§ 4.1.287 - D.P.G.R. 7 settembre 2009, n. 52/R.
Regolamento di attuazione della legge regionale 16 marzo 2009, n. 9 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo)


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:07/09/2009
Numero:52


Sommario
Art. 1.  Oggetto e definizioni (articolo 18 l.r. 9/2009)
Art. 2.  Registrazione dei procedimenti e modulistica (articolo 18 l.r. 9/2009)
Art. 3.  Registro informatico pubblico dei diritti di reimpianto (articolo 2 l.r. 9/2009)
Art. 4.  Schedario viticolo (articolo 3 l.r. 9/2009)
Art. 5.  Riserva regionale dei diritti di impianto e reimpianto (articolo 4, comma 4 l.r. 9/2009)
Art. 6.  Concessione dei diritti della riserva regionale dei diritti di impianto e reimpianto (articolo 4 l.r. 9/2009)
Art. 7.  Concessione dei diritti della riserva regionale dei diritti di impianto e reimpianto da far valere su superfici vitate di particolare pregio (articolo 4, comma 3 l.r. 9/2009)
Art. 8.  Concessione di diritti di nuovo impianto destinati alla coltura di piante madri marze (articolo 5 l.r. 9/2009)
Art. 9.  Concessione di diritti di nuovo impianto destinati a sperimentazione vitivinicola (articolo 5 l.r. 9/2009)
Art. 10.  Concessione di diritti di nuovo impianto nell’ambito di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilità (articolo 5 l.r. 9/2009)
Art. 11.  Estirpazione delle superfici vitate e concessione di diritti di reimpianto (articolo 6 l.r. 9/2009)
Art. 12.  Reimpianto dei vigneti con diritto iscritto nel registro informatico pubblico dei diritti di reimpianto (articolo 7 l.r. 9/2009)
Art. 13.  Reimpianto di superfici vitate con diritto anticipato (articolo 7 l.r. 9/2009)
Art. 14.  Trasferimento dei diritti di reimpianto (articolo 18 l.r. 9/2009)
Art. 15.  Superfici vitate per il consumo familiare (articolo 8 l.r. 9/2009)
Art. 16.  Sovrainnesto (articolo 9 l.r. 9/2009)
Art. 17.  Albi DO ed elenchi IGT (articolo 10 l.r. 9/2009)
Art. 18.  Iscrizione delle superfici vitate agli albi DO e agli elenchi IGT (articolo 10 l.r. 9/2009)
Art. 19.  Controlli (articolo 15 l.r. 9/2009)
Art. 20.  Norme transitorie (articolo 18 l.r. 9/2009)
Art. 21.  Abrogazioni (articolo 20 l.r. 9/2009)


§ 4.1.287 - D.P.G.R. 7 settembre 2009, n. 52/R. [1]

Regolamento di attuazione della legge regionale 16 marzo 2009, n. 9 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo)

(B.U. 16 settembre 2009, n. 33)

 

Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento

PREAMBOLO

 

Visto l’articolo 117, comma sesto della Costituzione;

 

visto l’articolo 42 dello Statuto;

 

vista la legge regionale 16 marzo 2009, n. 9 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo) e in particolare l’articolo 18;

 

visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 2 luglio 2009;

 

visto il parere della direzione generale della Presidenza di cui all’articolo 16 del regolamento interno della Giunta regionale 18 maggio 2009, n. 1;

 

vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale del 13 luglio 2009, n. 612;

 

visto il parere della Commissione consiliare competente espresso nella seduta del 22 luglio 2009;

 

visto il parere del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 24 luglio 2009;

 

visto l’ulteriore parere della direzione generale della Presidenza di cui all'articolo 16, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 18 maggio 2009, n. 1;

 

vista la deliberazione della Giunta regionale 31 agosto 2009, n. 724;

 

Considerato quanto segue:

 

1. la corretta e uniforme attivazione degli interventi sul potenziale viticolo e la gestione degli albi dei vigneti per vini a denominazione di origine (DO) e degli elenchi delle vigne per vini a indicazione geografica tipica (IGT) rendono opportuno definire con precisione, in linea con i regolamenti comunitari, i termini tecnici utilizzati nel presente regolamento;

 

2. il registro informatico pubblico dei diritti di reimpianto, di seguito indicato registro dei diritti, è lo strumento per assicurare la corretta gestione del potenziale viticolo in Toscana e pertanto tutti i diritti di impianto e reimpianto, compreso i diritti di reimpianto anticipati e quelli acquisiti mediante trasferimento, devono risultare iscritti nello stesso;

 

3. il ruolo strategico del registro dei diritti determina la necessità di garantirne il contenuto e pertanto l’iscrizione nel registro viene effettuata dagli enti competenti previa certificazione. Fanno eccezione i diritti di reimpianto anticipato, la cui iscrizione avviene automaticamente a seguito della presentazione della dichiarazione unica aziendale (DUA) di cui all’articolo 11 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola) con la quale il conduttore comunica l’intenzione di voler procedere ad un reimpianto con estirpazione successiva;

 

4. nell’ottica della semplificazione amministrativa, la registrazione dell’uscita dei diritti dal registro dei diritti avviene sulla base delle dichiarazioni di avvenuto impianto rilasciate dal conduttore;

 

5. la corretta gestione del registro dei diritti e dello schedario viticolo presuppone la definizione da parte della struttura della Giunta regionale competente di precise modalità di gestione che è opportuno siano oggetto di apposito provvedimento dirigenziale;

 

6. la riserva regionale dei diritti di impianto e reimpianto, di seguito indicata con riserva regionale, è uno strumento necessario per la gestione a livello regionale di diritti di impianto e reimpianto facenti capo direttamente alla Regione, in quanto esistenti sul territorio ma non appartenenti ad alcun conduttore; si rende pertanto necessario individuare i diritti che confluiscono nella riserva regionale e le condizioni generali per la loro concessione;

 

7. la concessione di diritti della riserva regionale può essere finalizzata alla conservazione di vigneti di particolare pregio sotto il profilo storico, ambientale e paesaggistico; è necessario, pertanto, che siano individuati i criteri e le caratteristiche dei vigneti che possono usufruire di tale opportunità e sia definita la procedura per la loro assegnazione;

 

