizione della successiva programmazione.

 

     Art. 42. Norma finale in materia di adeguamento dei titoli autorizzativi (articolo 22 l.r. 28/2005)

1. Nel caso di coesistenza, in uno stesso esercizio commerciale, di più autorizzazioni rilasciate in capo ad uno stesso soggetto ai sensi delle previgenti normative, la cui superficie di vendita complessiva configuri una media o una grande struttura di vendita, il comune provvede a ritirare le autorizzazioni esistenti, rilasciando contestualmente un’unica autorizzazione, relativa alla superficie di vendita complessiva già operante, anche in deroga agli standard urbanistici e di viabilità di cui al titolo III, capo IV, del presente regolamento.

 

     Art. 43. Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Giunta regionale 16 marzo 2004, n. 17/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 “Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”).

 

     Art. 44. Abrogazioni e disapplicazioni differite

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell’articolo 110, comma 1 della l.r. 28/2005, ha effetto l’abrogazione delle seguenti leggi:

a) la legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114);

b) la legge regionale 29 settembre 2003, n. 52 (Inserimento dell’articolo 10bis nella legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 “Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”).

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell’articolo 113, comma 1 della l.r. 28/2005, ha effetto la disapplicazione nella Regione Toscana del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59), fatti salvi gli articoli :

a) 10, comma 1 , lettera a) ultimo periodo;

b) 15, commi 7, 8, 9;

c) 26, comma 6, nella parte in cui fa salvo il comma 9 dell’articolo 56 del d.m. 375/1988.

 

 

Allegato A – Contenuti delle domande di autorizzazione, delle dichiarazioni di inizio di attività e delle comunicazioni previste nella legge L.R. 28/2005

 

Tutte le domande, dichiarazioni o comunicazioni di seguito riportate possono essere presentate al comune

competente per territorio anche per via telematica.

In caso di società, associazioni o organismi collettivi, in tutte le domande, dichiarazioni o comunicazioni di seguito riportate, devono essere specificati:

a) la ragione o denominazione sociale;

b) la sede legale;

c) il codice fiscale/partita IVA;

d) il numero di iscrizione al Registro imprese e la CCIAA presso la quale è effettuata l’iscrizione;

e) le generalità del legale rappresentante;

f) qualora la domanda, la dichiarazione o la comunicazione non sia presentata dal legale rappresentante, gli estremi dell’atto che abilita il procuratore all’inoltro della stessa;

g) le generalità dell’eventuale persona specificamente preposta all’attività commerciale in possesso dei requisiti professionali richiesti.

 

1. Contenuto della dichiarazione di inizio di attività relativa agli esercizi di vicinato

Nella dichiarazione di inizio di attività relativa all’apertura, al trasferimento di sede, all’ampliamento di superficie ed alla modifica, quantitativa o qualitativa, del settore merceologico di un esercizio di vicinato, di cui all’articolo 16 del Codice, il soggetto interessato dichiara:

a) i dati anagrafici;

b) il codice fiscale/partita IVA;

c) il numero di iscrizione al Registro imprese, se già iscritto, e la CCIAA presso la quale ha effettuato

l’iscrizione;

d) l’oggetto della dichiarazione;

e) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14 del Codice;

f) l’ubicazione e la superficie di vendita dell’esercizio;

g) il settore o i settori merceologici;

h) di aver rispettato le vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza, e di destinazione d’uso dei locali.

 

2. Contenuto della domanda di autorizzazione relativa alle medie strutture di vendita

Nella domanda di autorizzazione relativa all’apertura, al trasferimento di sede, all’ampliamento di superficie di vendita ed alla modifica, quantitativa o qualitativa, del settore merceologico di una media struttura di vendita, di cui all’articolo 17 del Codice, l’interessato dichiara:

a) i dati anagrafici;

b) il codice fiscale/partita IVA;

c) il numero di iscrizione al Registro imprese, se già iscritto, e la CCIAA presso la quale ha effettuato l’iscrizione;

d) l’oggetto della domanda;

e) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14 del Codice;

f) l’ubicazione e la superficie di vendita dell’esercizio;

g) di aver rispettato le vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza, e di destinazione d’uso dei locali;

h) il settore o i settori merceologici;

i) il possesso di eventuali diritti di priorità;

j) la previsione del numero di assunti e delle relative tipologie contrattuali applicate.

