§ 3.3.49 - L.P. 24 luglio 2008, n. 10.
Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, in materia di lavori pubblici, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, in [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.3 lavori pubblici
Data:24/07/2008
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Sostituzione dell’articolo 1 della legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 2.  Inserimento dell’articolo 1 bis nella legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 3.  Inserimento dell’articolo 1 ter nella legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 4.  Sostituzione dell’articolo 2 della legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 5.  Sostituzione dell’articolo 3 della legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 6.  Inserimento dell’articolo 3 bis nella legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 7.  Modificazioni dell’articolo 4 della legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 8.  Abrogazione dell’articolo 5 della legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 9.  Sostituzione dell’articolo 6 della legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 10.  Sostituzione dell’articolo 7 bis della legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 11.  Modificazioni dell’articolo 8 della legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 12.  Sostituzione dell’articolo 9 della legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 13.  Modificazioni dell’articolo 10 della legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 14.  Sostituzione dell’articolo 11 della legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 15.  Sostituzione dell’articolo 12 della legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 16.  Modificazioni dell’articolo 13 della legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 17.  Inserimento dell’articolo 13 bis nella legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 18.  Modificazioni dell’articolo 14 della legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 19.  Modificazioni dell’articolo 16 della legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 20.  Inserimento dell’articolo 17 bis nella legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 21.  Abrogazione dell’articolo 19 della legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 22.  Modificazioni dell’articolo 20 della legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 23.  Sostituzione dell’articolo 21 della legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 24.  Sostituzione dell’articolo 22 della legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 25.  Sostituzione dell’articolo 23 della legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 26.  Inserimento dell’articolo 23 bis nella legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 27.  Modificazione dell’articolo 24 della legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 28.  Sostituzione dell’articolo 27 della legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 29.  Inserimento dell’articolo 27 bis nella legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 30.  Sostituzione dell’articolo 28 della legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 31.  Inserimento dell’articolo 28 bis nella legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 32.  Modificazione dell’articolo 29 della legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 33.  Modificazioni dell’articolo 30 della legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 34.  Sostituzione dell’articolo 31 della legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 35.  Sostituzione dell’articolo 33 della legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 36.  Inserimento dell’articolo 33 bis nella legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 37.  Inserimento dell’articolo 33 ter nella legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 38.  Inserimento dell’articolo 33 quater nella legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 39.  Sostituzione dell’articolo 34 della legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 40.  Inserimento dell’articolo 34 bis nella legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 41.  Inserimento dell’articolo 34 ter nella legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 42.  Sostituzione dell’articolo 35 della legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 43.  Sostituzione dell’articolo 36 della legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 44.  Sostituzione dell’articolo 37 della legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 45.  Modificazioni dell’articolo 39 della legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 46.  Inserimento dell’articolo 40 bis nella legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 47.  Modificazioni dell’articolo 41 della legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 48.  Sostituzione dell’articolo 42 della legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 49.  Sostituzione dell’articolo 43 della legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 50.  Sostituzione dell’articolo 44 della legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 51.  Modificazioni dell’articolo 45 della legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 52.  Modificazione dell’articolo 46 bis della legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 53.  Sostituzione dell’articolo 46 ter della legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 54.  Sostituzione dell’articolo 48 della legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 55.  Sostituzione dell’articolo 49 della legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 56.  Sostituzione dell’articolo 50 della legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 57.  Inserimento dell’articolo 50 bis nella legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 58.  Inserimento dell’articolo 50 ter nella legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 59.  Inserimento del capo VII bis e dell’articolo 50 quater nella legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 60.  Inserimento dell’articolo 50 quinquies nella legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 61.  Inserimento dell’articolo 50 sexies nella legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 62.  Inserimento dell’articolo 50 septies nella legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 63.  Inserimento dell’articolo 50 octies nella legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 64.  Inserimento dell’articolo 50 novies nella legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 65.  Inserimento dell’articolo 50 decies nella legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 66.  Inserimento dell’articolo 50 undecies nella legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 67.  Inserimento dell’articolo 50 duodecies nella legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 68.  Inserimento dell’articolo 50 ter decies nella legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 69.  Inserimento dell’articolo 50 quater decies nella legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 70.  Inserimento dell’articolo 50 quindecies nella legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 71.  Inserimento dell’articolo 50 sedecies nella legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 72.  Inserimento dell’articolo 50 septies decies nella legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 73.  Sostituzione dell’articolo 51 della legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 74.  Inserimento dell’articolo 51 bis nella legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 75.  Modificazioni dell’articolo 52 della legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 76.  Modificazione dell’articolo 53 della legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 77.  Modificazioni dell’articolo 55 della legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 78.  Modificazioni dell’articolo 58 della legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 79.  Inserimento del capo X bis e dell’articolo 58.1 nella legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 80.  Inserimento dell’articolo 58.2 nella legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 81.  Inserimento dell’articolo 58.3 nella legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 82.  Inserimento dell’articolo 58.4 nella legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 83.  Inserimento dell’articolo 58.5 nella legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 84.  Inserimento dell’articolo 58.6 nella legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 85.  Inserimento dell’articolo 58.7 nella legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 86.  Inserimento dell’articolo 58.8 nella legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 87.  Inserimento dell’articolo 58.9 nella legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 88.  Inserimento dell’articolo 58.10 nella legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 89.  Inserimento dell’articolo 58.11 nella legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 90.  Inserimento dell’articolo 58.12 nella legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 91.  Inserimento del capo X ter e dell’articolo 58.13 nella legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 92.  Inserimento dell’articolo 58.14 nella legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 93.  Inserimento dell’articolo 58.15 nella legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 94.  Inserimento dell’articolo 58.16 nella legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 95.  Inserimento dell’articolo 58.17 nella legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 96.  Inserimento dell’articolo 58.18 nella legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 97.  Inserimento dell’articolo 58.19 nella legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 98.  Inserimento dell’articolo 58.20 nella legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 99.  Inserimento del capo X quater e dell’articolo 58.21 nella legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 100.  Inserimento dell’articolo 58.22 nella legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 101.  Inserimento dell’articolo 58.23 nella legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 103.  Inserimento dell’articolo 58.25 nella legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 104.  Inserimento dell’articolo 58.26 nella legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 105.  Inserimento dell’articolo 58.27 nella legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 106.  Inserimento dell’articolo 58.28 nella legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 107.  Inserimento dell’articolo 58.29 nella legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 108.  Inserimento dell’articolo 58.30 nella legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 109.  Abrogazione dell’articolo 58 bis della legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 110.  Sostituzione dell’articolo 64 della legge provinciale n. 26 del 1993
Art. 111.  Efficacia di questo capo
Art. 112.  Modificazioni della legge provinciale n. 6 del 1999 1. Alla legge provinciale n. 6 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:
Art. 113.  Modificazione della legge provinciale n. 1 del 2008


§ 3.3.49 - L.P. 24 luglio 2008, n. 10.

Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, in materia di lavori pubblici, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell’economia, e della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, in materia di urbanistica

(B.U. 5 agosto 2008, n. 32 - S.O. n. 2)

 

Capo I

Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26

(Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale

e per la trasparenza negli appalti)

 

Art. 1. Sostituzione dell’articolo 1 della legge provinciale n. 26 del 1993

1. L’articolo 1 della legge provinciale n. 26 del 1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 1

Oggetto

1. La presente legge e i suoi regolamenti di attuazione costituiscono l’ordinamento dei lavori pubblici di interesse provinciale realizzati nella provincia di Trento dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, nonché dei lavori pubblici realizzati su beni di proprietà dalla Provincia autonoma di Trento, dai suoi enti strumentali e dai comuni al di fuori del territorio provinciale.

2. La presente legge si applica per la realizzazione di lavori pubblici d’importo inferiore alla soglia comunitaria nonché di lavori d’importo superiore alla soglia medesima salvo quanto diversamente disciplinato dal capo X quater.

3. Per i lavori concernenti beni mobili e immobili e di interventi su beni architettonici e superfici decorate di beni del patrimonio culturale sottoposti al regime di tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), comprese le attività di scavo archeologico, si applica il capo X ter della presente legge.

4. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi, e nei contratti di forniture e servizi quando comprendono lavori, si applica la presente legge se i lavori assumono rilievo superiore al 50 per cento, salvo che, secondo le caratteristiche specifiche dell’appalto, i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture e purché questi costituiscano l’oggetto principale del contratto.

5. La presente legge si applica ai soggetti previsti dalla direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, se essi operano come amministrazioni aggiudicatrici ai sensi della presente legge.

6. La presente legge non si applica agli interventi eseguiti direttamente dai privati a scomputo di contributi connessi ad atti abilitanti all’attività edilizia o conseguenti agli obblighi derivanti da convenzioni di lottizzazione; tuttavia con riferimento alle opere d’importo superiore alla soglia comunitaria i soggetti privati devono affidare i relativi lavori nel rispetto delle procedure di gara previste dalla presente legge [1].

7. Ai contratti di sponsorizzazione e ai contratti a questi assimilabili, di cui siano parte un’amministrazione aggiudicatrice e uno sponsor che non sia un’amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto i lavori di cui all’allegato I della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi o gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, per la scelta dello sponsor si applicano i principi previsti dall’articolo 1 bis nonché le altre disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto. L’amministrazione aggiudicatrice beneficiaria delle opere o dei lavori impartisce le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione, alla direzione e all’esecuzione del contratto [2].

8. La Giunta provinciale può impartire direttive ai propri enti strumentali per l’applicazione della presente legge."

 

     Art. 2. Inserimento dell’articolo 1 bis nella legge provinciale n. 26 del 1993

1. Dopo l’articolo 1 della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente:

"Art. 1 bis

Principi

1. L’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici ai sensi della presente legge deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l’affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, con le modalità indicate dalla presente legge."

 

     Art. 3. Inserimento dell’articolo 1 ter nella legge provinciale n. 26 del 1993

1. Dopo l’articolo 1 bis della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente:

"Art. 1 ter

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni che seguono.

2. L’"accordo quadro" è un accordo concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più imprenditori allo scopo di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.

3. Gli "appalti di lavori pubblici" sono i contratti a titolo oneroso aventi ad oggetto l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto esecutivo o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei relativi lavori, nonché l’esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un’opera rispondente alle esigenze specificate dall’amministrazione aggiudicatrice.

4. I "lavori pubblici" comprendono le attività specificate nell’allegato I della direttiva n. 2004/18/CE. I lavori comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere. Per "opera" si intende il risultato di un insieme di lavori che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. 5. I "contratti pubblici" sono i contratti previsti dalla presente legge aventi ad oggetto l’esecuzione di opere o lavori o l’acquisizione di servizi posti in essere dalle amministrazioni aggiudicatrici. 6. L’"asta elettronica" è un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi modificati al ribasso o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte o entrambi, che permetta la loro classificazione mediante un trattamento automatico. Gli appalti che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, non possono essere oggetto di aste elettroniche.

7. La "centrale di committenza" è un’amministrazione aggiudicatrice che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori destinati ad altre amministrazioni aggiudicatrici.

8. I "concorsi di progettazione" sono le procedure intese a fornire alle amministrazioni aggiudicatrici, nei settori dell’architettura e dell’ingegneria, un progetto selezionato da una commissione in base a una gara, con assegnazione di premi.

9. I "contratti sopra soglia comunitaria" sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) è pari o superiore alle soglie fissate dalla direttiva comunitaria in materia di procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori.

10. Il termine "consorzio" si riferisce ai consorzi previsti dall’ordinamento, con o senza personalità giuridica, a carattere stabile o temporaneo.

11. Il "dialogo competitivo" è una procedura in cui l’amministrazione aggiudicatrice, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, per elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati sono invitati a presentare le offerte.

12. L’"organismo di diritto pubblico" è qualsiasi organismo, anche costituito in forma societaria, che soddisfi congiuntamente le seguenti condizioni:

a) sia istituito per soddisfare specificatamente esigenze d’interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;

b) sia dotato di personalità giuridica;

c) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dai soggetti indicati dall’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito, per più della metà dei componenti, da persone designate dai soggetti indicati dall’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), o da altri organismi di diritto pubblico.

13. Le "procedure di affidamento" e l’"affidamento" comprendono: l’affidamento di lavori o di incarichi di progettazione mediante appalto, l’affidamento di lavori mediante concessione, l’affidamento di concorsi di progettazione, l’affidamento di spese in economia.

14. Le "procedure ristrette" sono le procedure alle quali ogni imprenditore può chiedere di partecipare e in cui soltanto gli imprenditori invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare un’offerta.

15. Le "procedure aperte" sono le procedure in cui ogni imprenditore interessato può presentare un’offerta.

16. Le "procedure negoziate" sono le procedure in cui le amministrazioni aggiudicatrici consultano gli imprenditori da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell’appalto.

17. Il termine "raggruppamento temporaneo" designa un insieme di imprenditori costituito allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di un’unica offerta.

18. Le "varianti" sono le modifiche apportate a un progetto approvato che non alterano la natura e la destinazione dei lavori."

 

     Art. 4. Sostituzione dell’articolo 2 della legge provinciale n. 26 del 1993

1. L’articolo 2 della legge provinciale n. 26 del 1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 2

Ambito di applicazione soggettivo

1. Le amministrazioni esecutrici o aggiudicatrici dei lavori disciplinati dalla presente legge sono:

a) la Provincia autonoma di Trento;

b) i comuni, le comunità e le loro forme associative o collaborative;

c) gli enti e gli organismi pubblici, le aziende, le imprese e le agenzie che siano strumentali o funzionali dei soggetti indicati nelle lettere a) e b);

d) gli organismi di diritto pubblico aventi sede legale nella provincia di Trento;

e) i concessionari e affidatari diretti in house di lavori e servizi pubblici da parte dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d);

f) i consorzi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e).

2. La presente legge si applica, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione, anche ai lavori previsti nei progetti d’importo complessivo superiore a 3 milioni di euro, svolti da soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 1, per i quali la Provincia eroga una sovvenzione, un finanziamento o un contributo diretto e specifico in misura superiore al 50 per cento del relativo importo, e comunque ai lavori per i quali la Provincia eroga una sovvenzione o un contributo superiore a 3 milioni di euro, sempre che tale importo rappresenti una percentuale superiore al 10 per cento dell’intero investimento [3]."

 

     Art. 5. Sostituzione dell’articolo 3 della legge provinciale n. 26 del 1993

1. L’articolo 3 della legge provinciale n. 26 del 1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

Determinazione del valore degli affidamenti

1. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico è basato sull’importo totale pagabile al netto dell’IVA, valutato dall’amministrazione aggiudicatrice. Il calcolo tiene conto dell’importo massimo stimato, compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni e di rinnovi eventuali del contratto. Quando l’amministrazione aggiudicatrice prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, compresi i premi di accelerazione, questi sono computati nel valore stimato dell’appalto ai fini della scelta della procedura di affidamento.

2. La stima deve essere valida al momento dell’invio del bando di gara o, se il bando non è richiesto, al momento in cui l’amministrazione aggiudicatrice avvia la procedura per l’aggiudicazione dell’appalto.

3. Nessun progetto d’opera può essere frazionato per escluderlo dall’applicazione delle disposizioni della presente legge concernenti le modalità di affidamento. Se l’opera è divisa in lotti, ogni lotto deve essere funzionale.

4. Il calcolo del valore stimato tiene conto dell’importo dei lavori nonché del valore complessivo stimato delle forniture necessarie all’esecuzione di lavori, messe a disposizione dell’imprenditore dall’amministrazione aggiudicatrice.

5. Quando un’opera prevista può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, per l’aggiudicazione di ciascun lotto è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti. Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alla soglia per l’applicazione della direttiva n. 2004/18/CE, per l’aggiudicazione di ciascun lotto si applica il capo X quater. Le amministrazioni aggiudicatrici, tuttavia, possono derogare a tale applicazione per i lotti di lavori il cui valore stimato al netto dell’IVA sia inferiore a 1 milione di euro, purché il valore cumulato di tali lotti non superi il 20 per cento del valore complessivo di tutti i lotti. In tale caso si applicano le relative procedure di affidamento previste dalla presente legge.

6. Ai fini della scelta della procedura di affidamento, per il calcolo dell’importo degli affidamenti di cui all’articolo 20, è preso in considerazione il valore stimato della prestazione oggetto di ciascun contratto."

 

     Art. 6. Inserimento dell’articolo 3 bis nella legge provinciale n. 26 del 1993

1. Dopo l’articolo 3 della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente:

"Art. 3 bis

Lavori sequenziali

1. I lavori possono essere motivatamente suddivisi dalle amministrazioni aggiudicatrici in più contratti d’appalto, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3. La motivazione dà conto, in particolare, della convenienza della scelta dal punto di vista tecnico-organizzativo e finanziario. Il regolamento di attuazione definisce i criteri distintivi tra lotti funzionali e lavori sequenziali.

2. Per la predisposizione del documento preliminare di progettazione previsto dall’articolo 14 e per il coordinamento dei lavori sequenziali è individuato un responsabile di progetto ai sensi dell’articolo 9."

 

     Art. 7. Modificazioni dell’articolo 4 della legge provinciale n. 26 del 1993

1. All’articolo 4 della legge provinciale n. 26 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Competenze degli organi";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Relativamente ai lavori pubblici di amministrazioni diverse dalla Provincia, le competenze per lo svolgimento delle attività disciplinate dalla presente legge sono attribuite ai loro organi secondo il riparto di competenze previsto dai rispettivi ordinamenti, con esclusione di quanto previsto dagli articoli 8, 10, 11 e 13 e per quanto non diversamente disposto dal capo X."

 

     Art. 8. Abrogazione dell’articolo 5 della legge provinciale n. 26 del 1993

1. L’articolo 5 della legge provinciale n. 26 del 1993 e il comma 2 dell’articolo 23 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, sono abrogati.

 

     Art. 9. Sostituzione dell’articolo 6 della legge provinciale n. 26 del 1993

1. L’articolo 6 della legge provinciale n. 26 del 1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

Programmazione dei lavori pubblici

1. Nell’ambito dei lavori pubblici la programmazione è assunta come metodo di governo, per garantire una realizzazione coordinata e razionale di opere pubbliche sul territorio, assicurando coordinamento, trasparenza e pubblicità nelle scelte assunte dalle amministrazioni indicate dall’articolo 2, comma 1.

2. La programmazione dei lavori pubblici è realizzata dalle amministrazioni indicate dall’articolo 2, comma 1, mediante gli strumenti previsti dai loro ordinamenti.

3. Per inserire nuove opere negli strumenti di programmazione delle amministrazioni indicate dall’articolo 2, comma 1, si deve predisporre il documento preliminare di progettazione previsto dall’articolo 14, secondo le disposizioni dettate dal regolamento di attuazione.

4. Per predisporre il documento preliminare di progettazione il dirigente responsabile può indire un’apposita conferenza informativa, cui possono partecipare i soggetti pubblici e privati interessati. Dei risultati della conferenza si tiene conto nell’atto di programmazione dell’intervento."

 

     Art. 10. Sostituzione dell’articolo 7 bis della legge provinciale n. 26 del 1993

1. L’articolo 7 bis della legge provinciale n. 26 del 1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 7 bis

Divieti di divulgazione

1. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei lavori pubblici, comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all’azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo).

2. Fatta salva la disciplina prevista dalla presente legge per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso è differito:

a) nelle procedure aperte, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

b) nelle procedure ristrette, in quelle negoziate e in quelle previste dall’articolo 52, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta d’invito o che hanno segnalato il loro interesse, in relazione all’elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

c) in relazione alle offerte, fino all’aggiudicazione.

3. Gli atti indicati nel comma 2, fino ai termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi noti in qualsiasi altro modo da parte dei soggetti che affidano i lavori pubblici.

4. Fatta salva la disciplina prevista dalla presente legge per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:

a) alle informazioni fornite dagli offerenti, nell’ambito delle offerte o a loro giustificazione, che costituiscono, secondo motivata e provata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali;

b) a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte, da individuare in sede di regolamento di attuazione;

c) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all’applicazione della presente legge, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;

d) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.

5. Nei casi di cui al comma 4, lettere a) e b), è comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda per la difesa in giudizio dei propri interessi, in relazione alla procedura di affidamento del contratto nel cui ambito è formulata la richiesta di accesso."

 

     Art. 11. Modificazioni dell’articolo 8 della legge provinciale n. 26 del 1993

1. All’articolo 8 della legge provinciale n. 26 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2 bis. Se il dirigente della struttura competente per materia, il dirigente della struttura competente all’espletamento della procedura di gara o il presidente della gara hanno fondato motivo di ritenere che ci siano accordi tra imprese volti a condizionare il risultato della gara ne danno tempestivo avviso al Presidente della Provincia per l’attivazione della procedura prevista dal comma 3.";

b) nel comma 3 dopo le parole: "proprio decreto," sono inserite le seguenti: "sentita l’Avvocatura della Provincia,".