8. il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) stabilisce il principio per cui deve essere garantito il non aumento del potenziale viticolo in caso di trasferimento di un diritto di reimpianto e in caso di concessione di un diritto di reimpianto dalla riserva, in particolare se tale trasferimento e tale concessione sono relativi a diritti di impianto provenienti dalla estirpazione di superfici non irrigue e siano destinati alla realizzazione di superfici irrigue. A tal fine è stata fissata a livello regionale una resa media unica dei diritti di reimpianto, calcolata tenendo conto della resa effettiva della produzione di vino regionale nelle ultime cinque campagne vendemmiali, ed è stato ritenuto congruo, nel passaggio da superficie non irrigua a irrigua, applicare un coefficiente di riduzione pari al 10 per cento della superficie;

 

9. il reg. (CE) 1234/2007 prevede che la concessione dei diritti di reimpianto a partire dalla riserva regionale possa avvenire dietro il pagamento di un corrispettivo ad eccezione dei giovani conduttori aventi specifici requisiti, per i quali la concessione può avvenire a titolo gratuito. Pertanto si rende necessario stabilire il valore di un diritto di reimpianto prelevato dalla riserva. Inoltre al fine di agevolare la realizzazione di vigneti nelle zone di montagna e fortemente terrazzate il corrispettivo da versare per la concessione di un diritto della riserva in tali zone è stato ridotto;

 

10. ai sensi della l.r. 9/2009 le domande e le dichiarazioni relative ai procedimenti sul potenziale viticolo e sulla gestione degli albi DO ed elenchi IGT sono presentate alla Agenzia regionale toscana per l’erogazione in agricoltura (ARTEA) tramite la DUA. Si è ritenuto opportuno stabilire i contenuti essenziali di tali domande e dichiarazioni, rimandando ad ARTEA la predisposizione della modulistica, d’intesa con la competente struttura della Giunta regionale e nel quadro delle disposizioni regionali afferenti alla semplificazione amministrativa e al sistema informativo regionale;

 

11. per quanto riguarda la realizzazione di impianti destinati alla sperimentazione vitivinicola è necessario definire i contenuti dei progetti in base ai quali si chiede di realizzare le superfici vitate stesse, nonché le modalità di acquisizione del parere dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo forestale (ARSIA);

 

12. il reg. (CE) 1234/2007 prevede che vengano concessi diritti di reimpianto anticipato a chi s’impegna a estirpare una superficie vitata equivalente entro tre anni dall’impianto. Si è reso necessario pertanto prevedere la creazione del diritto di reimpianto anticipato e la sua iscrizione all’interno del registro dei diritti;

 

13. il reg. (CE) 1234/2007 prevede all’articolo 85 decies, comma 5 la possibilità di trasferire i diritti di reimpianto parzialmente o totalmente ad un’altra azienda in specifici casi e stabilisce la necessità di garantire che tale trasferimento avvenga nel rispetto della normativa vigente. Sono pertanto individuate le procedure finalizzate al controllo, in particolare per quanto concerne il trasferimento di diritti provenienti dalle altre regioni italiane;

 

14. gli interventi di sovrainnesto e di ripristino della densità di impianto persa a seguito di fallanze influiscono sugli elementi strutturali dell’impianto. E’ pertanto necessario, al fine di garantire l’aggiornamento dello schedario, definire le modalità con cui le aziende procedono alla comunicazione degli interventi effettuati;

 

15. i principi sulla gestione degli albi DO e degli elenchi IGT sono stabiliti a livello nazionale. Si rende necessario tuttavia specificare alcuni aspetti relativi alla gestione degli albi DO e degli elenchi IGT. In particolare è stabilito che il rispetto della base ampelografica, intesa come rapporto percentuale fra i vitigni, deve essere garantito a livello di unità tecnica-economica (UTE) sulle superfici vitate oggetto di rivendicazione;

 

16. al fine di assicurare il coordinamento delle attività di controllo svolte dalle province con l’esigenza di disporre di uno schedario viticolo aggiornato, è necessario che le province comunichino ad ARTEA l’esito dei controlli effettuati, affinché ARTEA proceda all’aggiornamento dello schedario;

 

17. in considerazione che la l.r. 9/2009 prevede che lo schedario viticolo sia tenuto da ARTEA, si rende necessario individuare in ARTEA il soggetto per la verifica della corrispondenza fra la situazione strutturale risultante dallo schedario e la situazione reale, nel rispetto del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

 

18. è necessario stabilire delle disposizioni transitorie per la gestione dei procedimenti amministrativi avviati prima dell’entrata in vigore del regolamento e non ancora conclusi. Sono pertanto definite le modalità di gestione dei suddetti procedimenti in attesa di autorizzazione;

 

19. di accogliere il parere della II commissione consiliare - Agricoltura - espresso nella seduta del 22 luglio 2009 e di adeguare conseguentemente il testo;

 

si approva il presente regolamento

 

Capo I -Oggetto e definizioni

 

Art. 1. Oggetto e definizioni (articolo 18 l.r. 9/2009)

1. Il presente regolamento in attuazione dell’articolo 18 della legge regionale 16 marzo 2009, n. 9 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo), di seguito indicata con legge, disciplina gli interventi sul potenziale produttivo viticolo e la gestione degli albi dei vigneti per vini a denominazione di origine (DO) e degli elenchi delle vigne per vini a indicazione geografica tipica (IGT).

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) data di realizzazione dei lavori di estirpazione: la data in cui si completa l’eliminazione di tutti i ceppi che si trovano su una superficie vitata;

b) data di realizzazione dei lavori di impianto: la data in cui si completa la messa a dimora di barbatelle di vite o parti di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di uve, per la coltura di piante madri marze o destinate alla sperimentazione vitivinicola;

c) data di realizzazione dei lavori di sovrainnesto: la data in cui si completa su una superficie vitata l’innesto di viti già precedentemente innestate;

d) ripristino della densità di impianto: il reimpianto di viti finalizzato a ripristinare la densità di impianto iniziale persa a seguito di fallanze;

e) data di inizio raccolta: la data di inizio della raccolta delle uve riportata dal produttore negli appositi registri di cui al titolo III, capo III del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

f) unità vitata (UV): la superficie continua coltivata a vite che ricade su una sola particella catastale e che è omogenea per le seguenti caratteristiche: tipo di possesso, destinazione produttiva, tipo di coltura, forma di allevamento, sesto di impianto, età dell’impianto ed eventualmente vitigno se esattamente localizzato in modo da consentirne l’individuazione grafica;

g) vigneto o appezzamento vitato: una superficie continua coltivata a vite, costituita da una o più unità vitate contigue ed omogenee per le seguenti caratteristiche: tipo di possesso, destinazione produttiva, tipo di coltura, forma di allevamento, sesto di impianto ed età dell’impianto. Sono da ritenersi contigue anche unità vitate tra le quali sono incluse superfici a servizio del vigneto di larghezza non superiore ai tre metri;

h) superficie vitata: ai fini della misurazione dei vigneti la superficie all'interno del sesto di impianto, da filare a filare e da vite a vite, aumentata, nelle fasce laterali e nelle testate, della superficie realmente esistente al servizio del vigneto ed in particolare:

1) superficie vitata ricadente su un'intera particella catastale: in questo caso la superficie vitata da considerarsi è l'intera superficie catastale della particella;

2) superficie vitata ricadente solo su una parte della particella catastale: in questo caso la superficie vitata da considerarsi è quella all'interno del sesto di impianto, da filare a filare e da vite a vite, aumentata, nelle fasce laterali e nelle testate, in misura del 50 per cento del sesto d'impianto oppure fino ad un massimo di tre metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti;

3) superficie vitata di filari singoli: la superficie vitata da considerarsi, per quanto attiene le fasce laterali, è fino ad un massimo di 1,5 metri sul lato e di 3 metri sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti;

4) superficie vitata di viti sparse: la superficie vitata di insidenza media per ceppo che non superi comunque i 5 metri quadrati;

i) superficie irrigua: una superficie vitata sulla quale sia installato un impianto fisso di irrigazione e sulla quale non venga praticata la sola irrigazione di soccorso;

l) certificazione: l’operazione effettuata nel sistema informativo dell’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) mediante l’attivazione della funzione “certifica” da parte di un operatore autorizzato la cui identità è accertata mediante accesso al sistema tramite smart-card e registrata con apposizione di firma digitale o della firma elettronica qualificata ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale);

m) validazione: l’operazione effettuata nel sistema informativo ARTEA mediante l’attivazione della funzione “convalida” da parte di un operatore autorizzato la cui identità è accertata mediante accesso al sistema tramite smart-card e registrata con apposizione di firma digitale o della firma elettronica qualificata ai sensi del d.lgs. 82/2005;

n) diritto di nuovo impianto: il diritto ad impiantare una superficie vitata destinata a nuovi impianti nell’ambito di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilità, o a scopi di sperimentazione vitivinicola, o alla coltura di piante madri per marze o a impianti i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori;

o) resa di riferimento regionale dei diritti di reimpianto: la resa di riferimento dei diritti di reimpianto, compresi i diritti della riserva regionale, indipendentemente dalla destinazione produttiva della superficie vitata dalla quale si sono originati (DO, IGT, tavola) calcolata pari a 70 quintali di uva per ettaro;

p) viticoltura di montagna e fortemente terrazzata: la viticoltura esercitata nelle zone di produzione dei vini a DO “Elba”, “Candia dei Colli Apuani”, “Colli di Luni”, “Ansonica Costa dell’Argentario”, “Orcia”, “Colline Lucchesi”, “Montecarlo” e nel territorio amministrativo delle comunità montane.

 

     Art. 2. Registrazione dei procedimenti e modulistica (articolo 18 l.r. 9/2009)

1. I procedimenti amministrativi previsti dal presente regolamento sono registrati, da parte degli enti competenti, nel sistema informativo regionale tramite le apposite procedure predisposte da ARTEA e conclusi con la validazione o con la certificazione tramite l’apposizione della firma digitale o della firma elettronica qualificata ai sensi del d.lgs. 82/2005 nel quadro delle disposizioni attuative regionali in materia.

2. La modulistica delle domande e delle dichiarazioni prevista dal presente regolamento è predisposta da ARTEA d’intesa con la competente struttura della Giunta regionale nel rispetto della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della Rete telematica regionale toscana) e delle disposizioni regionali sulla semplificazione amministrativa e sul sistema informativo regionale.

 

Capo II - Potenziale produttivo viticolo

 

     Art. 3. Registro informatico pubblico dei diritti di reimpianto (articolo 2 l.r. 9/2009)

1. Nel registro informatico pubblico dei diritti di reimpianto tenuto da ARTEA ai sensi dell’articolo 2, comma 2 della l.r. 9/2009, di seguito indicato con registro dei diritti, sono iscritti tutti i diritti di nuovo impianto e di reimpianto, compresi i diritti di reimpianto anticipato o acquisiti mediante trasferimento, esistenti in Toscana.

2. Con decreto del dirigente della competente struttura della Giunta regionale sono definite le modalità per la gestione del registro dei diritti.

 

     Art. 4. Schedario viticolo (articolo 3 l.r. 9/2009)

1. Con decreto del dirigente della competente struttura della Giunta regionale sono definite le modalità per la gestione dello schedario viticolo tenuto da ARTEA ai sensi dell’articolo 3, comma 5 della l.r. 9/2009.

 

     Art. 5. Riserva regionale dei diritti di impianto e reimpianto (articolo 4, comma 4 l.r. 9/2009)

1. La riserva regionale dei diritti di impianto e reimpianto, di seguito indicata con riserva regionale, è tenuta dalla competente struttura della Giunta regionale.

2. Nella riserva regionale confluiscono i seguenti diritti:

a) i diritti di nuovo impianto di cui all’articolo 5 della legge, se non utilizzati entro i periodi prescritti;

b) i diritti di reimpianto scaduti e non utilizzati entro i periodi prescritti;

c) i diritti di reimpianto conferiti alla riserva regionale volontariamente dai detentori;

d) i diritti provenienti da altre riserve regionali e nazionale;

e) i diritti eccedenti quelli fatti valere per la regolarizzazione delle superfici vitate ai sensi dell’articolo 2, comma 6, lettera b) del regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

f) i diritti di impianto concessi a partire dalla riserva regionale e non utilizzati entro la fine della seconda campagna vitivinicola successiva a quella in cui è stato autorizzato l’impianto;

g) altri diritti assegnati alla riserva regionale in applicazione di norme comunitarie e nazionali.

3. Entro il 30 settembre di ciascun anno la competente struttura della Giunta regionale, tramite le funzionalità del sistema ARTEA, verifica la consistenza dei diritti scaduti contenuti nel registro dei diritti e ne dà comunicazione ai titolari dei medesimi. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione i conduttori titolari dei diritti scaduti possono presentare eventuali osservazioni. La competente struttura della Giunta regionale si avvale delle province per la verifica di tali osservazioni.

