§ 2.1.10 - L.R. 8 marzo 1979, n. 11.
Norme sulle nomine e designazioni dei rappresentanti della Regione in enti ed organismi esterni.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:08/03/1979
Numero:11


Sommario
Art. 1.      La presente legge disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla legge statale 24 gennaio 1978, n. 14, il procedimento di formazione delle nomine e designazioni di competenza [...]
Art. 2.      I rappresentanti della Regione negli organi di enti, aziende, società e associazioni, comitati, commissioni e altri organismi esterni sono nominati o designati dal Consiglio regionale salvo che [...]
Art. 3.      L'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale compila, entro il 31 ottobre di ogni anno, un elenco di tutte le nomine o designazioni di competenza del Consiglio da effettuare nel successivo [...]
Art. 4.      L'iniziativa per la presentazione delle proposte relative alle nomine o designazioni previste dall'elenco di cui all'art. 3 spetta ai consiglieri regionali, ai gruppi consiliari, alla Giunta [...]
Art. 5.      La Commissione consiliare cui è assegnato l'esame del provvedimento relativo alla nomina o designazione ai sensi dell'art. 28 del Regolamento interno del Consiglio, può procedere ad eventuali [...]
Art. 6.      Il Consiglio regionale delibera, nell'ambito delle candidature proposte, la nomina o designazione, tenendo conto, tra l'altro, dei requisiti di esperienza e di professionalità dei candidati in [...]
Art. 7.      Entro il 31 gennaio di ogni anno, l'Ufficio di presidenza compila un elenco di tutte le nomine e designazioni che sono state effettuate dal Consiglio nell'anno solare precedente
Art. 8.      Per le nomine o designazioni di loro competenza la Giunta e il suo Presidente compilano gli elenchi con le caratteristiche di cui agli artt. 3 e 7. Tali elenchi sono pubblicati nel Bollettino [...]
Art. 9.      I rappresentanti della Regione come sopra nominati devono tener conto delle direttive del Consiglio ovvero della Giunta in caso di nomine di competenze di questa e sono tenuti, se richiesti, a [...]
Art. 10.      Le nomine o designazioni di cui alla presente legge sono incompatibili, salvo diversa disciplina prevista da leggi statali o regionali, con le funzioni di
Art. 10 bis. 
Art. 11.      Ai soli effetti della presente legge ed in conformità ai principi fondamentali stabiliti dalla legge statale 24 gennaio 1978, n. 14, i rappresentanti della Regione negli enti di cui all'art. 2, [...]
Art. 12.      La tenuta e l'aggiornamento dei dati di cui all'articolo precedente e l'accertamento di cui all'ultimo comma dell'art. 9 sono affidati all'Ufficio di Presidenza del Consiglio che li esercita [...]
Art. 13.      Ogni consigliere regionale può prendere visione dei dati trasmessi all'Ufficio di Presidenza del Consiglio ai sensi dell'art. 11


§ 2.1.10 - L.R. 8 marzo 1979, n. 11. [1]

Norme sulle nomine e designazioni dei rappresentanti della Regione in enti ed organismi esterni.

 

Art. 1.

     La presente legge disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla legge statale 24 gennaio 1978, n. 14, il procedimento di formazione delle nomine e designazioni di competenza regionale.

 

     Art. 2.

     I rappresentanti della Regione negli organi di enti, aziende, società e associazioni, comitati, commissioni e altri organismi esterni sono nominati o designati dal Consiglio regionale salvo che sia stabilito diversamente dalle disposizioni in base alle quali la nomina o la designazione deve essere effettuata.

     Il Consiglio provvede secondo i criteri di cui agli artt. 58 e 59 dello Statuto, in quanto applicabili, e secondo le disposizioni della presente legge, salvi i casi in cui la nomina consegua obbligatoriamente ad una carica o ad una funzione regionale.

 

     Art. 3.

     L'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale compila, entro il 31 ottobre di ogni anno, un elenco di tutte le nomine o designazioni di competenza del Consiglio da effettuare nel successivo anno solare.

     Tale elenco contiene:

     a) l'indicazione degli organismi cui le nomine o le designazioni si riferiscono;

     b) l'indicazione delle norme che prevedono l'incarico;

     c) la data entro cui la nomina deve essere effettuata;

     d) l'ammontare dell'eventuale compenso e l'ente erogatore.

     Qualora nel corso dell'anno si renda necessario procedere a nomine o designazioni non previste nell'elenco di cui al l° comma, l'Ufficio di Presidenza compila elenchi suppletivi.

     Gli elenchi di cui al presente articolo sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 4.

     L'iniziativa per la presentazione delle proposte relative alle nomine o designazioni previste dall'elenco di cui all'art. 3 spetta ai consiglieri regionali, ai gruppi consiliari, alla Giunta regionale.

     Le proposte devono pervenire al Presidente del Consiglio regionale almeno 30 giorni prima della data stabilita nell'elenco stesso.

     Le proposte sono accompagnate da una nota illustrativa circa l'idoneità del candidato a ricoprire l'incarico anche in relazione alle finalità dell'ente o organismo per il quale si propone la nomina o la designazione.

     Nella nota illustrativa devono essere altresì indicati gli eventuali incarichi ricoperti dai candidati.

 

     Art. 5.

     La Commissione consiliare cui è assegnato l'esame del provvedimento relativo alla nomina o designazione ai sensi dell'art. 28 del Regolamento interno del Consiglio, può procedere ad eventuali audizioni ai fini di acquisire elementi utili alla valutazione della proposta.

 

     Art. 6.

