§ 2.3.47 - L.R. 22 luglio 1998, n. 38.
Governo del tempo e dello spazio urbano e pianificazione degli orari della città.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali, enti comprensoriali
Data:22/07/1998
Numero:38


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità).
Art. 2.  (Compiti della Regione).
Art. 3.  (Piano di indirizzo e di regolazione degli orari - Adozione e contenuti).
Art. 4.  (Procedimento per l’approvazione del piano di indirizzo e di regolazione degli orari).
Art. 5.  (Il Coordinamento degli orari della città).
Art. 6.  (Formazione professionale).
Art. 7.  (Contributi regionali).
Art. 8.  (Struttura operativa regionale).
Art. 9.  (Disposizioni finali).


§ 2.3.47 - L.R. 22 luglio 1998, n. 38.

Governo del tempo e dello spazio urbano e pianificazione degli orari della città.

(B.U. 31 luglio 1998, n. 26).

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto e finalità).

     1. La Regione, nel riconoscere i diritti di cittadinanza di uomini e donne, in armonia con i propri principi fissati dallo Statuto e dalla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 "Norme per il governo del territorio" e successive modifiche, nel rispetto delle competenze di cui all'art. 36, comma terzo, della legge 8 giugno 1990 n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali" riconosce come metro di misura delle trasformazioni del tempo e dello spazio urbano:

     a) il diritto delle donne e degli uomini alla scelta del tempo di vita;

     b) la soggettività delle bambine e dei bambini;

     c) il valore delle diversità etniche e culturali.

     2. La Regione, con la presente legge, promuove:

     a) pari opportunità, qualità della vita e dimensione di comunità, nella progettazione degli spazi e delle infrastrutture, nella dislocazione delle funzioni, nella programmazione dei flussi di mobilità, nella modulazione dei tempi d'uso delle attrezzature e dei servizi;

     b) l'accessibilità alle attività lavorative e ai servizi destinati alla cura, alla vita di relazione, alla crescita culturale e ricreativa, allo scopo di favorire il riequilibrio delle responsabilità professionali e di cura tra donne e uomini, anche mediante una diversa organizzazione dei lavori, e l'integrazione nella vita sociale, senza esclusioni;

     c) l'armonizzazione dei tempi delle città tramite il coordinamento degli orari dei servizi pubblici e privati.

 

     Art. 2. (Compiti della Regione).

     1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, per le finalità di cui all'art. 1:

     a) adotta misure per migliorare la funzionalità dei servizi regionali e degli enti pubblici dipendenti dalla Regione, favorendo, di concerto con tutte le amministrazioni pubbliche interessate, il coordinamento degli orari dei servizi pubblici e privati, in armonia con le esigenze della comunità;

     b) sostiene, a seguito di accordi e intese con gli enti interessati, le attività dei comuni finalizzate alla attuazione dei progetti di coordinamento degli orari della città, di cui all'art. 5, e ne rende condivisibili le esperienze agli altri enti e ai cittadini, anche tramite la rete telematica regionale;

     c) incentiva finanziariamente l'attuazione dei progetti di coordinamento degli orari, di preferenza adottati in sede di coordinamento sovracomunale;

     d) elabora, criteri di riferimento per gli enti locali, finalizzati ad armonizzare le scelte della dislocazione delle funzioni con i piani di indirizzo e di regolamento degli orari di cui all’articolo 3 [1];

     d bis) nel piano di indirizzo territoriale di cui all’articolo 48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), indica i comuni che, per le loro dimensioni ovvero per la loro particolare posizione geografica, o per il peculiare ruolo strategico a livello territoriale, sono obbligatoriamente tenuti ad adottare il piano di cui all’articolo 3 [2];

     e) programma e attiva iniziative di formazione professionale, aperte agli Enti locali favorendo il coinvolgimento delle Università, sulle tematiche dei tempi e degli orari, in connessione con la pianificazione urbanistica e la localizzazione delle infrastrutture.

 

Titolo II

PIANO DI INDIRIZZO E DI REGOLAZIONE DEGLI ORARI

PER IL COORDINAMENTO DEGLI ORARI DELLA CITTA'

 

     Art. 3. (Piano di indirizzo e di regolazione degli orari - Adozione e contenuti).