4. La competente struttura della Giunta regionale provvede alla registrazione dei diritti di reimpianto nella riserva regionale e alla cancellazione dei medesimi dal registro dei diritti.

 

     Art. 6. Concessione dei diritti della riserva regionale dei diritti di impianto e reimpianto (articolo 4 l.r. 9/2009)

1. I diritti di impianto presenti nella riserva regionale sono utilizzati:

a) per realizzare superfici vitate atte alla produzione di vini a DO e ad IGT;

b) per produrre vino a DO e ad IGT su superfici che sono giunte al termine del periodo di sperimentazione vitivinicola e del periodo di produzione del materiale di moltiplicazione vegetativo della vite.

2. I diritti della riserva regionale sono concessi tenendo conto, in particolare:

a) delle condizioni di mercato;

b) delle condizioni strutturali e produttive dell’unità tecnica-economica (UTE), quali la dimensione della superficie vitata, la dimensione della superficie vitata iscritta ad albi DO e ad elenchi IGT e la quantità di vino prodotto;

c) delle caratteristiche del conduttore.

3. Ai fini dell’istruttoria necessaria alla concessione dei diritti della riserva regionale la Regione può avvalersi delle province competenti per territorio.

4. Con la concessione, il diritto esce dalla riserva regionale e viene contestualmente iscritto e certificato nel registro dei diritti.

5. Gli impianti realizzati con diritti prelevati dalla riserva regionale ai sensi del presente articolo non possono dar luogo a un diritto di reimpianto oggetto di trasferimento per un periodo di almeno cinque campagne a decorrere da quella successiva all'impianto.

6. Gli impianti realizzati con diritti prelevati dalla riserva regionale ai sensi del presente articolo devono mantenere l’iscrizione all’albo DO o all’elenco IGT per il quale sono stati concessi per un periodo di almeno cinque campagne. E’ consentito iscrivere tali impianti anche ad altri albi DO ed elenchi IGT.

7. Al fine di non incrementare il potenziale produttivo viticolo nell'utilizzo dei diritti di reimpianto prelevati dalla riserva, ai sensi dell’articolo 85 duodecies, comma 2 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e dell’articolo 65, comma 1 del regolamento (CE) n. 555 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo, nel passaggio da superficie non irrigua a irrigua si applica un coefficiente di riduzione pari al 10 per cento della superficie.

8. Ai sensi dell’articolo 85 duodecies, comma 1, lettera b) del reg. (CE) 1234/2007 il conduttore deve versare alla Regione per la concessione di un diritto prelevato dalla riserva regionale un corrispettivo pari a 400 euro a decara o frazione di decara. L’importo è ridotto ad un terzo nel caso di viticoltura di montagna e fortemente terrazzata.

9. Il corrispettivo di cui al comma 8 può essere soggetto a variazioni con delibera della Giunta regionale sulla base dell’andamento del valore di mercato dei diritti di reimpianto.

10. Ai sensi dell’articolo 85 duodecies, comma 1, lettera a) del reg. (CE) 1234/2007 i diritti della riserva regionale sono concessi a titolo gratuito ai giovani agricoltori di età inferiore a quaranta anni dotati di sufficiente capacità e competenza professionale, che si sono insidiati per la prima volta in una azienda agricola in qualità di capo dell’azienda nei cinque anni precedenti alla richiesta di concessione del diritto.

 

     Art. 7. Concessione dei diritti della riserva regionale dei diritti di impianto e reimpianto da far valere su superfici vitate di particolare pregio (articolo 4, comma 3 l.r. 9/2009)

1. I diritti di impianto della riserva regionale di cui all’articolo 4, comma 3 della legge, sono richiesti dal conduttore tramite la dichiarazione unica aziendale (DUA) di cui all’articolo 11 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola).

2. Alla DUA il conduttore allega una relazione sottoscritta da un tecnico abilitato in materie agronomiche nella quale è indicato il particolare pregio sotto il profilo storico, ambientale e paesaggistico dell’impianto, integrata dalla documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato.

3. La Regione entro trenta giorni dal ricevimento della DUA di cui al comma 1, chiede una valutazione tecnica alla provincia competente per UTE [2].

4. La provincia, entro sessanta giorni dalla richiesta, effettua la valutazione tecnica, verificato il possesso di almeno tre dei requisiti di seguito riportati [3]:

a) età dell’impianto superiore ai quaranta anni;

b) localizzazione dell’impianto in area sottoposta a vincolo paesaggistico;

c) impianto realizzato totalmente con viti maritate o impianto promiscuo;

d) presenza di terrazzamenti o di altre particolari sistemazioni idraulico agrarie;

e) presenza su almeno il 50 per cento del numero dei ceppi di vitigni idonei alla coltivazione in Toscana e dichiarati in estinzione ai sensi della legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale).

5. La Regione, acquisito il parere di cui al comma 3, procede entro trenta giorni alla concessione del diritto o al diniego dello stesso in conformità al parere acquisito.

6. Con la concessione il diritto esce dalla riserva regionale e viene contestualmente iscritto e certificato nel registro dei diritti.

7. Il diritto concesso ai sensi del presente articolo consente di realizzare un impianto con superficie vitata equivalente. L’eventuale iscrizione di tale superficie ad albi DO e ad elenchi IGT avviene secondo le procedure previste all’articolo 10 della legge.

8. Ai sensi dell’articolo 85 duodecies, comma 1, lettera b) del reg. (CE) 1234/2007 il conduttore deve versare alla Regione per la concessione di un diritto prelevato dalla riserva regionale un corrispettivo pari a 400 euro a decara o frazione di decara. L’importo è ridotto ad un terzo nel caso di viticoltura di montagna o fortemente terrazzata.

9. Il corrispettivo di cui al comma 8 può essere soggetto a variazioni con delibera della Giunta regionale sulla base dell’andamento del valore di mercato dei diritti di reimpianto.

10. Ai sensi dell’articolo 85 duodecies, comma 1, lettera a) del reg. (CE) 1234/2007 i diritti della riserva regionale sono concessi a titolo gratuito ai giovani agricoltori di età inferiore a quaranta anni dotati di sufficiente capacità e competenza professionale, che si sono insidiati per la prima volta in una azienda agricola in qualità di capo dell’azienda nei cinque anni precedenti alla richiesta di concessione del diritto.

