§ 3.5.8 - L.R. 28 gennaio 1980, n. 11.
Norme per la promozione delle attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive. a


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.5 cultura, musei e biblioteche, beni culturali
Data:28/01/1980
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità della legge.
Art. 2.  Le attività ammesse a contributo finanziario della Regione.
Art. 3.  Produzione teatrale.
Art. 4.  Distribuzione teatrale.
Art. 5.  Attività di produzione e di distribuzione musicale.
Art. 6.  Premi alla produzione cinematografica.
Art. 7.  Cineteche, rassegne e sale d'essai.
Art. 8.  Attività di sperimentazione e iniziative di ricerca, di studio e di documentazione.
Art. 9.  Formazione ed educazione musicale.
Art. 10.  Servizio regionale di documentazione audiovisiva
Art. 11.  Produzione, distribuzione ed esercizio di attività teatrali, musicali e cinematografiche.
Art. 12.  Servizi culturali.
Art. 13.  Programma regionale.
Art. 14.  Piano annuale di ripartizione dei contributi.
Art. 15.  Consulta regionale toscana dei beni e delle attività culturali.
Art. 16.  Norma transitoria.
Art. 16 bis.  Norma transitoria per i contributi relativi al periodo 1° ottobre 1980 - 31 dicembre 1981.
Art. 16 ter.  Norma transitoria per i contributi relativi al periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1982.
Art. 16 qua ter. Norma transitoria per i contributi relativi al periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1983.
Art. 17.  Norma finale.
Art. 18.  Finanziamento.


§ 3.5.8 - L.R. 28 gennaio 1980, n. 11. [1]

Norme per la promozione delle attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive. [1]a

(B.U. 7 febbraio 1980, n. 12).

Titolo I

OGGETTO E FINALITA' DELLA LEGGE -

ATTIVITA' AMMESSE A CONTRIBUTO

 

Art. 1. Oggetto e finalità della legge.

     La Regione Toscana, in attuazione delle finalità previste negli artt. 3 e 4 del proprio statuto, in base all'art. 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e in conformità al programma regionale di sviluppo, promuove direttamente e sostiene, anche mediante la erogazione di contributi, le attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive, svolte, senza fini di lucro, da enti, istituzioni, fondazioni, associazioni, comitati, società regionali o a prevalente partecipazione di enti locali, nonché da enti locali e loro associazioni.

     Le funzioni regionali in ordine alle attività teatrali, musicali, cinematografiche e audiovisive, saranno adeguate alle leggi nazionali di riforma dei rispettivi settori, secondo quanto previsto dall'art. 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

 

     Art. 2. Le attività ammesse a contributo finanziario della Regione.

     La Regione Toscana, per la realizzazione delle finalità indicate all'art. 1, anche in concorso con lo Stato e con gli enti locali, eroga contributi ordinari della durata massima triennale:

     a) per iniziative di particolare rilevanza regionale per il livello culturale, artistico e professionale, concernenti:

     1) la produzione e la distribuzione di attività teatrali, musicali, cinematografiche e audiovisive;

     2) le attività di sperimentazione, lo studio, la ricerca e la documentazione;

     3) la formazione e l'educazione musicale;

     b) per altre iniziative culturali concernenti:

     1) la produzione, la distribuzione e l'esercizio di attività teatrali e musicali; la distribuzione e l'esercizio cinematografico, la distribuzione audiovisiva;

     2) la realizzazione di impianti, di attrezzature e di servizi culturali.

 

Titolo II

INIZIATIVE DI PARTICOLARE RILEVANZA REGIONALE

 

     Art. 3. Produzione teatrale.

     I contributi previsti dall'art. 2, I comma, lett. a) sono erogati per iniziative di produzione teatrale, realizzate da istituti teatrali aventi sede nel territorio toscano e che abbiano tra le finalità statutarie o nell'atto costitutivo quella della produzione teatrale, nonché un'adeguata organizzazione e strutture permanenti, ai cui organi di amministrazione partecipino enti locali territoriali, o alle cui spese questi ultimi contribuiscano.

     Le predette iniziative di produzione usufruiscono del contributo regionale ove siano distribuite in più province della Toscana entro un anno dalla prima rappresentazione.