 

     Art. 12. Sostituzione dell’articolo 9 della legge provinciale n. 26 del 1993

1. L’articolo 9 della legge provinciale n. 26 del 1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 9

Responsabile di progetto

1. Per tutti gli adempimenti connessi con la realizzazione dei lavori disciplinati dalla presente legge d’importo superiore alla soglia comunitaria, nonché nei casi previsti dall’articolo 3 bis, il dirigente della struttura competente per materia svolge le funzioni di responsabile di progetto o può affidare queste funzioni a personale dipendente dell’amministrazione aggiudicatrice oppure a soggetti esterni ad essa, forniti di provata e specifica esperienza in materia di lavori pubblici e di gestione dei processi. Le funzioni di responsabile di progetto sono svolte a supporto del responsabile del procedimento, come individuato ai sensi della legge provinciale n. 23 del 1992.

2. Nei casi non previsti dal comma 1 il dirigente della struttura competente per materia può nominare il responsabile di progetto secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione.

3. Il responsabile di progetto coordina le attività di progettazione e di realizzazione dell’opera pubblica secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione.

4. Il responsabile di progetto o, in difetto di nomina, il responsabile del procedimento valuta l’opportunità di sottoporre il progetto alla verifica e alla validazione prima dell’approvazione dello stesso con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione."

 

     Art. 13. Modificazioni dell’articolo 10 della legge provinciale n. 26 del 1993

1. All’articolo 10 della legge provinciale n. 26 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Osservatorio provinciale dei lavori pubblici e delle concessioni";

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. È istituito presso la Provincia l’osservatorio provinciale dei lavori pubblici e delle concessioni.";

c) nella lettera a) del comma 2 le parole: "alle categorie dei lavori previste dall’albo nazionale dei costruttori," sono soppresse;

d) nella lettera b) del comma 2 dopo le parole: "notiziario provinciale" sono inserite le seguenti: "su sito informatico" e le parole: "1.000 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "150.000 euro";

e) dopo la lettera c) del comma 2 è inserita la seguente:

"c bis) elaborazione di un sistema di verifica, controllo e analisi dell’evoluzione dei costi nella realizzazione delle opere pubbliche;";

f) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2 bis. L’osservatorio opera nel rispetto di standard comuni, anche informatici, che consentano l’interscambio d’informazioni con gli altri osservatori regionali, i soggetti istituzionali, anche a livello statale e comunitario e le associazioni di imprese e lavoratori interessate.

2 ter. L’osservatorio si rapporta con i soggetti istituzionali competenti a qualunque livello, anche statale e comunitario, per analizzare, elaborare, coordinare e rendere disponibili le informazioni raccolte, mediante la definizione di apposite convenzioni.";

g) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le amministrazioni aggiudicatrici devono trasmettere all’osservatorio, a cura di un responsabile preliminarmente individuato, le informazioni relative al comma 2, lettera a), secondo le modalità e gli schemi-tipo stabiliti dal regolamento di attuazione."

 

     Art. 14. Sostituzione dell’articolo 11 della legge provinciale n. 26 del 1993

1. L’articolo 11 della legge provinciale n. 26 del 1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 11

Sportello dei contratti pubblici e centrale di committenza

1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono istituire un ufficio, denominato "sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture", con il compito di:

a) fornire ai candidati, agli offerenti e ai soggetti che intendono presentare una candidatura o un’offerta, informazioni relative alle norme vigenti nel luogo di affidamento e di esecuzione del contratto, inerenti agli obblighi fiscali, alla tutela dell’ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e condizioni di lavoro e a tutte le altre norme da rispettare nell’esecuzione del contratto;

b) fornire ai candidati la documentazione utile per la presentazione delle candidature e delle offerte, in conformità alla presente legge.

2. Le informazioni possono essere fornite anche per via telematica, in conformità alle norme vigenti che disciplinano l’uso delle tecnologie informatiche da parte delle amministrazioni aggiudicatrici.

3. Le informazioni sono fornite a pagamento; il corrispettivo è destinato a coprire il costo del servizio fornito dallo sportello ed è fissato dai soggetti che istituiscono lo sportello.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno istituito lo sportello o ne hanno attribuito i compiti a un ufficio già esistente indicano nel bando o nel capitolato lo sportello o l’ufficio a cui possono essere chieste le informazioni, precisando anche il costo del servizio.

5. Per le amministrazioni aggiudicatrici resta fermo quanto disposto dall’articolo 39 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino)."

 

     Art. 15. Sostituzione dell’articolo 12 della legge provinciale n. 26 del 1993

1. L’articolo 12 della legge provinciale n. 26 del 1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 12

Prescrizioni tecniche

1. I progetti devono prevedere tutte le prescrizioni tecniche atte a definire puntualmente e completamente i lavori da eseguire, con rinvio all’elenco prezzi previsto dall’articolo 13 in vigore alla data di certificazione d’idoneità del progetto ai fini dell’appalto, come definita dal regolamento di attuazione, nonché alle norme tecniche di settore.

2. Le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.

3. Fatte salve le regole tecniche nazionali, obbligatorie nella misura in cui sono compatibili con la normativa comunitaria, le specifiche tecniche sono formulate in uno dei modi che seguono:

a) mediante riferimento alle specifiche tecniche definite nell’allegato VI della direttiva n. 2004/18/CE e, in ordine di preferenza, alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o, se questi mancano, alle norme nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di messa in opera dei prodotti; ciascun riferimento contiene la menzione "o equivalente";

b) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, che possono includere caratteristiche ambientali; tuttavia devono essere abbastanza precisi da consentire agli offerenti di determinare l’oggetto dell’appalto e alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare l’appalto;

c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera b), con riferimento alle specifiche citate nella lettera a), quale mezzo per presumere la conformità a dette prestazioni o a detti requisiti;

d) mediante riferimento alle specifiche di cui alla lettera a) per certe caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera b) per le altre caratteristiche.

4. Quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche di cui al comma 3, lettera a), le amministrazioni aggiudicatrici non possono respingere un’offerta per il motivo che il prodotto e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l’offerente prova in modo ritenuto soddisfacente dalle amministrazioni aggiudicatrici, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

5. A meno che non siano giustificate dall’oggetto dell’appalto le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, né fare riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un’origine o a una produzione specifica, che avrebbero come effetto di favorire o eliminare certe imprese o certi prodotti. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, se una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell’oggetto dell’appalto non è possibile applicando i commi 3 e 4; la menzione o il riferimento sono accompagnati dall’espressione "o equivalente"."

 

     Art. 16. Modificazioni dell’articolo 13 della legge provinciale n. 26 del 1993

1. All’articolo 13 della legge provinciale n. 26 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 3 le parole: "31 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno"; il terzo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5 bis. L’elenco prezzi prevede uno specifico capitolo per gli oneri della sicurezza.";

c) il comma 6 ter è sostituito dal seguente:

"6 ter. Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta provinciale, ove possibile contestualmente all’approvazione dell’elenco prezzi di cui al comma 1, individua, in riferimento alle rilevazioni effettuate dallo Stato relativamente alle variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi e previo parere del comitato tecnico-amministrativo previsto dall’articolo 55, gli aumenti del costo dei materiali derivanti da fatti eccezionali, tali da determinare un’eccessiva onerosità nell’esecuzione dei lavori pubblici, da compensare con l’indennizzo previsto dall’articolo 46 ter, comma 4."

 

     Art. 17. Inserimento dell’articolo 13 bis nella legge provinciale n. 26 del 1993

1. Dopo l’articolo 13, nel capo III della legge provinciale n. 26 del 1993, è inserito il seguente:

"Art. 13 bis

Regolamenti e capitolati

1. Con uno o più regolamenti è dettata la disciplina attuativa della presente legge, previo parere del comitato tecnico-amministrativo previsto dall’articolo 55. Con la stessa procedura si provvede alle successive modificazioni e integrazioni dei regolamenti.

2. I regolamenti, oltre alle materie per le quali c’è di volta in volta un espresso rinvio nei singoli articoli, disciplinano quanto segue:

a) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla progettazione e realizzazione dei lavori e relative competenze;

b) norme tecniche connesse con la progettazione dei lavori;

c) capitolato generale;

d) schemi-tipo di bandi, di inviti a presentare offerte e di altri atti necessari per svolgere le procedure di scelta del contraente;

e) forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali;

f) requisiti soggettivi, certificazioni di qualità, qualificazione degli esecutori e modalità di verifica, secondo i criteri stabiliti dalla presente legge;

g) piano di sicurezza e coordinamento, piano operativo di sicurezza, cronoprogramma, programma e tempi di esecuzione dei lavori;

h) modalità di approvazione del progetto e attività preliminari alla procedura di affidamento dei contratti;

i) procedure di affidamento dei contratti, compresi i servizi di ingegneria e architettura e le prestazioni di consulenza e supporto tecnico-

amministrativo, i requisiti e le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici e di gara, forme di comunicazione, verbali, informazioni ai candidati e agli offerenti, spese di pubblicità, inviti, comunicazioni;

j) contenuti della progettazione definitiva in caso di contratti d’appalto aventi a oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori;

k) modalità di stipulazione e contenuto del contratto;

l) direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relative coperture assicurative e attività di supporto tecnico-

amministrativo;

m) disciplina delle penali e dei premi e loro modalità applicative;

n) attività necessarie per l’avvio dell’esecuzione dei contratti e per le sospensioni disposte dal direttore dell’esecuzione o dal responsabile del procedimento;

o) esecuzione dei lavori; forma e contenuto della contabilità dei lavori; proroghe; contestazioni, controversie e riserve;

p) formulazione di nuovi prezzi;

q) schemi-tipo di cauzioni e polizze assicurative;

r) casi e procedure per l’esecuzione d’ufficio dei lavori;

s) modalità di collaudo e attività di supporto tecnico-amministrativo, comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di apposite certificazioni di qualità, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano capitolati speciali, contenenti la disciplina di dettaglio e tecnica della generalità dei propri contratti o di specifici contratti, nel rispetto della presente legge. I capitolati menzionati nel bando o nell’invito costituiscono parte integrante del contratto."

 

     Art. 18. Modificazioni dell’articolo 14 della legge provinciale n. 26 del 1993

1. All’articolo 14 della legge provinciale n. 26 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) prima del comma 1 sono inseriti i seguenti:

"01. Il documento preliminare di progettazione deve contenere i riferimenti alle norme urbanistiche in relazione alla fattibilità dell’opera, i vincoli ambientali, idrogeologici e paesaggistici derivanti da carte tematiche di sintesi, l’eventuale esistenza di vincoli di tutela storico-artistica, monumentale e archeologica ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, le norme di riferimento che individuano le caratteristiche tecnico-dimensionali, le motivazioni e gli obiettivi per la realizzazione dell’opera, la valutazione economico-finanziaria dell’intervento, comprensiva degli elementi che caratterizzano i costi di gestione dell’opera, i tempi per le procedure da seguire per la realizzazione dell’opera medesima.

02. Il regolamento di attuazione definisce i contenuti degli elaborati aventi ad oggetto gli elementi indicati dal comma 01, eventualmente anche in relazione a singole categorie di opere e di lavori pubblici.";

b) il comma 3 è abrogato.

 

     Art. 19. Modificazioni dell’articolo 16 della legge provinciale n. 26 del 1993

1. All’articolo 16 della legge provinciale n. 26 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera g) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"g) il piano di manutenzione, che contiene una puntuale valutazione dei benefici delle prestazioni e dei costi di esercizio e di manutenzione;";

b) nel comma 3 le parole: "del comitato tecnico amministrativo" sono sostituite dalle seguenti: "degli organi consultivi previsti dal capo X";

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Ferme restando le disposizioni della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sull’espropriazione per pubblica utilità), per avviare le procedure espropriative e le attività tecniche e operative volte all’approntamento dell’area su cui saranno realizzate le opere è sufficiente approvare il progetto definitivo provvedendo altresì al finanziamento dell’opera."

 

     Art. 20. Inserimento dell’articolo 17 bis nella legge provinciale n. 26 del 1993

1. Dopo l’articolo 17 della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente:

"Art. 17 bis

Documento tecnico di cantiere

1. Il direttore dei lavori può chiedere all’appaltatore di produrre il documento tecnico di cantiere, nei casi previsti dal regolamento di attuazione, per lavorazioni nelle quali l’organizzazione dell’appaltatore e le tecnologie operative di cui esso dispone richiedono di dettagliare le fasi esecutive.

2. Il documento tecnico di cantiere è sottoposto per accettazione al direttore dei lavori prima di ogni fase esecutiva per la quale è stato chiesto e ha la funzione di definire condizioni, sequenze, modalità, mezzi d’opera e fasi costruttive di ogni singola lavorazione, allo scopo di garantire la cantierabilità dell’opera.

3. In ogni caso il documento tecnico di cantiere non può costituire completamento del progetto esecutivo."

 

     Art. 21. Abrogazione dell’articolo 19 della legge provinciale n. 26 del 1993

1. L’articolo 19 della legge provinciale n. 26 del 1993 e l’articolo 12 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 6, sono abrogati.

 

     Art. 22. Modificazioni dell’articolo 20 della legge provinciale n. 26 del 1993

1. All’articolo 20 della legge provinciale n. 26 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Affidamento degli incarichi di progettazione e di altre attività tecniche";

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1 bis. Nelle amministrazioni dotate di risorse professionali, tecnologiche e organizzative le attività di progettazione e le altre attività tecniche sono realizzate, anche parzialmente da personale dipendente, compatibilmente con la quantità e la qualità di risorse professionali e tecnologiche effettivamente disponibili presso ciascuna struttura, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22 e 24.

1 ter. Per lo svolgimento delle attività indicate nel comma 1 bis sono destinate all’erogazione di retribuzioni incentivanti per il personale dipendente risorse in misura non superiore al 2 per cento dell’importo di progetto o di perizia delle opere e degli interventi. Le risorse, comprensive degli oneri previdenziali e assistenziali e delle imposte a carico dell’amministrazione, sono attribuite al personale nelle misure e con le modalità e i criteri individuati dalla contrattazione collettiva provinciale.";

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. L’affidamento degli incarichi di progettazione deve aver luogo nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità, con le procedure stabilite nel regolamento di attuazione. Se non gli viene affidata la direzione dei lavori, il progettista redige le eventuali varianti, salvo diversa e motivata decisione dell’amministrazione aggiudicatrice.";

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Per l’affidamento degli incarichi previsti da questo articolo le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare le tariffe professionali, se le ritengono motivatamente adeguate, quale riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 ter.";

e) dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:

"12 bis. In tutti gli affidamenti previsti da questo articolo l’affidatario può avvalersi del subappalto, con le modalità definite dal regolamento di attuazione, esclusivamente per le attività relative alla caratterizzazione dei suoli, con esclusione delle relazioni geologiche, ai sondaggi, ai rilievi, alle misurazioni e alle picchettazioni, nonché alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.

12 ter. Ai fini dell’affidamento degli incarichi previsti da questo articolo è richiesto il documento unico di regolarità contributiva nonché la dichiarazione dell’esistenza dei requisiti di ordine generale previsti dall’articolo 35 con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione."

 

     Art. 23. Sostituzione dell’articolo 21 della legge provinciale n. 26 del 1993

1. L’articolo 21 della legge provinciale n. 26 del 1993 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 21

Concorso di progettazione

1. Quando la progettazione riguarda lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo nonché tecnologico, l’amministrazione aggiudicatrice valuta l’opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione, con le modalità previste dal regolamento di attuazione.

2. I criteri per la determinazione dell’ammontare del premio da assegnare al vincitore e delle somme da assegnare agli altri progetti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese, sono stabiliti dal regolamento di attuazione.

3. Con il pagamento del premio le amministrazioni aggiudicatrici acquistano la proprietà del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, e ferma restando la facoltà dell’amministrazione di procedere, sono affidati con procedura negoziata senza bando i successivi livelli di progettazione. L’importo dei successivi livelli di progettazione è considerato ai fini della determinazione dell’importo stimato da porre a base di gara. Tale eventualità e il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando."

 

     Art. 24. Sostituzione dell’articolo 22 della legge provinciale n. 26 del 1993

1. L’articolo 22 della legge provinciale n. 26 del 1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 22

Incarichi di direzione dei lavori

1. Per l’esecuzione di lavori pubblici le amministrazioni aggiudicatrici devono istituire la direzione dei lavori, costituita da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti con funzioni di direttori operativi o di ispettori di cantiere.

2. La direzione dei lavori è di norma affidata ai competenti servizi tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici in possesso delle necessarie professionalità.

3. Per gli incarichi di direzione dei lavori si applica, in quanto compatibile, l’articolo 20, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 e 12.

4. La direzione dei lavori è preposta alla direzione e al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’intervento. Il direttore provvede a dare carattere unitario agli interventi della direzione dei lavori e garantisce il coordinamento delle attività nei confronti dell’appaltatore.

5. La direzione dei lavori può essere costituita anche nella forma del gruppo misto di direzione formato da dipendenti dell’amministrazione e da professionisti esterni.

6. Le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori previsti dalle norme sulla sicurezza nei cantieri sono svolte dal direttore dei lavori o possono essere affidate a un componente della direzione dei lavori, individuato dall’amministrazione aggiudicatrice, che abbia i requisiti previsti dalle norme sulla sicurezza nei cantieri."

 

     Art. 25. Sostituzione dell’articolo 23 della legge provinciale n. 26 del 1993

1. L’articolo 23 della legge provinciale n. 26 del 1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 23

Garanzie

1. Nelle procedure riguardanti lavori d’importo superiore a 500.000 euro l’offerta è corredata da una garanzia, pari al 5 per cento del prezzo a base di gara indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente.

2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso il tesoriere dell’amministrazione aggiudicatrice, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice.

3. La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze.

4. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Il bando o l’invito possono chiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono prescrivere che l’offerta sia corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice, nel corso della procedura e per la durata indicata nel bando, se, al momento della sua scadenza, non è ancora intervenuta l’aggiudicazione.

5. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario, comprese le eventuali dichiarazioni non veritiere sul possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La cauzione prestata da chi non è risultato aggiudicatario è restituita entro quindici giorni dall’aggiudicazione definitiva.

6. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 o la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio l’offerente, in sede di offerta, segnala il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

7. Inoltre l’offerta è corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, se l’offerente risulta affidatario.

8. Entro dieci giorni dalla richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice e prima della sottoscrizione del contratto l’esecutore dei lavori deve costituire una garanzia fideiussoria pari al 10 per cento dell’importo dei lavori. Si applica il beneficio previsto dal comma 6. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; se il ribasso è superiore al 20 per cento l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

9. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 26, comma 2.

10. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui ai commi 1 e 8 devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’amministrazione aggiudicatrice; devono contenere anche le eventuali ulteriori clausole ritenute necessarie a garanzia dell’amministrazione aggiudicatrice, da individuare con idonei provvedimenti.

11. La garanzia fideiussoria prevista dal comma 8 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di un analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato, previo benestare del committente, ad avvenuta approvazione del collaudo, fermo restando quanto previsto dall’articolo 26, comma 2. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento dell’istituto garante nei confronti dell’impresa per la quale è prestata la garanzia.

12. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 8 nel termine ivi previsto determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione stabilita dal comma 1 da parte dell’amministrazione aggiudicatrice; questa aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria."

 

     Art. 26. Inserimento dell’articolo 23 bis nella legge provinciale n. 26 del 1993

1. Dopo l’articolo 23 della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente:

"Art. 23 bis

Coperture assicurative

1. L’esecutore dei lavori è obbligato a stipulare una polizza assicurativa, conforme a uno schema-tipo adottato con apposito regolamento, che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici da tutti i rischi di esecuzione determinati da qualsiasi causa, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. La somma assicurata per i danni alle amministrazioni aggiudicatrici o a terzi deve essere proporzionata alle specifiche situazioni di rischio esistenti.

2. Per i lavori da eseguire in economia ai sensi dell’articolo 52, il dirigente che approva il progetto o la perizia può chiedere la stipula delle predette polizze assicurative solo in presenza di specifiche situazioni di rischio.

3. Per i lavori d’importo pari o superiore a 10 milioni di euro, inoltre, l’esecutore è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo, una polizza indennitaria decennale e una polizza per responsabilità civile verso terzi della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera o dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

4. Il regolamento di attuazione può istituire un sistema di garanzia globale di esecuzione per i lavori d’importo superiore a 50 milioni di euro.

5. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall’approvazione del progetto, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di loro competenza, per tutta la durata dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, i maggiori costi che l’amministrazione aggiudicatrice deve sopportare per le varianti di cui all’articolo 51, comma 1, lettera c), resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell’importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro per lavori d’importo inferiore a 5 milioni di euro, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell’importo dei lavori progettati, con il limite di 2,5 milioni di euro per lavori d’importo pari o superiore a 5 milioni di euro, IVA esclusa. La mancata presentazione della polizza di garanzia da parte dei progettisti esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale. Si applica il beneficio previsto dall’articolo 23, comma 6."

