§ 4.1.194 - L.R. 17 dicembre 1988, n. 89.
Modifiche alle leggi regionali 3 novembre 1979, n. 53, 16 aprile 1980, n. 29 e 19 luglio 1983, n. 56 concernenti disposizioni in materia di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:17/12/1988
Numero:89


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 8.      1. Al primo comma dell'art. 2 della LR 3 novembre 1979, n. 53 le parole "con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta", sono sostituite dalle parole
Art. 9.      1. Al secondo comma dell'art. 4 della LR 3 novembre 1979, n. 53 le parole "al Comune dove è situato il terreno richiesto" sono sostituite dalle parole
Art. 10.      1. Al primo comma dell'art. 5 della LR 3 novembre 1979, n. 53 le parole "coordinatore dell'Ufficio provinciale dell'agricoltura, foreste e alimentazione istituito ai sensi della LR 15 dicembre [...]
Art. 11.      1. All'art. 6 della LR 3 novembre 1979, n. 53 le parole "dalla giunta regionale che vi può provvedere delegando i propri poteri anche a norma della LR 22.8. 1977, n. 56" sono sostituite dalle [...]
Art. 12.      1. Dopo l'art. 6 della L. R. 3 novembre 1979, n. 53 è inserito il seguente art. 6 bis:
Art. 13.      1. Al primo comma dell'art. 7 della LR 3 novembre 1979, n. 53 la alinea "esprimere parere sui piani di massima per il ripristino e la utilizzazione agraria dei terreni e sui piani di sviluppo [...]
Art. 14.      1. Al primo comma dell'art. 8 della LR 3 novembre 1979, n. 53 le parole "ai precedenti artt. 3 e 4" sono sostituiti dalle parole
Art. 15.      1. Al primo comma dell'art. 3 della LR 16 aprile 1980, n. 29 le parole "al Presidente della Regione tramite gli uffici provinciali dell'agricoltura, foreste e alimentazione competenti per [...]
Art. 16.      1. Dopo l'art. 3 della L. R. 16 aprile 1980, n. 29 è inserito in seguente art. 3 bis:
Art. 17.  [8].
Art. 18.  [9]
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 31.  [24].


§ 4.1.194 - L.R. 17 dicembre 1988, n. 89.

Modifiche alle leggi regionali 3 novembre 1979, n. 53, 16 aprile 1980, n. 29 e 19 luglio 1983, n. 56 concernenti disposizioni in materia di agricoltura e foreste e norme relative alle zone agricole. [1]

(B.U. 22 dicembre 1988, n. 72).

 

Art. 1. [2]

 

Titolo I

Modifiche alla LR 19.2.73, n. 52: Prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi [3]

 

     Artt. 2. – 5. [4].

 

Titolo II

Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 1979, n.10:

Norme urbanistiche transitorie relative alle zone agricole [5]

 

     Artt. 6. – 7. [6].

 

Titolo III

Modifiche alla L. R. 3 novembre 1979, n. 53:

Norme di attuazione della L. 4 agosto 1978 n. 440 per il recupero

produttivo delle terre incolte abbandonate o insufficientemente coltivate

 

     Art. 8.

     1. Al primo comma dell'art. 2 della LR 3 novembre 1979, n. 53 le parole "con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta", sono sostituite dalle parole

     (Omissis).

     2. Al secondo comma dello stesso art. 2 le parole "osservazioni, da inoltrare al Presidente della Regione tramite gli uffici provinciali dell'Agricoltura, Foreste ed Alimentazione" sono sostituite dalle parole

     (Omissis).

     3. Al terzo comma dello stesso art. 2 le parole"Il consiglio Regionale, su proposta della giunta" sono sostituite con le parole

     (Omissis).

 

     Art. 9.

     1. Al secondo comma dell'art. 4 della LR 3 novembre 1979, n. 53 le parole "al Comune dove è situato il terreno richiesto" sono sostituite dalle parole

     (Omissis)

     e le parole "il comune" sono sostituite dalle parole

     (Omissis).

     2. Al terzo comma dello stesso art. 4 le parole "al comune" sono sostituite dalle parole

     (Omissis)

     e le parole "nel comune" sono sostituite dalle parole

     (Omissis).

     3. Al quarto comma dello stesso art. 4 le parole "Il comune" sono sostituite con le parole

     (Omissis).

     4. Al sesto comma dello stesso art. 4 le parole "dal comune" sono eliminate e le parole "il comune, sentita la commissione di cui al successivo art. 7" sono sostituite dalle parole

     (Omissis).

     5. Al settimo comma dello stesso art. 4 le parole "dal comune" sono sostituite dalle parole

     (Omissis).

 

     Art. 10.

     1. Al primo comma dell'art. 5 della LR 3 novembre 1979, n. 53 le parole "coordinatore dell'Ufficio provinciale dell'agricoltura, foreste e alimentazione istituito ai sensi della LR 15 dicembre 1978 n. 79" sono sostituite dalle parole

      (Omissis)

     e le parole "dipendente regionale" sono sostituite dalle parole

     (Omissis).

     2. Al secondo comma dello stesso art. 5 le parole "gli Uffici provinciali dell'agricoltura, foreste ed alimentazione" sono sostituite dalle parole

     (Omissis).

 

     Art. 11.