     Le disposizioni di cui al comma precedente possono eccezionalmente non essere applicate a quelle iniziative di produzione che, per la singolarità del luogo scenico, per le caratteristiche dell'apparato scenografico e per i connotati culturali ed organizzativi della produzione, non consentono in via ordinaria repliche in luoghi diversi. In tal caso, le produzioni realizzate con il contributo regionale dovranno essere rappresentate per almeno un mese.

     La Regione eroga contributi, alle condizioni determinate dal programma, anche per le attività di produzione realizzate dai soggetti di cui all'art. 1 mediante convenzione con compagnie teatrali.

 

     Art. 4. Distribuzione teatrale.

     La regione eroga contributi:

     a) per la distribuzione di produzioni teatrali realizzate con il concorso di contributi regionali di cui al precedente art. 3;

     b) per le rassegne ed i festival rilevanti per il livello culturale dei programmi, realizzati da organismi dotati di adeguate strutture organizzative;

     c) per le attività di distribuzione programmate dal Teatro Regionale Toscano, anche al fine del coordinamento con quelle di cui all'art. 3 e da altri organismi associativi.

 

     Art. 5. Attività di produzione e di distribuzione musicale.

     I contributi previsti dall'art. 2, a favore delle attività musicali, nei diversi generi sono erogati:

     a) per la produzione e per la relativa distribuzione di attività concertistiche, sinfoniche, da camera, corali, realizzate:

     - dall'Ente Teatro Comunale di Firenze;

     - da istituzioni concertistico-orchestrali di cui all'art. 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800;

     - da enti, società, istituzioni, fondazioni ed associazioni non aventi scopo di lucro, di cui all'art. 32 della legge n. 800/67 che producono attività di carattere professionale o didattico mediante propri strumenti di produzione;

     - da enti, istituzioni, ed associazioni non aventi scopo di lucro, di cui agli artt. 36 e 37 della legge 14 agosto 1967 n. 800, che producono festival, corsi di avviamento e perfezionamento musicale e rassegne musicali;

     b) per la produzione e la relativa distribuzione di attività teatrali musicali (lirica, balletto ecc.) concordate con le Amministrazioni locali e col Ministero competente realizzate da enti dotati di autonoma capacità di progettazione e di realizzazione tecnico-artistica a livello professionale di programmi dal rilevante livello culturale, artistico e professionale.

     Tali contributi concernono la sola produzione quando la singolarità del luogo scenico, le caratteristiche dell'apparato scenografico, i connotati culturali e organizzativi non consentono in via ordinaria repliche in luoghi diversi;

     c) per la sola produzione di attività di particolare interesse culturale e turistico realizzate da enti, istituzioni ed associazioni, non aventi scopo di lucro, che organizzano festival, corsi di avviamento e perfezionamento e rassegne musicali avvalendosi di propri apparati artistici.

 

     Art. 6. Premi alla produzione cinematografica.

     I contributi previsti dall'art. 2 a favore di nuove produzioni cinematografiche ed audiovisive rilevanti per il livello culturale e artistico, volte ad indagare e documentare la realtà generale, la sua storia e le sue tradizioni, sono erogati sotto forma di premi alla produzione secondo i parametri stabiliti dal programma regionale di cui all'art. 13.

     I destinatari dei premi regionali devono depositare una copia della produzione, ovvero un controtipo del negativo, presso il servizio regionale di documentazione audiovisiva, entro sei mesi dall'assegnazione del contributo. La Regione si riserva il diritto di utilizzarla, al di fuori di finalità commerciali, per scopi culturali ed educativi secondo le modalità che saranno determinate d'intesa con le imprese di produzione.

 

     Art. 7. Cineteche, rassegne e sale d'essai.

     La Regione, per favorire la più ampia conoscenza di opere di rilevante interesse culturale, in particolare di quelle escluse o difficilmente reperibili nel circuito commerciale, e per sostenere attività stabili e continuative volte alla loro diffusione, eroga contributi:

     a) alle cineteche pubbliche e private che operano per l'acquisizione, la conservazione e la diffusione di materiali audiovisivi;

     b) alle rassegne cinematografiche e televisive realizzate in Toscana da organismi privi di scopo di lucro, dotati di adeguate strutture organizzative, qualificati per il livello culturale dei programmi;

     c) alle sale cinematografiche d'essai che svolgono esclusivamente una programmazione culturale con adeguate iniziative collaterali.