 

     Art. 27. Modificazione dell’articolo 24 della legge provinciale n. 26 del 1993

1. Il comma 1 dell’articolo 24 della legge provinciale n. 26 del 1993 è sostituito dal seguente:

"1. Al collaudo delle opere e dei lavori pubblici provvede il personale tecnico di enti pubblici in servizio o in stato di quiescenza, oppure liberi professionisti abilitati, in possesso di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie e forestali secondo le specifiche competenze professionali e con particolare e comprovata esperienza nel settore dei lavori pubblici, iscritti in un apposito elenco secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione."

 

     Art. 28. Sostituzione dell’articolo 27 della legge provinciale n. 26 del 1993

1. L’articolo 27 della legge provinciale n. 26 del 1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 27

Bandi di gara

1. Le amministrazioni aggiudicatrici, nel bando di gara, indicano se un appalto pubblico o un accordo quadro sono aggiudicati mediante procedura aperta o procedura ristretta o procedura negoziata o dialogo competitivo.

2. Nel bando di gara d’importo inferiore alla soglia comunitaria devono essere indicati il termine e le modalità per la presentazione delle richieste d’invito, ogni altra informazione ritenuta utile dall’amministrazione aggiudicatrice e, nel caso di procedure ristrette, il termine massimo entro il quale il soggetto appaltante spedirà gli inviti a presentare offerte, non superiore a centoventi giorni. Scaduto tale termine la procedura di gara deve essere rinnovata.

3. I bandi sopra soglia sono redatti secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione della Comunità europea in conformità alla procedura prevista dall’articolo 77, paragrafo 2, della direttiva n. 2004/18/CE."

 

     Art. 29. Inserimento dell’articolo 27 bis nella legge provinciale n. 26 del 1993

1. Dopo l’articolo 27 della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente:

"Art. 27 bis

Pubblicità dei bandi di gara

1. I bandi di gara per l’esecuzione dei lavori pubblici sono pubblicati nell’albo dell’amministrazione aggiudicatrice o, in mancanza, nell’albo del comune dove essa ha sede, per un periodo corrispondente al termine di ricezione delle domande stabilito dal bando medesimo.

2. Per i lavori d’importo superiore a 2 milioni di euro e inferiori alla soglia comunitaria i bandi di gara sono pubblicati anche in un apposito sito internet o in alternativa, per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i bandi relativi alle gare d’importo pari o superiore alla soglia comunitaria sono inviati all’ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione europea per via elettronica o con altri mezzi di trasmissione. I bandi di gara sono pubblicati anche nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, in un apposito sito internet, per estratto in almeno due quotidiani a diffusione nazionale e in almeno uno a diffusione provinciale, non prima della data della loro trasmissione all’ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione europea. La pubblicazione menziona la data di spedizione all’ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione europea e non deve contenere informazioni diverse rispetto a quelle comunicate. Le amministrazioni aggiudicatrici devono essere in grado di provare la data di spedizione. 4. Gli estratti dei bandi di gara contengono le seguenti notizie: la tipologia e l’importo dei lavori, la località di esecuzione, il termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara e dell’offerta, l’indirizzo dell’ufficio dove si possono acquisire le informazioni necessarie e, per gli appalti sopra soglia comunitaria, la data di spedizione all’ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione europea.

5. L’amministrazione aggiudicatrice può ricorrere a ulteriori forme di pubblicità, anche telematica.

6. Ai fini di questo articolo per quotidiani nazionali si intendono quelli aventi una significativa diffusione, in termini di vendita, in tutte le regioni e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi d’interesse generale; per quotidiani provinciali si intendono quelli più diffusi, in termini di vendita, nel territorio della provincia e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi d’interesse generale concernenti anche, in misura significativa, la cronaca locale; sono equiparati ai quotidiani provinciali i periodici a diffusione locale che abbiano almeno due uscite settimanali e che abbiano il formato, l’impostazione grafica e i contenuti redazionali tipici dei quotidiani.

7. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti di gara è indicato il nome del responsabile del procedimento."

 

     Art. 30. Sostituzione dell’articolo 28 della legge provinciale n. 26 del 1993

1. L’articolo 28 della legge provinciale n. 26 del 1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 28

Pubblicità degli avvisi di aggiudicazione

1. L’amministrazione aggiudicatrice che ha attribuito un appalto o una concessione d’importo inferiore alla soglia comunitaria ne rende noto il risultato mediante avviso da pubblicare nell’albo dell’amministrazione aggiudicatrice o, in mancanza, nell’albo del comune dove essa ha sede, per un periodo minimo di dieci giorni. Parimenti l’amministrazione aggiudicatrice procede in caso di mancata aggiudicazione.

2. Per i lavori d’importo superiore a 2 milioni di euro l’avviso di aggiudicazione o di mancata aggiudicazione è pubblicato anche in un sito internet individuato dalla Provincia o in alternativa, per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. L’amministrazione aggiudicatrice che ha aggiudicato un appalto o una concessione d’importo pari o superiore alla soglia comunitaria invia l’avviso di aggiudicazione all’ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione europea entro quarantotto giorni dall’avvenuta verifica dei requisiti in capo all’aggiudicatario; successivamente pubblica il medesimo avviso con le modalità previste dai commi 1 e 2. Parimenti l’amministrazione aggiudicatrice procede in caso di mancata aggiudicazione.

4. Gli avvisi relativi ad appalti sopra soglia comunitaria sono redatti secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione della Comunità europea in conformità alla procedura di cui all’articolo 77, paragrafo 2, della direttiva n. 2004/18/CE.

5. Copia dell’avviso di aggiudicazione o di mancata aggiudicazione è trasmessa all’osservatorio provinciale dei lavori pubblici e delle concessioni.

6. L’amministrazione aggiudicatrice può ricorrere a ulteriori forme di pubblicità, anche telematica."

 

     Art. 31. Inserimento dell’articolo 28 bis nella legge provinciale n. 26 del 1993

1. Dopo l’articolo 28, nel capo V della legge provinciale n. 26 del 1993, è inserito il seguente:

"Art. 28 bis

Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni

1. L’amministrazione aggiudicatrice informa tempestivamente i candidati e gli offerenti della decisione presa, con riferimento alle procedure di gara, di non aggiudicare un appalto per il quale è stata indetta una gara.

2. Entro dieci giorni dall’aggiudicazione provvisoria l’amministrazione aggiudicatrice comunica all’aggiudicatario l’esito, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai fini della verifica dei requisiti previsti dall’articolo 41.

3. Entro dieci giorni dall’aggiudicazione definitiva l’amministrazione aggiudicatrice comunica l’esito della gara all’aggiudicatario e a tutti i partecipanti, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. L’amministrazione aggiudicatrice inoltre comunica a ogni candidato non ammesso i motivi dell’esclusione entro i quindici giorni successivi alla formale adozione del provvedimento."

 

     Art. 32. Modificazione dell’articolo 29 della legge provinciale n. 26 del 1993

1. Il comma 2 bis dell’articolo 29 della legge provinciale n. 26 del 1993 è sostituito dal seguente:

"2 bis. In relazione alla natura dell’opera i contratti per l’esecuzione di lavori pubblici sono stipulati a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura, con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione. Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per l’esecuzione di lavori a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per unità di misura."

 

     Art. 33. Modificazioni dell’articolo 30 della legge provinciale n. 26 del 1993

1. All’articolo 30 della legge provinciale n. 26 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1 bis. Alle condizioni specifiche previste espressamente dall’articolo 33 bis, gli appalti pubblici possono essere aggiudicati anche mediante dialogo competitivo.";

b) il comma 3 è abrogato;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli atti conformi agli schemi-tipo definiti dal regolamento ai sensi dell’articolo 13 bis, comma 2, lettera d), non sono soggetti ad approvazione."

 

     Art. 34. Sostituzione dell’articolo 31 della legge provinciale n. 26 del 1993

1. L’articolo 31 della legge provinciale n. 26 del 1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 31

Licitazione

1. Con la licitazione si fa luogo a una gara pubblica esperita sulla base di un progetto esecutivo, o definitivo nei casi previsti dalla legge, fra più soggetti invitati a questo scopo e selezionati secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione [4].

2. Se non perviene più di una domanda di partecipazione la gara si intende deserta. Il bando di gara può prevedere la facoltà di non procedere ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida. Le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

3. I risultati della gara non sono soggetti ad approvazione."

 

     Art. 35. Sostituzione dell’articolo 33 della legge provinciale n. 26 del 1993 [5]

1. L’articolo 33 della legge provinciale n. 26 del 1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 33

Procedura negoziata

1. Con la procedura negoziata si fa luogo alla conclusione del contratto di appalto direttamente con l’impresa avente i requisiti previsti dalla presente legge.

2. Si può procedere alla stipula dei contratti a procedura negoziata, previa pubblicazione del bando:

a) nel caso di offerte irregolari presentate in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate; le amministrazioni aggiudicatrici possono non pubblicare un bando di gara se includono nella procedura negoziata tutti e soltanto gli offerenti che, nella procedura aperta o ristretta, hanno dichiarato il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dagli articoli 34, commi 1 e 2, 35 e 36;

b) in casi eccezionali, se si tratta di lavori la cui natura o imprevedibilità non consentano una fissazione preliminare e globale dei prezzi;

c) per i lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e di sviluppo.

3. Nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara il numero minimo di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un’effettiva concorrenza. Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei che inviteranno a negoziare. Quando si avvalgono di tale facoltà, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara i criteri oggettivi che intendono applicare per la selezione, il numero di candidati che intendono invitare o il numero minimo e massimo.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici invitano un numero di candidati almeno pari al numero minimo prestabilito nel bando, non inferiore comunque a quello di cui al comma 3.

5. Se è stato raggiunto il numero minimo di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici non possono invitare i soggetti che non hanno chiesto di partecipare. Se non è stato raggiunto il numero minimo di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici integrano gli inviti fino a raggiungere il numero minimo di dieci.

6. Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi è inferiore al numero stabilito dal bando di gara, le amministrazioni aggiudicatrici proseguono la procedura invitando il candidato o i candidati in possesso delle capacità richieste, salvo quanto disposto dal comma 7.

7. Se non perviene più di una domanda di partecipazione la gara si intende deserta. Le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

8. Nei casi previsti dal comma 2 le amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli offerenti le offerte da questi presentate per adeguarle alle esigenze individuate nella determinazione a contrarre, nel capitolato e negli altri atti di gara, al fine di individuare la migliore offerta ai sensi dell’articolo 39. Nel corso della negoziazione le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. In particolare, le amministrazioni aggiudicatrici non forniscono in modo discriminatorio informazioni che possono avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.

9. Si può procedere alla stipulazione dei contratti a procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando:

a) per lavori di importo non superiore a 100.000 euro;

b) quando, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, non è stata presentata più di una domanda di partecipazione o non è pervenuta alcuna offerta o l’offerta pervenuta non corrisponde ai requisiti qualitativi richiesti, purché le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate;

c) quando l’urgenza dei lavori, risultante da eventi imprevedibili, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate; le circostanze invocate per giustificare l’urgenza non devono essere in alcun caso imputabili all’amministrazione aggiudicatrice;

d) quando, per motivate ragioni di natura tecnica o artistica oppure attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l’appalto può essere affidato unicamente a un concorrente determinato;

e) per i lavori complementari non compresi nel progetto originario divenuti necessari a seguito di una circostanza imprevista, per l’esecuzione dell’opera quale descritta nel progetto, purché ricorrano le seguenti condizioni:

1) l’importo cumulato degli appalti aggiudicati per i lavori complementari non superi il 50 per cento dell’importo dell’appalto iniziale;

2) i lavori complementari siano aggiudicati all’originario contraente che esegue l’opera e i lavori;

3) sotto il profilo tecnico o economico non possano essere separati dall’appalto iniziale senza recare gravi inconvenienti all’amministrazione aggiudicatrice o, pur essendo separabili dall’esecuzione dell’appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento;

f) per nuovi lavori consistenti nella ripetizione di lavori analoghi già affidati dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici all’originario contraente aggiudicatario dell’appalto iniziale, a condizione che questi lavori siano conformi a un progetto di base e che il progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo le procedure aperte o ristrette.

10. La possibilità di valersi della procedura di cui al comma 9, lettera f), deve essere indicata in occasione del primo appalto e l’importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori è preso in considerazione dall’amministrazione aggiudicatrice per la determinazione del valore globale dell’appalto. Il ricorso a questa procedura è limitato inoltre al triennio successivo alla stipula del contratto d’appalto iniziale.

11. Ove possibile, l’amministrazione aggiudicatrice individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se esiste un tale numero di soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. L’amministrazione aggiudicatrice sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.

12. Il ricorso alla procedura negoziata, senza pubblicazione del bando e previo confronto concorrenziale tra non meno di dieci e non più di quindici imprese, è comunque consentito se l’importo a base d’asta dei lavori non è superiore a 1 milione di euro. Entro tale limite le amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia e dai suoi enti strumentali o funzionali possono disciplinare autonomamente le soglie di applicazione della procedura negoziata. L’amministrazione aggiudicatrice definisce i criteri per individuare gli operatori economici da consultare, nel rispetto dei principi previsti dall’articolo 1 bis e di quello di rotazione. Il confronto concorrenziale ha luogo tra imprese invitate a questo scopo; i relativi risultati non sono soggetti ad atti di approvazione.

13. In ogni caso è vietato il rinnovo tacito dei contratti; i contratti rinnovati tacitamente sono nulli."

 

     Art. 36. Inserimento dell’articolo 33 bis nella legge provinciale n. 26 del 1993

1. Dopo l’articolo 33 della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente:

"Art. 33 bis

Dialogo competitivo

1. Nel caso di appalti particolarmente complessi, se le amministrazioni aggiudicatrici ritengono che il ricorso alla procedura aperta o ristretta non permetta l’aggiudicazione dell’appalto, possono avvalersi del dialogo competitivo.

2. Ai fini del ricorso al dialogo competitivo un appalto pubblico è considerato particolarmente complesso quando l’amministrazione aggiudicatrice:

a) non è oggettivamente in grado di definire i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità o i suoi obiettivi;

b) non è oggettivamente in grado di specificare l’impostazione giuridica o finanziaria di un progetto; in particolare, si intendono come particolarmente complessi gli appalti per i quali l’amministrazione aggiudicatrice non dispone di studi in merito all’identificazione e quantificazione dei propri bisogni o all’individuazione dei mezzi strumentali al soddisfacimento di questi bisogni, alle loro caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie e all’analisi dello stato di fatto e di diritto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-

artistiche, architettoniche, paesaggistiche, nonché nelle componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche.

3. Il provvedimento con cui l’amministrazione aggiudicatrice decide di ricorrere al dialogo competitivo deve contenere una specifica motivazione in merito alla sussistenza dei presupposti previsti dal comma 2.

4. L’unico criterio per l’aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un bando di gara ai sensi dell’articolo 27 bis, in cui rendono noti le loro necessità o i loro obiettivi, che definiscono nel bando stesso o in un documento descrittivo, nel quale sono indicati anche i requisiti di ammissione al dialogo competitivo, i criteri di valutazione delle offerte e il termine entro il quale gli interessati possono presentare domanda di partecipazione alla procedura.

6. Il numero minimo di candidati da invitare al dialogo competitivo non può essere inferiore a sei, se esiste un tal numero di soggetti qualificati. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un’effettiva concorrenza. Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei che inviteranno a partecipare al dialogo. Quando si avvalgono di tale facoltà, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara i criteri oggettivi che intendono applicare per la selezione, il numero di candidati che intendono invitare o il numero minimo e massimo. Si applica l’articolo 33, commi 3, 4, 5 e 6.

7. Le amministrazioni aggiudicatrici avviano con i candidati ammessi, conformemente ai requisiti di cui al comma 5, un dialogo finalizzato a individuare e a definire i mezzi più idonei a soddisfare le loro necessità o i loro obiettivi. Nella fase del dialogo le amministrazioni aggiudicatrici possono discutere con i candidati ammessi tutti gli aspetti dell’appalto.

8. Durante il dialogo le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parità di trattamento di tutti i partecipanti; in particolare non forniscono in modo discriminatorio informazioni che possono favorire alcuni partecipanti rispetto ad altri.

9. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte, né altre informazioni riservate comunicate dal candidato partecipante al dialogo, senza l’accordo di quest’ultimo.

10. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che la procedura si svolga in fasi successive, in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri di aggiudicazione precisati nel bando di gara o nel documento descrittivo. Il ricorso a questa facoltà è indicato nel bando di gara o nel documento descrittivo.

11. Le amministrazioni aggiudicatrici proseguono il dialogo finché non sono in grado di individuare, se del caso dopo averle confrontate, la soluzione o le soluzioni che possono soddisfare le loro necessità o i loro obiettivi.

12. Le amministrazioni aggiudicatrici possono ritenere motivatamente che nessuna delle soluzioni proposte soddisfi le loro necessità o i loro obiettivi; in tal caso informano immediatamente i partecipanti, ai quali non spetta alcun indennizzo o risarcimento, salvo quanto previsto dal comma 18.

13. Negli altri casi, dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti, le amministrazioni aggiudicatrici li invitano a presentare le loro offerte finali in base alla soluzione o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Le offerte devono contenere tutti gli elementi richiesti e necessari per l’esecuzione del progetto.

14. Prima della presentazione delle offerte, nel rispetto dei principi di concorrenza e non discriminazione, le amministrazioni aggiudicatrici possono chiarire i criteri di valutazione indicati nel bando o nel documento descrittivo, in relazione alle peculiarità della soluzione o delle soluzioni individuate ai sensi del comma 11.

15. Su richiesta delle amministrazioni aggiudicatrici le offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate. Tali precisazioni, chiarimenti, perfezionamenti o complementi non possono avere l’effetto di modificare gli elementi fondamentali dell’offerta o dell’appalto quale posto in gara, se la variazione rischia di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.

16. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara o nel documento descrittivo e di quelli eventualmente fissati ai sensi del comma 14, individuando l’offerta economicamente più vantaggiosa.

17. L’offerente che risulta aver presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa può essere invitato a precisare gli aspetti della sua offerta o a confermare gli impegni che vi figurano, a condizione che ciò non abbia l’effetto di modificare elementi fondamentali dell’offerta o dell’appalto quale posto in gara, falsare la concorrenza o comportare discriminazioni.

18. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere premi o incentivi per i partecipanti al dialogo, anche per l’ipotesi prevista dal comma 12.

19. Se sono state presentate proposte ai sensi dell’articolo 50 decies, le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere al dialogo competitivo quando nessuna delle proposte corrisponde all’interesse pubblico ai sensi dell’articolo 50 undecies. In tal caso i soggetti che hanno presentato le proposte sono ammessi a partecipare al dialogo di cui al comma 7.

20. Il regolamento di attuazione definisce i casi di ricorso al dialogo competitivo."

 

     Art. 37. Inserimento dell’articolo 33 ter nella legge provinciale n. 26 del 1993 [6]

1. Dopo l’articolo 33 bis della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente:

"Art. 33 ter

Accordo quadro

1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono concludere accordi quadro nei casi previsti dal regolamento di attuazione.

2. Ai fini della conclusione di un accordo quadro le amministrazioni aggiudicatrici seguono le regole di procedura previste dalla presente legge in tutte le fasi, fino all’aggiudicazione degli appalti basati sull’accordo quadro. Le parti dell’accordo quadro sono scelte applicando i criteri di aggiudicazione definiti ai sensi dell’articolo 39.

3. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati con le procedure previste dai commi 4 e 5. Queste procedure sono applicabili solo tra le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti interessati inizialmente parti dell’accordo quadro. In sede di aggiudicazione degli appalti pubblici basati su un accordo quadro le parti non possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell’accordo quadro, in particolare nel caso previsto dal comma 4.

4. Se un accordo quadro è concluso con un solo soggetto gli appalti basati sull’accordo quadro sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell’accordo quadro. Per l’aggiudicazione di questi appalti le amministrazioni aggiudicatrici possono consultare per iscritto il soggetto parte dell’accordo quadro, chiedendogli di completare la sua offerta, se necessario.

5. Se un accordo quadro è concluso con più soggetti il loro numero deve essere almeno pari a tre, purché vi sia un numero sufficiente di soggetti che soddisfano i criteri di selezione o di offerta accettabili, corrispondenti ai criteri di aggiudicazione.

6. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più imprese possono essere aggiudicati mediante applicazione delle condizioni stabilite nell’accordo quadro, senza nuovo confronto competitivo. In tal caso l’aggiudicazione dell’accordo quadro contiene l’ordine di priorità per la scelta del contraente cui affidare il singolo appalto, privilegiando il criterio della rotazione.

7. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più soggetti, se l’accordo quadro non fissa tutte le condizioni, possono essere affidati dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le parti in base alle medesime condizioni, precisandole se necessario, e se del caso ad altre condizioni indicate nel capitolato d’oneri dell’accordo quadro, secondo la seguente procedura:

a) per ogni appalto da aggiudicare le amministrazioni aggiudicatrici consultano per iscritto le imprese che sono in grado di realizzare l’oggetto dell’appalto;

b) le amministrazioni aggiudicatrici fissano un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico, tenendo conto di elementi quali la complessità dell’oggetto dell’appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;

c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto deve rimanere segreto fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;

d) le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano ogni appalto all’offerente che ha presentato l’offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel capitolato d’oneri dell’accordo quadro.

8. La durata di un accordo quadro non può superare i quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare, dall’oggetto dell’accordo quadro.

9. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza."

 

     Art. 38. Inserimento dell’articolo 33 quater nella legge provinciale n. 26 del 1993

1. Dopo l’articolo 33 ter della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente:

"Art. 33 quater

Asta elettronica

1. Per la scelta del contraente le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare l’asta elettronica.

2. Le aste elettroniche sono utilizzate esclusivamente nel caso di lavori e servizi riguardanti compiti preparatori, strumentali ed esecutivi di cui all’articolo 20, comma 2, tipizzati, standardizzati e di uso corrente, esclusi gli appalti da realizzare in base a specifiche tecniche del committente che, per la loro complessità, non possono essere valutate tramite procedure telematiche.

3. Il regolamento di attuazione disciplina:

a) i presupposti e le condizioni specifiche per il ricorso alle aste elettroniche;

b) i requisiti e le modalità tecniche della procedura d’asta, mediante offerta a prezzi unitari o al massimo ribasso quando l’affidamento è disposto secondo il criterio del prezzo più basso, e mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa negli altri casi;

c) le condizioni e le modalità di esercizio del diritto di accesso agli atti della procedura di asta elettronica.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o comunque in modo da modificare l’oggetto dell’appalto come definito dal bando e dagli altri atti di gara.

5. Le aste elettroniche possono essere utilizzate quando le specifiche dell’appalto possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte rispondenti alle specifiche definite nel bando di gara è effettuabile automaticamente da un mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali.

6. L’asta elettronica riguarda:

a) unicamente i prezzi, quando l’appalto viene aggiudicato al prezzo più basso;

b) i prezzi e i valori degli elementi dell’offerta indicati negli atti di gara, quando l’appalto viene aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa.

7. Il ricorso a un’asta elettronica per l’aggiudicazione dell’appalto deve essere espressamente indicato nel bando di gara.

8. Il bando o il capitolato deve indicare:

a) gli elementi i cui valori sono oggetto di valutazione automatica nel corso dell’asta elettronica;

b) gli eventuali limiti minimi e massimi dei valori degli elementi dell’offerta, come indicati nelle specifiche dell’appalto;

c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell’asta elettronica, con eventuale indicazione del momento in cui saranno messe a loro disposizione;

d) le informazioni riguardanti lo svolgimento dell’asta elettronica;

e) le condizioni alle quali gli offerenti possono effettuare rilanci e, in particolare, gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio;

f) le informazioni riguardanti il dispositivo elettronico utilizzato, nonché le modalità e le specifiche tecniche di collegamento.

9. Nel corso dell’asta elettronica le amministrazioni aggiudicatrici comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentono di conoscere in ogni momento la loro posizione in graduatoria. Le amministrazioni aggiudicatrici possono comunicare ulteriori informazioni riguardanti prezzi o valori presentati da altri offerenti, purché sia previsto negli atti di gara. In qualsiasi momento le amministrazioni aggiudicatrici possono annunciare il numero di partecipanti alla relativa fase d’asta, fermo restando che in nessun caso può essere resa nota l’identità degli offerenti durante lo svolgimento dell’asta e fino all’aggiudicazione."

 

     Art. 39. Sostituzione dell’articolo 34 della legge provinciale n. 26 del 1993

1. L’articolo 34 della legge provinciale n. 26 del 1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 34

Requisiti di partecipazione

1. Le imprese che partecipano alle procedure di affidamento di lavori d’importo superiore a 150.000 euro devono essere in possesso del sistema di qualificazione, per categorie e classifiche d’importo, previsto dalle norme statali, fatto salvo quanto previsto da questo articolo.

2. Se l’importo dei lavori è inferiore o pari a quello indicato dal comma 1, la qualificazione è sostituita dall’iscrizione nel registro delle imprese oppure, se si tratta d’imprese stabilite in altri paesi, da un’iscrizione equivalente nel paese di appartenenza.

3. La qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica, incrementata di un quinto. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo orizzontale l’incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l’impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo verticale l’incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l’impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori della relativa categoria di assunzione. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo misto l’incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l’impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori della relativa categoria di assunzione.

4. L’amministrazione aggiudicatrice prevede che per gli appalti d’importo a base di gara superiore a 20 milioni di euro l’impresa, oltre alla qualificazione richiesta, abbia realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra d’affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta, non inferiore a tre volte l’importo a base di gara; il requisito è provato secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione.

5. Su proposta motivata del progettista, nel caso di lavori di particolare complessità sotto il profilo tecnico, architettonico o culturale, tenuto conto dell’importo e della durata dei lavori, l’amministrazione appaltante può prevedere nel bando di gara, oltre al requisito di cui al comma 1, uno o più dei seguenti requisiti:

a) che l’impresa abbia eseguito a regola d’arte, nell’ultimo quinquennio anteriore all’anno di pubblicazione del bando di gara, almeno un lavoro nella categoria prevalente, avente caratteristiche tecniche similari a quelle dei lavori oggetto di affidamento, d’importo pari a una frazione, non inferiore al 50 per cento, dell’importo a base d’appalto;

b) l’indicazione dei tecnici e degli organi tecnici facenti capo o meno al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati del controllo di qualità;

c) la descrizione dell’equipaggiamento tecnico a disposizione;

d) le certificazioni previste dagli articoli 34 bis e 34 ter.

6. Per le imprese stabilite in altri stati aderenti all’Unione europea l’esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare di appalto è accertata in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei loro paesi."

 

     Art. 40. Inserimento dell’articolo 34 bis nella legge provinciale n. 26 del 1993

1. Dopo l’articolo 34 della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente:

"Art. 34 bis

Certificazione di qualità

1. Se le amministrazioni aggiudicatrici chiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare l’ottemperanza del concorrente a determinate norme in materia di garanzia della qualità, esse fanno riferimento ai sistemi di assicurazione della qualità basati sulle serie di norme europee in materia e certificati da organismi conformi alle serie di norme europee relative alla certificazione. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri stati membri; inoltre ammettono altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici."

 

     Art. 41. Inserimento dell’articolo 34 ter nella legge provinciale n. 26 del 1993

1. Dopo l’articolo 34 bis della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente:

"Articolo 34 ter

Norme di gestione ambientale

1. Se le amministrazioni aggiudicatrici, in relazione alla tipologia dell’opera, chiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte del concorrente di determinate norme di gestione ambientale, esse fanno riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione comunitaria o alle norme europee o internazionali relative alla certificazione. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri stati membri; inoltre accettano altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale prodotte dagli operatori economici."

 

     Art. 42. Sostituzione dell’articolo 35 della legge provinciale n. 26 del 1993

1. L’articolo 35 della legge provinciale n. 26 del 1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 35

Requisiti di ordine generale

1. È escluso dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni e non può stipulare i relativi contratti il concorrente:

a) in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di amministrazione straordinaria, di cessazione di attività o di qualsiasi altra situazione equivalente;

b) nei cui confronti è in corso una procedura di cui alla lettera a);

c) nei cui confronti è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965; il divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di un’impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di una società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di una società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di un altro tipo di società; i procuratori che rappresentano l’impresa nella procedura di gara e gli eventuali institori;

d) nei cui confronti è stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale o un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’articolo 45, paragrafo 1, della direttiva n. 2004/18/CE; il divieto opera se la sentenza o il decreto penale sono stati emessi nei confronti dei soggetti indicati nella lettera c) di questo comma e nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, se l’impresa non dimostra una completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata con l’adozione di azioni di responsabilità nei loro confronti; resta salva l’applicazione dell’articolo 178 del codice penale in presenza di una pronuncia di riabilitazione e dell’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale in presenza di un provvedimento di estinzione adottato dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 676 del codice di procedura penale;

e) che ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale);

f) che nell’esercizio della propria attività professionale ha eseguito, con accertata grave negligenza o malafede, lavori affidati dall’amministrazione aggiudicatrice che bandisce la gara o che ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertata con qualsiasi mezzo di prova dall’ente appaltante;

g) che ha commesso gravi infrazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’osservatorio provinciale dei lavori pubblici e delle concessioni;

h) che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito, risultanti dal documento unico di regolarità contributiva previsto dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210 (Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;

i) per il quale risultano accertate gravi violazioni che comportano l’esclusione dalle procedure di scelta del contraente e dai contratti ai sensi della normativa provinciale vigente sul rispetto degli obblighi in materia di lavoro da parte dei contraenti e dei beneficiari di agevolazioni accordate dalla Provincia;

j) che ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e di tasse;

k) che ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti per concorrere ad appalti o concessioni risultanti dai dati in possesso dell’osservatorio provinciale dei lavori pubblici e delle concessioni; questa esclusione opera per il periodo di un anno decorrente dalla data d’inserimento dell’annotazione nel casellario informatico presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);

l) che non presenta la certificazione prevista dall’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), salvo quanto disposto dal comma 3 di questo articolo;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva prevista dall’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300), o un’altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

n) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la revoca dell’attestazione SOA da parte dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.

2. È escluso dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni e non può stipulare i relativi contratti il concorrente che non è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare pubbliche o per la stipula dei contratti con le pubbliche amministrazioni.

3. Nel caso di procedura concorsuale l’assenza delle cause di esclusione previste dai commi 1 e 2 è dichiarata dal concorrente con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), mediante dichiarazione da verificare successivamente ai sensi dell’articolo 41.

4. L’amministrazione aggiudicatrice può invitare i concorrenti a integrare o a chiarire le dichiarazioni e i documenti presentati ai sensi dell’articolo 34 e di questo articolo.

5. Per le imprese stabilite in altri stati aderenti all’Unione europea i requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare di appalto sono dichiarati compatibilmente con quanto previsto dalle norme vigenti nei loro paesi.

6. Il regolamento di attuazione può stabilire le modalità di accertamento delle violazioni di cui al comma 1, lettere f), g), h) e i), e i criteri per definirne la gravità."

 

     Art. 43. Sostituzione dell’articolo 36 della legge provinciale n. 26 del 1993

1. L’articolo 36 della legge provinciale n. 26 del 1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 36

Soggetti ammessi alle gare

1. Sono ammessi a presentare offerte per gli appalti e le concessioni i seguenti soggetti:

a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative;

b) i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422 (Costituzione di consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici), e al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione), e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge­

quadro per l’artigianato), secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione;

c) i consorzi stabili costituiti, anche in forma di società consortile ai sensi dell’articolo 2615 ter del codice civile, tra imprese individuali anche artigiane, società commerciali e società cooperative di produzione e lavoro, sulla base delle disposizioni statali in materia;

d) le associazioni temporanee di concorrenti fra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) che, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo o che si impegnino a conferirlo prima della sottoscrizione del contratto con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti;

e) i consorzi di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti fra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società consortile ai sensi dell’articolo 2615 ter del codice civile, con tutte le imprese consorziate o parte di esse, con le medesime modalità delle associazioni temporanee di cui alla lettera d);

f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 (Norme per l’applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativo all’istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico GEIE, ai sensi dell’art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 428), e altri soggetti di cui alle vigenti disposizioni comunitarie e statali.

2. In caso di licitazione, di appalto-concorso o di procedura negoziata l’impresa invitata individualmente ha la facoltà di presentare un’offerta o di trattare per sé o quale capogruppo di imprese riunite, ai sensi del comma 1; in caso di associazione sono ammesse modificazioni rispetto alla composizione del concorrente invitato, a condizione che non muti il soggetto indicato quale capogruppo e permangano i requisiti richiesti dal bando di gara di natura economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, nonché quelli minimi d’idoneità di cui all’articolo 38. In questi casi le imprese associate in sede di presentazione dell’offerta devono dichiarare il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 34 e 35 nonché presentare le dichiarazioni richieste dal bando di gara ai sensi dell’articolo 38.

3. Per assicurare l’effettiva concorrenzialità e trasparenza nella partecipazione alle procedure concorsuali il concorrente non può partecipare alla medesima procedura in più di un’associazione temporanea, in più di un consorzio di cui al comma 1, lettera e), o in più soggetti di cui al comma 1, lettera f).

4. È vietata la partecipazione contestuale alla medesima procedura sia in qualità di impresa singola che in qualità di mandante o mandataria di raggruppamento temporaneo.

5. È vietata la partecipazione contestuale alla medesima procedura sia in qualità di impresa singola che in quella di consorziata di consorzio di cui al comma 1, lettera e), o quale aderente agli altri soggetti di cui al comma 1, lettera f).

6. I consorzi previsti dal comma 1, lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato, ferma restando l’applicazione dell’articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio previsto dal comma 1, lettera c), e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto resta ferma l’applicazione dell’articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

7. È vietata l’associazione in partecipazione. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento di attuazione, è vietata qualsiasi modificazione delle associazioni temporanee di imprese, dei consorzi di cui al comma 1, lettera e), e dei soggetti di cui al comma 1, lettera f), rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.

8. La violazione del comma 7 comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto nonché l’esclusione dei concorrenti dalla nuova gara relativa all’affidamento degli stessi lavori, fatta salva l’applicazione del comma 10.

9. Le amministrazioni aggiudicatrici prevedono nel bando la facoltà, in caso di fallimento, di risolvere il contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore o, nelle ipotesi di cui al comma 8, di procedere in base all’articolo 58.8.

10. Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovano fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla gara, inoltre, i concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono imputabili a un unico centro decisionale, sulla base di elementi univoci.

11. Se i candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedono, affittano l’azienda o un ramo d’azienda, oppure procedono alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l’affittuario o il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione sono ammessi alla gara, all’aggiudicazione, alla stipulazione previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 34 e 35, nonché dei requisiti necessari in base agli eventuali criteri selettivi di cui all’articolo 38, anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione previsti dalla presente legge."

 

     Art. 44. Sostituzione dell’articolo 37 della legge provinciale n. 26 del 1993

1. L’articolo 37 della legge provinciale n. 26 del 1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 37

Riunione di concorrenti

1. Per associazione temporanea di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti di cui all’articolo 36, comma 1, lettera d), nell’ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente, mentre i mandanti realizzano i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nel bando di gara.

2. Per associazione temporanea di tipo orizzontale si intende una riunione di concorrenti di cui all’articolo 36, comma 1, lettera d), nell’ambito della quale ciascuno di essi realizza una quota parte dei lavori della categoria prevalente. Per associazione temporanea di tipo misto si intende una riunione di concorrenti di cui all’articolo 36, comma 1, lettera d), nell’ambito della quale i lavori riconducibili alla categoria prevalente o alle categorie scorporate sono assunti da imprese riunite in un’associazione di tipo orizzontale.

3. L’offerta dei concorrenti associati o dei consorziati in forma orizzontale determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell’amministrazione, nei confronti delle imprese subappaltatrici e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilità è limitata all’esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario o del capogruppo. L’offerta dei concorrenti associati in forma mista determina la responsabilità solidale delle imprese associate in forma orizzontale limitatamente alla categoria di assunzione e la responsabilità limitata all’esecuzione dei lavori di rispettiva competenza delle imprese associate in forma verticale, ferma restando, in ogni caso, la responsabilità solidale dell’impresa capogruppo.

4. Per le associazioni temporanee di tipo verticale i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario o dal capogruppo per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo.

5. Se nell’oggetto dell’appalto o della concessione rientrano, oltre alla categoria prevalente, categorie speciali di opere di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica individuate nel regolamento di attuazione e se una o più di tali categorie supera in valore la percentuale indicata in regolamento, esse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari. In questi casi i soggetti che non sono in grado di realizzare queste componenti devono costituire, ai sensi di questo articolo e, nel caso di procedura ristretta, fin dalla presentazione della richiesta di partecipazione, associazioni temporanee di tipo verticale. Per le medesime speciali categorie di lavori indicate nel bando di gara il subappalto, se consentito, non può essere artificiosamente suddiviso in più contratti. Il regolamento di attuazione stabilisce il valore percentuale ai fini di questo comma, in misura anche diversificata per categoria e comunque compresa tra il 10 e il 15 per cento dell’importo totale dei lavori."

 

     Art. 45. Modificazioni dell’articolo 39 della legge provinciale n. 26 del 1993

1. All’articolo 39 della legge provinciale n. 26 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"b) quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base a una pluralità di elementi, variabili secondo la natura, le caratteristiche e l’oggetto del contratto, definiti dal regolamento di attuazione; l’amministrazione committente indica nel bando di gara o nell’invito gli elementi di valutazione e i rispettivi pesi oppure, se questo è impossibile per ragioni debitamente motivate, l’ordine decrescente d’importanza loro attribuita.";

b) il comma 2 è abrogato.

 

     Art. 46. Inserimento dell’articolo 40 bis nella legge provinciale n. 26 del 1993

1. Dopo l’articolo 40 della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente:

"Art. 40 bis

Fasi dell’aggiudicazione

1. Al termine della procedura di gara è dichiarata l’aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.

2. L’aggiudicazione provvisoria diventa definitiva dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell’articolo 41.

3. L’offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. L’amministrazione aggiudicatrice può chiedere agli offerenti il differimento del termine.

4. L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 5.

5. La stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il termine di sessanta giorni decorrenti dall’aggiudicazione definitiva, salvo che un diverso termine sia previsto nel bando o nell’invito ad offrire, o che l’ipotesi di differimento sia espressamente concordata con l’aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario, mediante atto notificato all’amministrazione aggiudicatrice, può sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 46, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, comprese quelle per opere provvisionali.

6. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trenta giorni dalla comunicazione ai controinteressati ai sensi dell’articolo 28 bis, salvo che motivate ragioni di particolare urgenza non consentano all’amministrazione di attendere il decorso del termine.

7. Il contratto è stipulato mediante atto pubblico notarile o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica, secondo le norme vigenti per ciascuna amministrazione aggiudicatrice.

8. Ai fini della stipula del contratto o ai fini dell’approvazione del progetto esecutivo nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto congiuntamente la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei relativi lavori, l’aggiudicatario deve produrre all’amministrazione il piano operativo di sicurezza e il programma dei lavori, redatto in conformità all’eventuale cronoprogramma e al piano delle misure di sicurezza e coordinamento. Il regolamento di attuazione disciplina i contenuti del programma dei lavori.

9. Il contratto deve recare la dichiarazione dell’aggiudicatario relativamente alla perfetta conoscenza delle condizioni dei luoghi e di tutte le circostanze generali e speciali che possono influire sull’esecuzione dei lavori nonché relativamente all’attuale realizzabilità dell’opera sulla base del progetto di gara."

 

     Art. 47. Modificazioni dell’articolo 41 della legge provinciale n. 26 del 1993

1. All’articolo 41 della legge provinciale n. 26 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2 dopo la parola: "aggiudicazione" è inserita la seguente: "provvisoria"; le parole: "all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di cui all’articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109" sono sostituite dalle seguenti: "all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 163 del 2006"; dopo la parola: "aggiudica" è inserita la seguente: "provvisoriamente";

b) nel comma 3 le parole: "28, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "28 bis, comma 2";

c) nel comma 5 le parole: "non aggiudicatari" sono sostituite dalle seguenti: "in qualunque momento della procedura di gara"; le parole: "all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di cui all’articolo 4 della legge n. 109 del 1994" sono sostituite dalle seguenti: "all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 163 del 2006".

 

     Art. 48. Sostituzione dell’articolo 42 della legge provinciale n. 26 del 1993

1. L’articolo 42 della legge provinciale n. 26 del 1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 42

Disposizioni organizzative per il ricorso al subappalto

1. L’amministrazione aggiudicatrice è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara la categoria prevalente, con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch’esse con il relativo importo. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le particolari ipotesi di divieto di affidamento in subappalto previste dalla legge. Per quanto riguarda la categoria prevalente la quota parte subappaltabile è definita nella misura massima del 30 per cento del relativo importo indicato nell’offerta, aumentata al 40 per cento se ricorre il caso previsto dal comma 12.

2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

a) che i concorrenti all’atto dell’offerta o, nel caso di varianti in corso di esecuzione, l’affidatario all’atto dell’affidamento abbiano indicato le lavorazioni che intendono subappaltare e le relative categorie;

b) che l’affidatario provveda al deposito presso l’amministrazione aggiudicatrice di una copia autentica del contratto di subappalto condizionato al rilascio dell’autorizzazione, contestualmente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, e della dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con l’affidatario del subappalto o del cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio la stessa dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti;

c) che al momento del deposito della richiesta di autorizzazione al subappalto l’affidatario trasmetta anche la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti dalla presente legge in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 35;

d) che nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo non sussista alcun divieto previsto dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965.