 

Capo III - Realizzazione di superfici vitate

 

     Art. 8. Concessione di diritti di nuovo impianto destinati alla coltura di piante madri marze (articolo 5 l.r. 9/2009)

1. Il conduttore, al fine di ottenere la concessione del diritto di nuovo impianto destinato alla coltura di piante madri marze, presenta la DUA ai sensi dell’articolo 5, comma 2 della legge contenente almeno le seguenti indicazioni:

a) gli estremi dell’autorizzazione all’attività vivaistica;

b) l’ubicazione catastale dell’impianto;

c) la dimensione dell’impianto;

d) i vitigni da impiantare ed eventuali cloni;

e) la categoria del materiale da impiantare come definito dalla direttiva (CE) n. 11/2002 del Consiglio, dell’11 febbraio 2002, che modifica la direttiva 69/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e che abroga la direttiva 74/649/CEE;

f) la dichiarazione che gli interventi sono compatibili con le norme vigenti in materia di tutela del territorio e del paesaggio con allegati gli eventuali titoli abilitativi acquisiti.

2. Il diritto concesso è iscritto e certificato nel registro dei diritti.

3. Il conduttore, successivamente alla realizzazione dell’impianto destinato alla coltura di piante madri marze, presenta la DUA ai sensi dell’articolo 5, comma 7 della legge contenente almeno le seguenti indicazioni:

a) gli estremi del diritto di nuovo impianto utilizzato iscritto nel registro dei diritti;

b) l’ubicazione catastale dell’impianto;

c) la dimensione dell’impianto;

d) la data di realizzazione dei lavori di impianto;

e) le caratteristiche dell’impianto effettuato con riferimento ai sesti di impianto, forme di allevamento, vitigni impiantati con l’indicazione di eventuali cloni, eventuale indicazione del sistema di sostegno se già realizzato;

f) la categoria del materiale impiantato come definito dalla dir. 02/11/CE.

4. Il conduttore, al termine del periodo produttivo dell’impianto destinato alla coltura di piante madri marze, presenta la DUA ai sensi dell’articolo 5, comma 8 della legge indicando alternativamente:

a) la superficie vitata che ha estirpato;

b) il diritto che utilizza per una superficie equivalente al fine di destinare la superficie individuata alla produzione di vino commercializzabile.

5. Le dichiarazioni di cui comma 3, lettera a) e al comma 4, lettera b) aggiornano il registro dei diritti.

 

     Art. 9. Concessione di diritti di nuovo impianto destinati a sperimentazione vitivinicola (articolo 5 l.r. 9/2009)

1. Il conduttore, al fine di ottenere la concessione del diritto di nuovo impianto destinato alla sperimentazione vitivinicola, presenta la DUA ai sensi dell’articolo 5, comma 2 della legge contenente almeno le seguenti indicazioni:

a) l’ubicazione catastale dell’impianto;

b) la dimensione dell’impianto;

c) la dichiarazione che gli interventi sono compatibili con le norme vigenti in materia di tutela del territorio e del paesaggio con allegati gli eventuali titoli abilitativi acquisiti.

2. Alla DUA di cui al comma 1 deve essere allegato un progetto proposto dalla stessa azienda vitivinicola nella cui UTE viene realizzato l’impianto o da aziende associate, da enti di assistenza tecnica, da consorzi di tutela, da enti pubblici o da istituzioni scientifiche, compresa l’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo-forestale (ARSIA), operanti nel campo della vitivinicoltura. Il progetto è corredato da una relazione di una istituzione scientifica a carattere pubblico, operante nella ricerca o sperimentazione nel campo della vitivinicoltura, contenente in particolare:

a) gli obiettivi;

b) la metodologia di sperimentazione;

c) i risultati che si prevede di raggiungere;

d) il carattere innovativo della sperimentazione proposta;

e) il responsabile scientifico;

f) le caratteristiche dell’area oggetto di impianto ed in particolare: esposizione, pendenza, altitudine ed elementi pedologici;

g) i lavori di impianto previsti ed in particolare: modellamento delle superfici, modalità di lavorazione profonda e successive lavorazioni superficiali, sistema drenante e altre sistemazioni idraulico-agrarie, strutture di sostegno;

h) i vitigni da impiantare.

3. L’ARSIA emette il parere di cui all’articolo 5, comma 5 della legge entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Nel caso in cui l’ARSIA necessiti di ulteriore documentazione, la richiede al conduttore dell’UTE dove viene realizzato l’impianto entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di parere, dandone comunicazione alla struttura della Giunta regionale competente.

4. Acquisito il parere di cui all’articolo 5, comma 5 della legge la struttura della Giunta regionale competente concede i diritti di impianto per sperimentazione vitivinicola, dandone comunicazione al conduttore, al responsabile scientifico, all’ARSIA e alla provincia in cui ricade l’UTE.

5. Il diritto concesso è iscritto e certificato nel registro dei diritti.

6. Il conduttore, successivamente alla realizzazione dell’impianto destinato alla sperimentazione vitivinicola, presenta la DUA ai sensi dell’articolo 5, comma 7 della legge contenente almeno le seguenti indicazioni:

a) gli estremi del diritto di nuovo impianto utilizzato iscritto nel registro dei diritti;

b) l’ubicazione catastale dell’impianto;

c) la dimensione dell’impianto;

d) la data di realizzazione dei lavori di impianto;

e) le caratteristiche dell’impianto effettuato con riferimento ai sesti di impianto, forme di allevamento, vitigni impiantati con l’indicazione di eventuali cloni, eventuale indicazione del sistema di sostegno se già realizzato.

7. Il conduttore, al termine del periodo di sperimentazione dell’impianto, presenta la DUA ai sensi dell’articolo 5, comma 8 della legge indicando alternativamente:

a) la superficie vitata che ha estirpato;

b) il diritto che utilizza per una superficie equivalente al fine di destinare la superficie individuata alla produzione di vino commercializzabile.

8. Le dichiarazioni di cui al comma 6, lettera a) e al comma 7, lettera b) aggiornano il registro dei diritti.

9. Il responsabile scientifico del progetto di sperimentazione trasmette entro il 31 dicembre di ogni anno all’ARSIA una relazione concernente lo stato di avanzamento del progetto ed i risultati conseguiti.

10. L’ARSIA tiene un archivio di tutte le sperimentazioni vitivinicole operanti in Toscana e annualmente redige e trasmette alla struttura della Giunta regionale competente una relazione sull’andamento e sui risultati conseguiti dalle sperimentazioni vitivinicole.

