§ 4.1.198 - L.R. 20 giugno 2002, n. 21.
Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:20/06/2002
Numero:21


Sommario
Art. 1.  (Finalità e oggetto).
Art. 2.  (Schedario del potenziale produttivo viticolo).
Art. 2 bis.  (modalità di gestione dello schedario del potenziale produttivo viticolo).
Art. 3.  (Realizzazione delle superfici vitate).
Art. 3 bis.  (Albi dei vigneti per vini a denominazione di origine ed elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica).
Art. 4.  (Piani triennali di adeguamento delle superfici vitate per i vini a Denominazione di Origine).
Art. 5.  (Regolarizzazione delle superfici vitate impiantate abusivamente dal 1 aprile 1987 al 1 settembre 1998).
Art. 6.  (Regolarizzazione dei vigneti impiantati anteriormente al 1 aprile 1987).
Art. 7.  (Vigilanza e controllo).
Art. 8.  (Sanzioni amministrative pecuniarie).
Art. 9.  (Estirpazione delle superfici vitate e distillazione obbligatoria).
Art. 10.  (Abrogazioni e norme transitorie).
Art. 11.  (Entrata in vigore).


§ 4.1.198 - L.R. 20 giugno 2002, n. 21. [1]

Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo.

(B.U. 26 giugno 2002, n. 14).

 

CAPO I

FINALITÀ E OGGETTO

 

Art. 1. (Finalità e oggetto).

     1. La presente legge disciplina la gestione e il controllo del potenziale produttivo viticolo ai sensi del Titolo II Capo I del Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e del Capo II del Regolamento (CE) n.1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000 che stabilisce modalità d’applicazione del Regolamento 1493/1999.

     2. Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano alle superfici vitate di estensione inferiore alle 2 are per conduttore e le cui produzioni sono destinate esclusivamente al consumo familiare.

 

CAPO II

POTENZIALE PRODUTTIVO VITICOLO

 

     Art. 2. (Schedario del potenziale produttivo viticolo).

     1. Ogni superficie vitata è soggetta ad iscrizione allo schedario viticolo e susseguente aggiornamento ai fini della predisposizione dell’inventario del potenziale produttivo viticolo di cui all’articolo 16 del Regolamento (CE) 1493/1999 ad esclusione delle superfici inferiori alle 10 are le cui produzioni ottenute sono destinate esclusivamente al consumo familiare. Lo schedario viticolo è tenuto dalle Province.

     2. L’iscrizione della superficie vitata allo schedario viticolo costituisce presupposto inderogabile per procedere ad interventi sul potenziale produttivo viticolo ed accedere alle misure strutturali e di mercato ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale.

     3. Ogni variazione relativa ad una superficie vitata iscritta allo schedario è soggetta a dichiarazione entro 60 giorni dalla sua realizzazione.

     4. Ogni trasferimento nella titolarità o nella conduzione di superfici vitate è soggetta a comunicazione da parte del proprietario o conduttore subentrante, entro 60 giorni dal trasferimento della titolarità o dell’immissione in possesso.

     5. [2].

 

          Art. 2 bis. (modalità di gestione dello schedario del potenziale produttivo viticolo). [3]

     1. Lo schedario del potenziale produttivo viticolo si compone di un fascicolo aziendale cartaceo e di un archivio informatizzato nel quale sono raccolti tutti i dati relativi al potenziale viticolo.

     2. Lo schedario consente l’elaborazione dei dati inerenti il potenziale viticolo su base provinciale, compresa la situazione delle iscrizioni dei vigneti agli albi dei vigneti per vini a denominazione di origine e agli elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica.

     3. I dati dello schedario, riferiti alla singola unità tecnica economica (UTE), sono:

     a) le superfici vitate impiantate, con l’indicazione della composizione ampelografica;

     b) i diritti di reimpianto in portafoglio e i diritti di impianto concessi ma non ancora utilizzati;

     c) le superfici vitate iscritte agli albi dei vigneti per vini a denominazione di origine e agli elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica.

     4. Lo schedario è aggiornato sulla base delle autorizzazioni per la realizzazione delle superfici vitate.

 

     Art. 3. (Realizzazione delle superfici vitate).