3. Le autorizzazioni al subappalto sono pubblicate sul sito dell’osservatorio provinciale dei lavori pubblici e delle concessioni.

4. Nel bando di gara l’amministrazione aggiudicatrice indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite o, in alternativa, che gli affidatari, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, devono trasmettere copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore o al cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto gli affidatari comunicano all’amministrazione aggiudicatrice la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del loro importo e con proposta motivata di pagamento. Il regolamento di attuazione detta le modalità e le condizioni concernenti il pagamento del subappaltatore, nonché le forme di garanzia a favore del subappaltatore.

5. L’affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, fermo restando che l’importo complessivo del contratto di subappalto non può presentare un ribasso superiore al 20 per cento della somma dei predetti prezzi. Le lavorazioni relative alla sicurezza non sono ribassabili rispetto ai prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione.

6. Per i lavori, nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonché i dati di cui al comma 2, lettera c).

7. I piani operativi di sicurezza sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, per rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’affidatario. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio questo obbligo incombe sul mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

8. Fermo restando quanto disposto dal comma 14, l’amministrazione aggiudicatrice provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta, purché essa sia completa dei documenti previsti dal comma 2, nel rispetto della legge provinciale n. 23 del 1992; il termine può essere prorogato una sola volta, se ricorrono giustificati motivi. Trascorso il termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.

9. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni a lui affidate, salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti o di strutture speciali da individuare con il regolamento di attuazione. Il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio di questi impianti e strutture speciali, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d), con le modalità definite dal regolamento di attuazione.

10. I commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l’associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto. Si applicano anche alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata.

11. Ai fini di questo articolo è considerato subappalto anche qualsiasi contratto avente ad oggetto attività che richiedono l’impiego di manodopera nel luogo di esecuzione del contratto, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se l’incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare e se risultano singolarmente d’importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o d’importo superiore a 100.000 euro. L’affidatario deve comunicare all’amministrazione aggiudicatrice i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, recanti il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell’affidatario, alcun divieto previsto dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965.

12. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano nel capitolato speciale e nel bando le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente che, in ragione della loro specificità tecnica, se vengono subappaltate ognuna per intero e con un unico contratto, consentono il superamento della quota subappaltabile dal 30 per cento al 40 per cento.

13. Fermo restando il limite massimo di cui al comma 1, nei casi individuati dal regolamento di attuazione, l’appaltatore può far eseguire in subappalto lavori in eccedenza rispetto all’importo autorizzato per un massimo del 5 per cento su ogni contratto di subappalto, con comunicazione preventiva all’amministrazione aggiudicatrice e senza autorizzazione preventiva, purché l’appaltatore dichiari che il subappaltatore é in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

14. Fermo restando il limite massimo di cui al comma 1, l’appaltatore può far eseguire in subappalto lavorazioni d’importo singolarmente non superiore allo 0,5 per cento dell’ammontare complessivo dell’appalto, comunque in termini assoluti non superiori a 150.000 euro e complessivamente non superiori al 2 per cento dell’importo di appalto, tramite comunicazione preventiva all’amministrazione aggiudicatrice recante la certificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere c) e d), e nel rispetto di questo articolo.

15. Il fornitore dell’appaltatore e del subappaltatore può comunicare all’amministrazione aggiudicatrice e contestualmente all’appaltatore il mancato pagamento di prestazioni regolarmente eseguite, non contestate, risultanti da contratto scritto connesso con il contratto di appalto, nonché d’importo singolarmente pari o superiore a 2.500 euro. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità e le condizioni per la sospensione dei pagamenti all’appaltatore o eventualmente al subappaltatore."

 

     Art. 49. Sostituzione dell’articolo 43 della legge provinciale n. 26 del 1993

1. L’articolo 43 della legge provinciale n. 26 del 1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 43

Tutela dei lavoratori

1. L’appaltatore, il subappaltatore e il concessionario, se esecutore, devono applicare, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dei lavori, anche se assunti al di fuori della provincia di Trento, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, per i dipendenti del settore relativo ai lavori rispettivamente assunti, vigenti in provincia di Trento durante il periodo di svolgimento dei lavori, compresa, se prevista da questi contratti collettivi, l’iscrizione alla Cassa edile della Provincia autonoma di Trento. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.

2. L’appaltatore, il subappaltatore e il concessionario, se esecutore, devono osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dei lavori, le leggi e i regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi di effettuazione e di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi.

3. In tema di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore si applica la normativa statale vigente.

4. A garanzia dell’osservanza degli obblighi dell’appaltatore o del concessionario esecutore previsti dal comma 2, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto dopo la liquidazione del conto finale, previa approvazione del collaudo e comunque se le eventuali inadempienze accertate sono state sanate. Il regolamento di attuazione prevede le modalità con cui l’amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento, a valere sulle ritenute previste da questo comma, di quanto dovuto per le inadempienze dell’appaltatore o del concessionario esecutore rispetto agli obblighi previsti dal comma 2, accertate dagli enti competenti che ne chiedano il pagamento nelle forme di legge. Nel regolamento di attuazione possono essere previste disposizioni per promuovere e premiare l’appaltatore o il concessionario esecutore relativamente all’applicazione di meccanismi di accertamento e certificazione, anche assunti dal solo appaltatore o concessionario esecutore, della regolarità contributiva e retributiva dell’appaltatore o del concessionario esecutore e dei subappaltatori.

5. L’amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore o al concessionario esecutore, a titolo di acconto, previa verifica degli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l’esecuzione dei lavori, mediante consegna da parte dell’appaltatore o del concessionario esecutore del documento unico di regolarità contributiva positivo riferito all’appaltatore o al concessionario esecutore e agli eventuali subappaltatori. L’appaltatore o il concessionario esecutore comunicano all’amministrazione aggiudicatrice la data d’inizio e di fine di ciascun subappalto entro dieci giorni dal suo termine; nel medesimo termine l’amministrazione aggiudicatrice chiede all’autorità competente la dichiarazione di regolarità retributiva nei confronti del subappaltatore. La dichiarazione è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali si intende concessa. Per il pagamento del saldo è richiesta la documentazione prevista per il pagamento degli acconti riferita al periodo successivo all’ultimo stato di avanzamento dei lavori liquidato, nonché la dichiarazione di regolarità retributiva rilasciata dall’autorità competente nei confronti dell’appaltatore o del concessionario esecutore anche per i dipendenti degli eventuali subappaltatori.

6. Se l’amministrazione aggiudicatrice rileva, anche attraverso la documentazione di cui al comma 5, il mancato o parziale adempimento, accertato, nella corresponsione delle retribuzioni e nell’effettuazione del versamento delle ritenute previdenziali, assicurative e assistenziali da parte dell’appaltatore o del concessionario esecutore e degli eventuali subappaltatori, la liquidazione del certificato di pagamento, in acconto o a saldo, rimane sospesa per l’importo equivalente alle inadempienze accertate. Se l’importo relativo alle inadempienze accertate non è quantificabile la liquidazione rimane sospesa, senza applicazione di interessi per ritardato pagamento:

a) per il 20 per cento dell’intero certificato di pagamento, se le inadempienze riguardano l’appaltatore o il concessionario esecutore oppure nel caso di impedimento nell’acquisizione della documentazione di cui al comma 5 per cause dipendenti dall’appaltatore o dal concessionario esecutore;

b) per una quota pari al 20 per cento dell’importo autorizzato del contratto di subappalto, se le inadempienze riguardano il subappaltatore oppure nel caso di impedimento nell’acquisizione della documentazione di cui al comma 5 per cause dipendenti dal subappaltatore.

7. Per i pagamenti in acconto, se la documentazione di cui al comma 5 non perviene all’amministrazione per cause non imputabili all’appaltatore o al concessionario esecutore o agli eventuali subappaltatori, il certificato di pagamento é liquidato rinviando improrogabilmente la verifica della documentazione al successivo pagamento.

8. Il corrispettivo non liquidato di cui al comma 6 viene svincolato solo previa dimostrazione di avvenuta regolarizzazione da parte dell’appaltatore o del concessionario esecutore o, per il suo tramite, da parte del subappaltatore, salvo che l’importo non sia utilizzato dall’amministrazione aggiudicatrice per il pagamento diretto dei dipendenti dell’appaltatore o del concessionario esecutore, secondo le disposizioni del regolamento di attuazione.

9. Ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), l’appaltatore, il subappaltatore e il concessionario esecutore devono munire i lavoratori di un’apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori devono esporre la tessera di riconoscimento. Tali obblighi gravano anche sui lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali devono provvedervi per proprio conto, e sui datori di lavoro con meno di dieci dipendenti. In caso di violazione si applicano le sanzioni previste dalla normativa statale.

10. I contratti di lavori pubblici devono riportare le prescrizioni di questo articolo e devono prevedere anche:

a) l’obbligo per l’appaltatore o per il concessionario esecutore e, per suo tramite, per i subappaltatori, di trasmettere all’amministrazione aggiudicatrice prima dell’inizio dei lavori la documentazione prevista dalla vigente normativa relativamente agli adempimenti assicurativi e antinfortunistici, nonché una copia del piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 81 del 2008;

b) l’obbligo per l’appaltatore o per il concessionario esecutore di consegnare all’ente appaltante il piano operativo di sicurezza nel rispetto delle vigenti disposizioni, prima della consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l’amministrazione aggiudicatrice non procede alla consegna dei lavori e diffida l’appaltatore o il concessionario esecutore a ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale si procede alla risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti; in tal caso l’amministrazione aggiudicatrice affida l’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto all’impresa che segue in graduatoria;

c) l’obbligo, nei casi di immediata consegna dei lavori prima della stipula del relativo contratto ai sensi dell’articolo 46, di presentare il piano operativo di sicurezza non oltre trenta giorni dalla consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l’ente appaltante diffida l’appaltatore o il concessionario esecutore a ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale non si procede alla stipula del contratto e si affidano i lavori oggetto dell’appalto all’impresa che segue in graduatoria;

d) l’obbligo di indicare, all’atto della consegna del piano operativo di sicurezza, il direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano.

11. Per perseguire la sicurezza e la regolarità del lavoro è istituito il "libro del personale ai fini della sicurezza e della regolarità del lavoro", tenuto e aggiornato nel cantiere dall’appaltatore o dal concessionario esecutore. Il documento contiene l’indicazione giornaliera dei nominativi di tutto il personale comunque impiegato nell’esecuzione dei lavori. A tal fine l’impresa subappaltatrice deve comunicare all’appaltatore o al concessionario esecutore, al momento dell’ingresso in cantiere dei propri lavoratori, i dati necessari per la corretta compilazione del libro. L’appaltatore o il concessionario esecutore è responsabile dell’esattezza dei dati indicati nonché della tenuta giornaliera del libro. L’eventuale inadempienza rileva contrattualmente e comporta l’applicazione delle norme in materia di sicurezza per l’appaltatore o per il concessionario esecutore e il subappaltatore, per quanto di rispettiva competenza, fatte salve le fattispecie già disciplinate da disposizioni particolari. La direzione dei lavori e il responsabile del procedimento devono avere libero accesso al libro. Il direttore dei lavori, ogni dieci giorni e comunque in occasione di ciascuna visita in cantiere, in contraddittorio con il direttore di cantiere dell’impresa, verifica l’esattezza delle annotazioni sul libro del personale, annotandovi gli esiti. Il libro non ha validità ai fini della contabilità dell’appalto. Le modalità di tenuta del libro e le conseguenze in caso di non corretta tenuta sono definite dal regolamento di attuazione. Il regolamento, inoltre, può stabilire le modalità per il trattamento informatico dei dati contenuti nel libro, anche con riferimento alle verifiche necessarie per l’emissione del documento unico di regolarità contributiva."

 

     Art. 50. Sostituzione dell’articolo 44 della legge provinciale n. 26 del 1993

1. L’articolo 44 della legge provinciale n. 26 del 1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 44

Aggiornamento dei prezzi di progetto

1. Le amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’inizio delle procedure di affidamento dei lavori, devono aggiornare i prezzi di progetto secondo l’elenco prezzi previsto dall’articolo 13 vigente alla data di adozione del provvedimento a contrarre. In ogni caso al momento dell’indizione dell’appalto i prezzi devono essere aggiornati all’ultimo elenco prezzi vigente.

2. L’aggiornamento dei prezzi di progetto è effettuato ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lettera d)."

 

     Art. 51. Modificazioni dell’articolo 45 della legge provinciale n. 26 del 1993

1. All’articolo 45 della legge provinciale n. 26 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Si prescinde da qualsiasi parere, concessione, autorizzazione e nulla osta per l’esecuzione di opere di diretta competenza dei comuni, della Provincia o dei suoi enti strumentali relativi al pronto soccorso e al ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre calamità, nonché per l’esecuzione, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, dei lavori di manutenzione stradale da realizzare nelle fasce di rispetto delle strade provinciali e delle strade statali di cui all’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche). Questo comma si applica anche per l’esecuzione dei lavori di manutenzione delle altre opere pubbliche di competenza della Provincia, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1 bis. Per gli interventi di ripristino di cui al comma 1 che interessano siti archeologici e beni sottoposti al regime di tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, si applica la procedura prevista per le situazioni di urgenza dall’articolo 27 del decreto legislativo n. 42 del 2004.";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per l’approvazione dei progetti definitivi di lavori d’importo superiore alla soglia comunitaria rientranti nella competenza della Provincia o dei suoi enti funzionali e negli ulteriori casi individuati da disposizioni provinciali è indetta una conferenza di servizi con le procedure previste dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, relativi al piano straordinario delle opere pubbliche, nonché da questo articolo.";

d) il comma 2 bis è sostituito dal seguente:

"2 bis. Fuori dai casi di cui al comma 2, per l’approvazione di progetti rientranti nella competenza della Provincia o dei suoi enti funzionali, la conferenza di servizi può essere indetta quando le questioni tecniche e amministrative sono particolarmente complesse e quando è necessario determinare, con un progetto almeno definitivo, l’effetto di variante degli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale. Le strutture e le amministrazioni coinvolte nella conferenza di servizi, comprese quelle preposte alla tutela dei beni culturali di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-

territoriale e della salute, si pronunciano sulle soluzioni progettuali prescelte per quanto riguarda l’interesse tutelato da ciascuna. La conferenza di servizi è convocata una prima volta con finalità istruttorie e in una seconda occasione per la formulazione dei pronunciamenti delle strutture o delle amministrazioni coinvolte. L’atto di approvazione del progetto richiama i dissensi e le osservazioni formulate dalle strutture o amministrazioni coinvolte nella conferenza di servizi. Se le strutture e le amministrazioni coinvolte nella conferenza di servizi si sono già pronunciate sul medesimo progetto, anche a un livello antecedente di progettazione, valutano soltanto le nuove soluzioni progettuali e quelle su cui hanno formulato dissensi oppure osservazioni. La conferenza di servizi, se valuta un progetto preliminare, specifica quali sono le condizioni per ottenere sui successivi gradi di progettazione i pareri, le autorizzazioni, le intese, i concerti, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati richiesti dalla normativa vigente.";

e) il comma 2 ter è abrogato.

2. Sono fatte salve le modificazioni all’articolo 45 della legge provinciale n. 26 del 1993 apportate dall’articolo 151, comma 4, della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), che hanno effetto a decorrere dalla data ivi stabilita. Le modificazioni all’articolo 45 della legge provinciale n. 26 del 1993 apportate dalle lettere c) e d) del comma 1 di questo articolo hanno effetto fino alla medesima data.

 

     Art. 52. Modificazione dell’articolo 46 bis della legge provinciale n. 26 del 1993

1. Al comma 5 dell’articolo 46 bis della legge provinciale n. 26 del 1993 le parole: "all’articolo 11" sono sostituite dalle seguenti: "all’articolo 13 bis, comma 2, lettera c)".

 

     Art. 53. Sostituzione dell’articolo 46 ter della legge provinciale n. 26 del 1993

1. L’articolo 46 ter della legge provinciale n. 26 del 1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 46 ter

Disciplina economica dell’esecuzione dei lavori pubblici

1. Il regolamento di attuazione disciplina modalità, condizioni e termini per i pagamenti da corrispondere all’appaltatore, prevedendo soglie diversificate degli stati di avanzamento in relazione alla tipologia o all’entità dei lavori. In ogni caso i termini per i pagamenti non devono superare i quarantacinque giorni per gli stati di avanzamento e i novanta giorni per il saldo, decorrenti, rispettivamente, dalla data di emissione del certificato di pagamento e dalla data di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, ferme restando la completezza e la regolarità della documentazione richiesta.

2. Il regolamento di attuazione disciplina i limiti di ammissibilità, i criteri di calcolo e i casi di corresponsione dei premi di accelerazione per l’anticipata conclusione dei lavori rispetto al termine contrattuale, anche per il caso in cui i premi non siano previsti nel bando di gara o nel capitolato speciale.

3. Per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici indicate dall’articolo 2, comma 1, non è ammessa la revisione dei prezzi. A questi lavori si applicano le disposizioni per il prezzo chiuso di cui all’articolo 133 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

4. Se nel corso dei lavori si verificano aumenti del costo dei materiali, derivanti da fatti eccezionali, superiori al 10 per cento e tali da comportare un aumento del 5 per cento del valore complessivo del contratto, accertati dalla Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 13, comma 6 ter, l’appaltatore può chiedere, comprovando i costi sostenuti, un indennizzo per la parte eccedente la percentuale del 10 per cento.

5. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l’accertamento e la corresponsione dell’indennizzo previsto dal comma 4."

 

     Art. 54. Sostituzione dell’articolo 48 della legge provinciale n. 26 del 1993

1. L’articolo 48 della legge provinciale n. 26 del 1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 48

Ambito di applicazione

1. Questo capo si applica a tutte le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 2, comma 1."

 

     Art. 55. Sostituzione dell’articolo 49 della legge provinciale n. 26 del 1993

1. L’articolo 49 della legge provinciale n. 26 del 1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 49

Concessione di lavori pubblici

1. Ai fini della presente legge la concessione di lavori pubblici è un contratto che ha le stesse caratteristiche di un appalto di lavori pubblici ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l’opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo.

2. Oggetto del contratto di concessione sono la progettazione preliminare, la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori pubblici o di pubblica utilità e dei lavori a essi strutturalmente e direttamente collegati nonché la gestione funzionale ed economica delle opere realizzate.

3. Se è obiettivamente necessario, il concedente assicura al concessionario il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, identificato nel bando di gara e oggetto di verifica concorrenziale. Il pagamento del prezzo non solleva il concessionario dall’assunzione dell’alea economico-finanziaria relativa alla gestione dell’opera.

4. Se il concedente dispone di una progettazione definitiva ed esecutiva, l’oggetto della concessione, per quanto concerne le prestazioni progettuali, è circoscritto alla revisione della progettazione e al suo completamento da parte del concessionario.

5. La durata della concessione è fissata in funzione dell’ammortamento degli investimenti, comprensivi di un equo profitto, evidenziati nel piano economico-finanziario predisposto dal concessionario e approvato dal concedente.

6. I presupposti e le condizioni di base che determinano l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dall’amministrazione aggiudicatrice a detti presupposti o condizioni di base, nonché le norme legislative e regolamentari che stabiliscono nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l’esercizio delle attività previste nella concessione, quando determinano una modifica dell’equilibrio del piano, comportano la necessaria revisione del piano medesimo, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni. In mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dal contratto. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per il concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a favore del concedente.

7. Nel caso di recesso del concessionario ai sensi del comma 6, esso ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate, compresi gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti o, se l’opera non ha ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti, inclusi tutte le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere a causa della risoluzione del contratto di concessione.

8. Il piano economico-finanziario deve prevedere le modalità di copertura degli investimenti e la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali nonché l’eventuale valore residuo dell’investimento non ammortizzato al termine della concessione.

9. È vietato l’affidamento di concessioni di lavori pubblici che non abbiano a oggetto anche la gestione funzionale ed economica delle opere realizzate.

10. A titolo di prezzo le amministrazioni aggiudicatrici possono cedere in proprietà o in diritto di godimento beni immobili nella loro disponibilità o espropriati a questo scopo, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all’opera da affidare in concessione, nonché beni immobili che non assolvono più a funzioni d’interesse pubblico, con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione."

 

     Art. 56. Sostituzione dell’articolo 50 della legge provinciale n. 26 del 1993

1. L’articolo 50 della legge provinciale n. 26 del 1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 50

Modalità di pubblicità e di affidamento delle concessioni di lavori pubblici

1. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono all’affidamento delle concessioni di lavori pubblici nel rispetto delle norme di pubblicità di cui al capo V attraverso la pubblicazione di un bando redatto secondo il modello allegato al regolamento di attuazione, contenente tutte le informazioni che l’amministrazione aggiudicatrice ritiene utili.

