| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Toscana | 
| Materia: | 4. sviluppo economico | 
| Capitolo: | 4.1 agricoltura e foreste | 
| Data: | 17/12/1988 | 
| Numero: | 89 | 
| Sommario | 
| Art. 1. [2] | 
| Art. 8. 1. Al primo comma dell'art. 2 della LR 3 novembre 1979, n. 53 le parole "con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta", sono sostituite dalle parole | 
| Art. 9. 1. Al secondo comma dell'art. 4 della LR 3 novembre 1979, n. 53 le parole "al Comune dove è situato il terreno richiesto" sono sostituite dalle parole | 
| Art. 10. 1. Al primo comma dell'art. 5 della LR 3 novembre 1979, n. 53 le parole "coordinatore dell'Ufficio provinciale dell'agricoltura, foreste e alimentazione istituito ai sensi della LR 15 dicembre [...] | 
| Art. 11. 1. All'art. 6 della LR 3 novembre 1979, n. 53 le parole "dalla giunta regionale che vi può provvedere delegando i propri poteri anche a norma della LR 22.8. 1977, n. 56" sono sostituite dalle [...] | 
| Art. 12. 1. Dopo l'art. 6 della L. R. 3 novembre 1979, n. 53 è inserito il seguente art. 6 bis: | 
| Art. 13. 1. Al primo comma dell'art. 7 della LR 3 novembre 1979, n. 53 la alinea "esprimere parere sui piani di massima per il ripristino e la utilizzazione agraria dei terreni e sui piani di sviluppo [...] | 
| Art. 14. 1. Al primo comma dell'art. 8 della LR 3 novembre 1979, n. 53 le parole "ai precedenti artt. 3 e 4" sono sostituiti dalle parole | 
| Art. 15. 1. Al primo comma dell'art. 3 della LR 16 aprile 1980, n. 29 le parole "al Presidente della Regione tramite gli uffici provinciali dell'agricoltura, foreste e alimentazione competenti per [...] | 
| Art. 16. 1. Dopo l'art. 3 della L. R. 16 aprile 1980, n. 29 è inserito in seguente art. 3 bis: | 
| Art. 17. [8]. | 
| Art. 18. [9] | 
| Art. 19. | 
| Art. 20. | 
| Art. 21. | 
| Art. 22. | 
| Art. 23. | 
| Art. 24. | 
| Art. 25. | 
| Art. 26. | 
| Art. 27. | 
| Art. 28. | 
| Art. 29. | 
| Art. 30. | 
| Art. 31. [24]. | 
§ 4.1.194 - L.R. 17 dicembre 1988, n. 89.
Modifiche alle leggi regionali 3 novembre 1979, n. 53, 16 aprile 1980, n. 29 e 19 luglio 1983, n. 56 concernenti disposizioni in materia di agricoltura e foreste e norme relative alle zone agricole. [1]
(B.U. 22 dicembre 1988, n. 72).
Titolo I
Modifiche alla LR 19.2.73, n. 52: Prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi [3]
Artt. 2. – 5. [4].
Titolo II
Modifiche alla 
Norme urbanistiche transitorie relative alle zone agricole [5]
Artt. 6. – 7. [6].
Titolo III
Modifiche alla 
Norme di attuazione della 
produttivo delle terre incolte abbandonate o insufficientemente coltivate
     1. Al primo comma dell'art. 2 della 
(Omissis).
2. Al secondo comma dello stesso art. 2 le parole "osservazioni, da inoltrare al Presidente della Regione tramite gli uffici provinciali dell'Agricoltura, Foreste ed Alimentazione" sono sostituite dalle parole
(Omissis).
3. Al terzo comma dello stesso art. 2 le parole"Il consiglio Regionale, su proposta della giunta" sono sostituite con le parole
(Omissis).
     1. Al secondo comma dell'art. 4 della 
(Omissis)
e le parole "il comune" sono sostituite dalle parole
(Omissis).