 

3. Contenuto della domanda di autorizzazione relativa alle grandi strutture di vendita

Nella domanda di autorizzazione relativa all’apertura, al trasferimento di sede, all’ampliamento di superficie

di vendita ed alla modifica, quantitativa o qualitativa, del settore merceologico di una grande struttura di

vendita, di cui all’articolo 18 del Codice, l’interessato dichiara:

a) i dati anagrafici;

b) il codice fiscale/partita IVA;

c) il numero di iscrizione al Registro imprese, se già iscritto, e la CCIAA presso la quale ha effettuato l’iscrizione;

d) l’oggetto della domanda;

e) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14 Codice;

f) l’ubicazione e la superficie di vendita dell’esercizio;

g) di aver rispettato le vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza, e di destinazione d’uso dei locali;

h) il settore o i settori merceologici;

i) il possesso di eventuali diritti di priorità

j) la previsione del numero di assunti e delle relative tipologie contrattuali applicate.

Alla domanda devono essere allegati:

1) planimetria, in scala adeguata, dell'esercizio esistente o progetto costruttivo dell’edificio da realizzare, con evidenziate la superficie di vendita e quella destinata a magazzini, servizi, uffici. In caso di ampliamento, deve essere indicata la superficie preesistente e quella che si intende realizzare;

2) planimetria, in scala adeguata, indicante gli spazi destinati a parcheggio e le reti viarie;

3) relazione concernente l’analisi dei flussi veicolari, delle infrastrutture viarie e dei parcheggi;

4) relazione concernente la compatibilità ambientale e idrogeologica;

5) bilancio dei rifiuti prodotti e autosmaltiti da parte della struttura, ai sensi dell’articolo 4 della l.r. 25/1998;

6) relazione concernente gli elementi di qualità e di prestazione, di cui all’articolo 13 del presente

regolamento;

7) relativamente alle strutture di tipologia A e B, proposte di interventi di cui all’articolo 15, comma 4, del presente regolamento.

Nel caso in cui la domanda di autorizzazione abbia per oggetto solo la modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico che non comporti variazione della superficie di vendita, alla stessa devono essere allegati solo i documenti di cui alla lettera e).

 

4. Contenuto della domanda di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica

A) Nella domanda di autorizzazione per punto di vendita esclusivo il soggetto interessato dichiara:

a) i dati anagrafici;

b) il codice fiscale/partita IVA;

c) il numero di iscrizione al Registro imprese, se già iscritto, e la CCIAA presso la quale ha effettuato l’iscrizione;

d) l’oggetto della domanda;

e) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 13 del Codice;

f) l’ubicazione dell’esercizio, precisando se lo stesso è insediato su suolo pubblico o privato;

g) la disponibilità dei locali o dello spazio pubblico o privato,

h) il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche e quelle sulle destinazioni d’uso.

B) Nella domanda di autorizzazione per punto di vendita non esclusivo il soggetto interessato dichiara:

a) i dati anagrafici;

b) il codice fiscale/partita IVA;

c) il numero di iscrizione al Registro imprese e la CCIAA presso la quale ha effettuato l’iscrizione;

d) l’oggetto della domanda;

e) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 13 del Codice;

f) la titolarità dell’autorizzazione o del titolo abilitativo per l’esercizio delle attività di cui all’articolo 24 del Codice.

 

5. Contenuto della domanda di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche su posteggio

Nella domanda di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche su posteggio il soggetto interessato dichiara:

a) i dati anagrafici;

b) il codice fiscale/partita IVA;

c) il numero di iscrizione al Registro imprese, se già iscritto, e la CCIAA presso la quale ha effettuato l’iscrizione;

d) l’oggetto della domanda;

e) il possesso dei requisiti di cui agli artt. 13 e 14 del Codice;

f) il settore o i settori merceologici;

g) l’indicazione del posteggio del quale chiede la concessione;

h) l’anzianità di presenze maturate nel mercato o nella fiera;

i) la data di inizio attività risultante dal registro imprese, se già iscritto.

