§ 6.1.161 - L.R. 26 gennaio 1999, n. 4.
Bilancio di previsione per l'anno 1999.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:26/01/1999
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Bilancio pluriennale).
Art. 2.  (Bilancio annuale - Quadro riassuntivo).
Art. 3.  (Conto dei residui).
Art. 4.  (Bilancio di competenza - Stato di previsione dell'entrata e dell'uscita).
Art. 5.  (Bilancio di cassa - Stato di previsione dell'entrata e della spesa).
Art. 6.  (Erogazione al Consiglio Regionale).
Art. 7.  (Documenti di correlazione).
Art. 8.  (Allegati di bilancio).
Art. 9.  (Disavanzo dell'esercizio 1999).
Art. 10.  (Disavanzo spesa sanitaria corrente 1997).
Art. 11.  (Debiti perenti).
Art. 12.  (Variazioni di bilancio).
Art. 13.  (Autorizzazione di spesa per l'anno 1999).


§ 6.1.161 - L.R. 26 gennaio 1999, n. 4.

Bilancio di previsione per l'anno 1999.

(B.U. 5 febbraio 1999, n. 3 - S.S. n. 13).

 

Art. 1. (Bilancio pluriennale).

     1. E'approvato il quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa di bilancio pluriennale della Regione per il periodo 1999/2001 annesso alla presente legge Sub A) 1.

     2. E'approvato in L. 28.791.959.330.000 lo stato di previsione dell'entrata della Regione per il periodo 1999/2001 annesso alla presente Sub A) 2.

     3. E'approvato in L. 28.791.959.330.000 lo stato di previsione della spesa della Regione per il periodo 1999/2001 annesso alla presente Sub A) 3.

 

     Art. 2. (Bilancio annuale - Quadro riassuntivo).

     1. E' approvato il quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa del bilancio di competenza e di cassa della Regione per l'anno finanziario 1999 annesso alla presente legge Sub B) 1.

 

     Art. 3. (Conto dei residui).

     1. E' approvato in L. 3.007.440.000.000 il conto dei residui attivi per l'anno 1999 annesso alla presente legge Sub B) 2., 1.a finca.

     2. E' approvato in L. 1.959.438.178.000 il conto dei residui passivi per l'anno 1999 annesso alla presente legge Sub B) 3., 1.a finca.

 

     Art. 4. (Bilancio di competenza - Stato di previsione dell'entrata e dell'uscita).

     1. E'approvato in L. 34.811.820.601.000 lo stato di previsione di competenza dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 1999 annesso alla presente legge Sub B) 2., 2.a. finca.

     2. E'autorizzato l'accertamento dei tributi e delle entrate per l'anno 1999.

     3. E' approvato in L. 34.811.820.601.000 lo stato di previsione di competenza della spesa della Regione per l'anno finanziario 1999 annesso alla presente legge Sub B) 3., 2.a finca.

     4. E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui al comma precedente.

 

     Art. 5. (Bilancio di cassa - Stato di previsione dell'entrata e della spesa).

     1. E' approvato in L. 36.771.258.779.000 lo stato di previsione di cassa dell'entrata della Regione, per l'anno finanziario 1999, annesso alla presente legge Sub B) 2., 3.a finca.

     2. Sono autorizzati la riscossione ed il versamento dei tributi e delle entrate per l'anno 1999.

     3. E' approvato in L. 36.771.258.779.000 lo stato di previsione di cassa della spesa della Regione, per l'anno finanziario 1999, annesso alla presente legge Sub B) 3., 3.a finca.

     4. E' autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di previsione di cui al comma precedente.

 

     Art. 6. (Erogazione al Consiglio Regionale).

     1. I fondi stanziati nel bilancio del Consiglio regionale, approvato con deliberazione n. 374 del 9/12/98 sono erogati ai sensi della legge 6 dicembre 1973, n. 853 e del relativo regolamento interno di contabilità del Consiglio.

 

     Art. 7. (Documenti di correlazione).