     1. All'art. 6 della LR 3 novembre 1979, n. 53 le parole "dalla giunta regionale che vi può provvedere delegando i propri poteri anche a norma della LR 22.8. 1977, n. 56" sono sostituite dalle parole

     (Omissis).

 

     Art. 12.

     1. Dopo l'art. 6 della L. R. 3 novembre 1979, n. 53 è inserito il seguente art. 6 bis:

     (Omissis).

 

     Art. 13.

     1. Al primo comma dell'art. 7 della LR 3 novembre 1979, n. 53 la alinea "esprimere parere sui piani di massima per il ripristino e la utilizzazione agraria dei terreni e sui piani di sviluppo aziendale presentati dai proprietari ai sensi del precedente art. 4" è abrogata.

 

     Art. 14.

     1. Al primo comma dell'art. 8 della LR 3 novembre 1979, n. 53 le parole "ai precedenti artt. 3 e 4" sono sostituiti dalle parole

     (Omissis).

 

Titolo IV

Modifiche alla LR 16 aprile 1980 n. 29:

Contributo di avviamento ed indennità per i giovani ai fini

del recupero di terreni abbandonati o insufficientemente coltivati

 

     Art. 15.

     1. Al primo comma dell'art. 3 della LR 16 aprile 1980, n. 29 le parole "al Presidente della Regione tramite gli uffici provinciali dell'agricoltura, foreste e alimentazione competenti per territorio" sono sostituite dalle parole

     (Omissis).

     2. Il terzo comma dello stesso art. 3 è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 16.

     1. Dopo l'art. 3 della L. R. 16 aprile 1980, n. 29 è inserito in seguente art. 3 bis:

     (Omissis).

 

Titolo V

Modifica della LR 24agosto 1982 n. 71.

Contributo regionali per la reintegrazione del patrimonio zootecnico

decurato da animali predatori o da eventi meteorici [7]

 

     Art. 17. [8].

 

Titolo VI

Modifica alla LR 19 luglio 1983, n. 56:

Norme per gli interventi diretti alla pronta ripresa delle aziende agricole

e per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica integrale e montana

colpite da calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale

 

     Art. 18. [9]

 

Titolo VII

Modifiche alla LR 29 ottobre 84 n. 60: Disciplina e finanziamento dei centri di sviluppo agricolo [10]

 

     Art. 19. [11]

 

     Art. 20. [12]

 

     Art. 21. [13]

 

     Art. 22. [14]

 

     Art. 23. [15]

 

     Art. 24. [16]

 

     Art. 25. [17]

 

     Art. 26. [18]

 

     Art. 27. [19]

 

     Art. 28. [20]

 

     Art. 29. [21]

 

     Art. 30. [22]

 

Titolo VIII

Modifica alla LR 3 giugno 1987, n. 36: Disciplina delle attività agrituristiche [23]

 

     Art. 31. [24].

 

Titolo IX

Modifiche alla LR 1 agosto 1981, n. 63:

Disciplina delle agevolazioni finanziarie regionali nel settore dell'agricoltura [25]

 

     Artt. 32. – 38. [26].


[1] Titolo così sostituito dall’art. 2 della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[2] Articolo abrogato dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[3] Titolo I e articoli dal 2 al 5 abrogati dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[4] Titolo I e articoli dal 2 al 5 abrogati dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[5] Titolo II e articoli 6 e 7 abrogati dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[6] Titolo II e articoli 6 e 7 abrogati dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[7] Titolo V e articolo 17 abrogati dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[8] Titolo V e articolo 17 abrogati dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[9] Articolo abrogato dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[10] Titolo VII e articoli dal 19 al 30 abrogati dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[11] Articolo abrogato dall'art. 12, comma 2, L.R. 31 marzo 1990, n. 32 e dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[12] Articolo abrogato dall'art. 12, comma 2, L.R. 31 marzo 1990, n. 32 e dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[13] Articolo abrogato dall'art. 12, comma 2, L.R. 31 marzo 1990, n. 32 e dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[14] Articolo abrogato dall'art. 12, comma 2, L.R. 31 marzo 1990, n. 32 e dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[15] Articolo abrogato dall'art. 12, comma 2, L.R. 31 marzo 1990, n. 32 e dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[16] Articolo abrogato dall'art. 12, comma 2, L.R. 31 marzo 1990, n. 32 e dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[17] Articolo abrogato dall'art. 12, comma 2, L.R. 31 marzo 1990, n. 32 e dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[18] Articolo abrogato dall'art. 12, comma 2, L.R. 31 marzo 1990, n. 32 e dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[19] Articolo abrogato dall'art. 12, comma 2, L.R. 31 marzo 1990, n. 32 e dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[20] Articolo abrogato dall'art. 12, comma 2, L.R. 31 marzo 1990, n. 32 e dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[21] Articolo abrogato dall'art. 12, comma 2, L.R. 31 marzo 1990, n. 32 e dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[22] Articolo abrogato dall'art. 12, comma 2, L.R. 31 marzo 1990, n. 32 e dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[23] Titolo VIII e articolo 31 abrogati dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[24] Titolo VIII e articolo 31 abrogati dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[25] Titolo IX e articoli dal 32 al 38 abrogati dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.

[26] Titolo IX e articoli dal 32 al 38 abrogati dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.