 

     Art. 8. Attività di sperimentazione e iniziative di ricerca, di studio e di documentazione.

     La Regione eroga contributi a favore dei soggetti di cui agli artt. 3, 5 e 7 per:

     a) le attività di sperimentazione nel campo teatrale e musicale di particolare rilievo per il loro apporto al rinnovamento delle forme espressive e dei modi di comunicazione;

     b) le iniziative di ricerca, di studio e di documentazione realizzate a supporto diretto delle attività di produzione e di distribuzione.

 

     Art. 9. Formazione ed educazione musicale. [1]d

 

     Art. 10. Servizio regionale di documentazione audiovisiva [1]b.

     Nell'ambito del Dipartimento Istruzione e Cultura vengono esercitati i seguenti compiti:

     a) coordinamento delle produzioni cinematografiche ed audiovisive realizzate per iniziativa della Regione;

     b) promozione e diffusione dei film e degli audiovisivi suddetti anche avvalendosi della struttura della Mediateca Regionale Toscana.

 

Titolo III

INIZIATIVE CULTURALI DI CUI ALL'ART. 2, LETTERA B)

 

     Art. 11. Produzione, distribuzione ed esercizio di attività teatrali, musicali e cinematografiche.

     La Regione eroga contributi ai soggetti di cui all'art. 1 per le attività di produzione, di distribuzione e di esercizio di cui all'art. 2, lett. b) n. 1.

     La Regione, per favorire in modo stabile e continuativo la più ampia conoscenza di opere di rilevante interesse culturale, in particolare di quelle escluse o difficilmente reperibili nel circuito commerciale, eroga contributi ai soggetti di cui all'art. 1 per l'attività delle sale cinematografiche che svolgono una programmazione culturale qualificata con particolare riferimento a quelle che organizzano iniziative collaterali di documentazione.

 

     Art. 12. Servizi culturali.

     La Regione eroga contributi per l'istituzione e il funzionamento di servizi culturali di pubblica utilità che favoriscono la formazione e lo sviluppo di autonome attività di produzione e che garantiscono la distribuzione delle attività teatrali, musicali e cinematografiche.

     I contributi regionali sono volti prioritariamente al sostegno di quei servizi atti a favorire il riequilibrio territoriale fra le diverse aree culturali e al coordinamento con le iniziative di particolare rilevanza regionale di cui agli artt. 3, 4 e 5.

     I contributi regionali, di cui al 1° comma sono erogati ai Comuni, singoli o associati per:

     a) l'acquisto di beni mobili e immobili, nonché la realizzazione di lavori di restauro e di ristrutturazione, con finalità di adeguamento e qualificazione delle strutture teatrali, nonché di attuazione delle disposizioni legislative per la sicurezza e la agibilità dei locali al pubblico spettacolo ai sensi del D.P.R. n. 577/1982 e del D.M.I in data 6- 7-1983 [1]c;

     b) la fornitura di assistenza tecnica ad attività culturali svolte direttamente o mediante convenzione con soggetti terzi, singoli o associati;

     c) il sostegno all'istituzione ed al funzionamento dei servizi culturali realizzati dalle associazioni a larga base rappresentativa.

 

Titolo IV

PROGRAMMAZIONE REGIONALE

 

     Art. 13. Programma regionale.

     Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, tenuto conto del programma regionale di sviluppo, approva, previo parere della Consulta dei beni e delle attività culturali e previa consultazione degli Enti locali, il programma di promozione delle attività teatrali, musicali, cinematografiche e audiovisive.

     Il programma regionale dispone, per un arco di tempo pari a quello del bilancio pluriennale della Regione, e assume come riferimento finanziario le disponibilità recate da tale bilancio.

     Il programma è approvato entro il 31 dicembre di ogni anno.

     L'approvazione del programma è in funzione della scorrevolezza del bilancio pluriennale della Regione ai sensi dell'art. 49, 1° comma, della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28. In sede di approvazione annuale è data peraltro facoltà di apportare modifiche alle disposizioni approvate con il programma dell'anno precedente che si intendono altrimenti rinnovate con l'efficacia pluriennale di cui al precedente comma.

     Il programma è pubblicato a cura del Consiglio regionale sul «Bollettino Ufficiale» della Regione Toscana.