     Il Consiglio regionale delibera, nell'ambito delle candidature proposte, la nomina o designazione, tenendo conto, tra l'altro, dei requisiti di esperienza e di professionalità dei candidati in relazione alle specifiche finalità dell'ente, e di altri incarichi eventualmente ricoperti.

 

     Art. 7.

     Entro il 31 gennaio di ogni anno, l'Ufficio di presidenza compila un elenco di tutte le nomine e designazioni che sono state effettuate dal Consiglio nell'anno solare precedente.

Tale elenco viene immediatamente pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 8.

     Per le nomine o designazioni di loro competenza la Giunta e il suo Presidente compilano gli elenchi con le caratteristiche di cui agli artt. 3 e 7. Tali elenchi sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     Le nomine e le designazioni di cui al presente articolo sono effettuate, salvi i casi in cui la nomina consegua obbligatoriamente ad una carica o ad una funzione regionale, previo parere del Consiglio regionale da esprimere, secondo la procedura di cui all'art. 5 nel termine di 30 giorni dalla richiesta della Giunta o del suo Presidente.

     La richiesta è corredata dalla nota illustrativa di cui al III e IV comma dell'art. 4.

     Decorso il suddetto termine la Giunta e il suo Presidente possono in ogni caso procedere alle nomine o designazioni di loro competenza.

 

     Art. 9.

     I rappresentanti della Regione come sopra nominati devono tener conto delle direttive del Consiglio ovvero della Giunta in caso di nomine di competenze di questa e sono tenuti, se richiesti, a riferire agli organi della Regione.

     La inadempienza a tali obblighi o la ingiustificata assenza dall'attività degli organi per i quali è stata conferita la nomina o designazione possono comportare la revoca della nomina stessa salvo che ciò sia escluso dalle norme in base alle quali la nomina è stata effettuata.

     La mancanza o la infedeltà della comunicazione di cui al successivo art. 11, in qualsiasi momento accertate in contraddittorio con l'interessato, comportano la decadenza dalla nomina, salva la validità degli atti compiuti.

 

     Art. 10.

     Le nomine o designazioni di cui alla presente legge sono incompatibili, salvo diversa disciplina prevista da leggi statali o regionali, con le funzioni di:

     a) dipendente dello Stato e della Regione che comunque assolva a mansioni inerenti l'esercizio della vigilanza sugli enti ed organismi;

     b) magistrato ordinario, del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei Conti e di ogni altra giurisdizione speciale;

     c) avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato;

     d) appartenente alle forze armate in servizio permanente effettivo;

     e) consulente o dipendente dell'ente o organismo per il quale il candidato è proposto, ovvero di enti o organismi da esso dipendenti o ad esso strumentali;

     f) membro di organi consultivi tenuti ad esprimere pareri su provvedimenti degli organi degli enti e degli istituti.

     Le nomine o le designazioni alle cariche di Presidenti o di Vice Presidenti degli enti di cui all'art. 2 sono incompatibili con le funzioni di membro del Parlamento o dei Consigli regionali.

 

     Art. 10 bis. [2]

     1. Le nomine o designazioni di cui alla presente legge, la cui durata coincide con la legislatura regionale, scadono il centoventesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale ovvero alla elezione della Giunta, secondo le rispettive competenze.

     2. Gli organi regionali provvedono in ciascuna legislatura alle nomine e designazioni di competenza di norma entro centoventi giorni dal loro insediamento.

     I soggetti nominati o designati possono essere confermati.

     3. Resta ferma la disciplina transitoria di cui alla L.R. 30 dicembre 1992, n. 61.

 

     Art. 11.

     Ai soli effetti della presente legge ed in conformità ai principi fondamentali stabiliti dalla legge statale 24 gennaio 1978, n. 14, i rappresentanti della Regione negli enti di cui all'art. 2, entro tre mesi dalla nomina, forniranno all'Ufficio di presidenza del Consiglio i seguenti dati:

     a) curriculum vitae, contenente fra l'altro l'indicazione degli incarichi, pubblici o privati a carattere continuativo, attualmente ricoperti, e gli eventuali emolumenti e rimborsi spese percepiti;

     b) la consistenza del proprio patrimonio alla data della nomina;

     c) la intervenuta dichiarazione, ai fini fiscali, di tutti i propri redditi.

     Analoga comunicazione deve essere presentata entro il trentesimo giorno successivo alla definitiva scadenza del mandato.

     La comunicazione dei dati di cui alle lettere a) e b) del 1° comma dovrà essere fatto con le specificazioni richieste in apposita scheda predisposta dalla Commissione di cui all'articolo successivo.

 

     Art. 12.

     La tenuta e l'aggiornamento dei dati di cui all'articolo precedente e l'accertamento di cui all'ultimo comma dell'art. 9 sono affidati all'Ufficio di Presidenza del Consiglio che li esercita tramite un consigliere delegato, affiancato da una Commissione consiliare speciale rappresentativa di tutte le forze politiche presenti in Consiglio.

     Il Presidente del Consiglio regionale comunica semestralmente al Consiglio i nominativi di coloro che non hanno fornito i dati sopracitati.

 

     Art. 13.

     Ogni consigliere regionale può prendere visione dei dati trasmessi all'Ufficio di Presidenza del Consiglio ai sensi dell'art. 11.

 

     Norma transitoria. [3]


[1] Abrogata dall'art. 23 della L.R. 8 febbraio 2008, n. 5.

[2] Articolo aggiunto con L.R. 15 maggio 1980, n. 55 e successivamente così sostituito dall'art. unico della L.R. 8 aprile 1995, n. 45.

[3] Articolo abrogato dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.