 

6. Contenuto della dichiarazione di inizio di attività per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante

Nella dichiarazione di inizio di attività per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, il soggetto interessato dichiara:

a) i dati anagrafici;

b) il codice fiscale/partita IVA;

c) il numero di iscrizione al Registro imprese, se già iscritto, e la CCIAA presso la quale ha effettuato l’iscrizione;

d) l’oggetto della dichiarazione;

e) il possesso dei requisiti di cui agli artt. 13 e 14 del Codice;

f) il settore o i settori merceologici.

 

7. Contenuto della dichiarazione per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche da parte del dipendente o collaboratore, di cui all’articolo 39, comma 2 del Codice

Nella dichiarazione di cui all’articolo 39, comma 2, del Codice per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche in assenza del titolare, il dipendente o collaboratore dichiara:

a) i dati anagrafici del titolare;

b) il codice fiscale/partita IVA del titolare;

c) il numero di iscrizione al Registro imprese, se già iscritto, e la CCIAA presso la quale ha effettuato l’iscrizione;

d) l’oggetto della dichiarazione;

e) i dati anagrafici e il codice fiscale del dipendente o collaboratore;

f) l’indicazione della tipologia del rapporto di lavoro esistente tra titolare e soggetto che lo sostituisce.

 

8. Contenuto della dichiarazione di inizio di attività per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande

Nella dichiarazione di inizio di attività per l’apertura ed il trasferimento di sede di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, il soggetto interessato dichiara.

a) i dati anagrafici;

b) il codice fiscale/partita IVA;

c) il numero di iscrizione al Registro imprese, se già iscritto, e la CCIAA presso la quale ha effettuato l’iscrizione;

d) l’oggetto della dichiarazione, con la specificazione se l’attività è permanente o stagionale;

e) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14 del Codice;

f) di corrispondere ai requisiti stabiliti dal comune ai sensi dell’articolo 42 bis del Codice;

g) l’ubicazione dell’esercizio e la superficie di somministrazione del medesimo;

h) di aver rispettato le vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d’uso dei locali;

i) in caso di ampliamento o modifiche strutturali dei locali, la dichiarazione di aver rispettato le vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d’uso dei locali, in relazione alla superficie ampliata.

 

9. Contenuto della domanda di autorizzazione per l’istallazione e l’esercizio di impianti di distribuzione di carburanti

Nella domanda di autorizzazione per l’istallazione e l’esercizio di impianti di distribuzione di carburanti, il soggetto interessato dichiara:

a) i dati anagrafici propri e/o del gestore;

b) il codice fiscale/partita IVA;

c) il numero di iscrizione al Registro imprese, se già iscritto, e la CCIAA presso la quale ha effettuato l’iscrizione;

d) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 13 del Codice;

e) l’ubicazione e le caratteristiche dell’area sulla quale viene localizzato l’impianto;

f) le caratteristiche dell’impianto;

g) la dotazione di attività economiche accessorie integrative e dei servizi all’automobile e all’automobilista;

h) la data in cui il progetto è stato trasmesso al Comando provinciale dei Vigili del fuoco per il parere di conformità.

 

10. Contenuto della domanda di autorizzazione per l’istallazione e l’esercizio di impianti di distribuzione di carburanti ad uso privato e per natanti

Nella domanda di autorizzazione per l’istallazione e l’esercizio di impianti di distribuzione di carburanti ad uso privato e per natanti, il soggetto interessato dichiara:

a) i dati anagrafici;

b) il codice fiscale/partita IVA;

c) il numero di iscrizione al Registro imprese, se già iscritto, e la CCIAA presso la quale ha effettuato l’iscrizione;

d) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 13 del Codice;

e) l’ubicazione e le caratteristiche dell’area sulla quale viene localizzato l’impianto;

f) le caratteristiche dell’ impianto;

g) la data in cui il progetto è stato trasmesso al Comando provinciale dei Vigili del fuoco per il parere di conformità.

 

11. Contenuto della domanda di autorizzazione e della dichiarazione di inizio di attività per le modifiche all’impianto

A) Nella domanda di autorizzazione per le modifiche all’impianto, di cui all’articolo 57, comma 3, del Codice, il soggetto interessato dichiara:

a) i dati anagrafici;

b) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 13 del Codice;

c) gli estremi dell’autorizzazione di cui è titolare;

d) le caratteristiche dell’impianto;

e) la descrizione della modifica o delle modifiche da apportare all’impianto.