2. Oltre ai contenuti previsti dal regolamento di attuazione il bando pubblicato deve contenere una bozza di contratto, le cui condizioni sono soggette a confronto concorrenziale ai sensi del comma 4.

3. A seguito della pubblicazione del bando le amministrazioni aggiudicatrici provvedono all’affidamento delle concessioni di lavori pubblici ai soggetti in possesso di provata capacità imprenditoriale, finanziaria e gestionale, come definita nel regolamento di attuazione.

4. Per affidare la concessione le amministrazioni aggiudicatrici sono libere di scegliere tra le procedure aperta, ristretta o negoziata, purché sia garantito un adeguato confronto concorrenziale, volto a individuare le offerte più vantaggiose dal punto di vista tecnico, economico e gestionale, anche secondo il profilo della redditività, previa definizione dei criteri di valutazione e della loro ponderazione, con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione [7].

5. Il termine per la presentazione delle candidature alla concessione non può essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando, a meno che il soggetto concedente non proceda per via elettronica."

 

     Art. 57. Inserimento dell’articolo 50 bis nella legge provinciale n. 26 del 1993

1. Dopo l’articolo 50, nel capo VII della legge provinciale n. 26 del 1993, è inserito il seguente:

"Art. 50 bis

Affidamenti diretti al concessionario

1. Possono essere affidati direttamente al concessionario i lavori complementari che non figurano nel progetto inizialmente previsto nella concessione né nel contratto inizialmente affidato e che sono divenuti necessari a seguito di una circostanza imprevista.

2. L’affidamento ai sensi del comma 1 è possibile solo se, alternativamente:

a) i lavori complementari non possono essere tecnicamente o economicamente separati dal contratto iniziale senza gravi inconvenienti, tecnici o economici, per il concedente;

b) i lavori, pur separabili nell’esecuzione dell’appalto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento.

3. L’importo cumulato degli affidamenti oggetto di questo articolo non può superare il 50 per cento dell’importo del contratto aggiudicato."

 

     Art. 58. Inserimento dell’articolo 50 ter nella legge provinciale n. 26 del 1993

1. Dopo l’articolo 50 bis, nel capo VII della legge provinciale n. 26 del 1993, è inserito il seguente:

"Art. 50 ter

Appalti del concessionario

1. Il concedente può, alternativamente:

a) imporre al concessionario di lavori pubblici di affidare a terzi appalti di lavori pubblici corrispondenti a una percentuale pari al 30 per cento del valore globale dei lavori oggetto della concessione; i candidati concessionari possono aumentare questa percentuale;

b) invitare i candidati concessionari a dichiarare nell’offerta che presentano in sede di gara la percentuale del valore globale oggetto della concessione che intendono affidare a terzi.

2. Il concessionario può realizzare tutti i lavori se il concedente non ha disposto diversamente ai sensi del comma 1.

3. In ogni caso il concessionario è l’unico soggetto responsabile nei confronti del concedente. Il concedente è estraneo ai rapporti del concessionario con i suoi eventuali appaltatori, fornitori e terzi in genere; tali rapporti intercorrono esclusivamente tra il concessionario e detti soggetti, senza che sia configurabile alcuna forma di responsabilità, diretta o indiretta, del concedente.

4. Il concessionario che non sia un’amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 2, comma 1, deve aggiudicare gli appalti di lavori a terzi in base alle norme di pubblicità previste dagli articoli 27, 27 bis, 28 e 28 bis.

5. Il concessionario che non sia un’amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 2, comma 1, può affidare direttamente i propri contratti di lavori pubblici a soggetti facenti parte del raggruppamento con cui si è aggiudicato la concessione e ad imprese ad essi collegate."

 

     Art. 59. Inserimento del capo VII bis e dell’articolo 50 quater nella legge provinciale n. 26 del 1993

1. Dopo l’articolo 50 ter della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente capo:

"Capo VII bis

Disposizioni in materia di finanza di progetto".

2. Dopo l’articolo 50 ter, nel capo VII bis della legge provinciale n. 26 del 1993, è inserito il seguente:

"Art. 50 quater

Oggetto

1. Questo capo disciplina le modalità e le procedure per la realizzazione di opere pubbliche o d’interesse pubblico attraverso il ricorso alla finanza di progetto. Le operazioni di finanza di progetto si traducono nell’affidamento di contratti di concessione, disciplinati dal capo VII, relativi alle opere e agli investimenti pubblici previsti negli strumenti di programmazione della Provincia o delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) ed e)."

 

     Art. 60. Inserimento dell’articolo 50 quinquies nella legge provinciale n. 26 del 1993

1. Dopo l’articolo 50 quater della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente:

"Art. 50 quinquies

Tipologia di interventi realizzabili con la finanza di progetto

1. Con le procedure disciplinate da questo capo possono essere realizzati gli interventi previsti dagli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) ed e), se gli strumenti di programmazione consentono il ricorso alla finanza di progetto e purché si tratti di interventi ritenuti in grado di autofinanziarsi, in tutto o in parte."

 

     Art. 61. Inserimento dell’articolo 50 sexies nella legge provinciale n. 26 del 1993

1. Dopo l’articolo 50 quinquies della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente:

"Art. 50 sexies

Priorità per l’ammissione al finanziamento provinciale

1. Gli interventi realizzabili mediante il ricorso alla finanza di progetto sono ammessi prioritariamente a finanziamento provinciale quando la proposta prevede un apporto di capitale privato percentualmente maggiore.

2. La realizzazione degli investimenti previsti negli strumenti di programmazione della Provincia d’importo superiore alla soglia comunitaria e realizzabili mediante il ricorso alla finanza di progetto può essere effettuata mediante concessione ai sensi dell’articolo 49, sulla base di uno studio di fattibilità e del documento preliminare di progettazione previsto dall’articolo 14. Lo studio di fattibilità deve illustrare le implicazioni derivanti dal coordinamento fra gli interessi pubblici compresenti e quelli privati e deve esporre i vantaggi conseguibili dal ricorso alla finanza di progetto.

3. Con regolamento di attuazione sono definiti:

a) i criteri per la stesura di uno studio di fattibilità che illustri le implicazioni di natura tecnica, economica, finanziaria e gestionale dell’intervento e ne consenta la valutazione globale;

b) le disposizioni relative all’organizzazione di un gruppo di lavoro che, anche con la collaborazione di soggetti esterni, supporti il responsabile del procedimento nella stesura dello studio di fattibilità;

c) le modalità di inoltro della documentazione relativa alle lettere a) e b) all’organo competente cui spetta la scelta del ricorso alla finanza di progetto e la fissazione degli indirizzi procedimentali di massima;

d) la tecnica d’individuazione dei contenuti essenziali della progettazione preliminare che deve essere effettuata dal concessionario, in considerazione della tipologia dell’opera e della sua gestione, anche tenendo conto della normativa sulla sicurezza sui cantieri;

e) i criteri logico-sistematici cui il responsabile del procedimento deve ispirarsi per creare il massimo coordinamento possibile fra i risultati dello studio di fattibilità, il soddisfacimento delle esigenze pubbliche emerse dalla valutazione dell’organo competente, il progetto preliminare e gli atti della procedura di gara;

f) la tipologia, i contenuti generali e i principi comportamentali relativi alla stesura degli atti di gara, con particolare riferimento ai criteri di selezione dei concorrenti, di valutazione delle proposte presentate nella fase di dialogo di cui all’articolo 33 bis, comma 7, di negoziazione del rapporto contrattuale e di aggiudicazione;

g) le ulteriori informazioni da inserire nell’avviso previsto dall’articolo 50 septies."

 

     Art. 62. Inserimento dell’articolo 50 septies nella legge provinciale n. 26 del 1993

1. Dopo l’articolo 50 sexies della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente:

"Art. 50 septies

Pubblicazione dell’avviso pubblico indicativo

1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) ed e), entro trenta giorni dall’approvazione dei rispettivi strumenti di programmazione o dei relativi aggiornamenti, rendono pubblici gli interventi realizzabili con il ricorso alla finanza di progetto mediante avviso da pubblicare ai sensi dell’articolo 58.28. Nell’avviso è indicato il termine perentorio, fissato con riferimento a ciascun intervento, entro il quale le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) ed e), pubblicano il bando per sollecitare le proposte d’intervento che intendono realizzare facendo ricorso alla finanza di progetto.

2. Gli avvisi devono contenere le informazioni indicate nell’allegato VII A della direttiva n. 2004/18/CE."

 

     Art. 63. Inserimento dell’articolo 50 octies nella legge provinciale n. 26 del 1993

1. Dopo l’articolo 50 septies della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente:

"Art. 50 octies

Pubblicazione del bando

1. Entro il termine perentorio indicato nell’avviso pubblico indicativo di cui all’articolo 50 septies, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) ed e), pubblicano il bando ai sensi dell’articolo 27 bis con i contenuti di cui all’articolo 33 bis, comma 5.

2. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trentasette giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.

3. L’affidamento della concessione avviene secondo la procedura prevista dall’articolo 33 bis, ad eccezione dei commi 1, 2 e 3."

 

     Art. 64. Inserimento dell’articolo 50 novies nella legge provinciale n. 26 del 1993

1. Dopo l’articolo 50 octies della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente:

"Art. 50 novies

Soggetti partecipanti al dialogo

1. Possono presentare le domande di partecipazione entro il termine previsto dall’articolo 50 octies, comma 2, i soggetti ammessi alle gare ai sensi dell’articolo 36.

2. I candidati devono possedere, al momento dell’invito a partecipare al dialogo, i requisiti del concessionario previsti dal regolamento di attuazione.

3. I candidati possono associarsi con altri soggetti, tra cui:

a) le società d’ingegneria, come definite dalla normativa nazionale vigente;

b) le fondazioni bancarie e le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, nell’ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico da esse perseguiti."

 

     Art. 65. Inserimento dell’articolo 50 decies nella legge provinciale n. 26 del 1993

1. Dopo l’articolo 50 novies della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente:

"Art. 50 decies

Contenuti della domanda di partecipazione

1. Le domande di partecipazione presentate entro il termine previsto dall’articolo 50 octies, comma 2, devono rispondere alle richieste dell’amministrazione concedente formulate nel bando e contenere, oltre alla documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 35 e 50 novies, comma 2, i seguenti documenti:

a) lo studio di inquadramento territoriale e ambientale;

b) lo studio di fattibilità;

c) il progetto preliminare;

d) lo schema di convenzione;

e) il piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito e iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993, o da una società di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 (Disciplina delle società fiduciarie e di revisione), con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione;

f) le garanzie offerte;

g) la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione;

h) i seguenti elementi, variabili in relazione all’opera da realizzare e alle specificazioni richieste dall’amministrazione concedente:

1) il prezzo;

2) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;

3) il tempo di esecuzione dei lavori;

4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;

5) il rendimento;

6) la durata della concessione;

7) le modalità di gestione, nonché il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all’utenza;

8) ulteriori specifici elementi di valutazione, individuati nel bando in relazione al tipo di lavoro da realizzare.

2. Tutti i documenti menzionati da questo articolo devono essere elaborati in risposta alla documentazione resa pubblica dall’amministrazione concedente al momento della pubblicazione del bando o contenuta nel documento descrittivo previsto dall’articolo 33 bis, comma 5. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, può modificare il numero e la natura degli elementi di cui al comma 1, lettera h), in funzione delle specifiche necessità di una particolare iniziativa da realizzare con il metodo della finanza di progetto; la deliberazione della Giunta provinciale rispetta i principi di cui all’articolo 1 bis."

 

     Art. 66. Inserimento dell’articolo 50 undecies nella legge provinciale n. 26 del 1993

1. Dopo l’articolo 50 decies della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente:

"Art. 50 undecies

Svolgimento del dialogo

1. Entro trenta giorni dalla ricezione delle domande d’invito le amministrazioni concedenti provvedono:

a) alla nomina del responsabile del procedimento e alla relativa comunicazione ai candidati;

b) alla verifica della completezza dei documenti presentati e alla selezione dei soggetti da invitare a partecipare al dialogo, sulla base dei criteri di selezione specificati nel bando o nel documento descrittivo previsto dall’articolo 33 bis, comma 5, nel rispetto degli articoli 34 e 35;

c) all’invito dei soggetti selezionati ai sensi della lettera b).

2. Le amministrazioni concedenti, nell’ambito del dialogo di cui all’articolo 33 bis, comma 7, prendono in considerazione la fattibilità delle proposte sotto i profili costruttivo, urbanistico e ambientale, della qualità progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell’opera, dell’accessibilità al pubblico, del rendimento, dei costi e della qualità della gestione e della manutenzione, della durata della concessione, dei termini di ultimazione dei lavori oggetto della concessione, delle tariffe da applicare, della loro metodologia di aggiornamento, del valore economico e finanziario del piano economico-finanziario, del contenuto dello schema di convenzione.

3. Le amministrazioni concedenti, nell’ambito del dialogo di cui all’articolo 33 bis, comma 7, provvedono per ciascun intervento da realizzare a valutare comparativamente le proposte pervenute, anche verificando l’assenza di cause ostative alla loro realizzazione, e a individuare la soluzione ritenuta più idonea per il soddisfacimento del pubblico interesse."

 

     Art. 67. Inserimento dell’articolo 50 duodecies nella legge provinciale n. 26 del 1993

1. Dopo l’articolo 50 undecies della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente:

"Art. 50 duodecies

Società di progetto

1. Il bando di gara di cui all’articolo 50 octies può prevedere che l’aggiudicatario, dopo l’aggiudicazione, possa o debba costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l’ammontare minimo del capitale sociale della società. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell’offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. La società così costituita diventa la concessionaria, subentrando nel rapporto di concessione all’aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Il subentro non costituisce cessione di contratto.

2. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società previste dal comma 1 si intendono realizzati e prestati in proprio anche quando sono affidati direttamente da queste società ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedono obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti terzi.

3. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce cessione del contratto, la società di progetto diventa concessionaria a titolo originario e sostituisce l’aggiudicatario in tutti i rapporti con l’amministrazione concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in corso d’opera da parte della pubblica amministrazione i soci della società restano solidalmente responsabili con la società di progetto nei confronti dell’amministrazione per l’eventuale rimborso del contributo percepito. In alternativa, la società di progetto può fornire alla pubblica amministrazione garanzie bancarie e assicurative per le somme versate a titolo di prezzo in corso d’opera, liberando in tal modo i soci. Queste garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell’opera. Il contratto di concessione stabilisce le modalità per l’eventuale cessione delle quote della società di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del concessionario fino alla data di emissione del certificato di collaudo dell’opera. L’ingresso nel capitale sociale della società di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche e altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono avvenire in qualsiasi momento."

 

     Art. 68. Inserimento dell’articolo 50 ter decies nella legge provinciale n. 26 del 1993

1. Dopo l’articolo 50 duodecies della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente:

"Art. 50 ter decies

Emissione di obbligazioni da parte delle società di progetto

1. Le società costituite per realizzare e gestire una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità possono emettere, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni nominative o al portatore, anche in deroga ai limiti previsti dall’articolo 2412 del codice civile, purché garantite pro quota mediante ipoteca.

2. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento dell’elevato grado di rischio del debito, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni statali in materia."

 

     Art. 69. Inserimento dell’articolo 50 quater decies nella legge provinciale n. 26 del 1993

1. Dopo l’articolo 50 ter decies della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente:

"Art. 50 quater decies

Risoluzione

1. Se il rapporto è risolto per inadempimento del soggetto concedente o se questo ultimo revoca la concessione per motivi di pubblico interesse sono rimborsati al concessionario:

a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti o, se l’opera non ha ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;

c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire o della parte del servizio ancora da gestire, valutato sulla base del piano economico-finanziario.

2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte di questo ultimo fino al completo soddisfacimento.

3. L’efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del concedente di tutte le somme previste dai commi 1 e 2."

 

     Art. 70. Inserimento dell’articolo 50 quindecies nella legge provinciale n. 26 del 1993

1. Dopo l’articolo 50 quater decies della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente:

"Art. 50 quindecies

Subentro

1. In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al concessionario, gli enti finanziatori del progetto possono impedire la risoluzione designando, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del concedente dell’intenzione di risolvere il rapporto, una società che subentra nella concessione al posto del concessionario e che è accettata dal concedente a condizione che:

a) la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal concessionario all’epoca dell’affidamento della concessione;

b) l’inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine previsto dall’alinea di questo comma o in un termine più ampio che potrà essere eventualmente concordato tra il concedente e i finanziatori.

2. Con regolamento di attuazione sono fissati i criteri e le modalità di attuazione del comma 1."

 

     Art. 71. Inserimento dell’articolo 50 sedecies nella legge provinciale n. 26 del 1993

1. Dopo l’articolo 50 quindecies della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente:

"Art. 50 sedecies

Privilegio sui crediti

1. I crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di opere d’interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale sui beni mobili del concessionario ai sensi degli articoli da 2745 a 2783 bis del codice civile.

2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell’atto devono essere esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore, l’ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito e gli elementi che costituiscono il finanziamento.

3. L’opponibilità ai terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione dell’atto dal quale risulta il privilegio nel registro indicato dall’articolo 1524, secondo comma, del codice civile. Della costituzione del privilegio è dato avviso mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione; dall’avviso devono risultare gli estremi dell’avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione devono essere effettuate presso i competenti uffici del luogo dove ha sede l’impresa finanziata.

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1153 del codice civile, il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto del privilegio dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Se non è possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente il privilegio si trasferisce sul corrispettivo."

 

     Art. 72. Inserimento dell’articolo 50 septies decies nella legge provinciale n. 26 del 1993

1. Dopo l’articolo 50 sedecies della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente:

"Art. 50 septies decies

Disposizione transitoria

1. Questo capo si applica agli interventi inseriti negli strumenti di programmazione adottati a decorrere dall’anno successivo alla sua entrata in vigore.

2. Si prescinde dagli adempimenti previsti dagli articoli 50 septies e 50 octies per gli interventi per cui siano già state presentate proposte di realizzazione, mediante il ricorso alla finanza di progetto, alla data di entrata in vigore di questo capo. Per la procedura si osserva l’articolo 33 bis, in quanto applicabile. Per questi interventi i termini previsti dall’articolo 50 undecies, comma 1, decorrono dalla data di entrata in vigore di questo capo.

3. Per le fattispecie previste dal comma 2, se la documentazione eventualmente già presentata non è conforme a quanto previsto dall’articolo 50 decies, il responsabile del procedimento invita i candidati alle necessarie integrazioni fissando un congruo termine per la consegna."

 

     Art. 73. Sostituzione dell’articolo 51 della legge provinciale n. 26 del 1993

1. L’articolo 51 della legge provinciale n. 26 del 1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 51

Varianti progettuali

1. Sono definite varianti progettuali le modifiche apportate a progetti approvati che non alterano la natura e la destinazione dei lavori. Ad eccezione dei casi previsti dal comma 5, le varianti sono consentite se ricorre uno dei seguenti motivi:

a) esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge o di regolamento, oppure determinate da interessi pubblici sopravvenuti;

b) cause di forza maggiore accertate con il provvedimento di approvazione della variante da parte dell’organo competente;

c) errori oppure omissioni di progettazione;

d) evoluzione dei criteri della disciplina del restauro;

e) nel caso di lavori su beni culturali, rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale e adeguamenti dell’impostazione progettuale necessari per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell’intervento.

2. Ai fini di questo articolo si considerano errore oppure omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

3. La variante dovuta a gravi errori progettuali che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, d’importo superiore al quinto dell’importo originario di contratto, comporta la risoluzione del contratto. In tal caso l’amministrazione aggiudicatrice indice una nuova gara alla quale è invitato l’aggiudicatario iniziale, secondo le disposizioni del regolamento di attuazione. La risoluzione del contratto, ai sensi di questo comma, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.

4. Di norma le varianti sono elaborate dal progettista, previamente esaminate dai competenti organi dell’amministrazione aggiudicatrice e approvate con le modalità previste da questo articolo.

5. Le varianti sono approvate dal dirigente della struttura competente per materia mediante verbale di accertamento nei seguenti casi:

a) se sono riferite a lavori non ancora oggetto di affidamento, purché siano contenute entro l’importo complessivo impegnato per il progetto, tenendo conto delle variazioni sopravvenute;

b) se sono riferite a lavori suppletivi o di variante a un contratto già stipulato che non si discostino di oltre un quinto rispetto all’importo di contratto e che comunque non determinino un supero dell’importo complessivo impegnato per il progetto, tenendo conto delle variazioni sopravvenute; in tal caso il dirigente della struttura competente per materia approva anche i prezzi concordati con l’appaltatore per l’esecuzione dei lavori non compresi nel contratto originario e fissa, se necessario, un nuovo termine per l’ultimazione dei lavori.

6. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 52, comma 5, le varianti riferite a lavori suppletivi a quelli oggetto di un contratto già stipulato che risultino di entità complessivamente superiore al quinto dell’importo di contratto sono approvate previo accertamento della necessità dei lavori suppletivi e delle cause che li hanno determinati da parte della commissione di collaudo nominata in corso d’opera ai sensi dell’articolo 24. Per lavori il cui importo originario di contratto sia inferiore a 5 milioni di euro l’accertamento può essere reso dal collaudatore in corso d’opera.

7. Nel caso di variante dovuta a interessi pubblici sopravvenuti che determini un aumento superiore al quinto rispetto all’importo originario di contratto, l’approvazione è subordinata all’accertamento da parte della Giunta provinciale delle cause che hanno determinato la variante e della sua necessità, nonché alla conseguente modifica degli atti di programmazione. Le varianti di questo tipo possono essere affidate all’originario contraente esclusivamente se sussistono i presupposti dell’articolo 33, comma 9, lettera e).

8. Il direttore dei lavori può ordinare solo variazioni tecniche volte a dare perfetta esecuzione ai lavori senza mutare sostanzialmente le previsioni progettuali, mediante compensazioni tra lavorazioni nei limiti e secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione, e purché l’importo complessivo di contratto non venga superato. Eventuali nuovi prezzi concordati con l’appaltatore sono approvati dal responsabile del procedimento.

9. Nel calcolo di cui al comma 5 non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, di varianti per cause di imprevisto geologico e cause di forza maggiore qualificate come eventi di pubblica calamità ai sensi della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile). Il regolamento di attuazione individua i casi di imprevisto geologico.

10. I lavori conseguenti alle varianti disciplinate da questo articolo possono essere affidati nel limite del sesto quinto dell’importo originario di contratto all’originario contraente, secondo le disposizioni del regolamento di attuazione. Fermo restando quanto disposto dai commi 3 e 5, i lavori conseguenti alle varianti disciplinate da questo articolo, d’importo superiore al sesto quinto dell’importo originario di contratto, possono essere affidati all’originario contraente secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione."

 

     Art. 74. Inserimento dell’articolo 51 bis nella legge provinciale n. 26 del 1993

1. Dopo l’articolo 51, nel capo VIII della legge provinciale n. 26 del 1993, è inserito il seguente:

"Art. 51 bis

Varianti migliorative proposte dall’appaltatore

1. Durante il corso dei lavori l’impresa appaltatrice può proporre al responsabile del procedimento eventuali variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che non comportino un aumento dell’importo contrattuale. Queste varianti sono ammesse nell’esclusivo interesse dell’amministrazione se comportano per essa un risparmio di almeno il 5 per cento dell’importo contrattuale e pari ad almeno 25.000 euro; esse devono essere finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, non devono comportare modifiche sostanziali e devono essere motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute dopo il momento della stipula del contratto.

2. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportino riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto e che mantengano inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori.

3. L’appaltatore deve dimostrare l’idoneità della proposta attraverso specifiche tecniche di valutazione, quali l’analisi del valore nonché la coerenza e la compatibilità della proposta medesima con il progetto allegato al contratto.

4. La variante proposta dall’appaltatore deve essere redatta in forma di progettazione esecutiva, corredata anche dagli elementi di valutazione economica per le singole lavorazioni oggetto della variante, mediante raffronto con i prezzi di contratto.

5. Le varianti disciplinate da questo articolo sono sempre contabilizzate a corpo e devono essere predisposte, presentate e realizzate in modo da non comportare interruzione o rallentamento nell’esecuzione dei lavori come stabilita nel relativo programma.

6. L’appaltatore risponde del progetto di variante e non può vantare richieste di risarcimento connesse all’introduzione della variante migliorativa; provvede a proprie spese alla progettazione e rimane responsabile anche di tutto il progetto se la variante investe lavorazioni con un costo superiore al 20 per cento dell’importo di contratto.

7. Le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata ai sensi di questo articolo sono ripartite tra l’amministrazione aggiudicatrice e l’appaltatore nella misura del 50 per cento ciascuno.

8. Il responsabile del procedimento, sentito il progettista, comunica all’appaltatore le proprie motivate determinazioni e in caso positivo procede alla stipula di un apposito atto."

 

     Art. 75. Modificazioni dell’articolo 52 della legge provinciale n. 26 del 1993

1. All’articolo 52 della legge provinciale n. 26 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 le parole: "all’articolo 51, comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "all’articolo 51, comma 6";

b) al comma 6 bis le parole: "l’articolo 51, comma 5." sono sostituite dalle seguenti: "l’articolo 51.";

c) il comma 10 quater è abrogato.

 

     Art. 76. Modificazione dell’articolo 53 della legge provinciale n. 26 del 1993

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 53 della legge provinciale n. 26 del 1993 è aggiunto il seguente:

"3 bis. Per interventi di somma urgenza si intendono anche i lavori nei quali ogni ritardo è pregiudizievole all’integrità dei siti archeologici e dei beni sottoposti al regime di tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004."

 

     Art. 77. Modificazioni dell’articolo 55 della legge provinciale n. 26 del 1993

1. All’articolo 55 della legge provinciale n. 26 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) del comma 3 è abrogata;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. L’espressione del parere previsto dall’articolo 54, comma 1, lettera a), per progetti d’importo non superiore a 5 milioni di euro, spetta ai responsabili degli uffici tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura e della relativa abilitazione all’esercizio della professione. Se non è presente tale professionalità, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono mediante le loro forme associative o collaborative."

2. Fino alla compiuta attuazione della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino), riguardo alla costituzione delle comunità previste dal capo V della legge provinciale n. 3 del 2006, questo articolo non si applica ai comuni.

 

     Art. 78. Modificazioni dell’articolo 58 della legge provinciale n. 26 del 1993

1. Al comma 1 dell’articolo 58 della legge provinciale n. 26 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera a) la parola: "ECU" è sostituita dalla seguente: "euro";

b) la lettera g) bis è sostituita dalla seguente:

"g bis) i progetti, di qualunque importo, relativi alla realizzazione di iniziative previste dalle domande presentate ai sensi della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell’economia agricola, disciplina dell’agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati), ad eccezione di quelle presentate dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 2, comma 1;".

 

     Art. 79. Inserimento del capo X bis e dell’articolo 58.1 nella legge provinciale n. 26 del 1993

1. Dopo l’articolo 58 della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente capo:

"Capo X bis

Il contratto".

2. Dopo l’articolo 58, nel capo X bis della legge provinciale n. 26 del 1993, è inserito il seguente:

"Art. 58.1

Divieto di cessione

1. Gli affidatari devono eseguire in proprio le opere o i lavori, i servizi e le forniture compresi nel contratto. Salvo quanto previsto dall’articolo 42, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità."

 

     Art. 80. Inserimento dell’articolo 58.2 nella legge provinciale n. 26 del 1993

1. Dopo l’articolo 58.1 della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente:

"Art. 58.2

Recesso

1. L’amministrazione aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite.

2. Il decimo dell’importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta, e l’ammontare netto dei lavori eseguiti.

3. L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all’appaltatore con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l’amministrazione aggiudicatrice prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo.

4. I materiali il cui valore è riconosciuto dall’amministrazione aggiudicatrice a norma del comma 1 sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione del preavviso previsto dal comma 3.

5. L’amministrazione aggiudicatrice può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili, se li ritiene ancora utilizzabili. In tal caso corrisponde all’appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

6. L’appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione dell’amministrazione aggiudicatrice nel termine stabilito. In caso contrario lo sgombero è effettuato d’ufficio e a sue spese."

 

     Art. 81. Inserimento dell’articolo 58.3 nella legge provinciale n. 26 del 1993

1. Dopo l’articolo 58.2 della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente:

"Art. 58.3

Risoluzione del contratto per reati accertati

1. Fermo restando quanto previsto da altre disposizioni di legge, se nei confronti dell’appaltatore è intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione previste dall’articolo 3 della legge n. 1423 del 1956, o è intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell’amministrazione aggiudicatrice, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta l’opportunità di procedere alla risoluzione del contratto, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell’intervento.

2. In caso di risoluzione l’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto."

 

     Art. 82. Inserimento dell’articolo 58.4 nella legge provinciale n. 26 del 1993

1. Dopo l’articolo 58.3 della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente:

"Art. 58.4

Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo

1. Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell’appaltatore concretano un grave inadempimento alle obbligazioni del contratto, tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all’appaltatore.

2. Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all’appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.

3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, o scaduto il termine senza che l’appaltatore abbia risposto, l’amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile del procedimento, dispone la risoluzione del contratto.

4. Se, al di fuori dei precedenti casi, l’esecuzione dei lavori ritarda per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo; inoltre dà le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

5. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l’appaltatore o, in sua mancanza, con l’assistenza di due testimoni, gli effetti dell’intimazione impartita e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.

6. Sulla base del processo verbale, se l’inadempimento permane, l’amministrazione aggiudicatrice delibera la risoluzione del contratto, su proposta del responsabile del procedimento."

 

     Art. 83. Inserimento dell’articolo 58.5 nella legge provinciale n. 26 del 1993

1. Dopo l’articolo 58.4 della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente:

"Art. 58.5

Inadempimento di contratti di cottimo

1. Per i contratti di cottimo, in caso di inadempimento dell’appaltatore la risoluzione è dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto all’amministrazione aggiudicatrice."

 

     Art. 84. Inserimento dell’articolo 58.6 nella legge provinciale n. 26 del 1993

1. Dopo l’articolo 58.5 della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente:

"Art. 58.6

Provvedimenti in seguito alla risoluzione del contratto

1. Il responsabile del procedimento, nel comunicare all’appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera e la relativa presa in consegna.

2. Se è stato nominato l’organo di collaudo esso redige, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità indicate dal regolamento di attuazione. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; inoltre è accertata la presenza di eventuali opere riportate nello stato di consistenza ma non previste nel progetto approvato o nelle eventuali perizie di variante.

3. In sede di liquidazione finale dei lavori dell’appalto risolto sono posti a carico dell’appaltatore la maggiore spesa sostenuta per affidare a un’altra impresa i lavori, se l’amministrazione aggiudicatrice non si è avvalsa della facoltà prevista dall’articolo 36, comma 9, nonché ogni eventuale altro danno."

 

     Art. 85. Inserimento dell’articolo 58.7 nella legge provinciale n. 26 del 1993

1. Dopo l’articolo 58.6 della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente:

"Art. 58.7

Obblighi in caso di risoluzione del contratto

1. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dall’amministrazione aggiudicatrice ai sensi degli articoli 58.3, 58.4 e 58.5, l’appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tal fine assegnato dall’amministrazione aggiudicatrice; in caso di mancato rispetto del termine assegnato l’amministrazione aggiudicatrice provvede d’ufficio, addebitando all’appaltatore i relativi oneri e spese."

 

     Art. 86. Inserimento dell’articolo 58.8 nella legge provinciale n. 26 del 1993 [8]

1. Dopo l’articolo 58.7 della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente:

"Art. 58.8

Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore

1. Le amministrazioni aggiudicatrici, nei casi previsti dall’articolo 36, comma 9, possono interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori. Si procede a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l’originario aggiudicatario.

2. L’affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta, fatto salvo l’adeguamento ISTAT, dal soggetto progressivamente interpellato, fino al quinto migliore offerente in sede di gara.

3. In caso di fallimento o indisponibilità di tutti i soggetti interpellati ai sensi dei commi 1 e 2, le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all’affidamento del completamento dei lavori mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando, ai sensi dell’articolo 33, effettuata tra i concorrenti dell’originaria procedura di gara.

4. Se il fallimento dell’esecutore o la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore interviene quando i lavori sono già stati realizzati per una percentuale non inferiore al 70 per cento e l’importo netto residuo dei lavori non supera i 3 milioni di euro, le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all’affidamento del completamento dei lavori direttamente mediante la procedura negoziata, senza pubblicare il bando ai sensi dell’articolo 33."

 

     Art. 87. Inserimento dell’articolo 58.9 nella legge provinciale n. 26 del 1993

1. Dopo l’articolo 58.8 della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente:

"Art. 58.9

Esecuzione d’ufficio

1. Se per negligenza dell’appaltatore il progresso del lavoro, a giudizio del direttore dei lavori, non assicura il compimento nei tempi fissati dal contratto, l’amministrazione, dopo una formale ingiunzione data senza effetto, può far eseguire tutte le opere o una parte di esse d’ufficio, in economia o per cottimi, a maggiori spese dell’impresa."

 

     Art. 88. Inserimento dell’articolo 58.10 nella legge provinciale n. 26 del 1993

1. Dopo l’articolo 58.9 della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente:

"Art. 58.10

Vicende soggettive dell’esecutore del contratto

1. Le cessioni d’azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, o il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non ha fatto le comunicazioni previste dall’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187 (Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie, previsto dall’art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso), e finché non ha documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalla presente legge.

2. Nei sessanta giorni successivi l’amministrazione aggiudicatrice può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, se, in relazione alle comunicazioni previste dal comma 1, non sussistono i requisiti di cui all’articolo 10 sexies della legge n. 575 del 1965.

3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti previsti dal comma 1 producono tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici.

4. Questo articolo si applica anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi, in base alla legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative), con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura concorsuale, rapporti di lavoro subordinato, oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità ai sensi dell’articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro)."

 

     Art. 89. Inserimento dell’articolo 58.11 nella legge provinciale n. 26 del 1993

1. Dopo l’articolo 58.10 della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente:

"Art. 58.11

Cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. Le disposizioni della legge 21 febbraio 1991, n. 52 (Disciplina della cessione dei crediti di impresa), sono estese ai crediti verso le amministrazioni aggiudicatrici derivanti da contratti disciplinati dalla presente legge, compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di progettazione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari, disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa.

2. Ai fini dell’opponibilità alle amministrazioni aggiudicatrici che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.

3. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione sono efficaci e opponibili alle amministrazioni aggiudicatrici che sono amministrazioni pubbliche se queste non le rifiutano con comunicazione da notificare al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.

4. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in un atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell’esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

5. In ogni caso l’amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con esso stipulato."

 

     Art. 90. Inserimento dell’articolo 58.12 nella legge provinciale n. 26 del 1993

1. Dopo l’articolo 58.11 della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente:

"Art. 58.12

Riserve. Contestazioni tra l’amministrazione aggiudicatrice e l’appaltatore

1. Le riserve dell’appaltatore sono esaminate e valutate dal dirigente della struttura competente per materia secondo le disposizioni del regolamento di attuazione, entro il termine di cui all’articolo 26, comma 1, fatto salvo quanto disposto dal comma 2 di questo articolo. Il dirigente formula una proposta di accordo bonario per la risoluzione delle riserve, sentito l’appaltatore e previo parere della struttura competente in materia legale; l’organo competente dell’amministrazione aggiudicatrice si pronuncia definitivamente sulla proposta entro il termine previsto dall’articolo 26, comma 2.

2. Se sono stati già eseguiti e contabilizzati lavori per una quota pari ad almeno il 50 per cento dell’importo stabilito dal contratto e se l’importo delle riserve supera il 5 per cento dell’importo contrattuale, il dirigente di merito esamina e valuta le riserve secondo le disposizioni del regolamento di attuazione e formula una proposta di accordo bonario per la loro risoluzione entro centoventi giorni dall’apposizione delle riserve. L’amministrazione aggiudicatrice si pronuncia entro novanta giorni dalla formulazione della proposta di accordo bonario.

3. Per i fini di questo articolo, le riserve esposte dall’appaltatore non sono esaminate e valutate dal dirigente di merito nei seguenti casi:

a) richiesta di maggiori oneri per fermo cantiere o rallentamento della produzione, se non risulta provato dal programma dei lavori previsto dall’articolo 40 bis, comma 8, e dalla dichiarazione della direzione dei lavori che le risorse disponibili in cantiere non potevano essere impiegate altrove nel cantiere;

b) richiesta di maggiori oneri per il verificarsi di fatti impeditivi nella realizzazione dei lavori conosciuti al momento della stipula del contratto relativamente a sminamento, siti per deposito materiale, accesso difficoltoso, presenza di inquinanti;

c) richiesta di maggiori oneri per errori od omissioni progettuali, se la procedura di affidamento dei lavori o l’oggetto del contratto prevede la progettazione dell’opera da parte dell’affidatario, e nel caso di cui all’articolo 51 bis;

d) richiesta di maggiori oneri con riferimento a nuovi prezzi formulati dall’amministrazione in base all’elenco prezzi provinciale vigente al momento della formulazione dei nuovi prezzi e con applicazione del ribasso;

e) sussistenza di diritti dell’appaltatore previsti dalla legge.

4. A fine lavori le riserve previste dal comma 3 possono comunque essere sottoposte dall’appaltatore al dirigente generale competente, nei casi e con le modalità previste dal regolamento di attuazione.

5. L’accordo bonario ha natura transattiva.

6. Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dall’amministrazione aggiudicatrice deve avvenire entro il termine previsto per il pagamento del saldo dall’articolo 46 ter. In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale.

7. Nel caso di riserve relative alla mancata contabilizzazione o all’errata misurazione di lavorazioni si provvede mediante la contabilità dei lavori in occasione del primo stato di avanzamento dei lavori successivo alla loro iscrizione. Nel caso di riserve relative a errori od omissioni di progettazione riconducibili alla fattispecie di cui all’articolo 51, comma 2, si applica la disciplina delle varianti. Le riserve di questo comma non rilevano ai fini del raggiungimento della soglia prevista dal comma 2.

8. L’appaltatore può ricorrere alla Giunta provinciale per chiedere la rivalutazione delle riserve non trattate o respinte."

 

     Art. 91. Inserimento del capo X ter e dell’articolo 58.13 nella legge provinciale n. 26 del 1993

1. Dopo l’articolo 58.12 della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente capo:

"Capo X ter

Lavori su beni culturali".

2. Dopo l’articolo 58.12, nel capo X ter della legge provinciale n. 26 del 1993, è inserito il seguente:

"Art. 58.13

Ambito di applicazione

1. Questo capo disciplina i lavori pubblici concernenti i beni mobili e immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, al fine di assicurare l’interesse pubblico alla conservazione e protezione di questi beni e in considerazione delle loro caratteristiche oggettive.

2. Le disposizioni di questo capo relative alle attività indicate nel comma 1 si applicano all’esecuzione di scavi archeologici, anche subacquei.

3. Per quanto non espressamente previsto da questo capo, relativamente alle attività indicate nei commi 1 e 2, si applicano le disposizioni della presente legge e del decreto legislativo n. 42 del 2004."

 

     Art. 92. Inserimento dell’articolo 58.14 nella legge provinciale n. 26 del 1993

1. Dopo l’articolo 58.13 della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente:

"Art. 58.14

Disciplina degli appalti misti per alcune tipologie di interventi

1. Per gli appalti aventi ad oggetto gli allestimenti di musei, archivi e biblioteche o di altri luoghi d’interesse culturale, o la manutenzione e il restauro dei giardini storici, se i servizi d’installazione e di montaggio di attrezzature e impianti e le forniture di materiali ed elementi, nonché le forniture degli arredi da collocare nei locali e nelle aree, assumono rilevanza prevalente ai fini dell’oggetto dell’appalto e della qualità dell’intervento, l’amministrazione aggiudicatrice, previo provvedimento motivato del responsabile del procedimento, può applicare la disciplina, rispettivamente, dei servizi o delle forniture, anche se il valore economico dei lavori d’installazione e di adeguamento dell’immobile risulta superiore.

2. Negli appalti previsti dal comma 1 l’amministrazione aggiudicatrice appaltante può specificare nel bando di gara i requisiti di qualificazione che i candidati devono possedere con riferimento all’oggetto complessivo della gara."

 

     Art. 93. Inserimento dell’articolo 58.15 nella legge provinciale n. 26 del 1993

1. Dopo l’articolo 58.14 della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente:

"Art. 58.15

Affidamenti separati

1. I lavori previsti dall’articolo 58.13 sono affidati separatamente dai lavori afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali, salvo che motivate esigenze di coordinamento dei lavori, accertate dal responsabile del procedimento, non rendano opportuno l’affidamento congiunto. È fatto salvo quanto previsto dal comma 3 in ordine all’obbligo del possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti da questo capo.

2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3 si possono affidare separatamente, previo provvedimento motivato del responsabile del procedimento che ne indichi le caratteristiche distintive, i lavori indicati dall’articolo 58.13 concernenti beni i quali, ancorché inseriti in una collezione o in un compendio immobiliare unitario, siano distinti in base alla tipologia, ai materiali impiegati, alla tecnica e all’epoca di realizzazione o alle tecnologie specifiche da utilizzare per gli interventi.

3. L’amministrazione aggiudicatrice, in sede di bando di gara o d’invito a presentare l’offerta, deve richiedere espressamente il possesso di tutti i requisiti di qualificazione stabiliti dalla presente legge e necessari per l’esecuzione dell’intervento da parte dei soggetti affidatari dei lavori ai sensi del comma 1."