     1. Qualsiasi nuovo impianto o reimpianto di superfici vitate è subordinato ad autorizzazione della Provincia rilasciata a fronte di un diritto di impianto o reimpianto, salvo quanto indicato al comma 2, nel rispetto di quanto previsto dal Capo I Titolo II del Regolamento (C.E.) 1493/99, dal Capo II del Regolamento (CE) 1227/2000 e dalle disposizioni regionali.

     2. Le autorizzazioni all’impianto di superfici vitate destinate a sperimentazione viticola sono rilasciate dalla Regione.

     3. La Giunta regionale, definisce le modalità tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2.

 

          Art. 3 bis. (Albi dei vigneti per vini a denominazione di origine ed elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica). [4]

     1. Le superfici vitate destinate alla produzione di vini a denominazione di origine sono iscritte agli albi dei vigneti per vini a denominazione di origine.

     2. Le superfici vitate destinate alla produzione di vini ad indicazione geografica tipica sono iscritte negli elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica.

     3. Gli albi di cui al comma 1 e gli elenchi di cui al comma 2 sono tenuti dalle province.

     4. La Giunta regionale, con regolamento, disciplina l’iscrizione agli albi di cui al comma 1 e agli albi di cui al comma 1 e agli elenchi di cui al comma 2, l’aggiornamento e la tenuta degli stessi.

 

     Art. 4. (Piani triennali di adeguamento delle superfici vitate per i vini a Denominazione di Origine).

     1. L’ampliamento delle superfici destinate alla produzione di vini a denominazione di origine è consentito sulla base di atti di pianificazione adottati dalle province, sentite le comunità montane nel cui territorio ricade la denominazione [5].

     2. In caso di vini a Denominazione di Origine ricadenti su più Province, ciascuna Provincia adotta gli atti di pianificazione di cui al comma 1 di propria competenza previa intesa tra le Province interessate. In mancanza di tale intesa ciascuna Provincia provvede comunque all’adozione degli atti di propria competenza.

     3. Gli atti di pianificazione sono adottati previa concertazione con le associazioni di produttori vitivinicoli e le organizzazioni professionali agricole e cooperative, sentiti i Consorzi di tutela.

     4. Il Consiglio regionale emana le direttive generali per la pianificazione provinciale e definisce i criteri per l’assegnazione delle superfici di cui al comma 1 alle aziende agricole interessate.

 

CAPO III

REGOLARIZZAZIONE DELLE SUPERFICI

VITATE IMPIANTATE ABUSIVAMENTE

 

     Art. 5. (Regolarizzazione delle superfici vitate impiantate abusivamente dal 1 aprile 1987 al 1 settembre 1998).

     1. I vigneti impiantati o reimpiantati abusivamente dal 1 aprile 1987, data di entrata in vigore del Regolamento (CEE) 822/87, fino al 1 settembre 1998 possono essere regolarizzati su domanda del conduttore ai sensi del Regolamento (CE) 1493/1999 articolo 2 paragrafi 3, 4, 5 e 6.

     2. Le domande di regolarizzazione delle superfici vitate di cui al comma 1 devono indicare in base a quale lettera del paragrafo 3 dell’articolo 2 del Regolamento (CE) 1493/1999 si richiede la regolarizzazione e sono presentate dal conduttore del vigneto alla Provincia competente.

     3. La Provincia competente concede la regolarizzazione entro il 31 luglio 2002 nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2 del Regolamento 1493/1999 (CE), dall’articolo 2 del Regolamento (CE) 1227/2000 e dalle disposizioni regionali.

     4. I soggetti che ottengono la regolarizzazione di cui all’articolo 2 paragrafo 3 lett. a) del Regolamento (CE) 1493/1999 devono versare una somma pari a 30 Euro per ogni decara, o frazione di decara, della superficie interessata alla regolarizzazione.

     5. I soggetti che ottengono la regolarizzazione di cui all’articolo 2 paragrafo 3 lett. c) del Regolamento (CE) 1493/1999 devono versare una somma pari a:

     a) 250 Euro per decara, o frazione di decara, della superficie interessata, nel caso in cui l’impianto sia stato realizzato in terreni ubicati al di fuori delle zone previste e delimitate per la produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate (vqprd), o, se ricadente nelle zone previste e delimitate per la produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate, la composizione ampelografica dello stesso non ne consenta l’iscrizione ad un albo di produzione;

     b) 500 Euro per decara, o frazione di decara, della superficie interessata, nel caso in cui l’impianto sia stato realizzato in terreni ubicati in zone previste e delimitate per la produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate (vqprd) e la sua composizione ampelografica sia tale da consentirne l’iscrizione ad un albo di produzione.