     Il programma regionale di promozione in particolare contiene:

     - l'esame degli esiti conseguiti dall'attuazione del programma precedente;

     - l'indicazione delle priorità in ordine agli interventi da finanziare in ciascun settore di attività o di servizio, e alle zone territoriali;

     - le indicazioni relative ai progetti di produzione e/o di distribuzione volti allo sviluppo degli scambi con organismi culturali stranieri o di altre Regioni, promossi e coordinati dalla Regione, nell'ambito della legislazione statale;

     - i progetti di attività anche di iniziativa regionale che per il rilievo rispetto al programma regionale di sviluppo, per il costo, la dimensione o la qualità delle strutture di produzione, di ricerca e di studio, richiedono la stipulazione di convenzioni con organismi singoli od associati previsti nella presente legge, che svolgono attività di produzione a livello professionale e/o scientifico;

     - la ripartizione di massima delle risorse finanziarie:

     a) tra attività e servizi;

     b) tra iniziativa di produzione di distribuzione, di studio e ricerca e quelle di formazione e di educazione musicale;

     - la definizione della durata, dei limiti minimi e massimi dei contributi con l'indicazione dei criteri per la loro determinazione amministrativa in relazione a:

     a) l'impegno artistico e culturale della produzione;

     b) i costi complessivi della produzione e/o della distribuzione;

     c) la consistenza dell'organico artistico e tecnico;

     d) il prevedibile rapporto tra costi e benefici, tenendo anche conto dell'ubicazione e dei prezzi dei biglietti;

     - l'indicazione del limite massimo delle iniziative di distribuzione teatrale, musicale e cinematografica ammissibili a contributo;

     - le direttive cui devono attenersi i rappresentanti regionali in seno agli organismi operanti nei settori di attività previsti nella presente legge, ai sensi della legge regionale 8 marzo 1979, n. 11, art. 9, 1° comma;

     - le indicazioni necessarie a favorire il coordinamento con le iniziative connesse alla promozione delle attività teatrali, musicali e cinematografiche previste dalle altre leggi regionali;

     - le indicazioni atte a favorire il coordinamento per lo svolgimento delle attività musicali di produzione e di distribuzione a carattere continuativo da parte degli organismi di formazione e di educazione musicale.

 

     Art. 14. Piano annuale di ripartizione dei contributi.

     Per ottenere i contributi previsti dalla presente legge i soggetti devono presentare domanda.

     Le domande devono contenere:

     1) una relazione illustrativa dettagliata del progetto di attività, dei suoi scopi e delle caratteristiche artistiche e culturali;

     2) un prospetto analitico dei costi presuntivi e l'indicazione delle risorse finanziarie di cui il soggetto richiedente dispone, comprensive degli altri eventuali contributi da parte dei soggetti pubblici o privati;

     3) l'indicazione delle attrezzature, dell'organizzazione e di quanto è necessario per la realizzazione del progetto di attività, nonché le modalità di realizzazione della produzione;

     4) l'indicazione dei destinatari delle attività di distribuzione e delle eventuali iniziative promozionali nei confronti del pubblico, dell'eventuale collaborazione di altri enti o istituzioni nel caso di progetti di vasta area, dei prezzi e delle tariffe per il pubblico;

     5) l'indicazione del periodo di svolgimento della iniziativa ed il calendario delle attività previste;

     6) l'indicazione delle caratteristiche del soggetto proponente, quali: la natura giuridica, lo statuto, il rapporto annuale delle attività svolte, la composizione degli organi, il bilancio annuale delle attività per le quali si richiede il contributo;

     7) un rendiconto dell'attività svolta con precedenti contributi regionali e il relativo consuntivo finanziario.

     Le domande di contributo relative alle iniziative di particolare rilevanza regionale, di cui al Titolo II, il cui svolgimento è previsto nell'anno successivo, devono essere presentate alla Giunta regionale entro il 15 settembre di ogni anno [2].

     Le domande di contributo relative alle iniziative di cui al Titolo III, il cui svolgimento è previsto nell'anno successivo, devono essere presentate al Comune nel cui territorio si intende svolgere l'iniziativa, entro il 15 giugno di ogni anno [2].

     Il Comune trasmette entro il 15 luglio di ogni anno le domande all'Associazione intercomunale di cui fa parte ai sensi della legge regionale 17 aprile 1979, n. 37 con proprio parere di conformità alle finalità ed al programma regionale di cui agli artt. 1 e 13.