 

     Art. 94. Inserimento dell’articolo 58.16 nella legge provinciale n. 26 del 1993

1. Dopo l’articolo 58.15 della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente:

"Art. 58.16

Requisiti di qualificazione

1. Per gli interventi previsti dall’articolo 58.13 il requisito di qualificazione delle imprese è accertato ai sensi delle norme statali in materia.

2. Per l’esecuzione dei lavori previsti dall’articolo 58.13 è comunque necessario il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall’articolo 29, comma 6, del decreto legislativo n. 42 del 2004, a prescindere dall’incidenza percentuale che il valore degli interventi sui beni tutelati assume nell’intervento complessivo."

 

     Art. 95. Inserimento dell’articolo 58.17 nella legge provinciale n. 26 del 1993

1. Dopo l’articolo 58.16 della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente:

"Art. 58.17

Attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie

1. Per interventi di particolare complessità o specificità nell’ambito dei lavori indicati dall’articolo 58.13 l’amministrazione aggiudicatrice può prevedere, in sede di progettazione preliminare, la redazione di una o più schede tecniche finalizzate alla puntuale individuazione delle caratteristiche del bene oggetto dell’intervento da realizzare. La scheda tecnica è obbligatoria se si tratta di interventi relativi ai beni mobili e alle superfici decorate di beni architettonici.

2. La scheda tecnica è redatta e sottoscritta da professionisti o restauratori con specifica competenza sull’intervento oggetto della scheda; in ogni caso è redatta da restauratori di beni culturali se si tratta di interventi relativi a beni mobili e superfici decorate di beni architettonici.

3. Per le attività inerenti ai lavori, alle forniture o ai servizi sui beni di cui all’articolo 58.13, a eccezione delle opere indicate nel comma 2 dello stesso articolo, quando non è necessaria un’idonea abilitazione professionale, le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico alle attività del responsabile del procedimento possono essere espletate anche da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente.

4. Le attività indicate nei commi 2 e 3 possono essere svolte da funzionari tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici in possesso di adeguata professionalità in relazione all’intervento da attuare.

5. Per i lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici sottoposti al regime di tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 d’importo superiore a 150.000 euro o anche d’importo inferiore, se la competente soprintendenza lo ritiene di particolare importanza, l’ufficio di direzione dei lavori deve comprendere, tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo, un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente, in possesso di specifiche competenze coerenti con l’intervento.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici, anche mediante il ricorso a convenzioni quadro stipulate con compagnie assicurative, provvedono alle coperture assicurative richieste dalla presente legge per l’espletamento degli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 da parte dei propri dipendenti."

 

     Art. 96. Inserimento dell’articolo 58.18 nella legge provinciale n. 26 del 1993

1. Dopo l’articolo 58.17 della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente:

"Art. 58.18

Somma urgenza

1. Gli interventi di somma urgenza indicati dall’articolo 53, comma 3 bis, possono essere eseguiti in economia ai sensi dell’articolo 52."

 

     Art. 97. Inserimento dell’articolo 58.19 nella legge provinciale n. 26 del 1993

1. Dopo l’articolo 58.18 della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente:

"Art. 58.19

Progettazione

1. L’affidamento dei lavori indicati dall’articolo 58.13 è disposto sulla base del progetto definitivo o esecutivo o, nel caso di lavori non progettabili accertati dal responsabile del procedimento, sulla base di un’apposita perizia che individua le opere, i lavori e le forniture.

2. Il contratto di appalto che prevede l’affidamento dei lavori con le modalità di cui al comma 1 può comprendere, oltre all’attività di esecuzione, quella di progettazione successiva al livello previsto a base dell’affidamento se ciò viene richiesto da particolari complessità, con riguardo ai risultati delle indagini svolte."

 

     Art. 98. Inserimento dell’articolo 58.20 nella legge provinciale n. 26 del 1993

1. Dopo l’articolo 58.19 della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente:

"Art. 58.20

Varianti

1. Non sono considerate varianti in corso d’opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l’opera nel suo insieme e che non comportano modificazioni relativamente all’importo complessivo contrattuale."

 

     Art. 99. Inserimento del capo X quater e dell’articolo 58.21 nella legge provinciale n. 26 del 1993

1. Dopo l’articolo 58.20 della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente capo:

"Capo X quater

Disciplina applicabile agli appalti d’importo superiore alla soglia comunitaria".

2. Dopo l’articolo 58.20, nel capo X quater della legge provinciale n. 26 del 1993, è inserito il seguente:

"Art. 58.21

Appalti soprasoglia

1. Questo capo disciplina in via esclusiva le procedure di affidamento dei lavori pubblici di cui all’articolo 1 d’importo superiore alla soglia comunitaria."

 

     Art. 100. Inserimento dell’articolo 58.22 nella legge provinciale n. 26 del 1993

1. Dopo l’articolo 58.21 della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente:

"Art. 58.22

Procedure di affidamento di incarichi

1. Per l’affidamento degli incarichi di progettazione di cui all’articolo 20 d’importo pari o superiore alla soglia comunitaria si applicano le disposizioni del regolamento di attuazione inerenti i contenuti del bando, le forme di pubblicità, i requisiti di partecipazione, i criteri di aggiudicazione e gli elementi di valutazione delle offerte.

2. Di norma le progettazioni definitiva ed esecutiva sono affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che sussistano particolari ragioni in senso contrario, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre che il nuovo progettista accetti l’attività progettuale precedentemente svolta. L’affidamento può comprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l’avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle amministrazioni aggiudicatrici sulla progettazione definitiva.

3. Quando la prestazione riguarda la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-

artistico e conservativo nonché tecnologico, le amministrazioni aggiudicatrici valutano in via prioritaria l’opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione.

4. I soggetti indicati nell’articolo 1, comma 5, operanti nei settori speciali, possono affidare le progettazioni e le connesse attività tecnico-

amministrative per lo svolgimento delle procedure di affidamento e realizzazione dei lavori nei settori speciali, direttamente a società d’ingegneria di cui alla normativa statale da essi controllate, purché almeno l’80 per cento della cifra d’affari media realizzata da queste società nell’Unione europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile."

 

     Art. 101. Inserimento dell’articolo 58.23 nella legge provinciale n. 26 del 1993

1. Dopo l’articolo 58.22 della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente:

"Art. 58.23

Procedure aperte e ristrette

1. Negli appalti sopra soglia comunitaria si può esperire la procedura aperta disciplinata dall’articolo 58.24 o la procedura ristretta con le modalità di cui all’articolo 58.25."

 

      Art. 102. Inserimento dell’articolo 58.24 nella legge provinciale n. 26 del 1993

1. Dopo l’articolo 58.23 della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente:

"Art. 58.24

Asta pubblica

1. Con l’asta pubblica si fa luogo a una gara pubblica in cui ogni soggetto interessato può presentare un’offerta.

2. Il bando di gara può prevedere che non si proceda ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida. Le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto."

 

     Art. 103. Inserimento dell’articolo 58.25 nella legge provinciale n. 26 del 1993

1. Dopo l’articolo 58.24 della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente:

"Art. 58.25

Numero minimo dei candidati da invitare nelle procedure ristrette

1. Nelle procedure ristrette le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero dei candidati idonei invitati a presentare un’offerta, purché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei. Quando si avvalgono di tale facoltà le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara i criteri, oggettivi e non discriminatori, che intendono applicare per la selezione, il numero dei candidati che intendono invitare o il numero minimo e massimo.

2. Nelle procedure ristrette il numero minimo dei candidati non può essere inferiore a dieci, se esiste un tal numero di soggetti idonei.

3. In ogni caso il numero dei candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un’effettiva concorrenza.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici invitano un numero di candidati almeno pari al numero minimo prestabilito nel bando, non inferiore comunque a dieci, se ci sono soggetti idonei in tal numero.

5. Se è stato raggiunto il numero minimo previsto dal comma 2 le amministrazioni aggiudicatrici non possono invitare i soggetti che non hanno chiesto di partecipare o che comunque non hanno i requisiti richiesti. Se non è stato raggiunto il numero minimo le amministrazioni aggiudicatrici integrano gli inviti fino a raggiungere il numero minimo di dieci.

6. Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi è inferiore al numero di cui al comma 1 le amministrazioni aggiudicatrici proseguono la procedura invitando il candidato o i candidati in possesso delle capacità richieste, salvo quanto disposto dal comma 7.

7. Se non perviene più di una domanda di partecipazione la gara si intende deserta. Il bando di gara può prevedere che non si proceda ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida. Le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto."

 

     Art. 104. Inserimento dell’articolo 58.26 nella legge provinciale n. 26 del 1993

1. Dopo l’articolo 58.25 della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente:

"Art. 58.26

Appalto-concorso

1. Con l’appalto-concorso per l’affidamento di lavori d’importo superiore alla soglia comunitaria si fa luogo a una gara sulla base di un progetto preliminare o definitivo, esperita tra più imprese invitate a questo scopo e selezionate ai sensi dell’articolo 58.16."

 

     Art. 105. Inserimento dell’articolo 58.27 nella legge provinciale n. 26 del 1993

1. Dopo l’articolo 58.26 della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente:

"Art. 58.27

Avvalimento

1. Negli appalti d’importo superiore alla soglia comunitaria il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’articolo 37, in relazione a una specifica gara di lavori, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 34, 34 bis e 34 ter avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Per il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 35 non può avvalersi dei requisiti di un altro soggetto.

2. Ai fini del comma 1, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, il concorrente allega una dichiarazione che attesta il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento e dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 35, nonché una specifica dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria, con la quale questa ultima si obbliga verso il concorrente e verso l’amministrazione aggiudicatrice a mettere a disposizione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, per tutta la durata dell’appalto. Il concorrente che partecipa alla gara deve presentare una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante che questa ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 37 e che non si trova in una situazione di controllo ai sensi dell’articolo 36, comma 10.

3. Se a seguito di verifica non trova riscontro quanto dichiarato dai partecipanti sulla sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti e di un idoneo contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si è obbligata nei confronti del concorrente, l’amministrazione procede ai sensi dell’articolo 41, commi 2 e 5.

4. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’amministrazione aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

5. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.

6. Il bando di gara può ammettere l’avvalimento di una sola impresa ausiliaria, in ragione dell’importo dell’appalto o della peculiarità delle prestazioni. Se l’avvalimento riguarda più imprese i requisiti di cui all’articolo 34, comma 1, non sono cumulabili.

7. Il bando di gara può prevedere che, in relazione alla natura o all’importo dell’appalto, le imprese partecipanti possano avvalersi solo dei requisiti economici o dei requisiti tecnici.

8. Ai fini dell’applicazione di questo articolo, il bando di gara deve indicare la misura o la percentuale minima dei requisiti tecnici o economici che deve essere posseduta dall’impresa avvalente.

9. In relazione a ciascuna gara non è consentito che più di un concorrente si avvalga della stessa impresa ausiliaria, a pena di esclusione.

10. In ogni caso i lavori sono eseguiti dall’impresa che partecipa alla gara; l’impresa ausiliaria non può assumere a qualsiasi titolo il ruolo di appaltatore o di subappaltatore."

 

     Art. 106. Inserimento dell’articolo 58.28 nella legge provinciale n. 26 del 1993

1. Dopo l’articolo 58.27 della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente:

"Art. 58.28

Avvisi di preinformazione

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, possibilmente, le amministrazioni aggiudicatrici indicate nell’articolo 2, comma 1, rendono note, mediante un avviso di preinformazione, le caratteristiche essenziali, contenute negli strumenti di programmazione di cui all’articolo 6, dei contratti o degli accordi quadro che intendono aggiudicare e i cui importi stimati siano pari o superiori alla soglia comunitaria.

2. La pubblicazione degli avvisi previsti dal comma 1 è obbligatoria solo se le amministrazioni aggiudicatrici indicate nell’articolo 2, comma 1, si avvalgono della facoltà di ridurre i termini di ricezione delle offerte, come previsto dal regolamento di attuazione.

3. L’avviso di preinformazione è redatto conformemente ai modelli di formulari adottati dalla Commissione della Comunità europea in conformità alla procedura prevista dall’articolo 77, paragrafo 2, della direttiva n. 2004/18/CE, ed è inviato all’ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione europea dopo l’adozione degli strumenti di programmazione di cui all’articolo 6.

4. L’avviso di preinformazione è pubblicato anche in un sito internet individuato dalla Provincia, non prima della data di trasmissione all’ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione europea.

5. Questo articolo non si applica alle procedure negoziate senza pubblicazione preliminare di un bando di gara."

 

     Art. 107. Inserimento dell’articolo 58.29 nella legge provinciale n. 26 del 1993

1. Dopo l’articolo 58.28 della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente:

"Art. 58.29

Offerte anomale

1. Sono soggette alla verifica di congruità tutte le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse. Quando un’offerta appare anormalmente bassa l’amministrazione aggiudicatrice chiede all’offerente le giustificazioni sugli elementi costitutivi dell’offerta eventualmente necessarie e ritenute pertinenti, in aggiunta a quelle già presentate a corredo dell’offerta.

2. L’amministrazione aggiudicatrice chiede giustificazioni a tutti i concorrenti le cui offerte presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia indicata nel comma 1, con i criteri e le modalità previste dal regolamento di attuazione. Se l’amministrazione aggiudicatrice esclude l’offerta di maggior ribasso procede progressivamente alla verifica nei confronti delle successive migliori offerte sospette di anomalia, fino a individuare la migliore offerta non anomala.

3. Le giustificazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo:

a) l’economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio;

b) le soluzioni tecniche adottate;

c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per eseguire i lavori;

d) l’originalità del progetto o dei lavori;

e) il rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro;

f) l’eventualità che l’offerente ottenga un aiuto di Stato;

g) il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale e delle differenti aree territoriali.

4. Non sono ammesse giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

5. Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza per i quali non è ammesso ribasso d’asta.

6. Se l’amministrazione aggiudicatrice accerta che un’offerta è anormalmente bassa in quanto l’offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, può respingere l’offerta per questo solo motivo unicamente quando, consultato l’offerente, quest’ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine stabilito dall’amministrazione e non inferiore a quindici giorni, che l’aiuto in questione era stato concesso legalmente. Quando l’amministrazione aggiudicatrice respinge un’offerta per questi motivi ne informa tempestivamente la Commissione della Comunità europea.

7. La richiesta di giustificazioni è formulata per iscritto e può indicare le componenti dell’offerta ritenute anormalmente basse o, alternativamente o congiuntamente, invitare l’offerente a dare tutte le giustificazioni che ritenga utili.

8. All’offerente è assegnato un termine non inferiore a dieci giorni per presentare le giustificazioni richieste, per iscritto.

9. L’amministrazione aggiudicatrice, se del caso mediante una commissione costituita secondo i criteri fissati dal regolamento di attuazione, esamina gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite e può chiedere per iscritto ulteriori chiarimenti, se resi necessari o utili a seguito dell’esame, assegnando un termine non inferiore a cinque giorni lavorativi.

10. Prima di escludere l’offerta ritenuta eccessivamente bassa l’amministrazione aggiudicatrice convoca l’offerente con un anticipo non inferiore a cinque giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile.

11. Se l’offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita l’amministrazione aggiudicatrice può prescindere dalla sua audizione.

12. L’amministrazione aggiudicatrice esclude l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

13. Le amministrazioni aggiudicatrici prendono in considerazione i costi standardizzati determinati dall’osservatorio provinciale dei lavori pubblici e delle concessioni, l’elenco prezzi di cui all’articolo 13, nonché i listini e i prezziari di beni, lavori, servizi normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto, eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza.

14. Nel predisporre le gare di appalto le amministrazioni aggiudicatrici devono valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato dalla vigente normativa statale."

 

     Art. 108. Inserimento dell’articolo 58.30 nella legge provinciale n. 26 del 1993

1. Dopo l’articolo 58.29 della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente:

"Art. 58.30

Progettista e direzione dei lavori

1. Il progettista rimane responsabile del progetto e mantiene tale ruolo anche durante la fase di realizzazione dell’opera, salvo diversa e motivata decisione dell’amministrazione aggiudicatrice. Il regolamento di attuazione definisce il ruolo del progettista nella fase di realizzazione dell’opera progettata e stabilisce i casi per i quali il ruolo di direttore dei lavori e di progettista sono incompatibili."

 

     Art. 109. Abrogazione dell’articolo 58 bis della legge provinciale n. 26 del 1993

1. L’articolo 58 bis della legge provinciale n. 26 del 1993 e il comma 30 dell’articolo 23 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, sono abrogati.

 

     Art. 110. Sostituzione dell’articolo 64 della legge provinciale n. 26 del 1993

1. L’articolo 64 della legge provinciale n. 26 del 1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 64

Disposizioni finali

1. Per gli istituti non previsti dalla presente legge trova applicazione la normativa comunitaria in materia, che può essere specificata mediante i regolamenti di attuazione.

2. I regolamenti di attuazione della presente legge sono approvati dalla Giunta provinciale previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale."

 

     Art. 111. Efficacia di questo capo

1. Le norme per l’attuazione di questo capo sono stabilite con uno o più regolamenti da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge. Fino alla data di entrata in vigore di detti regolamenti continua ad applicarsi la legge provinciale n. 26 del 1993 nel testo previgente a questa legge, fermo restando quanto previsto dall’articolo 51, comma 2, di questa legge.

2. I regolamenti di attuazione di cui al comma 1 possono dettare la disciplina transitoria di raccordo tra le modificazioni della legge provinciale n. 26 del 1993 recate da questa legge e la previgente normativa, stabiliscono le singole disposizioni della legge provinciale n. 26 del 1993 che cessano di applicarsi e individuano le norme da abrogare del vigente regolamento di attuazione della medesima legge provinciale n. 26 del 1993.

 

Capo II

Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio), e della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)

 

     Art. 112. Modificazioni della legge provinciale n. 6 del 1999 1. Alla legge provinciale n. 6 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 dell’articolo 9 è abrogato, salvo quanto disposto dal comma 2 di questo articolo;

b) nel comma 1 bis dell’articolo 14 le parole: "che prevedono una spesa non superiore ad una determinata soglia" sono sostituite dalle seguenti: "in relazione a spese o ad aiuti finanziari non superiori a determinate soglie";

c) alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 33 sono inserite in fine le seguenti parole: ", anche in relazione all’erogazione da parte della società degli aiuti di cui agli articoli 3 e 4, con l’osservanza delle disposizioni di cui ai commi 6, 7, 9 e 10 dell’articolo 15".

2. Il comma 4 dell’articolo 9 della legge provinciale n. 6 del 1999, ancorché abrogato, continua ad applicarsi alle domande presentate e non ancora definite alla data di entrata in vigore di questa legge.

3. Il comma 1 bis dell’articolo 14 della legge provinciale n. 6 del 1999, inserito dall’articolo 24, comma 4, della legge provinciale 11 marzo 2005, n. 3, e come modificato dal comma 1, lettera b), di questo articolo, può essere applicato, su richiesta degli interessati, anche ai rapporti sorti in virtù di agevolazioni concesse anteriormente alle rispettive date di entrata in vigore e non ancora esauriti.

 

     Art. 113. Modificazione della legge provinciale n. 1 del 2008

1. Dopo l’articolo 145, nel capo I del titolo VII della legge provinciale n. 1 del 2008, è inserito il seguente:

"Art. 145 bis

Indagini geologiche

1. Con riferimento al proprio territorio la Provincia svolge i compiti spettanti al servizio geologico nazionale ai sensi della legge 4 agosto 1984, n. 464 (Norme per agevolare l’acquisizione da parte del Servizio geologico della Direzione generale delle miniere del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato di elementi di conoscenza relativi alla struttura geologica e geofisica del sottosuolo nazionale). Le comunicazioni previste dall’articolo 1 della legge n. 464 del 1984 sono inviate alla struttura provinciale competente in materia geologica e alla struttura medesima spettano i poteri che la legge citata attribuisce al servizio geologico nazionale.

2. La struttura provinciale competente fornisce periodicamente, anche su richiesta, alla competente struttura statale i dati raccolti e le informazioni in proprio possesso relativi ai risultati geologici e geofisici acquisiti in seguito anche alle comunicazioni di cui al comma 1.

3. L’obbligo di comunicazione previsto dalla legge n. 464 del 1984 si intende assolto se il dato richiesto è, a qualunque titolo, nella disponibilità della Provincia o dell’ente competente al rilascio di un titolo autorizzatorio o di un contributo. In tal caso l’ente competente provvede alla trasmissione del dato alla struttura provinciale competente in materia geologica."


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 12 febbraio 2010, n. 45, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 12 febbraio 2010, n. 45, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 12 febbraio 2010, n. 45, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[4] La Corte costituzionale, con sentenza 12 febbraio 2010, n. 45, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[5] La Corte costituzionale, con sentenza 12 febbraio 2010, n. 45, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[6] La Corte costituzionale, con sentenza 12 febbraio 2010, n. 45, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[7] La Corte costituzionale, con sentenza 12 febbraio 2010, n. 45, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[8] La Corte costituzionale, con sentenza 12 febbraio 2010, n. 45, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.