 

     Art. 10. Concessione di diritti di nuovo impianto nell’ambito di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilità (articolo 5 l.r. 9/2009)

1. Il conduttore, al fine di ottenere la concessione del diritto di nuovo impianto nell’ambito di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilità, presenta la DUA ai sensi dell’articolo 5 della legge che contiene almeno le seguenti indicazioni:

a) l’ubicazione catastale dell’impianto;

b) la dimensione dell’impianto;

c) la dichiarazione che la superficie vitata individuata è oggetto di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilità.

2. Alla DUA di cui al comma 1 deve essere allegato il provvedimento di esproprio o il provvedimento da cui si origina la ricomposizione fondiaria.

3. Il diritto concesso è iscritto e certificato nel registro dei diritti.

 

     Art. 11. Estirpazione delle superfici vitate e concessione di diritti di reimpianto (articolo 6 l.r. 9/2009)

1. Il conduttore che intende procedere all’estirpazione di una superficie vitata presenta la DUA ai sensi dell’articolo 6, comma 1 della legge contenente l’indicazione della superficie vitata che intende estirpare.

2. Il conduttore che intende comunicare l’avvenuta estirpazione e richiedere la concessione del diritto di reimpianto presenta la DUA ai sensi dell’articolo 6, comma 5 della legge contenente almeno le seguenti indicazioni:

a) l’ubicazione della superficie vitata che ha estirpato;

b) la dimensione della superficie vitata che ha estirpato;

c) la data di realizzazione dei lavori di estirpazione.

3. La provincia, effettuati i controlli ai sensi dell’articolo 6, comma 6 della legge, concede il diritto di reimpianto attraverso l’iscrizione e la certificazione del diritto nel registro dei diritti.

 

     Art. 12. Reimpianto dei vigneti con diritto iscritto nel registro informatico pubblico dei diritti di reimpianto (articolo 7 l.r. 9/2009)

1. Il conduttore che intende procedere al reimpianto di una superficie vitata presenta la DUA ai sensi dell’articolo 7, comma 1 della legge contenente in particolare l’indicazione del diritto di reimpianto, certificato nel registro dei diritti, che intende utilizzare per l’intervento.

2. E’ consentito utilizzare un diritto di reimpianto diverso da quello indicato nella DUA di cui al comma 1.

3. Il conduttore che intende comunicare l’avvenuta realizzazione di un impianto presenta la DUA ai sensi dell’articolo 7, comma 6 della legge contenente almeno le seguenti indicazioni:

a) gli estremi del diritto di reimpianto utilizzato iscritto nel registro dei diritti;

b) l’ ubicazione catastale dell’impianto;

c) la dimensione dell’impianto, evidenziando l’eventuale riduzione della superficie prevista all’articolo 14, comma 13;

d) la data di realizzazione dei lavori di impianto;

e) le caratteristiche dell’impianto in termini di esposizione, pendenza, altitudine ed elementi pedologici;

f) le caratteristiche dell’impianto effettuato con riferimento ai sesti di impianto, forme di allevamento, vitigni impiantati con l’indicazione di eventuali cloni, eventuale indicazione del sistema di sostegno se già realizzato.

4. La dichiarazione di cui al comma 3, lettera a) aggiorna il registro dei diritti.

5. Nel caso di reimpianto di viti finalizzato al ripristino della densità di impianto persa a seguito di fallanze, il conduttore, ai fini dell’aggiornamento dello schedario e della eventuale iscrizione ad albi DO e ad elenchi IGT, presenta la DUA ai sensi dell’articolo 7, comma 6 della legge contenente almeno le seguenti indicazioni:

a) identificazione dell’impianto;

b) percentuale di viti reimpiantate;

c) vitigni impiegati con l’indicazione di eventuali cloni;

d) data di realizzazione dei lavori.

 

     Art. 13. Reimpianto di superfici vitate con diritto anticipato (articolo 7 l.r. 9/2009)

1. Il conduttore che intende procedere al reimpianto di una superficie vitata, a fronte dell’impegno a estirpare una superficie vitata equivalente prima della fine del terzo anno successivo a quello in cui viene impiantato il vigneto, presenta la DUA ai sensi dell’articolo 7, comma 1 della legge, utilizzando l’apposita modulistica contenente l’indicazione della superficie vitata che intende estirpare.

2. Il conduttore allega una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari a 400 euro per ogni decara di superficie vitata da estirpare a titolo di cauzione per l’impegno assunto a favore della provincia competente per UTE.

3. E’ consentito effettuare l’estirpazione successiva in una UTE diversa da quella in cui viene effettuato il reimpianto.

4. Nel caso in cui la superficie vitata che si intende estirpare ricada in una UTE localizzata nel territorio di una provincia diversa da quella in cui ricade l’UTE in cui il conduttore intende esercitare il diritto di reimpianto, la provincia competente sul reimpianto comunica la DUA alla provincia in cui il conduttore intende effettuare l’estirpazione. In tal caso la polizza fideiussoria allegata alla DUA deve essere rilasciata a favore della provincia in cui viene effettuata l’estirpazione.

5. La dichiarazione di reimpianto con estirpazione successiva determina l’iscrizione di un diritto di reimpianto anticipato nel registro dei diritti allo scadere dei sessanta giorni dalla data di presentazione della DUA di cui al comma 1, salvo un esisto negativo del controllo di cui all’articolo 7 comma 4 della legge.

6. Nel caso di cui al comma 4, l’esito del controllo di cui all’articolo 7 comma 8 della legge deve essere trasmesso alla provincia in cui viene realizzato l’impianto.

7. Il conduttore comunica l’avvenuta realizzazione dell’impianto tramite la DUA ai sensi dell’articolo 7, comma 6 della legge contenente almeno le seguenti indicazioni:

a) gli estremi del diritto di reimpianto anticipato utilizzato iscritto nel registro dei diritti;

b) la superficie vitata sulla quale intende procedere alla raccolta delle uve;

c) l’ ubicazione catastale dell’impianto;

d) la dimensione dell’impianto;

e) la data di realizzazione dei lavori di impianto;

f) le caratteristiche dell’impianto in termini di esposizione, pendenza, altitudine ed elementi pedologici;

g) le caratteristiche dell’impianto effettuato con riferimento ai sesti di impianto, forme di allevamento, vitigni impianti con l’indicazione di eventuali cloni, eventuale indicazione del sistema di sostegno se già realizzato.

