§ 2.3.32 - L.R. 30 dicembre 1992, n. 62.
Prime norme per la formazione dei piani per il coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, del servizi pubblici e degli uffici periferici [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali, enti comprensoriali
Data:30/12/1992
Numero:62


Sommario
Art. 1.  Oggetto della legge.
Art. 2.  Finalità della legge.
Art. 3.  Compiti della Regione.
Art. 4.  Individuazione della struttura organizzativa regionale.
Art. 5.  Procedimento.
Art. 6.  Principi e finalità generali.
Art. 7.  Contributi.
Art. 8.  Norme transitorie.
Art. 9.  Norma finanziaria.


§ 2.3.32 - L.R. 30 dicembre 1992, n. 62.

Prime norme per la formazione dei piani per il coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, del servizi pubblici e degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche. Finanziamento dell'attività di ricerca da parte dei Comuni singoli o associati.

(B.U. 7 gennaio 1993, n. 3). [1]

 

Art. 1. Oggetto della legge.

     1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della legge 8 giugno 1990 n. 142, e in attesa della disciplina di cui all'art. 36, terzo comma della stessa legge, per il coordinamento degli orari degli uffici commerciali, dei servizi pubblici, nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche, la presente legge detta prime norme per l'esercizio, da parte dei sindaci, delle competenze in materia di coordinamento degli orari dei servizi e per il finanziamento delle attività di ricerca ad esso connesse.

 

     Art. 2. Finalità della legge.

     1. Il coordinamento degli orari e dei servizi di cui al precedente articolo è volto a perseguire:

     a) il riconoscimento del diritto dei cittadini, uomini e donne, all'autogoverno individuale del tempo nel quadro di una nuova solidarietà sociale;

     b) il riconoscimento del diritto al tempo per l'esercizio del diritto ai servizi, alle risorse necessarie per prestare cura e ricevere cure da parte dei soggetti non autonomi;

     c) il riconoscimento del diritto dei cittadini, uomini e donne, alla espressione della complessità delle diverse dimensioni di lavoro, di cura, di formazione, di tempo libero.

 

     Art. 3. Compiti della Regione.

     1. Nel quadro delle finalità di cui alla presente legge la Regione promuove:

     a) iniziative volte all'informazione ed alla diffusione dei diritti dei cittadini per migliorare la qualità della vita individuale e collettiva attraverso un razionale governo del tempo;

     b) attività di ricerca sul governo dei tempi nel territorio regionale, sperimentazioni di ristrutturazioni dei tempi e degli orari di lavoro, delle scuole e dei trasporti, nonché razionalizzazione dei tempi della vita di relazione, di crescita culturale e di svago;

     c) la costituzione di un osservatorio permanente, sotto forma di banca dati entro un sistema di monitoraggio computerizzato a servizio degli Enti ed Organismi pubblici e privati, con il compito di analizzare, progettare e verificare l'efficacia degli interventi realizzati in base alla presente legge;

     d) corsi di formazione professionale nell'ambito del programma di cui alla L.R. 21 febbraio 1985 n. 16, volti al superamento della segregazione professionale;

     e) corsi di formazione professionale per mansioni e qualifiche destinate a servizi alle persone.

 

     Art. 4. Individuazione della struttura organizzativa regionale.

     1. Entro tre mesi dalla costituzione dell'osservatorio permanente di cui all'articolo precedente, la Giunta regionale individuerà, all'interno dei propri uffici, la struttura organizzativa a ciò preposta. Tale struttura sarà competente in ordine a tutti i compiti della Regione ai sensi dell'articolo precedente.

     2. Presso tale struttura può essere istituito, anche attraverso apposite convenzioni con le Università toscane, un centro di consulenza a favore dei Comuni per le attività di indagine e di ricerca di cui al successivo articolo 6, con soggetti pubblici e privati e comprovata professionalità ed esperienza nel settore.

 

     Art. 5. Procedimento.

     1. La Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta al Consiglio regionale le proposte relative ai compiti di cui all'art. 3 ed una relazione sull'attività svolta.