     1. E'approvato il quadro generale riassuntivo di cui all'art. 73, comma 3 della L.R. 6.5.1977 n. 28 allegato alla presente Sub I) 1, con:

     a) prospetto di cui all'art. 74 legge regionale citata, allegato Sub I) 1.a);

     b) prospetto di cui all'art. 75 legge regionale citata, allegato Sub I) 1.b).

 

     Art. 8. (Allegati di bilancio).

     1. Sono approvati i seguenti allegati:

     a) prospetto dei mutui autorizzati dalla legge di bilancio, allegato Sub II) 1.;

     b) elenco delle spese obbligatorie, allegati Sub II) 2.;

     c) elenco delle somme percette per conto terzi e delle partite di giro, allegato Sub II) 3.;

     d) elenco dei provvedimenti legislativi che si intende finanziare con i fondi globali allegati Sub II) 4.;

     e) elenco delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti, allegato Sub II) 5.

 

     Art. 9. (Disavanzo dell'esercizio 1999). [1]

     1. Agli effetti di cui ai commi successivi il disavanzo per l'esercizio 1999 è approvato in L. 555.931.060.084 (di cui L. 147.000.000.000 per il disavanzo della spesa sanitaria 1997).

     2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre nell'esercizio 1999 mutui e prestiti per l'importo di L. 408.931.060.084 per la copertura del disavanzo di cui al primo comma per le finalità indicate nell'allegato II) 1).

     3. I mutui di cui al secondo comma, da estinguersi in un periodo non superiore a 15 anni, saranno contratti ad un tasso iniziale massimo del 7 % effettivo annuo e con ammortamento decorrente dall'1.1.2000 [2].

     4. Gli oneri annui di ammortamento, determinati in L. 45.000.000.000 trovano copertura finanziaria per gli anni 2000 e 2001 negli appositi stanziamenti del bilancio pluriennale approvato con L.R. 26 gennaio 1999 n. 4 [2].

     5. In caso di eventuale maggiorazione della rata massima di ammortamento derivante, nel corso dell'ammortamento, dalla variabilità del tasso o dagli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, saranno apportate le occorrenti variazioni ai bilanci annuale e pluriennale con le singole leggi di bilancio.

     6. E' disposto che le rate di ammortamento relative agli anni seguenti al 2001 trovino copertura con le successive leggi di bilancio.

     7. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad emettere, in sostituzione parziale o totale dei mutui, di cui al secondo comma, prestiti obbligazionari, con le modalità previste dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni con oneri a carico del bilancio regionale non superiori a quelli indicati al quarto comma.

     8. In relazione ai mutui e prestiti autorizzati ai sensi del comma 2 e dell'art. 10 della presente legge, la Giunta regionale, tenuto conto delle condizioni del mercato, può effettuare operazioni di trasformazione di scadenze, di scambio o sostituzione di titoli di diverso tipo o utilizzare altri strumenti operativi previsti dalla prassi dei mercati finanziari [3].

     9. La Giunta regionale ha altresì la facoltà di utilizzare gli strumenti derivati di cui al comma 8 in relazione ai mutui assunti ai sensi dell'art. 2 della L.R. 5.6.1997 n. 42, dell'art. 10 della L.R. 23.1.1998 n. 5 e dell'art. 5 della L.R. 6.8.1998 n. 57 [3].

 

     Art. 10. (Disavanzo spesa sanitaria corrente 1997).

     1. E' autorizzata l'assunzione di un mutuo fino all'importo di L. 147.000.000.000 per la copertura del previsto disavanzo della spesa sanitaria di parte corrente relativo all'anno 1997.

     2. Il mutuo di cui al primo comma, da estinguersi in un periodo non superiore a 15 anni, sarà contratto ad un tasso iniziale massimo non superiore al 7% effettivo annuo e con rata di ammortamento decorrente dall'1.1.2000 [2].

     3. In caso di eventuale maggiorazione della rata annuale massima di ammortamento, determinata in L. 16.000.000.000, derivante, nel corso dell'ammortamento, dalla variabilità del tasso o dagli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, saranno apportate le occorrenti variazioni ai bilanci annuali e pluriennali con le singole leggi di bilancio [2].

     4. Agli oneri di preammortamento per l'anno 1999, quantificabili in L. 80.000.000, e di ammortamento per gli esercizi successivi si fa fronte con le disposizioni del successivo comma.