8. La dichiarazione di cui al comma 7, lettera a) aggiorna il registro dei diritti.

9. Il conduttore comunica l’avvenuta realizzazione dell’estirpazione tramite la DUA ai sensi dell’articolo 7, comma 7 della legge contenente l’indicazione della superficie vitata che ha estirpato e la richiesta di svincolo della polizza. Nel caso di cui al comma 4, l’avvenuta estirpazione deve essere comunicata alla provincia in cui ha sede l’UTE in cui è stata effettuata l’estirpazione.

 

     Art. 14. Trasferimento dei diritti di reimpianto (articolo 18 l.r. 9/2009)

1. Ai sensi dell’articolo 85 decies del reg.(CE) 1234/2007 è consentito il trasferimento dei diritti di reimpianto:

a) in caso di trasferimento della conduzione totale o parziale di una azienda;

b) in caso di compravendita di diritti di reimpianto.

2. Non è considerato trasferimento di diritto il passaggio di un diritto da una UTE ad un’altra condotta dal medesimo conduttore, anche nel caso in cui la proprietà delle due UTE sia diversa.

3. I diritti di reimpianto oggetto di trasferimento devono essere validi e privi di vincoli al trasferimento.

4. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il diritto di reimpianto oggetto di trasferimento deve essere esplicitamente citato nell’atto di trasferimento dell’azienda.

5. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), la compravendita deve essere effettuata con scrittura privata registrata tra le parti contraenti.

6. Negli atti di cui al comma 4 e al comma 5, devono essere indicati gli estremi identificativi del diritto di reimpianto oggetto di trasferimento.

7. Con i diritti di reimpianto provenienti da un trasferimento di cui al comma 1, lettera b) possono essere realizzate superfici vitate solo se destinate alla produzione di vini a DO o ad IGT.

8. Il diritto acquisito a seguito di trasferimento deve essere registrato nel registro dei diritti su richiesta del conduttore che ha acquisito il diritto. Nel caso in cui il diritto risulti già presente nel registro dei diritti il conduttore chiede la variazione dell’intestazione.

9. La richiesta di variazione di intestazione o la richiesta di registrazione di cui al comma 8 sono presentate tramite la DUA allegando l’atto di trasferimento del diritto.

10. Nel caso in cui la provenienza del diritto acquisito sia regionale, la provincia procede al cambio di intestazione salvo motivi ostativi.

11. Nel caso in cui il diritto di reimpianto acquisito provenga da altre Regioni italiane, la provincia, entro trenta giorni dalla presentazione della DUA di cui al comma 9, richiede alla amministrazione di provenienza del diritto il riscontro sulla effettiva sussistenza del diritto di reimpianto e sull’assenza di vincoli al trasferimento. Nel caso di esito positivo della verifica, la provincia iscrive e certifica il diritto di reimpianto nel registro dei diritti nel rispetto di quanto previsto al comma 12, dandone contestuale comunicazione all’amministrazione di provenienza del diritto.

12. Ai fini del rispetto del non incremento del potenziale produttivo regionale, come previsto all’articolo 85 decies, comma 5 del reg. (CE) 1234/2007, la provincia, al momento dell’iscrizione del diritto di reimpianto proveniente da altre Regioni italiane nel registro dei diritto, applica un coefficiente di riduzione proporzionale nel caso in cui la resa del diritto di reimpianto sia inferiore a quella media regionale di cui all’articolo 1, comma 2, lettera o).

13. Al fine di non incrementare il potenziale produttivo nell'utilizzo dei diritti di reimpianto provenienti da trasferimento, nel passaggio da superficie non irrigua a irrigua si applica un coefficiente di riduzione pari al 10 per cento della superficie.

 

     Art. 15. Superfici vitate per il consumo familiare (articolo 8 l.r. 9/2009)

1. Il conduttore che intende procedere all’impianto di una superficie vitata destinata al consumo familiare presenta la DUA o una dichiarazione cartacea ai sensi dell’articolo 8, comma 1 della legge.

2. Il conduttore, successivamente alla realizzazione dell’impianto destinato al consumo familiare, presenta la DUA o una dichiarazione cartacea ai sensi dell’articolo 8, comma 4 della legge che contiene almeno le seguenti indicazioni:

a) l’ubicazione catastale dell’impianto;

b) la dimensione dell’impianto;

c) le caratteristiche dell’impianto con riferimento ai sesti di impianto, forme di allevamento, vitigni impiantati con l’indicazione di eventuali cloni, eventuale indicazione del sistema di sostegno se già realizzato;

d) la data di realizzazione dei lavori di impianto.

3. Il conduttore che estirpa la superficie vitata realizzata ai sensi del comma 1, presenta la DUA o una dichiarazione cartacea ai sensi dell’articolo 8, comma 5 della legge.

4. Le dichiarazioni cartacee di cui al presente articolo sono presentate ad ARTEA.

 

     Art. 16. Sovrainnesto (articolo 9 l.r. 9/2009)

1. Il conduttore che intende procedere al sovrainnesto presenta la DUA, ai sensi dell’articolo 9, comma 1 della legge, contenente l’indicazione della superficie vitata che intende sovrainnestare.

2. Il conduttore successivamente alla realizzazione dell’intervento di sovrainnesto presenta la DUA, ai sensi dell’articolo 9, comma 4 della legge, contenente almeno le seguenti indicazioni:

a) l’identificazione della superficie vitata;

b) la percentuale di viti sovrainnestate;

c) la base ampelografica della superficie vitata al termine dell’intervento;

d) la data di realizzazione dei lavori di sovrainnesto.

 

Capo IV - Gestione albi DO ed elenchi IGT

 

     Art. 17. Albi DO ed elenchi IGT (articolo 10 l.r. 9/2009)

1. Agli albi DO e agli elenchi IGT sono iscritte le singole unità vitate, anche parzialmente, o l’intero appezzamento vitato. Una unità vitata può essere associata ad un solo appezzamento vitato.

2. Le unità vitate possono essere iscritte a più albi DO e più elenchi IGT. Ai soli fini statistici al momento della iscrizione il conduttore indica la DO di base o, in assenza di iscrizioni ad albi DO, l’IGT di base.