     2. Entro lo stesso termine, la Giunta presenta al Consiglio una relazione sulla attività di ricerca e documentazione svolta dai Comuni ai sensi del successivo articolo 7.

     3. Il Consiglio Regionale, entro i tre mesi successivi sulla base delle proposte di cui al 1° comma e delle relazioni della Giunta Regionale, approva gli indirizzi per l'attività dei Sindaci di cui all'art. 6 e adotta tutti i provvedimenti conseguenti.

 

     Art. 6. Principi e finalità generali.

     1. I Sindaci sulla base degli indirizzi di cui all' art. 5, 3° comma esercitano i compiti ad essi attribuiti ai sensi dell'art. 36, terzo comma, della L. 8 giugno 1990, n. 142 in conformità ai seguenti principi e finalità generali:

     a) gli orari degli uffici, dei servizi e delle attività che svolgono servizio di sportello al pubblico devono essere organizzati al fine di non coincidere per almeno due giorni alla settimana con gli orari della maggioranza delle altre attività lavorative;

     b) gli orari dei servizi alla persona debbono tener conto degli orari della maggioranza delle altre attività lavorative al fine di essere usufruibili sia dai lavoratori che dalle lavoratrici;

     c) gli orari delle attività commerciali devono essere organizzati in modo tale da non far coincidere, per tutti gli esercizi relativi ad un singolo ramo di attività, gli orari di chiusura, di apertura e i turni di riposo.

     2. Sulla attività di cui al comma precedente, sono sentite, le associazioni femminili, quindi le categorie economiche interessate, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori, le associazioni costituite a difesa dei consumatori e degli utenti.

     3. Il Comune promuove, inoltre, le opportune consultazioni della popolazione ai sensi del capo III della L. 8 giugno 1990, n. 142.

 

     Art. 7. Contributi.

     1. La Regione concede ai Comuni con oltre 10 mila abitanti che svolgono attività di ricerca e documentazione finalizzata all'esercizio delle funzioni di cui al precedente art. 3, lett. a) e b), contributi fino al 60% delle spese ritenute ammissibili.

     2. I contributi di cui al comma precedente riguardano attività dei Comuni, e provvedimenti conseguenti per ricerche o indagini statistiche in materia di urbanistica, circolazione e traffico, organizzazione degli orari e dei servizi, ivi compresi eventuali incarichi professionali commissionati.

     3. I Comuni di cui al primo comma presentano, entro il 31 marzo di ogni anno, domanda alla Giunta regionale per ottenere i contributi; la Giunta regionale predispone entro i tre mesi successivi un piano per l'erogazione dei medesimi ed una relazione sull'attività svolta dai Comuni. Il Consiglio regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, approva il piano presentato dalla Giunta.

     4. Dopo l'accoglimento delle domande alla liquidazione dei contributi provvede la Giunta, regionale secondo le seguenti modalità:

     a) 30% del contributo regionale previa deliberazione comunale di affidamento della ricerca;

     b) 30% all'atto del provvedimento di accettazione dei risultati della ricerca da parte del Comune;

     c) 40% all'atto dell'adozione dei provvedimenti conseguenti a norma dell'art. 36, comma 3, della L. 142/1990.

     5. Le ricerche finanziate dalla Regione ai sensi del presente articolo confluiscono nella banca dati di cui al precedente articolo 3.

     6. I contributi sono concessi anche ai Comuni con meno di 10 mila abitanti quando, ai fini dello svolgimento delle attività di cui al presente articolo, si associano nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 fino a raggiungere almeno il numero di abitanti suddetto.

 

     Art. 8. Norme transitorie.

     1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva i progetti relativi all'attività di cui all'art. 3 ed il piano per l'erogazione dei contributi ai Comuni ai sensi dell'art. 7, terzo comma.

 

     Art. 9. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si fa fronte con la somma di L. 500.000.000, con legge di bilancio, a partire dall'esercizio 1993.

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 9 della L.R. 22 luglio 1998, n. 38. Per i procedimenti in essere alla data di entrata in vigore della medesima L.R. n. 38/1998, vedi il citato art. 9.