     I Comuni esprimono il proprio parere sulla conformità delle domande ricevute alle indicazioni del programma regionale di cui all'art. 13 e predispongono una proposta di piano di finanziamento con l'indicazione delle priorità tra i soggetti beneficiari.

     I Comuni trasmettono alla giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno le proposte ed i pareri di cui al comma precedente [2]a.

     La Giunta regionale predispone il piano di ripartizione dei finanziamenti e lo trasmette al Consiglio regionale che l'approva entro il 31 ottobre di ogni anno.

     Con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, possono essere concessi contributi straordinari per attività culturali di particolare rilievo, le cui richieste siano state presentate per eccezionali motivi, adeguatamente documentati, oltre i termini, fermo restando i requisiti di ammissibilità e di compatibilità con il programma regionale.

     I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili, per le stesse attività, con quelli previsti a carico della Regione da altre leggi regionali.

 

Titolo V

CONSULTA REGIONALE TOSCANA DEI BENI

E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

 

     Art. 15. Consulta regionale toscana dei beni e delle attività culturali.

     Gli artt. 1 e 2 della legge regionale 31 maggio 1975, n. 61: «Istituzione della Consulta regionale toscana dei beni culturali» vengono così modificati:

     (omissis) [3].

 

Titolo VI

NORMATIVA TRANSITORIA, FINALE E FINANZIARIA

 

     Art. 16. Norma transitoria.

     Per l'erogazione dei contributi relativi agli interventi da effettuarsi entro il 30 settembre 1980 non si applicano gli artt. 13 e 14, tranne che per il secondo comma di questo ultimo.

     Le domande di contributo devono essere presentate alla Giunta regionale entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

     Il Consiglio regionale approva il piano di ripartizione dei contributi previsti dalla presente legge relativo alle iniziative da effettuarsi entro il 30 settembre 1980, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     Il programma regionale di cui all'art. 13 sarà approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     Fino a che le Associazioni intercomunali non iniziano l'esercizio delle proprie funzioni, i Comuni trasmettono alla Giunta regionale entro il 15 luglio le domande di contributo secondo le modalità di cui all'art. 14, 5° comma.

 

     Art. 16 bis. Norma transitoria per i contributi relativi al periodo 1° ottobre 1980 - 31 dicembre 1981. [4]

     Le domande di contributo per le iniziative relative al periodo 1° ottobre 1980 - 31 dicembre 1981 devono essere presentate alla Giunta regionale entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

     Per tali domande non si applicano gli artt. 13 e 14 tranne che per il primo e il secondo comma di quest'ultimo.

     Il Consiglio regionale approva il programma regionale di cui all'art. 13 relativo al triennio 1981-83 entro tre mesi dall'approvazione del programma regionale di sviluppo.

 

     Art. 16 ter. Norma transitoria per i contributi relativi al periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1982. [5]

     Le domande di contributo per le iniziative di particolare rilevanza regionale, di cui al titolo II, e le proposte di piano di finanziamento predisposte dalle Associazioni intercomunali, ai sensi del sesto comma dell'art. 14, concernenti le attività relative al periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1982, devono essere presentate alla Giunta regionale entro 75 giorni dalla pubblicazione dal programma di promozione delle attività teatrali, musicali, cinematografiche e audiovisive per il triennio 1982-84 sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     Entro un mese da tale pubblicazione devono essere presentate al Comune nel cui territorio si intende svolgere l'iniziativa le domande di contributo per le iniziative di cui al Titolo III. Entro i successivi 15 giorni il Comune trasmette le domande all'Associazione intercomunale di cui fa parte, ai sensi della L.R. 17 aprile 1979, n. 37, con proprio parere di conformità al programma regionale di promozione di cui al primo comma.

     Nel caso di Associazioni intercomunali che non abbiano iniziato l'esercizio delle proprie funzioni, spetta ai Comuni delle aree corrispondenti trasmettere alla Giunta regionale entro la scadenza indicata nel primo comma le domande di contributo secondo le modalità di cui al sesto comma dell'art. 14.

     Per il programma regionale di promozione delle attività teatrali, musicali, cinematografiche e audio-visive nel triennio 1982-84, mentre non è richiesto il parere della Consulta di cui all'art. 15, saranno consultati, da parte del Consiglio regionale, gli enti e organismi ivi indicati a partecipare o designare i membri della Consulta regionale toscana dei beni e delle attività culturali.