3. Le unità vitate, purché realizzate con vitigni ammessi dal disciplinare di produzione, possono essere iscritte ad albi DO e ad elenchi IGT anche se, nell’ambito dell’UTE, il rapporto percentuale fra i vitigni è diverso da quello stabilito dal disciplinare per la produzione del vino a DO o IGT, fermo restando l’obbligo, per le superfici vitate oggetto di rivendicazione delle produzioni, di rispettare, alla data di inizio della raccolta delle uve, la base ampelografica ammessa dal disciplinare di produzione, intesa come rapporto percentuale fra i vitigni a livello di UTE.

4. La composizione ampelografica dei vigneti è riferita alla superficie vitata effettivamente investita da ciascun vitigno e non al numero dei ceppi.

5. Le superfici vitate iscritte agli albi DO che per tre anni consecutivi non sono state oggetto di denuncia di produzione delle uve per nessuna denominazione sono cancellate dagli albi medesimi da ARTEA, che provvede a darne comunicazione agli interessati.

6. Per ciascuna DO e IGT e relative sottozone e tipologie, le percentuali massime di produzione di uva nei primi anni di vita dell’impianto sono, in relazione alla data di impianto, il 60 per cento per il terzo anno vegetativo e il 100 per cento a partire dal quarto anno vegetativo, fatti salvi eventuali diversi limiti fissati dai disciplinari di produzione.

7. Per ciascuna DO e IGT e relative sottozone e tipologie, in caso di sovrainnesto, le percentuali massime di produzione di uva sono il 60 per cento per il secondo anno vegetativo e il 100 per cento a partire dal terzo anno vegetativo, fatti salvi eventuali diversi limiti fissati dai disciplinari di produzione.

8. Qualora l’impianto o il sovrainnesto siano realizzati entro il mese di luglio, il primo anno vegetativo coincide con l’anno di impianto o di sovrainnesto.

 

     Art. 18. Iscrizione delle superfici vitate agli albi DO e agli elenchi IGT (articolo 10 l.r. 9/2009)

1. La dichiarazione di cui all’articolo 10, comma 4, comma 9 e comma 10 della legge e la richiesta di cui all’articolo 10, comma 5 della legge, sono presentate tramite la DUA contenente almeno le seguenti indicazioni:

a) per ogni unità vitata e per ogni appezzamento vitato la DO o la IGT di base ed eventualmente le altre DO e IGT;

b) per ciascuna DO e IGT le eventuali sottozone e tipologie;

c) limitatamente alle DO la eventuale menzione “vigna” seguita dal toponimo, a condizione che esso figuri nella mappa catastale o sia tradizionalmente utilizzato e riferito ad uno o più appezzamenti contigui.

2. Nel caso in cui la dichiarazione di cui al comma 1 sia relativa alla iscrizione di una superficie vitata agli albi DO ed elenchi IGT realizzata a fronte di un diritto di reimpianto originato dall’estirpazione di una superficie vitata iscritta al medesimo albo o elenco, l’iscrizione è effettuata con le stesse modalità previste dall’articolo 10, comma 4 della legge.

3. Le comunicazioni di cui al comma 1 determinano un aggiornamento dell’iscrizione.

4. Qualora le variazioni tecniche di cui all’articolo 10, commi 9 e 10 della legge, comunicate con le modalità di cui al comma 1, comportino la perdita dei requisiti per il mantenimento dell’iscrizione, il conduttore è tenuto a comunicare la sospensione dell’iscrizione per un periodo di tempo non superiore ai cinque anni dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 o la cancellazione dall’albo DO o dall’elenco IGT.

 

Capo V - Controlli, norme finali e transitorie

 

     Art. 19. Controlli (articolo 15 l.r. 9/2009)

1. Le province, effettuati i controlli di cui all’articolo 15, comma 1 della legge, ne comunicano l’esito ad ARTEA che, se necessario, provvede ad aggiornare lo schedario.

2. In applicazione dell’articolo 5 del reg (CE) n. 436/2009 ARTEA procede per ogni conduttore, almeno ogni cinque anni, alla verifica della corrispondenza tra la situazione strutturale risultante dallo schedario e la situazione reale e, se necessario, provvede ad aggiornare lo schedario, dandone comunicazione alla provincia competente per UTE ai fini della applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 16 e 17 della legge.

 

     Art. 20. Norme transitorie (articolo 18 l.r. 9/2009)

1. Le istanze presentate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento restano valide e vengono autorizzate in base alla legge regionale 20 giugno 2002, n. 21 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo), alla deliberazione della Giunta Regionale 18 luglio 2000, n. 793 (Modalità tecnico procedurali per la realizzazione di superfici vitate in Toscana), e sulla base del decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 settembre 2003, n. 50/R (Regolamento per la disciplina della iscrizione delle superfici vitate agli albi dei vigneti per vini a denominazione di origine (DO) e agli elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica (IGT) e per l’aggiornamento e la tenuta degli albi e degli elenchi).

2. Le comunicazioni successive all’entrata in vigore del presente regolamento relative a interventi già autorizzati ai sensi della normativa richiamata al comma 1 sono effettuate sulla base delle disposizioni disciplinate dal presente regolamento.

3. E’ facoltà del conduttore che ha presentato una istanza prima dell’entrata in vigore del presente regolamento ritirare la medesima istanza e procedere con le nuove disposizioni.

 

     Art. 21. Abrogazioni (articolo 20 l.r. 9/2009)

1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

a) il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 settembre 2003, n. 50/R (Regolamento per la disciplina della iscrizione delle superfici vitate agli albi dei vigneti per vini a denominazione di origine (DO) e agli elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica (IGT) e per l’aggiornamento e la tenuta degli albi e degli elenchi);

b) il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2005, n. 51/R (Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 settembre 2003, n. 50/R recante “Regolamento per la disciplina della iscrizione delle superfici vitate agli albi dei vigneti per vini a denominazione di origine (DO) e agli elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica (IGT) e per l’aggiornamento e la tenuta degli albi e degli elenchi”).

2. Ai sensi dell’articolo 20, comma 2 della legge dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate:

a) la legge regionale 20 giugno 2002, n. 21 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo);

b) la legge regionale 14 aprile 2003, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2002, n. 21 “Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo” e alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 “Norme generali per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca”).


[1] Abrogato dall'art. 23 del D.P.G.R. 13 maggio 2013, n. 24/R.

[2] Comma così modificato dall'art. 3 del D.P.G.R. 3 gennaio 2011, n. 1/R.

[3] Alinea così modificato dall'art. 3 del D.P.G.R. 3 gennaio 2011, n. 1/R.