B) Nella dichiarazione di inizio attività per le modifiche all’impianto di cui all’articolo 57, comma 1, del Codice,

il soggetto interessato dichiara:

a) i dati anagrafici;

b) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 13 del Codice;

c) gli estremi dell’autorizzazione di cui è titolare;

d) le caratteristiche dell’impianto;

e) la descrizione della modifica o delle modifiche da apportare all’impianto.

 

12. Contenuto della dichiarazione di inizio attività per l’attivazione di contenitori-distributori mobili ad uso privato

Nella dichiarazione di inizio attività per l’attivazione di contenitori – distributori mobili, il soggetto interessato dichiara:

a) i dati anagrafici;

b) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 13 del Codice;

c) la tipologia di attività cui è adibito il contenitore – distributore mobile;

d) l’ubicazione e le caratteristiche del terreno su cui viene svolta l’attività.

 

13. Contenuto della dichiarazione di inizio di attività per spacci interni

Nella dichiarazione di inizio di attività per l’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento della superficie di vendita e la modifica, quantitativa o qualitativa, del settore merceologico di uno spaccio interno, il soggetto interessato dichiara:

a) i dati anagrafici;

b) il codice fiscale/partita IVA;

c) il numero di iscrizione al Registro imprese, se già iscritto, e la CCIAA presso la quale ha effettuato l’iscrizione;

d) l’oggetto della dichiarazione;

e) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14 del Codice;

f) l’ubicazione e la superficie di vendita dello spaccio interno;

g) la collocazione nella quale lo spaccio interno si inserisce;

h) i destinatari dell’attività di vendita;

i) il settore o i settori merceologici;

j) che il locale rispetta le norme in materia di idoneità dei locali, non è aperto al pubblico e non ha accesso diretto dalla pubblica via.

 

14. Contenuto della dichiarazione di inizio di attività per la vendita o la somministrazione mediante distributori automatici

Nella dichiarazione di inizio di attività per l’attivazione o la modifica di settore merceologico di un distributore automatico, il soggetto interessato dichiara:

a) i dati anagrafici;

b) il codice fiscale/partita IVA;

c) il numero di iscrizione al Registro imprese, se già iscritto, e la CCIAA presso la quale ha effettuato l’iscrizione;

d) l’oggetto della dichiarazione;

e) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14 del Codice;

f) in caso di attività di vendita, il settore merceologico;

g) di aver rispettato le norme sull’occupazione di suolo pubblico, qualora il distributore sia installato su area pubblica.

 

15. Contenuto della dichiarazione di inizio di attività per l’avvio o la modifica di settore merceologico della vendita per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione,

Nella dichiarazione di inizio di attività per l’avvio o la modifica di settore merceologico della vendita per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione o effettuata al domicilio dei consumatori, il soggetto interessato dichiara:

a) i dati anagrafici;

b) il codice fiscale/partita IVA;

c) il numero di iscrizione al Registro imprese, se già iscritto, e la CCIAA presso la quale ha effettuato l’iscrizione;

d) l’oggetto della dichiarazione;

e) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14 del Codice;

f) il settore o i settori merceologici di attività;

g) la sede dell’attività e che i locali rispettano le norme in materia di idoneità dei locali.

 

16. Contenuto della dichiarazione di inizio di attività per la vendita, la modifica di settore merceologico o la somministrazione effettuata al domicilio dei consumatori

Nella dichiarazione di inizio di attività per la vendita, la modifica di settore merceologico o la somministrazione effettuata al domicilio dei consumatori, il soggetto interessato dichiara:

a) i dati anagrafici;

b) il codice fiscale/partita IVA;

c) il numero di iscrizione al Registro imprese, se già iscritto, e la CCIAA presso la quale ha effettuato l’iscrizione;

d) l’oggetto della dichiarazione;

e) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14 del Codice;

f) il settore o i settori merceologici di attività;

g) gli estremi del soggetto che effettua la preparazione degli alimenti da somministrare e la sede di preparazione.