     Entro un mese dalla scadenza indicata nel primo comma la Giunta regionale predispone il piano annuale di ripartizione dei contributi che propone al Consiglio per l'approvazione.

 

     Art. 16 quater. Norma transitoria per i contributi relativi al periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1983. [5]a

     Le domande di contributo per le iniziative di particolare rilevanza regionale, di cui al titolo II devono essere presentate alla Giunta regionale entro il 31 ottobre 1982.

     Le domande di contributo relative alle iniziative di cui al titolo III devono essere presentate entro il 31 luglio 1982 al Comune nel cui territorio si intende realizzare l'iniziativa.

     Il Comune trasmette entro il 30 settembre 1982 le domande all'associazione intercomunale di cui fa parte ai sensi della L.R. 17 aprile 1979 n. 37, con proprio parere di conformità alle finalità ed al programma regionale di cui agli artt. 1 e 13.

     L'associazione intercomunale predispone una proposta di piano di finanziamento, con l'indicazione delle priorità relative ai soggetti beneficiari, che trasmette alla Regione per l'approvazione entro il 31 ottobre 1982.

     La Giunta regionale predispone il piano di ripartizione dei finanziamenti e lo trasmette al Consiglio regionale che l'approva entro il 31 dicembre 1982.

 

     Art. 17. Norma finale.

     Sono abrogate la L.R. 5 giugno 1974, n. 30: «Contributi ad enti ed associazioni per attività culturali, sportive e di promozione sociale», la L.R. 12 agosto 1976, n. 46: «Modifica alla legge regionale 5 giugno 1974, n. 30» e la L.R. 10 novembre 1976, n. 70: «Contributi all'istituzione concertistico-orchestrale AIDEM per il decentramento musicale in Toscana».

 

     Art. 18. Finanziamento. [6]

     Al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è provveduto con le risorse che si rendono disponibili nel bilancio 1980, in apposito capitolo da istituirsi con la denominazione: «Contributi per la promozione delle attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive (L.R. 28-1-80, n. 11)», con la soppressione, a seguito dell'abrogazione delle LL.RR. 5-6-1974, n. 30 e 10-11-1976, n. 70, dei corrispondenti capitoli n. 21100 e 22000 del bilancio 1979.

     Al finanziamento per gli anni successivi al 1980 è provveduto con le singole leggi di bilancio.

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 10 della L.R. 28 marzo 2000, n. 45, con effetto a decorrere dalla data indicata negli artt. 8 e 10 della stessa L.R. 45/2000.

[1]1a V. anche le modificazioni alla presente legge, introdotte dalla L.R. 31 ottobre 1983, n. 71 «Modifiche dei termini per i finanziamenti della regione in materia di attività, beni culturali ed educazione permanente Leggi Regionali 33/76, 29/79, 11/80, 12/80, 89/80, 24/82 e successive modificazioni».

[1]1d Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 18 novembre 1994, n. 88.

[1]1b Articolo così modificato dalla L.R. 2 maggio 1983, n. 20.

[1]1c Lettera così sostituita dalla L.R. 26 marzo 1984, n. 18.

[2] Comma così sostituito dall'art.1 della L.R. 9 febbraio 1981, n. 16.

[2] Comma così sostituito dall'art.1 della L.R. 9 febbraio 1981, n. 16.

[2]2a Il quinto ed il sesto comma del presente articolo sono così modificati dalla L.R. 1 settembre 1988, n. 68, art. 1.

[3] Vedi L.R. 31 maggio 1975, n. 61.

[4] Articolo aggiunto dalla L.R. 9 febbraio 1981, n. 16, cit., art. 2.

[5] Articolo aggiunto dalla L.R. 14 dicembre 1981, n. 92, articolo unico (pubblicata nel B.U. 22 dicembre 1981, n. 67, parte prima).

[5]5a Articolo aggiunto dalla L.R. 19 luglio 1982, n. 58, articolo unico (pubblicata nel B.U. 27 luglio 1982, n. 42, parte prima).

[6] Con L.R. 5 gennaio 1982, n. 2 (pubblicata sul B.U. 12 gennaio 1982, n. 2, parte prima), per gli interventi previsti dalla presente legge, è stata disposta, per l'anno 1981, un'ulteriore autorizzazione di spesa di L. 650.000.000.