     5. Alla copertura finanziaria della spesa di cui al terzo comma, decorrente dall'anno 2000, si fa fronte con gli appositi stanziamenti del bilancio pluriennale approvato dalla presente legge; alla copertura finanziaria degli oneri di preammortamento di cui al quarto comma si fa fronte con apposito stanziamento del bilancio 1999 approvato dalla presente legge.

     6. E' disposto che le rate di ammortamento relative agli anni seguenti al 2001 trovino copertura con le successive leggi di bilancio.

 

     Art. 11. (Debiti perenti).

     1. Al fine di consentire il pagamento dei debiti perenti reclamati dai creditori è autorizzata, ai sensi dell'art. 125, comma 1, della L.R. 6.5.1977 n. 28 coma modificata dall'art. 2 della L.R. 2.12.1994 n. 91, la istituzione nel bilancio 1999 dei seguenti capitoli con le dotazioni a fianco indicate:

 

 

cap. 47000                           3.000.000.000

cap. 47010                           4.000.000.000

cap. 47020                           6.000.000.000

cap. 47030                          20.000.000.000

cap. 47040                          15.000.000.000

cap. 47050                           5.000.000.000

 

 

     2. I competenti dirigenti, accertato che il debito non si è estinto per prescrizione od altra causa, ne dispongono il pagamento, a carico dei capitoli indicati al primo comma, ai sensi della L.R. 6.5.1977 n. 28 come modificata dalla L.R. 6.4.1995 n. 37.

 

     Art. 12. (Variazioni di bilancio).

     1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare nel corso dell'esercizio 1999 le variazioni al bilancio indicate nell'art. 91 della L.R. 6.5.1977 n. 28 e successive modificazioni.

 

     Art. 13. (Autorizzazione di spesa per l'anno 1999).

     1. Per le leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio la quota di spesa per l'anno 1999 è quella indicata nello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge Sub B) 3. 2.a e 3.a finca rispettivamente di competenza e di cassa.

     2. La presente legge determina le quote di spesa per la competenza e cassa per l'anno 1999 delle altre leggi nell'importo indicato nello stato di previsione di cui al precedente comma.

 

 

     La presente legge, dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 27 della Costituzione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 

ALLEGATI

 

Si omettono i seguenti allegati:

 

Bilancio pluriennale 1999 - 2001 - Quadro Riassuntivo Generale - Entrata - Spesa

 

Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 1999 - Quadro Generale Riassuntivo - Parte Prima Entrata - Parte Seconda Spesa

 

Gli strumenti della programmazione regionale

 

Programmi e interventi settoriali

 

Oneri non ripartibili

 

Allegato I. 1 - Quadro Generale Riassuntivo di cui all'art. 73 comma 3, della Legge Regionale 6.5.1977, n. 28

 

Allegato I. 1.a. - Prospetto di cui all'art. 74 della Legge Regionale 6.5.1977, n. 28

 

Allegato I. 1.b. - Prospetto di cui all'art. 75 della Legge Regionale 6.5.1977, n. 28

 

Allegato I. 2 - Quadri di riclassificazione delle spese di cui all'art. 73, comma 1 e 2, della Legge Regionale 6.5.1977, n. 28

 

Allegato II. 2 - Elenco delle spese obbligatorie (art. 93 L.R. 6.5.1977, n. 28)

 

Allegato II. 3 - Elenco delle somme percette per conto terzi e partite di giro diverse (art. 94 L.R. 6.5.1977, n. 28)

 

Allegato II. 4 - Elenco dei provvedimenti legislativi che si intendono finanziare con i fondi globali

 

Allegato II. 5 - Elenco delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di Enti e di altri Soggetti (art. 76 L.R. 6.5.1977, n. 28)

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 15 luglio 1999, n. 40.

[2] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 27 ottobre 1999, n. 55.

[2] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 27 ottobre 1999, n. 55.

[3] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 27 ottobre 1999, n. 55.

[3] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 27 ottobre 1999, n. 55.

[2] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 27 ottobre 1999, n. 55.

[2] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 27 ottobre 1999, n. 55.