 

17. Contenuto della comunicazione di variazione del legale rappresentante, della denominazione o ragione sociale, delle trasformazioni societarie e della persona in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 14 del Codice.

Nella comunicazione di variazione del legale rappresentante, della denominazione o ragione sociale, delle trasformazioni societarie e della persona in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 14 del Codice, il soggetto interessato dichiara:

a) i dati anagrafici;

b) il codice fiscale/partita IVA;

c) il numero di iscrizione al Registro imprese, se già iscritto, e la CCIAA presso la quale ha effettuato l’iscrizione;

d) l’oggetto della comunicazione;

e) in caso di variazione del legale rappresentante: le generalità del nuovo legale rappresentante e del precedente;

f) in caso di variazione della denominazione, della ragione sociale o della tipologia societaria: la precedente e la nuova denominazione, ragione sociale o tipologia societaria.

g) in caso di variazione del soggetto in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 14 del Codice: le generalità del soggetto ed i requisiti professionali posseduti.

 

18. Contenuto della comunicazione di subingresso:

Nella comunicazione di subingresso, il soggetto interessato dichiara:

a) i dati anagrafici;

b) il codice fiscale/partita IVA;

c) il numero di iscrizione al Registro imprese, se già iscritto, e la CCIAA presso la quale ha effettuato l’iscrizione;

d) l’oggetto della comunicazione;

e) l’indicazione dell’impresa a cui subentra e del relativo titolo abilitativo;

f) la data a partire dalla quale si producono gli effetti giuridici del trasferimento;

g) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14 del Codice;

a) l’impegno al mantenimento dei livelli occupazionali già operanti nell’esercizio nel quale subentra;

b) l’impegno al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti integrativi siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

c) in caso di grande struttura di vendita: l’adesione all’atto d’obbligo di cui all’articolo 19, comma 1, lettera j) del presente regolamento, già sottoscritto dal dante causa;

d) di non aver apportato modifiche ai locali ed agli impianti dell’esercizio.

 

19. Contenuto della comunicazione di affidamento di reparto:

Nella comunicazione di affidamento di reparto, il soggetto interessato dichiara:

a) dati anagrafici, il codice fiscale/partita IVA del dante causa;

b) l numero di iscrizione al Registro imprese del dante causa e la CCIAA presso la quale ha effettuato l’iscrizione;

c) l’oggetto della comunicazione;

d) l’ubicazione dell’esercizio e la superficie di vendita o di somministrazione del reparto;

e) la dichiarazione che il reparto affidato in gestione è strutturalmente collegato all’esercizio e non presenta un accesso autonomo;

f) il settore merceologico del reparto affidato in gestione;

g) dati anagrafici, il codice fiscale/partita IVA del gestore;

h) il numero di iscrizione al Registro imprese del gestore, se già iscritto, e la CCIAA presso la quale

ha effettuato l’iscrizione;

i) la dichiarazione del gestore circa il possesso dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14 del Codice;

j) l’impegno del gestore al mantenimento dei livelli occupazionali relativi al reparto affidato;

k) l’impegno del gestore al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti integrativi siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

 

20. Contenuto della comunicazione di cessazione dell’attività e di riduzione della superficie di vendita e di somministrazione,:

Nella comunicazione di cessazione dell’attività e di riduzione della superficie di vendita e di somministrazione, il soggetto interessato dichiara:

a) i dati anagrafici;

b) il codice fiscale/partita IVA;

c) il numero di iscrizione al Registro imprese e la CCIAA presso la quale ha effettuato l’iscrizione;

d) in caso di cessazione dell’attività: l’indicazione del tipo di attività che si intende cessare, compreso il settore merceologico e la data di cessazione;

e) in caso di riduzione della superficie di vendita o di somministrazione: l’indicazione della superficie ridotta e di quella residuale a seguito della riduzione;

f) l’ubicazione dell’esercizio o, in caso di commercio su aree pubbliche mediante posteggio, i dati

identificativi del posteggio.