     1. I comuni individuati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d bis), contestualmente al piano strutturale, di cui agli articoli 52 e 53 della l.r. 1/2005 adottano un piano di indirizzo e di regolazione degli orari per la predisposizione dei progetti che costituiscono il coordinamento degli orari della città, come definito dall’articolo 5 della presente legge [3].

     1 bis. I comuni che, in base a quanto stabilito dal piano di indirizzo territoriale, non sono ricompresi tra quelli che hanno l’obbligo di adottare il piano di cui al comma 1, hanno in ogni caso la facoltà di adottarlo [4].

     2. Il Piano di indirizzo e di regolazione degli orari, in raccordo con il Piano delle Funzioni e il Piano della Mobilità, contiene indicazioni e direttive per il raggiungimento degli obiettivi di:

     a) valorizzazione della soggettività dei bambini e delle bambine, come misura di qualificazione della città, riconoscendo loro il diritto a vivere, giocare e socializzare in sicurezza e serenità;

     b) organizzazione dell'accessibilità ai servizi socio-sanitari, scolastici, per il tempo libero, garantendone il raggiungimento con i mezzi di trasporto pubblico, al fine di rendere congruenti tempi, orari e localizzazioni delle singole strutture, in relazione alla vita e al funzionamento delle diverse aree territoriali;

     c) armonizzazione graduale con le attività lavorative degli orari dei servizi, intesi secondo il criterio della pluralità di offerta, con schemi di orario e con tipologie differenziate, in modo da favorire l'autodeterminazione del tempo, l'adozione di modalità di lavoro attente a conciliare gli orari con gli impegni di cura, e insieme a generalizzare la riduzione dell'orario di lavoro, consentendo così una più ricca qualità della vita, prevedendo:

     - la flessibilità e ampliamento degli orari di accesso ai servizi socio-educativi, assistenziali e sanitari, per la durata media e per articolazione giornaliera,

     - la revisione degli orari di biblioteche, musei ed enti culturali, con l'aumento della durata giornaliera di apertura, con estensione alle fasce serali e della durata settimanale, in modo da consentirne un'ampia fruizione,

     - la programmazione degli orari delle attività commerciali in modo da garantirne la fruizione nelle diverse zone della città, anche non facendo coincidere gli orari di apertura, di chiusura e i turni di riposo per gli esercizi dello stesso ramo di attività;

     d) attivazione di coordinamenti sovracomunale per piani - orari di servizi con vasti bacini di utenza, in particolare quelli della mobilità e del traffico, anche attraverso un collegamento con le Province per il loro ruolo di programmazione territoriale, ovvero con l'Area Metropolitana;

     e) finalizzazione, in ottemperanza alla legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", delle operazioni burocratiche dei servizi pubblici all'efficienza e al risparmio di tempo per l'utenza, con la tempestiva attuazione della legge 15 maggio 1997, n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo" prevedendo:

     - la semplificazione delle modalità di accesso, la piena applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione;

     - la valorizzazione degli Uffici di relazioni con il pubblico, previsti dall'art. 12 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 241";

     - l'introduzione di procedure informatizzate e connesse in rete.

 

     Art. 4. (Procedimento per l’approvazione del piano di indirizzo e di regolazione degli orari). [5]

     1. Il piano di indirizzo e di regolazione degli orari adottato è trasmesso, come allegato al piano strutturale, alla Giunta regionale e alla provincia e depositato nella sede comunale, con le stesse modalità e le stesse procedure previste per il piano strutturale di cui all’articolo 53 della l.r. 1/2005. Contestualmente alla deliberazione di approvazione del piano strutturale, il comune approva il piano di indirizzo e di regolazione degli orari che diviene efficace contestualmente al piano strutturale.

     2. In fase di prima attuazione, i comuni individuati dal piano di indirizzo territoriale, ai sensi dell’articolo 2, entro trecentosessantacinque giorni dall’entrata in vigore del piano di indirizzo territoriale della Regione, provvedono ad approvare il piano di indirizzo e di regolazione degli orari anche indipendentemente dal piano strutturale.

 

     Art. 5. (Il Coordinamento degli orari della città).