2. Al terzo comma dello stesso art. 4 le parole "al comune" sono sostituite dalle parole
(Omissis)
e le parole "nel comune" sono sostituite dalle parole
(Omissis).
3. Al quarto comma dello stesso art. 4 le parole "Il comune" sono sostituite con le parole
(Omissis).
4. Al sesto comma dello stesso art. 4 le parole "dal comune" sono eliminate e le parole "il comune, sentita la commissione di cui al successivo art. 7" sono sostituite dalle parole
(Omissis).
5. Al settimo comma dello stesso art. 4 le parole "dal comune" sono sostituite dalle parole
(Omissis).
     1. Al primo comma dell'art. 5 della 
(Omissis)
e le parole "dipendente regionale" sono sostituite dalle parole
(Omissis).
2. Al secondo comma dello stesso art. 5 le parole "gli Uffici provinciali dell'agricoltura, foreste ed alimentazione" sono sostituite dalle parole
(Omissis).
     1. All'art. 6 della 
(Omissis).
     1. Dopo l'art. 6 della 
(Omissis).
     1. Al primo comma dell'art. 7 della 
     1. Al primo comma dell'art. 8 della 
(Omissis).
Titolo IV
Modifiche alla 
Contributo di avviamento ed indennità per i giovani ai fini
del recupero di terreni abbandonati o insufficientemente coltivati
     1. Al primo comma dell'art. 3 della 
(Omissis).
2. Il terzo comma dello stesso art. 3 è così sostituito:
(Omissis).
     1. Dopo l'art. 3 della 
(Omissis).
Titolo V
Modifica della 
Contributo regionali per la reintegrazione del patrimonio zootecnico
decurato da animali predatori o da eventi meteorici [7]
Titolo VI
Modifica alla 
Norme per gli interventi diretti alla pronta ripresa delle aziende agricole
e per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica integrale e montana
colpite da calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale
Titolo VII
Modifiche alla 
Titolo VIII
Modifica alla 
Titolo IX
Modifiche alla 
Disciplina delle agevolazioni finanziarie regionali nel settore dell'agricoltura [25]
Artt. 32. – 38. [26].
[1] Titolo così sostituito dall’art. 2 della 
[2] Articolo abrogato dall’allegato A della 
[3] Titolo I e articoli dal 2 al 5 abrogati dall’allegato A della 
[4] Titolo I e articoli dal 2 al 5 abrogati dall’allegato A della 
[5] Titolo II e articoli 6 e 7 abrogati dall’allegato A della 
[6] Titolo II e articoli 6 e 7 abrogati dall’allegato A della 
[7] Titolo V e articolo 17 abrogati dall’allegato A della 
[8] Titolo V e articolo 17 abrogati dall’allegato A della 
[9] Articolo abrogato dall’allegato A della 
[10] Titolo VII e articoli dal 19 al 30 abrogati dall’allegato A della 
[11] Articolo abrogato dall'art. 12, comma 2, 
[12] Articolo abrogato dall'art. 12, comma 2, 
[13] Articolo abrogato dall'art. 12, comma 2, 
[14] Articolo abrogato dall'art. 12, comma 2, 
[15] Articolo abrogato dall'art. 12, comma 2, 
[16] Articolo abrogato dall'art. 12, comma 2, 
[17] Articolo abrogato dall'art. 12, comma 2, 
[18] Articolo abrogato dall'art. 12, comma 2, 
[19] Articolo abrogato dall'art. 12, comma 2, 
[20] Articolo abrogato dall'art. 12, comma 2, 
[21] Articolo abrogato dall'art. 12, comma 2, 
[22] Articolo abrogato dall'art. 12, comma 2, 
[23] Titolo VIII e articolo 31 abrogati dall’allegato A della 
[24] Titolo VIII e articolo 31 abrogati dall’allegato A della 
[25] Titolo IX e articoli dal 32 al 38 abrogati dall’allegato A della 
[26] Titolo IX e articoli dal 32 al 38 abrogati dall’allegato A della