 

21. Contenuto della comunicazione relativa alle vendite di liquidazione

Nella comunicazione relativa alla vendita di liquidazione, il soggetto interessato dichiara, oltre ai propri dati anagrafici, al codice fiscale/partita I.V.A., ed all’oggetto della comunicazione: al numero di iscrizione al Registro imprese, alla CCIAA presso la quale ha effettuato l’iscrizione

a) in caso di cessazione dell'attività commerciale: la data di cessazione dell'attività;

b) in caso di cessione di azienda: di aver sottoscritto atto pubblico di cessione o scrittura privata autenticata di cessione, specificandone data ed estremi;

c) in caso di trasferimento dell'azienda in altro locale: di aver effettuato comunicazione o ottenuto autorizzazione al trasferimento, specificandone data ed estremi;

d) in caso di trasformazione o il rinnovo dei locali: il possesso del titolo abilitativo, ai sensi della normativa urbanistica, per la realizzazione di opere edili, specificandone data ed estremi, ovvero il rinnovo di almeno l'ottanta per cento degli arredi.

 

 

Allegato B – Bacini omogenei di utenza e aree commerciali metropolitane

 

1. Lunigiana

Aulla

Bagnone

Casola in Lunigiana

Comano

Filattiera

Fivizzano

Fosdinovo

Licciana Nardi

Mulazzo

Podenzana

Pontremoli

Tresana

Villafranca in Lunigiana

Zeri

 

2. Massa e Carrara

Carrara

Massa

Montignoso

 

3. Valle del Serchio

3.1. Quadrante Garfagnana

Camporgiano

Careggine

Castelnuovo Garfagnana

Castiglione di Garfagnana

Fosciandora

Gallicano

Giuncugnano

Minucciano

Molazzana

Piazza al Serchio

Pieve Fosciana

San Romano in Garfagnana

Sillano

Vagli di Sotto

Vergemoli

Villa Collemandina

3.2. Quadrante Media Valle

Bagni di Lucca

Barga

Borgo a Mozzano

Coreglia Antelminelli

Fabbriche di Vallico

 

4. Versilia

Camaiore

Forte dei Marmi

Massarosa

Pietrasanta

Seravezza

Stazzema

Viareggio

 

5. Area lucchese

Altopascio

Capannoni

Lucca

Montecarlo

Pescaglia

Porcari

Villa Basilica

 

6. Val di Nievole

Buggiano

Chiesina Uzzanese

Lamporecchio

Larciano

Massa e Cozzile

Monsummano Terme

Montecatini Terme

Pescia

Pieve a Nievole

Ponte Buggianese

Uzzano

 

7. Area pistoiese

7.1. Quadrante montano

Abetone

Cutigliano

Marliana

Piteglio

Sambuca Pistoiese

San Marcello Pistoiese

 

9. Area fiorentina

9.1. Quadrante Mugello

Barberino di Mugello

Borgo San Lorenzo

Firenzuola

Marradi

Palazzuolo sul Senio

San Piero a Sieve

Scarperia

Vaglia

Vicchio

9.2. Quadrante val di Sieve

Dicomano

Londa

Pelago

Pontassieve

Rufina

San Godenzo

9.4. Quadrante Chianti

Greve in Chianti

Impruneta

San Casciano Val di Pesa

Tavarnelle Val di Pesa

9.5. Quadrante Valdarno Superio Nord

Figline Val d'Arno

Incisa Val d'Arno

Reggello

Rignano sull’Arno

 

10. Circondario di Empoli

10.1. Quadrante Empolese

Capraia e Limite

Cerreto Guidi

Empoli

Fucecchio

Montelupo Fiorentino

Montespertoli

Vinci

10.2. Quadrante valdesano

Castelfiorentino

Certaldo

Gambassi Terme

Montaione

 

11. Valdarno inferiore

Castelfranco di Sotto

Montopoli in Val d'Arno

San Miniato

Santa Croce sull'Arno

Santa Maria a Monte

 

12. Val d'Era

Bientina

Calcinaia

Capannoli

Casciana Terme

Chianni

Crespina

Lajatico

Lari

Palaia

Peccioli

Ponsacco

Pontedera

Terricciola

Vicopisano

 

15. Val di Cecina

15.1. Quadrante costiero

Bibbona

Castagneto Carducci

Cecina

Rosignano Marittimo

15.2. Quadrante interno

Casale Marittimo

Castellina Marittima

Castelnuovo Val di Cecina

Guardistallo

Montecatini Val di Cecina

Montescudaio

Monteverdi Marittimo

Orciano Pisano

Pomarance

Riparbella

Santa Luce

Volterra

 