     1. Il coordinamento degli orari della città consiste nell'insieme dei progetti comunali che armonizzano i tempi delle città, gli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e di spettacolo.

     2. Il comune ai sensi dell’articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e, se vigenti, nel rispetto del piano di indirizzo e di regolazione degli orari di cui all’articolo 3 e 4, definisce ed attua, con ordinanza, i progetti comunali di cui al comma 1, promuovendo iniziative di informazione e di consultazione, anche a seguito delle analisi delle esigenze dei cittadini [6].

     3. Per i fini di cui al comma 2, il Sindaco presiede un tavolo di concertazione tra tutte le parti sociali ed economiche, le istituzioni culturali, le istituzioni scolastiche e universitarie interessate alle politiche dei tempi e degli orari, per l'acquisizione di proposte e di pareri sulla definizione dei progetti comunali, che compongono il coordinamento degli orari della città, e su eventuali sperimentazioni di modifica degli orari stessi. Il Sindaco, nell'ambito della concertazione, può promuovere accordi e intese fra tutti i soggetti pubblici e privati anche finalizzate, per quanto possibile, ad una riduzione della durata dei tempi di lavoro per un miglioramento delle condizioni di vita delle lavoratrici e dei lavoratori.

 

Titolo III

IL SUPPORTO DELLA REGIONE

 

     Art. 6. (Formazione professionale).

     1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale, al fine di realizzare gli obiettivi di cui alla presente legge, promuove, ai sensi della legge regionale 31 agosto 1994, n. 70 "Nuova disciplina in materia di formazione professionale", secondo le procedure previste dagli articoli 6 e 14, corsi di qualificazione e riqualificazione, di riconversione e aggiornamento del personale regionale e degli Enti locali, in relazione alle problematiche connesse all'attuazione del Piano di regolazione degli orari della città ed a progetti di miglioramento dell'efficienza dei servizi, sotto il profilo della riorganizzazione, della fruibilità e della innovazione tecnologica.

     2. I corsi devono essere realizzati coerentemente alle scelte di pari opportunità di cui all'art. 1 della Legge 10 aprile 1991, n. 125 "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo - donna nel lavoro".

 

     Art. 7. (Contributi regionali).

     1. La Regione può concedere ai comuni contributi straordinari per agevolare l'attuazione dei progetti che costituiscono il coordinamento degli orari della città.

     2. I contributi sono concessi, con preferenza, ai comuni associati, ovvero ai comuni che abbiano attivato forme di coordinamento e cooperazione anche con altri Enti locali per l'attuazione di specifici progetti di armonizzazione degli orari dei servizi con vasti bacini di utenza, sulla base delle direttive contenute nel Piano di indirizzo e di regolazione degli orari, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera d).

     3. La Giunta regionale, con propria deliberazione annuale, stabilisce i termini per la presentazione delle domande, la misura massima e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1.

 

     Art. 8. (Struttura operativa regionale).

     1. Con provvedimenti successivi all'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 7 novembre 1994, n. 81 "Recepimento del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Modifiche all'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa", emana direttive per l'individuazione delle strutture competenti per la gestione della legge nei Dipartimenti interessati. Dette strutture si coordinano ed operano a supporto degli Enti locali secondo modalità concertate con i medesimi; esse garantiscono altresì il monitoraggio delle esperienze, il collegamento tra tutti gli assessorati interessati e con la Commissione Regionale per le pari opportunità.

     2. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale informa il Consiglio regionale in merito alle iniziative prese in attuazione del primo comma.

     Annualmente la Giunta regionale relaziona al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della legge da parte degli Enti locali, secondo parametri di efficienza e di efficacia.

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 9. (Disposizioni finali).

     1. La legge regionale 30 dicembre 1992, n. 62 è abrogata. Le relative norme continuano transitoriamente ad essere applicate ai procedimenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte, per l'esercizio finanziario 1999, con legge di bilancio.

 

 

 


[1] Lettera così sostituita dall’art. 176 della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1.

[2] Lettera inserita dall’art. 176 della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1.

[3] Comma così sostituito dall’art. 177 della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1.

[4] Comma inserito dall’art. 178 della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1.

[5] Articolo così sostituito dall’art. 179 della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1.

[6] Comma così sostituito dall’art. 180 della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1.