Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.2 edilizia residenziale |
Data: | 09/02/1981 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. La legge regionale 1° febbraio 1977, n. 3, così come modificata ed integrata dalle leggi regionali n. 35 del 4 agosto 1978, e n. 76 del 21 giugno 1980, è prorogata fino all'entrata in vigore [...] |
Art. 2. La concessione dei prestiti di cui all'art. 3 della legge regionale 1° febbraio 1977, n. 3, in favore dei Comuni o loro Consorzi per acquisizione ed urbanizzazione delle aree ricadenti nei piani [...] |
Art. 3. I contributi sui mutui di cui all'art. 9 della citata legge regionale 1° febbraio 1977, n. 3, sono concessi sulla base di graduatorie uniche per Cooperative a proprietà divisa ed a proprietà [...] |
Art. 4. I contributi di cui all'art. 3 della presente legge sono assegnati per l'attuazione di programmi di edilizia agevolata-convenzionata nella misura del 60% delle disponibilità complessive [...] |
Art. 5. Le disposizioni di cui al comma terzo dell'art. 1 della legge regionale 21 giugno 1980, n. 76 sono estese anche in favore delle imprese attuatrici di programmi di edilizia agevolata |
Art. 6. Sono abrogate tutte le disposizioni della legge regionale 1 febbraio 1977, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni incompatibili con quelle della presente legge |
Art. 7. (Disposizioni finanziarie e dichiarazione di urgenza). |
§ V.2.6 - L.R. 9 febbraio 1981, n. 16.
Proroga della legge regionale 1 febbraio 1977 n. 3. Interventi regionali per agevolare l'acquisizione delle aree dei piani di edilizia economica e popolare e la realizzazione di alloggi da parte delle cooperative edilizie.
(B.U. 14 febbraio 1981, n. 15 – S.O. n. 1).
La
La concessione dei prestiti di cui all'art. 3 della
A tal fine le domande, corredate dalla documentazione di cui all'art. 5 lett. a), b), c), d), e), f), g), della predetta
I contributi sui mutui di cui all'art. 9 della citata
I criteri per la scelta dei soggetti attuatori, le modalità per la presentazione degli atti amministrativi e tecnici richiesti, la localizzazione degli interventi nonché ogni altro adempimento necessario per l'attuazione dei programmi di edilizia agevolata e convenzionata di cui alla presente legge, coincidono con quelli adottati nell'ultimo bando regionale di attuazione della
Le graduatorie rimangono valide fino a nuove graduatorie, definite attraverso successivo bando, che la Giunta regionale emette non oltre due anni dalla data di scadenza del precedente bando.
I contributi di cui all'art. 3 della presente legge sono assegnati per l'attuazione di programmi di edilizia agevolata-convenzionata nella misura del 60% delle disponibilità complessive annualmente determinate, in favore di Cooperative edilizie e loro Consorzi; del 20% in favore di Imprese e loro Consorzi; del 20% in favore dei Comuni e degli I.A.C.P.
(Omissis) [1]
Le disposizioni di cui al comma terzo dell'art. 1 della
Sono abrogate tutte le disposizioni della
Art. 7. (Disposizioni finanziarie e dichiarazione di urgenza).
(Omissis).
[1] Abrogato dall'art. 7 della