16. Val di Cornia

Campiglia Marittima

Piombino

San Vincenzo

Sassetta

Suvereto

 

17. Arcipelago

Campo nell'Elba

Capoliveri

Capraia Isola

Marciana

Marciana Marina

Porto Azzurro

Portoferraio

Rio Marina

Rio nell'Elba

 

18. Colline metallifere

Follonica

Gavorrano

Massa Marittima

Monterotondo Marittimo

Montieri

Scarlino

 

19. Alta Val d’Elsa

Barberino Val d'Elsa

Casole d'Elsa

Colle Val d'Elsa

Poggibonsi

Radicondoli

San Gimignano

 

20. Area Urbana senese

Monteriggioni

Siena

 

21. Crete Senesi – Val d’Arbia

Asciano

Buonconvento

Monteroni d’Arbia

Rapolano Terme

San Giovanni d’Asso

 

22. Val di Merse

Chiusdino

Monticiano

Murlo

Sovicille

 

23. Chianti

Castellina in Chianti

Castelnuovo Berardenga

Gaiole in Chianti

Radda in Chianti

 

24. Valdarno superiore sud

Bucine

Castelfranco di Sopra

Cavriglia

Laterina

Loro Ciuffenna

Montevarchi

Pergine Valdarno

Pian di Sco'

San Giovanni Valdarno

Terranova Bracciolini

 

25. Casentino

Bibbiena

Castel Focognano

Castel San Niccolo'

Chitignano

Chiusi della Verna

Montemignaio

Ortignano Raggiolo

Poppi

Pratovecchio

Stia

Talla

 

26. Alta Val Tiberina

Anghiari

Badia Tedalda

Caprese Michelangelo

Monterchi

Pieve Santo Stefano

Sansepolcro

Sestino

 

27. Area aretina

Arezzo

Capolona

Castiglion Fibocchi

Civitella in Val di Chiana

Monte San Savino

Subbiano

 

28. Val di Chiana aretina

Castiglion Fiorentino

Cortona

Foiano della Chiana

Lucignano

Marciano della Chiana

 

29. Val di Chiana senese

Cetona

Chianciano Terme

Chiusi

Montepulciano

San Casciano dei Bagni

Sarteano

Sinalunga

Torrita di Siena

Trequanda

 

30. Amiata – Val d’Orcia

Abbadia San Salvatore

Castiglione d'Orcia

Montalcino

Piancastagnaio

Pienza

Radicofani

San Quirico d’Orcia

 

31. Amiata Grossetano

Arcidosso

Castel del Piano

Castell'Azzara

Cinigiano

Roccalbegna

Santa Fiora

Seggiano

Semproniano

 

32. Area grossetana

Campagnatico

Castiglione della Pescaia

Civitella Paganico

Grosseto

Roccastrada

 

33. Albegna-Fiora

33.1. Quadrante Costa d’Argento

Capalbio

Isola del Giglio

Magliano in Toscana

Monte Argentario

Orbetello

33.2. Quadrante Colline Interne

Manciano

Pitigliano

Scansano

Sorano

 

AREE COMMERCIALI METROPOLITANE

Area commerciale metropolitana Firenze-Pistoia-Prato:

7.2. Quadrante Metropolitano

Agliana

Montale

Pistoia

Quarrata

Serravalle Pistoiese

8. Area Pratese

Cantagallo

Carmignano

Montemurlo

Poggio a Caiano

Prato

Vaiano

Vernio

9.3. Quadrante centrale

Bagno a Ripoli

Calenzano

Campi Bisenzio

Fiesole

Firenze

Lastra a Signa

Scandicci

Sesto Fiorentino

Signa

Area commerciale metropolitana Livorno-Pisa:

13. Area pisana

Buti

Calci

Cascina

Fauglia

Lorenzana

Pisa

San Giuliano Terme

Vecchiano

14. Area livornese

Collesalvetti

Livorno

 


[1] Abrogato dall'art. 28 del D.P.G.R. 9 aprile 2020, n. 23/R.