     6. L’accoglimento della domanda di regolarizzazione, e la conseguente regolarizzazione, comportano automaticamente l’iscrizione nello schedario di cui all’articolo 1.

 

     Art. 6. (Regolarizzazione dei vigneti impiantati anteriormente al 1 aprile 1987).

     1. Sono da considerarsi regolari i vigneti impiantati o reimpiantati contravvenendo alle norme vigenti anteriormente al Reg. (CEE) 822/87, iscritti allo schedario viticolo entro il 31 luglio 2002 attraverso la dichiarazione delle superfici vitate.

 

CAPO IV

VIGILANZA E SANZIONI

 

     Art. 7. (Vigilanza e controllo).

     1. Le funzioni di vigilanza e controllo sull’osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, compresa l’applicazione delle sanzioni, sono esercitate dalle Province.

     2. Il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative è disciplinato dalla legge regionale 28 dicembre 2000 n. 81 “Disposizioni in materia di sanzioni amministrativa”.

     3. Alle sanzioni comminate in misura fissa non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 8 comma 4 della Legge Regionale 81/2000.

 

     Art. 8. (Sanzioni amministrative pecuniarie).

     1. In caso di omessa o ritardata presentazione della dichiarazione delle superfici vitate dopo il termine del 31 dicembre 2001 stabilito dal Decreto Ministeriale 26 luglio 2000 e successive modificazioni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 60 Euro per decara, o frazione di decara, della superficie vitata da iscrivere allo schedario. La sanzione è ridotta a un terzo nel caso in cui il ritardo non superi i 30 giorni.

     2. Il conduttore, le cui superfici dichiarate differiscono in misura superiore al 10 per cento, sia in eccesso che in difetto rispetto alla effettiva superficie vitata aziendale, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 40 Euro per decara, o frazione di decara, della superficie di differenza fra la superficie dichiarata e la superficie effettiva.

     3. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 20 Euro per decara, o frazione di decara, della superficie vitata, il conduttore che non proceda alla dichiarazione delle variazioni del potenziale viticolo di cui all’articolo 2 comma 3. La sanzione è ridotta a un terzo nel caso in cui il ritardo non superi i 30 giorni.

     4. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 200 Euro il conduttore subentrante che non effettui la comunicazione di cui all’articolo 2 comma 4 nei termini ivi indicati. La sanzione è ridotta a un terzo nel caso in cui il ritardo non superi i 30 giorni.

     5. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 250 Euro per decara, o frazione di decara, della superficie vitata, per ogni anno di mancato avvio alla distillazione dei prodotti ottenuti dalle superfici interessate, chiunque realizzi una superficie vitata senza l’autorizzazione di cui all’articolo 3 comma 1.

     6. E’ soggetto alla sanzione pecuniaria di Euro 60 per decara, o frazione di decara, chiunque realizzi una superficie vitata, a fronte di un diritto di impianto o reimpianto valido, senza la prescritta autorizzazione, fermo rimanendo il rispetto delle norme che disciplinano la realizzazione delle superfici vitate.

     7. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 100 Euro chiunque realizzi senza la prescritta autorizzazione una superficie vitata inferiore alle 10 are e le cui produzioni sono destinate esclusivamente al consumo familiare.

     8. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 250 Euro per decara, o frazione di decara, della superficie vitata, per ogni anno di mancato avvio alla distillazione dei prodotti ottenuti dalle superfici interessate chiunque abbia realizzato abusivamente una superficie vitata dal 1 settembre 1998 al 31 luglio 2000.

 

     Art. 9. (Estirpazione delle superfici vitate e distillazione obbligatoria).

     1. Chiunque realizzi una superficie vitata senza l’autorizzazione di cui all’articolo 3, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 8 comma 5, è soggetto all’obbligo di estirparla.

     2. Chiunque abbia realizzato una superficie vitata abusivamente nel periodo compreso fra il 1 settembre 1998 ed il 31 luglio 2000 oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 8 comma 7 è soggetto all’obbligo di estirparla.

     3. Dopo il 31 luglio 2002 alle superfici vitate abusivamente impiantate anteriormente al 1 settembre 1998 che non sono state regolarizzate ai sensi degli articoli 5 e 6 si applica la misura dell’estirpazione prevista dall’articolo 4 comma 3 del decreto legge 7 settembre 1987 n. 370 convertito con legge 4 novembre 1987 n. 460.

     4. Dal momento in cui diviene definitivo il provvedimento con cui è stata ingiunta l’estirpazione del vigneto i prodotti ottenute dalle uve raccolte dai vigneti soggetti all’obbligo di estirpazione possono essere messi in circolazione soltanto se destinati alla distillazione.

     5. Ove il trasgressore non esegua l’estirpazione della superficie entro il termine indicato dalla Provincia, quest’ultima provvede alla rimozione degli impianti ponendo a carico del trasgressore la relativa spesa.

     6. Il conduttore la cui domanda di regolarizzazione, presentata ai sensi dell’articolo 5 comma 1 della presente legge, è stata respinta, è tenuto ad inviare alla distillazione il prodotto ottenuto dalle uve provenienti dalle zone interessate dalla data di presentazione della domanda di regolarizzazione fino alla data in cui tale domanda è respinta o, in alternativa, a pagare una sanzione di importo pari al 30 per cento del valore di mercato del vino ottenuto da uve provenienti dalle zone interessate a partire dalla data di presentazione della domanda fino alla data in cui la domanda è respinta. Il valore di mercato assunto per il calcolo della sanzione è determinato dalla provincia sulla base dei prezzi medi correnti.

     7. Per la quantificazione delle partite di vino da destinare a distillazione obbligatoria si fa riferimento ai vini ottenuti dalle uve prodotte dal vigneto abusivo. In ogni caso la quantità unitaria minima di vino da destinare a distillazione è calcolata in base alla produzione media aziendale delle ultime tre campagne vitivinicole antecedenti quella in cui è emessa l’ordinanza con cui si ingiunge l’estirpazione del vigneto. Il vigneto si considera in produzione a partire dalla terza campagna vitivinicola successiva a quella di impianto o reimpianto.

 

CAPO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 10. (Abrogazioni e norme transitorie).

     1. La legge regionale 20 marzo 2000 n. 27 (Disciplina per la realizzazione di superfici vitate) è abrogata.

     2. Ai fini della regolarizzazione sono valide tutte le domande già presentate ai sensi della deliberazione di Giunta regionale del 27 novembre 2000 n. 1230.

     3. La deliberazione della Giunta reg. 1230/2000 rimane efficace per tutte le parti non in contrasto con la presente legge.

     4. Le sanzioni di cui all’articolo 8, commi 2 e 4, si applicano successivamente al primo aggiornamento dello schedario del potenziale produttivo viticolo [6].

     4 bis. Le modalità per procedere al primo aggiornamento dello schedario del potenziale produttivo e alla tenuta degli albi dei vigneti per vini a denominazione di origine e degli elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale [7].

     5. Fino al 31 luglio 2002 nei confronti di coloro che hanno impiantato abusivamente una superficie vitata anteriormente al 1 settembre 1998 non si applica la misura dell’estirpazione prevista dall’articolo 4 comma 3 del decreto legge 7 settembre 1987 n. 370 convertito con legge 4 novembre 1987 n. 460, e i procedimenti relativi all’applicazione della misura dell’estirpazione rimangono sospesi.

 

     Art. 11. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.


[1] Abrogata dall'art. 21 del D.P.G.R. 7 settembre 2009, n. 52/R. Per l'abrogazione della presente legge, vedi anche l'art. 20 della L.R. 16 marzo 2009, n. 9.

[2] Comma abrogato dall’art. 1 della L.R. 14 aprile 2003, n. 22.

[3] Articolo aggiunto dall’art. 2 della L.R. 14 aprile 2003, n. 22.

[4] Articolo aggiunto dall’art. 3 della L.R. 14 aprile 2003, n. 22.

[5] Comma così sostituito dall’art. 4 della L.R. 14 aprile 2003, n. 22.

[6] Comma così sostituito dall’art. 5 della L.R. 14 aprile 2003, n. 22.

[7] Comma aggiunto dall’art. 5 della L.R. 14 aprile 2003, n. 22.